Art. 24. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 1. Al fine di permettere l'effettivo utilizzo del credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 398:
1) al primo periodo, le parole: « , secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396 » sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione »;
3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»;
4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;
5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»;
6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»;
7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»;
b) al comma 399:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni ». Note all'art. 24:
- Si riportano i commi 396 , 398 e 399 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificati dalla presente legge:
"396. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , alle fondazioni bancarie incorporanti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficolta' in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacita' tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI)."
398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 e' assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione. Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta.
Ove una fondazione non provveda all'erogazione, l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
399. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Il credito d'imposta e' cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalita' definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.»
a) al comma 398:
1) al primo periodo, le parole: « , secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 396 » sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno o piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione »;
3) al secondo periodo, le parole: «Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400» e le parole: «in ordine cronologico di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione»;
4) al terzo periodo, le parole: «secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI», le parole: «con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,» sono soppresse e dopo le parole: «credito d'imposta riconosciuto» sono inserite le seguenti: «per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente»;
5) al quarto periodo, le parole: «Entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi»;
6) al quinto periodo, le parole: «i versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «le erogazioni»;
7) al sesto periodo, le parole: «al versamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione»;
b) al comma 399:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni ». Note all'art. 24:
- Si riportano i commi 396 , 398 e 399 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», come modificati dalla presente legge:
"396. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , alle fondazioni bancarie incorporanti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficolta' in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacita' tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI)."
398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 e' assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti trasmettono all'ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 396, in uno piu' degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all'atto pubblico di fusione. Nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, secondo l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine previsto dall'elenco delle fondazioni incorporanti trasmesso dall'ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per ognuno degli anni indicati nelle delibere d'impegno annualmente, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 400. Successivamente all'assunzione delle delibere d'impegno e comunque entro i sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI.
L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta.
Ove una fondazione non provveda all'erogazione, l'ACRI ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo resosi disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
399. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'ACRI ha trasmesso all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Il credito d'imposta e' cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalita' definite con il provvedimento di cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.»