Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1843 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato\a in VIA SANTI SABINO E ROMOLO N.9 83042 ATRIPALDA presso lo studio dell'Avv.GERARDO DE VINCO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. MOSCATO PASQUALE, CP_2
( ) VIA ROMA,12 MOIANO;
[...] C.F._1 ed elettivamente domiciliato\a in VIA ROMA 12 82010 MOIANO
OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/04/2024 Parte_2
conveniva in giudizio
[...] P_
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
N.126/24 del 11.03.2024 notificato in data 11.03.2024 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 728,04 a titolo di retribuzioni Giugno\Luglio 2022 comprensive di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza teritoriale del Giudice che aveva emesso il decreto dal momento che la sede legale della ditta era in Nola (NA) ed ivi era stato sottoscritto il Parte_1
1
che la società non aveva nessuna sede secondaria a EN . Esponeva che l'importo ingiunto era inesatto in quanto in data 09.04.2024 aveva provveduto a versare un acconto di € 400,00; che aveva inutilmnete cercato di trovare un accordo ed aveva dimostrato la propria buona fede inviando al lavoratore le buste paga. Concludeva chiedendo "1) Dichiarare la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Nola-Sez Lavoro per le argomentazioni su esposte…Annullare ,revocare o comunque rendere inefficace il D.I n.126/2024 del 11.03.2024 emesso dal Tribunale di EN, emesso per un importo superiore rispetto a quello realmente vantato dalla controparte in quanto l'opponente, in data 9.04.2024,ha provveduto ad effettuare bonifico di 400,00, pertanto la somma residua ammonta ad € 328,00 s.e.o. Annullare revocare o comunque rendere inefficace il D.I n.126/2024 del 11.03.2024 emesso dal Tribunale di EN, perché illegittimo improponibile, nullo inammissibile, improcedibile inefficace ed infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in atti ed in via subordinata sospendere la provvisoria esecutività dello stesso, con vittoria di spese diritti con attribuzione “. Regolarmente costituito eccepiva Controparte_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione nonché condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. Evidenziava che, alla cessazione del rapporto, non le erano state consegnate le buste paga che otteneva solo a seguito di decreto ingiuntivo n.17\2024 emesso il 17.01.2024; che, con le buste paga ottenute, azionava nuova procedura monitoria, ottenendo il D.I. n.126\2024 per il pagamento di € 728,04 a titolo di retribuzioni Giugno\Luglio 2022 oltre €473,00 per spese legali;
che notificava detto decreto ingiuntivo unitamente al precetto, in data 11.03.2024; che in data 09.04.2024 la società bonificava €400,00 sul complessivo importo di €1.341,91, ovvero sulla sorta capitale più le spese di lite;
che, pertanto, imputando tale versamento alle spese di lite, la sorta capitale di cui al D.I. rimaneva invariata;
che, quanto all'eccezione d'incompetenza territorale il rapporto era sorto e si era svolto presso la sede di Tecno Tessile Adler s.r.l. in Airola in quanto la era Pt_1 subentrata nel contratto di appalto della per il servizio di Pt_3 pulizie presso tale azienda ove, peraltro, la aveva un Pt_1 nucleo di beni organizzati;
che l'opposizione, priva di fondamento, andava sanzionata con la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
2 Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
L'opposizione è infodnata e dev'essere rigettata.
Quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale, deve rilevarsi che, com'è noto, nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 413 c.p.c., esistono tre fori alternativi ovvero quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto).
Trattandosi di fori alternativi, l'attore è libero di scegliere uno dei fori di cui all'art. 413, secondo comma, c.p.c. ma ha l'onere di dimostrare che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 31-07- 2014, n. 17513, Cass. civ. Sez. lavoro, 25-11-1999, n. 13147);
Quanto al foro della dipendenza, come ha avuto modo di chiarire la S.C., ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” di cui all'art. 413 c.p.c. non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore vi disponga almeno di un nucleo, sia pure modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, non rilevando in contrario che i locali o attrezzature, utilizzati dall'imprenditore, siano di un terzo anziché dell'imprenditore stesso (così Cass. n. 10691/2004, n. 23110/2010, n. 17347/2013, n. 17513/2014, ord. n. 2003/2016, n. 29344/2017, n. 3154/2018); nell'individuazione di tale dipendenza si può fare riferimento anche ad una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa e per il conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11320 del 22/05/2014; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14449 del 27/05/2019:
Più di recente la Suprema Corte, con specifico riferimento alla competenza per territorio in materia di prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. ha statuito che
3 costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro- appaltatore (così Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, n.26081)
Ciò premesso, nel caso di specie, la ha documentato di P_ aver lavorato dapprima e a decorrere dal 15.01.2021 alle dipendenze della e dal 01.04.2022 al Controparte_3
31.07.2022 per la (cfr. C2 storico). Parte_1
Ha documentato, producendo la PEC in data 22.03.2022 inviata dalla il passaggio da quest'ultima alla a decorrere Pt_3 Pt_1 dal 01.04.2022, nello svolgimento delle medesime mansioni di addetta alle pulizie presso lo stabilimento Tecno Tessile Adler srl.
La circostanza ha trovato conferma anche nelle buste paga prodotte anche dalla nelle quali si legge l'inquadramento come Pt_1 operaia e la mansione di addetta alle pulizie.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata, anche in mancanza di prova circa il luogo ove si è concluso il contratto, è incontestato che la svolgesse la propria P_ mansione di addetta alle pulizie presso lo stabilimento Tecno Tessile Adler srl di Airola, cinrcostanza che, potendosi qualificare detto luogo come dipndenza aziendale nell'accezione di cui sopra, radica la competenza territoriale nel Tribunale di EN.
Nel merito è incontestata la debenza delle somme di cui alle buste paga relative alle mensilità di Giugno\Luglio 2022 comprensive di TFR. Parte opponente utilizza come unico motivo di opposizione nel merito, l'aver corrisposto la somma di €400,00 in data 09.04.2024.
Dalla lettura del bonifico e della PEC di accompagnamento, emerge con evidenza che detto importo veniva corrisposto all'Avv. Pasquale Moscato il quale aveva notificato anche precetto e decreto ingiuntivo in proprio. Ne consegue che detto pagamento, successivo alla notifica di ricorso ingiuntivo e decreto, non riduce la sorta capitale intimata, in quanto corrisposto al diverso titolo di pagamento spese legali.
Ne consegue che l'opposizione, in quanto totalmente destituita di fondamento ed evidentemente pretestuosa, va rigettata.
4 Sussistono le condizioni per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, quantificato nella metà delle spese legali.
Per il principio della soccombenza Parte_2
dev'essere condannato al pagamento in
[...] favore di delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
nei confronti di
[...] P_
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) condanna Pt_1 Parte_2
al risarcimento del danno per lite temeraria in
[...] favore di che quantifica in Controparte_1
€320,5; 3) condanna Parte_2
al pagamento in favore di
[...] P_
delle spese processuali che liquida in
[...] complessivi €641,00 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione EN 11.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5