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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1759/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1495/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10806/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150046393323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239025953280000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, iscritto a ruolo al n.ro di r.g. 14559/23, l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (atto n. 07120239025953280000, notificato in data 13.10.2023, con riguardo alla cartella esattoriale n. 07120150046393323000 concernente tasse automobilistiche annualità 2010, dell'importo di
€ 88,72), chiedendone l'annullamento per vizi di legge.
Si costituiva la Regione Campania, quale ente impositore ed unico evocato in giudizio.
Con l'impugnata sentenza n. 10806/24, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli 11 °
Sezione nel procedimento di cui al R.G.R. N. 13321/2024, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Rilevato un duplice vizio di notifica dell'appello, con ordinanza n. 10806/24, si disponevano gli incombenti di cui in motivazione e si rinvia per il prosieguo all'odierna udienza.
A seguito di rinotifica, non si sono costituti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, potendosi prescindere (pur trattandosi di causa non soggetta, ratione temporis, alla nuova regola del c.d. litisconsorzio necessario tra ente impositore e ente della riscossione ai sensi del comma 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D. Lgs.
220/2023, efficace per i ricorsi, diversi da quello introduttivo del presente giudizio, notificati a partire dallo scorso 5.1.2024) dell'ulteriore ammissibilità di un ricorso di primo grado ivi notificato al solo ente impositore
(e non anche all'ente della riscossione, cui solo jussu judicis l'odierno gravame è stato esteso e notificato), pur contestandosi atti della sola riscossione e per asseriti vizi relativi a tale sola attività.
Sono infondate in rito e nel merito le censure di errore di giudizio di cui al presente appello.
Con riguardo alla prima doglianza d'appello ("Prescrizione delle somme, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986", atteso che l'unica notifica in atti risale al 23.01.2014, mentre l'atto esattoriale, oggetto di impugnazione, è stato notificato il 13.10.2023), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Sul piano normativo del diritto positivo, giova ricordare che l'attualmente vigente articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato “Produzione di documenti e motivi aggiunti, rispetto al quale l'art. 70 del TUGT si pone in sovrapponibile aderenza, salvo la diversa denominazione degli organi di giustizia tributaria ed il rinvio interno operato agli artt. 64, 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo
69, comma 3, TUGT in luogo dei parimenti abrogati artt. 18, 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del citato decreto) prevede che, alla nuova produzione documentale di cui al comma procedente, può, ai sensi del comma 2, corrispondere un'integrazione del thema decidendum nella forma tecnica (elaborata storicamente nel processo amministrativo, con ivi successiva distinzione tra motivi aggiunti non ampliativi - cioè nuove censure avvero gli atti già impugnati in sede di ricorso iniziale – ed ampliativi, con cui si impegnano nuovi atti, collegati a quelli censurati con il ricorso iniziale: art. 42, comma 1, c.p.a. che lega l'istituto dei motivi aggiunti alternativamente a nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte) dei motivi aggiunti nel processo tributario
(limitata però alla sola ipotesi dei cc.dd. motivi non ampliativi): tale evenienza si verifica quando siffatta integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti nuovi (cioè in precedenza non conosciuti) ad opera delle altre parti o jussu judicis. Secondo la regola generale della proposizione del ricorso, anche per l'ammissibilità dei motivi aggiunti è previsto il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito e quindi, come per regola generale, conoscenza o conoscibilità dei nuovi ed ulteriori motivi di doglianza. Il successivo regime giuridico dei motivi aggiunti, ai sensi dell'ultimo comma 4, avviene mediante la tecnica del rinvio interno parzialmente temperato (con la clausola di compatibilità per omogeneità strutturale e funzionale dei rispettivi istituti): ed infatti, previa verifica di applicabilità, l'integrazione dei motivi avviene con atto modellato sui requisiti di forma-contenuto previsti per il ricorso introduttivo ex art. 64 TUGT;
senza temperamento, si applicano invece le richiamate norme (artt.
66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3) in tema di proposizione del ricorso e relativa notifica (anche con le peculiari indicazioni in casi di spedizione del ricorso a mezzo posta), di costituzione in giudizio del ricorrente (modalità e termini perentori del deposito del ricorso notificato) e di costituzione in giudizio della parte resistente (con particolare riferimento all'onere, nelle controdeduzioni, anche rispetto alla prospettazione contenuta nei motivi aggiunti, di esporre le sue difese prendendo posizione sulla integrazione di censure dedotte dal ricorrente e di indicare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
A garanzia dei termini a difesa (e, quindi, nella disponibilità degli stessi, salva rinuncia ad essi ad opera della parte nel cui intessessi sono posti), il comma 3, ove risulti già fissata la trattazione della controversia, impone, con la sanzione processuale dell'inammissibilità (non anche del ricorso inziale ma solo di quello recante motivi aggiunti), all'interessato di dichiarare l'intenzione di proporre integrazione dei motivi, ponendo come scadenza ultima la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza. Per tali evenienze, onde consentire gli adempimenti prima descritti e previsti dal successivo comma 4, la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data.
Orbene, quanto al caso de quo vertitur, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo dunque in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti. Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado (“l'istante rileva che sino ad oggi, non è stata mai destinataria di notifiche regolari di qualsiasi atto sotteso, pertanto, non poteva essere inviato alla ricorrente alcuna richiesta”) e di c.d. prescrizione originaria (“il credito vantato, è riferito alle tasse auto, risalenti all'anno 2010, a tal uopo, si eccepisce la prescrizione, con dichiarazione da parte del Giudice Onorario di Pace Adito – sic - che nulla è dovuto) non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale/irrilevante notifica e di prescrizione c.d. successiva, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti (e non di mera memoria), precludendosi altrimenti il relativo rilievo
(conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025; 7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026; 1380/2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord.
n. 16797 del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n.
23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637). In conclusione, la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente (“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio (artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata, quali fonti di finanziamento per la programmazione e la realizzazione di interventi di pubblico interesse – si traduce per il ricorrente in una necessità di costante calibratura della condotta processuale che, in correlazione al dinamico evolvere del quadro documentale nella dialettica delle parti, consenta al giudice costantemente di ampliare la propria dimensione cognitivo-decisoria attraverso il corretto utilizzo del necessario strumento dei motivi aggiunti ogni qual volta la dilatazione dei confini del controverso rapporto tributario si sviluppi per effetto del (normativamente citato) deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte, con necessaria integrazione dei motivi di ricorso, quale imprescindibile strumento di pieno accesso ai fatti sottostanti.
Su tale generale e macro-sistemica ricostruizione del tessuto connettivo del rito tributario, questa Sezione, nel coevo giudizio definitivo alla medesima udienza con sentenza CGT II° Campania n. 1758 del 26.02.2026, ha avuto di precisare, per un verso, che il potere del giudice adito non può ritenersi circoscritto al solo dato formale del rispetto della sequenza procedimentale, ma investe anche il merito del rapporto tributario e la consistenza della pretesa ivi dedotta, senza configurare alcuno sconfinamento né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non soltanto infatti, in linea con la natura di giudizio di impugnazione-merito tipico di quello tributario, viene investito l'intero esercizio della pretesa impositivo- riscossiva, ma, proprio per la tipologia di censura procedurale attivata (omessa notifica dell'avviso bonario), le sue conseguenze non sono di totale ed assoluta caducazione degli atti successivi per violazione della sequenza legale, ma, come correttamente statuito in primo grado, una diversa dosimetria con riguardo al momento sanzionatorio. Occorre quindi confermare il generale assunto ricostruttivo per cui - ribadito che il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione- annullamento in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, ha il dovere di decidere sul merito ed accertare la diversa imposta dovuta ovvero, come nella specie, la differente modalità di pagamento della stessa. In tali caso, come in quello de quo vertitur, non si realizza, per effetto di ricostruzione-riqualificazione della fattispecie, alcun nocumento al diritto di difesa, non solo perché i fatti posti a base dell'accertamento e della sequenza procedimentale restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica e la ricaduta operativa, ma anche in quanto nessuna essenziale lesione del contraddittorio procedimentale è avvenuta nella fattispecie
Per altro verso ed in linea con la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte (Cass., ordd n. 444 del
9 gennaio 2025 e n. 580 del 10 gennaio 2025, che, anche richiamando la sentenza della stessa Corte di
Cassazione n. 27550/2018, hanno ritenuto che la qualificazione della condotta contestata al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate come abusiva sia suscettibile di essere riconsiderata da parte del giudice che si convinca dell'insussistenza dell'“utilizzo improprio o distorto dello strumento negoziale” finalizzato allo “scopo specifico, seppure non esclusivo, di eludere la norma tributaria e di ottenere in questo modo un vantaggio fiscale”) viene ivi confermato, qi fini che anche qui rilevano, che l'atto dell'Amministrazione è il mezzo da cui partire per giungere all'accertamento del rapporto tributario e quindi nel relativo processo sono rinvenibili le caratteristiche di un giudizio di impugnazione-merito: la struttura impugnatoria del processo, emergente innanzitutto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (che reca l'elenco degli atti impugnabili, specificandosi nel terzo comma che l'impugnazione può avvenire solo per “vizi propri” degli stessi) – risulta temperato da altri rilievi di diritto positivo per cui occorre modularne la natura tra giudizio rigidamente impugnatorio e giudizio di merito finalizzato all'accertamento della corretta dimensione del rapporto sottostante (“giusta imposizione”).
L'appello va quindi respinto, non potendo comunque trovare accoglimento nel merito anche le ulteriori censure in ragione della cristallizzazione della pretesa tributaria e di sufficienza della cd. motivazione per relationem con riguardo al prodromico e non contestato avviso di accertamento), con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente grado, stante l'omessa costituzione delle parti ivi intimate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1495/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10806/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150046393323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239025953280000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado, iscritto a ruolo al n.ro di r.g. 14559/23, l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (atto n. 07120239025953280000, notificato in data 13.10.2023, con riguardo alla cartella esattoriale n. 07120150046393323000 concernente tasse automobilistiche annualità 2010, dell'importo di
€ 88,72), chiedendone l'annullamento per vizi di legge.
Si costituiva la Regione Campania, quale ente impositore ed unico evocato in giudizio.
Con l'impugnata sentenza n. 10806/24, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli 11 °
Sezione nel procedimento di cui al R.G.R. N. 13321/2024, si rigettava il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata.
Rilevato un duplice vizio di notifica dell'appello, con ordinanza n. 10806/24, si disponevano gli incombenti di cui in motivazione e si rinvia per il prosieguo all'odierna udienza.
A seguito di rinotifica, non si sono costituti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, potendosi prescindere (pur trattandosi di causa non soggetta, ratione temporis, alla nuova regola del c.d. litisconsorzio necessario tra ente impositore e ente della riscossione ai sensi del comma 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D. Lgs.
220/2023, efficace per i ricorsi, diversi da quello introduttivo del presente giudizio, notificati a partire dallo scorso 5.1.2024) dell'ulteriore ammissibilità di un ricorso di primo grado ivi notificato al solo ente impositore
(e non anche all'ente della riscossione, cui solo jussu judicis l'odierno gravame è stato esteso e notificato), pur contestandosi atti della sola riscossione e per asseriti vizi relativi a tale sola attività.
Sono infondate in rito e nel merito le censure di errore di giudizio di cui al presente appello.
Con riguardo alla prima doglianza d'appello ("Prescrizione delle somme, violazione dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 06.01.1986", atteso che l'unica notifica in atti risale al 23.01.2014, mentre l'atto esattoriale, oggetto di impugnazione, è stato notificato il 13.10.2023), in via preliminare ed in rito vanno sviluppati decisivi rilievi in merito alla (sopravvenuta) inammissibilità (recte, improcedibilità) del ricorso di primo grado (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato grado del giudizio, non essendosi formato giudicato interno sul punto per omessa statuizione al riguardo nella decisione di prime cure, ove le relative questioni per l'appunto non erano state – ritualmente - sollevate) per omessa attivazione dei motivi aggiunti in primo grado a fronte della documentata modalità di notifica degli atti prodromici a quello impugnato, oggetto di rilievi difensivi solo in sede di memoria nella precedente fase del giudizio ed in termini di censure nell'atto di appello e, quindi, in violazione del divieto di domande nuove in questa sede.
Sul piano normativo del diritto positivo, giova ricordare che l'attualmente vigente articolo 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (rubricato “Produzione di documenti e motivi aggiunti, rispetto al quale l'art. 70 del TUGT si pone in sovrapponibile aderenza, salvo la diversa denominazione degli organi di giustizia tributaria ed il rinvio interno operato agli artt. 64, 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo
69, comma 3, TUGT in luogo dei parimenti abrogati artt. 18, 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3 del citato decreto) prevede che, alla nuova produzione documentale di cui al comma procedente, può, ai sensi del comma 2, corrispondere un'integrazione del thema decidendum nella forma tecnica (elaborata storicamente nel processo amministrativo, con ivi successiva distinzione tra motivi aggiunti non ampliativi - cioè nuove censure avvero gli atti già impugnati in sede di ricorso iniziale – ed ampliativi, con cui si impegnano nuovi atti, collegati a quelli censurati con il ricorso iniziale: art. 42, comma 1, c.p.a. che lega l'istituto dei motivi aggiunti alternativamente a nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte) dei motivi aggiunti nel processo tributario
(limitata però alla sola ipotesi dei cc.dd. motivi non ampliativi): tale evenienza si verifica quando siffatta integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti nuovi (cioè in precedenza non conosciuti) ad opera delle altre parti o jussu judicis. Secondo la regola generale della proposizione del ricorso, anche per l'ammissibilità dei motivi aggiunti è previsto il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito e quindi, come per regola generale, conoscenza o conoscibilità dei nuovi ed ulteriori motivi di doglianza. Il successivo regime giuridico dei motivi aggiunti, ai sensi dell'ultimo comma 4, avviene mediante la tecnica del rinvio interno parzialmente temperato (con la clausola di compatibilità per omogeneità strutturale e funzionale dei rispettivi istituti): ed infatti, previa verifica di applicabilità, l'integrazione dei motivi avviene con atto modellato sui requisiti di forma-contenuto previsti per il ricorso introduttivo ex art. 64 TUGT;
senza temperamento, si applicano invece le richiamate norme (artt.
66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3) in tema di proposizione del ricorso e relativa notifica (anche con le peculiari indicazioni in casi di spedizione del ricorso a mezzo posta), di costituzione in giudizio del ricorrente (modalità e termini perentori del deposito del ricorso notificato) e di costituzione in giudizio della parte resistente (con particolare riferimento all'onere, nelle controdeduzioni, anche rispetto alla prospettazione contenuta nei motivi aggiunti, di esporre le sue difese prendendo posizione sulla integrazione di censure dedotte dal ricorrente e di indicare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
A garanzia dei termini a difesa (e, quindi, nella disponibilità degli stessi, salva rinuncia ad essi ad opera della parte nel cui intessessi sono posti), il comma 3, ove risulti già fissata la trattazione della controversia, impone, con la sanzione processuale dell'inammissibilità (non anche del ricorso inziale ma solo di quello recante motivi aggiunti), all'interessato di dichiarare l'intenzione di proporre integrazione dei motivi, ponendo come scadenza ultima la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza. Per tali evenienze, onde consentire gli adempimenti prima descritti e previsti dal successivo comma 4, la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data.
Orbene, quanto al caso de quo vertitur, deve rilevarsi come, per un verso ed in fatto, la conoscenza degli elementi fattuali sottesi all'attivazione delle relative censure era emersa già nel giudizio di prime cure, essendo dunque in questa fase preclusa la loro prima deduzione, in quanto ivi utilmente conosciute e ivi soltanto gravabili con motivi aggiunti. Per altro verso ed in diritto, la generica contestazione di omessa notifica nel ricorso di primo grado (“l'istante rileva che sino ad oggi, non è stata mai destinataria di notifiche regolari di qualsiasi atto sotteso, pertanto, non poteva essere inviato alla ricorrente alcuna richiesta”) e di c.d. prescrizione originaria (“il credito vantato, è riferito alle tasse auto, risalenti all'anno 2010, a tal uopo, si eccepisce la prescrizione, con dichiarazione da parte del Giudice Onorario di Pace Adito – sic - che nulla è dovuto) non può ritenersi idonea a ricomprendere la (diversa e logicamente incompatibile) censura di irrituale/irrilevante notifica e di prescrizione c.d. successiva, sicché ove quest'ultimo profilo sia emerso, come nel caso di specie, dalla produzione documentale di controparte in primo grado, era onere del ricorrente ivi procedere nelle forme dei motivi aggiunti (e non di mera memoria), precludendosi altrimenti il relativo rilievo
(conseguenzialmente non vi è stato contraddittorio rituale sul punto in primo grado, né il giudice di prime cure ha scrutinato i relativi aspetti, emersi in maniera compiuta inammissibilmente solo in sede di appello con violazione del divieto di nova in questo grado del giudizio).
In tal senso, il Collegio, in continuità con una giurisprudenza in via di consolidamento di questa sezione e di questa Corte di giustizia tributaria (conf. CGT II Campania sentt. nn. 3614/2025; 6392/2025; 7602/2025; 7604/2025; 7845/2025; 7837/2025; 552/2026; 721/2026; 1380/2026), presta convinta adesione al percorso argomentativo e conclusionale recentemente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord.
n. 16797 del 23 giugno 2025, in tema di motivi aggiunti su vizi notifica degli atti prodromici anche fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi e di prescrizione successiva, con superamento dei principi espressi in Cass. sent. 31481/2019): secondo i giudici di legittimità, quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n.
23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754). Donde la conclusione per cui nella fattispecie come nel presente giudizio, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col presente gravame, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale. Utile appare altresì la statuizione finale per cui la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicchè non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio
2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637). In conclusione, la natura ibrida del processo tributario, compendiato nella incisiva formula di c.d. impugnazione-merito – incentrato, da un lato e sostanzialmente, sulla corretta definizione del rapporto tra fisco e contribuente (“giusta imposizione” ex art. 53 Cost., come puntualmente definita dalle varie leggi istitutive dei singoli tributi senza che, per un verso, residuino margini di discrezionalità in senso proprio in capo agli uffici finanziari, potendo il giudice, in assenza di “riserva di amministrazione”, interamente definirne l'assetto ove ritualmente investito della questione;
e, per altro verso, a fronte del diritto del contribuente a non vedersi oltremodo inciso nella propria dimensione giuridico-patrimoniale e nel correlato dovere di solidarietà sociale di adempiere attraverso il prelievo fiscale agli obblighi di partecipazione alle spese collettive, nell'assiologico equilibrio delineato dall'art. 2 Cost.); e, dall'altro lato e formalmente, strutturato sul modello impugnatorio (artt. 2, 19 e 24 del D. Lgs 546/1992), per cui gli atti tributari costituiscono il veicolo attraverso cui tale rapporto viene sottoposto al vaglio giurisdizionale, ponendosi quale filtro tra la realtà giuridico-epifenomenica e l'orizzonte del sindacato processuale, anche per le correlate esigenze di certezza legale (oltre che di giustizia sostanziale) dei rapporti giuridici connesse alla definitività degli accertamenti in entrata, quali fonti di finanziamento per la programmazione e la realizzazione di interventi di pubblico interesse – si traduce per il ricorrente in una necessità di costante calibratura della condotta processuale che, in correlazione al dinamico evolvere del quadro documentale nella dialettica delle parti, consenta al giudice costantemente di ampliare la propria dimensione cognitivo-decisoria attraverso il corretto utilizzo del necessario strumento dei motivi aggiunti ogni qual volta la dilatazione dei confini del controverso rapporto tributario si sviluppi per effetto del (normativamente citato) deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte, con necessaria integrazione dei motivi di ricorso, quale imprescindibile strumento di pieno accesso ai fatti sottostanti.
Su tale generale e macro-sistemica ricostruizione del tessuto connettivo del rito tributario, questa Sezione, nel coevo giudizio definitivo alla medesima udienza con sentenza CGT II° Campania n. 1758 del 26.02.2026, ha avuto di precisare, per un verso, che il potere del giudice adito non può ritenersi circoscritto al solo dato formale del rispetto della sequenza procedimentale, ma investe anche il merito del rapporto tributario e la consistenza della pretesa ivi dedotta, senza configurare alcuno sconfinamento né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non soltanto infatti, in linea con la natura di giudizio di impugnazione-merito tipico di quello tributario, viene investito l'intero esercizio della pretesa impositivo- riscossiva, ma, proprio per la tipologia di censura procedurale attivata (omessa notifica dell'avviso bonario), le sue conseguenze non sono di totale ed assoluta caducazione degli atti successivi per violazione della sequenza legale, ma, come correttamente statuito in primo grado, una diversa dosimetria con riguardo al momento sanzionatorio. Occorre quindi confermare il generale assunto ricostruttivo per cui - ribadito che il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione- annullamento in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, ha il dovere di decidere sul merito ed accertare la diversa imposta dovuta ovvero, come nella specie, la differente modalità di pagamento della stessa. In tali caso, come in quello de quo vertitur, non si realizza, per effetto di ricostruzione-riqualificazione della fattispecie, alcun nocumento al diritto di difesa, non solo perché i fatti posti a base dell'accertamento e della sequenza procedimentale restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica e la ricaduta operativa, ma anche in quanto nessuna essenziale lesione del contraddittorio procedimentale è avvenuta nella fattispecie
Per altro verso ed in linea con la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte (Cass., ordd n. 444 del
9 gennaio 2025 e n. 580 del 10 gennaio 2025, che, anche richiamando la sentenza della stessa Corte di
Cassazione n. 27550/2018, hanno ritenuto che la qualificazione della condotta contestata al contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate come abusiva sia suscettibile di essere riconsiderata da parte del giudice che si convinca dell'insussistenza dell'“utilizzo improprio o distorto dello strumento negoziale” finalizzato allo “scopo specifico, seppure non esclusivo, di eludere la norma tributaria e di ottenere in questo modo un vantaggio fiscale”) viene ivi confermato, qi fini che anche qui rilevano, che l'atto dell'Amministrazione è il mezzo da cui partire per giungere all'accertamento del rapporto tributario e quindi nel relativo processo sono rinvenibili le caratteristiche di un giudizio di impugnazione-merito: la struttura impugnatoria del processo, emergente innanzitutto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (che reca l'elenco degli atti impugnabili, specificandosi nel terzo comma che l'impugnazione può avvenire solo per “vizi propri” degli stessi) – risulta temperato da altri rilievi di diritto positivo per cui occorre modularne la natura tra giudizio rigidamente impugnatorio e giudizio di merito finalizzato all'accertamento della corretta dimensione del rapporto sottostante (“giusta imposizione”).
L'appello va quindi respinto, non potendo comunque trovare accoglimento nel merito anche le ulteriori censure in ragione della cristallizzazione della pretesa tributaria e di sufficienza della cd. motivazione per relationem con riguardo al prodromico e non contestato avviso di accertamento), con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche con riguardo alla ivi disposta e contestata condanna al pagamento delle spese processuali del grado in ordinaria applicazione del canone principale di soccombenza-causalità.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente grado, stante l'omessa costituzione delle parti ivi intimate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio.