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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 19.12.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
28.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 18,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. IS La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 8318 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Indirizzo Telematico presso lo studio Parte_1
dell'avv. MARIA D'ORSA dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1
dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , dal quale è rappr.ta e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico IS La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra , e per l'effetto Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 2109/2023 emesso in suo danno su istanza di Controparte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla sig.ra , Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2109/2023 emesso in suo danno su istanza di Controparte_1
per l'asserito mancato pagamento della somma di € 94.301,88, relativa alla somministrazione di energia elettrica in favore dell'utenza alla stessa intestata e relativa all'immobile sito in Palermo
nella via Fondo Gallo 8 M, oltre gli ulteriori interessi e le spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 21.06.2023, l'opponente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria in difetto di prova del credito e della quantificazione dei consumi elettrici,
instando per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Resistendo all'opposizione la società deducendo l'infondatezza dei Controparte_1
motivi di opposizione, ha allegato la sussistenza del proprio diritto di credito, rappresentando che, a seguito di verifica da parte del distributore territorialmente competente, era emersa una situazione irregolare dell'utenza dell'opponente relativa alla misura dei prelievi mediante l'allaccio diretto alla rete e deducendo la correttezza della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, CP_1 [...]
Parte opposta ha, dunque, insistito per la conferma dell'opposto decreto. Controparte_3
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti,
alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Ancor più nel dettaglio, essendo imprescindibile stabilire a chi spetti concretamente l'onere probatorio relativo alla quantificazione di energia addebitata all'ingiunto, deve osservarsi che, in analoga materia relativa a contratto di somministrazione di utenza telefonica, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore ed il dato trascritto nella fattura (ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, n. 17041/02
recentemente richiamata da Cass. Civ., sez. III, n. 23699/16).
In buona sostanza, nei contratti di somministrazione di energia e, più in generale, nei contratti di somministrazione di servizi essenziali (luce, acqua, telefono), a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum
della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt.
1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova: ne consegue che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente. Nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Facendo applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, era la società ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa anche in punto di quantum debeatur.
E tuttavia, sulla scorta di quanto eccepito dall'opponente, della documentazione in atti e delle stesse allegazioni dell'opposta, non è possibile ritenere dimostrata la sussistenza del diritto di credito di quest'ultima, che non ha sufficientemente provato i fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso e, dunque, la sussistenza del titolo.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che: in data
02.05.2020, i tecnici di in relazione all'utenza intestata a Controparte_3 Parte_1
ma utilizzata da a Palermo, in via Fondo Gallo nella via 8 M,
[...] Parte_2
accertavano un “un allaccio abusivo alla rete e-distribuzione …”, che con una tubazione sottotraccia che attraversava la proprietà del sig. alimentava l'impianto Parte_2
elettrico di una piantagione indoor di cannabis. (cfr. verbale di verifica prodotto dall'opposta); alle operazioni di verifica era presente, oltre ai CC, lo stesso , il quale sottoscriveva Parte_2 il relativo verbale. Successivamente emetteva la fattura dell'importo di € 94.301,88 CP_1
per prelievi irregolari a decorrere dall'ottobre del 2017 fino alla data della verifica, procedendo a ricostruire i prelievi per il detto periodo.
Ora, sulla base di quanto riportato nel verbale di verifica, non pare possano sussistere dubbi in merito alla circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica. L'utilizzo dell'energia elettrica sfuggita al contatore, tuttavia, non è avvenuta da parte della sig.ra Pt_1
odierna opponente, ma dal padre della stessa, sottoposto peraltro a procedimento penale e condannato per furto di energia elettrica. Conseguentemente, la pretesa creditoria azionata da
[...]
la quale ha assunto a fondamento della propria domanda l'utilizzo di energia elettrica da CP_1
parte della sig.ra sfuggita al contatore, alla luce dell'accertato allaccio abusivo diretto, non Pt_1
può trovare accoglimento.
Gravava, inoltre, sull'opposta l'onere di provare l'ammontare della propria pretesa.
È bene, tuttavia, precisare che non può trovare, nella specie, applicazione la normativa relativa alla modalità di ricostruzione dei consumi elettrici di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia n. 200/99 che, all'art. 11, fornisce delle indicazioni su come operare nel caso in cui il complesso di misura abbia funzionato male nel periodo in esame e quello in cui, invece, il contatore si sia rotto, non misurando nulla.
Ed invero, la fattispecie in esame non rientra nell'ambito di alcuna delle due ipotesi,
trattandosi invece di allaccio diretto alla rete.
Peraltro, nessun dettaglio fornisce l'Autorità in ordine alla valutazione dell'esatto momento in cui tale fenomeno ha avuto inizio, essendo lasciata sostanzialmente all'Ente gestore la facoltà di valutare il giorno esatto come meglio crede.
Nessun dato fornisce, poi, la ricorrente che espliciti la metodologia di stima ed il criterio utilizzato per la ricostruzione dei consumi, essendosi essa limitata ad assumere l'esclusivo interessamento del soggetto distributore nell'attività di ricostruzione medesima ma senza tuttavia coinvolgerlo in alcun modo nel presente giudizio. Nè è stata offerta la dimostrazione che la tabella di ricostruzione dei consumi a seguito della verifica facente parte della produzione dell'opposta sia stata trasmessa al cliente in fase stragiudiziale, onde consentirgli di constatare la regolarità della ricostruzione ovvero di operarne autonomamente una diversa.
In effetti, detta tabella risulta allegata alla nota non datata con cui informava Controparte_3
e, per conoscenza, la sig.ra dell'accertamento dell'allaccio abusivo: della CP_1 Pt_1
spedizione e della ricezione della stessa nei confronti e da parte dell'opponente nessuna prova ha offerto l'opposta.
Nell'ipotesi, quale quella che ci occupa, in cui non sia identificabile il momento in cui sia iniziato l'allaccio abusivo, la richiesta del pagamento di una somma a conguaglio dei consumi calcolati a posteriori dalla società erogatrice appare illegittima ove priva di prove certe, risultando in questi casi evidente la violazione dei generali principi di diritto, che richiedono una dimostrazione oggettiva ed inequivocabile della fondatezza delle pretese fatte valere, dovendosi reputare inammissibile la richiesta di un pagamento basata su un abuso non operato dalla opponente, ma dal di lei padre, oltre che indeterminato in senso temporale.
La domanda della ricorrente va, dunque, rigettata per difetto di prova a supporto della chiesta condanna e di certezza del credito, non potendosi disporre ctu, che, come è evidente,
avrebbe carattere meramente esplorativo e supplirebbe inammissibilmente ad un onere probatorio gravante esclusivamente sulla ricorrente medesima.
D'altra parte, nessuna delle parti ha mai avanzato una richiesta in tal senso.
Dalle superiori considerazioni discende che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo emesso in danno della sig.ra per l'assunto allaccio abusivo da parte della Pt_1
predetta, deve essere revocato.
In ordine al governo delle spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della controversia e comunque accertata la frode relativa all'utenza intestata alla sig.ra (id est l'allaccio diretto abusivo alla rete , si reputano sussistenti Pt_1 CP_1 giusti motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questa fase processuale;
vanno poste definitivamente a carico dell'opposta le spese della fase monitoria così come liquidate nel d.i.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 19/12/2025
Il G.O.T
IS La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice IS La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
28.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 18,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. IS La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 8318 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Indirizzo Telematico presso lo studio Parte_1
dell'avv. MARIA D'ORSA dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1
dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO , dal quale è rappr.ta e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico IS La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra , e per l'effetto Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 2109/2023 emesso in suo danno su istanza di Controparte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla sig.ra , Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2109/2023 emesso in suo danno su istanza di Controparte_1
per l'asserito mancato pagamento della somma di € 94.301,88, relativa alla somministrazione di energia elettrica in favore dell'utenza alla stessa intestata e relativa all'immobile sito in Palermo
nella via Fondo Gallo 8 M, oltre gli ulteriori interessi e le spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 21.06.2023, l'opponente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria in difetto di prova del credito e della quantificazione dei consumi elettrici,
instando per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Resistendo all'opposizione la società deducendo l'infondatezza dei Controparte_1
motivi di opposizione, ha allegato la sussistenza del proprio diritto di credito, rappresentando che, a seguito di verifica da parte del distributore territorialmente competente, era emersa una situazione irregolare dell'utenza dell'opponente relativa alla misura dei prelievi mediante l'allaccio diretto alla rete e deducendo la correttezza della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, CP_1 [...]
Parte opposta ha, dunque, insistito per la conferma dell'opposto decreto. Controparte_3
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti,
alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Ancor più nel dettaglio, essendo imprescindibile stabilire a chi spetti concretamente l'onere probatorio relativo alla quantificazione di energia addebitata all'ingiunto, deve osservarsi che, in analoga materia relativa a contratto di somministrazione di utenza telefonica, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore ed il dato trascritto nella fattura (ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, n. 17041/02
recentemente richiamata da Cass. Civ., sez. III, n. 23699/16).
In buona sostanza, nei contratti di somministrazione di energia e, più in generale, nei contratti di somministrazione di servizi essenziali (luce, acqua, telefono), a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum
della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt.
1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova: ne consegue che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente. Nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Facendo applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, era la società ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa anche in punto di quantum debeatur.
E tuttavia, sulla scorta di quanto eccepito dall'opponente, della documentazione in atti e delle stesse allegazioni dell'opposta, non è possibile ritenere dimostrata la sussistenza del diritto di credito di quest'ultima, che non ha sufficientemente provato i fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso e, dunque, la sussistenza del titolo.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che: in data
02.05.2020, i tecnici di in relazione all'utenza intestata a Controparte_3 Parte_1
ma utilizzata da a Palermo, in via Fondo Gallo nella via 8 M,
[...] Parte_2
accertavano un “un allaccio abusivo alla rete e-distribuzione …”, che con una tubazione sottotraccia che attraversava la proprietà del sig. alimentava l'impianto Parte_2
elettrico di una piantagione indoor di cannabis. (cfr. verbale di verifica prodotto dall'opposta); alle operazioni di verifica era presente, oltre ai CC, lo stesso , il quale sottoscriveva Parte_2 il relativo verbale. Successivamente emetteva la fattura dell'importo di € 94.301,88 CP_1
per prelievi irregolari a decorrere dall'ottobre del 2017 fino alla data della verifica, procedendo a ricostruire i prelievi per il detto periodo.
Ora, sulla base di quanto riportato nel verbale di verifica, non pare possano sussistere dubbi in merito alla circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica. L'utilizzo dell'energia elettrica sfuggita al contatore, tuttavia, non è avvenuta da parte della sig.ra Pt_1
odierna opponente, ma dal padre della stessa, sottoposto peraltro a procedimento penale e condannato per furto di energia elettrica. Conseguentemente, la pretesa creditoria azionata da
[...]
la quale ha assunto a fondamento della propria domanda l'utilizzo di energia elettrica da CP_1
parte della sig.ra sfuggita al contatore, alla luce dell'accertato allaccio abusivo diretto, non Pt_1
può trovare accoglimento.
Gravava, inoltre, sull'opposta l'onere di provare l'ammontare della propria pretesa.
È bene, tuttavia, precisare che non può trovare, nella specie, applicazione la normativa relativa alla modalità di ricostruzione dei consumi elettrici di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia n. 200/99 che, all'art. 11, fornisce delle indicazioni su come operare nel caso in cui il complesso di misura abbia funzionato male nel periodo in esame e quello in cui, invece, il contatore si sia rotto, non misurando nulla.
Ed invero, la fattispecie in esame non rientra nell'ambito di alcuna delle due ipotesi,
trattandosi invece di allaccio diretto alla rete.
Peraltro, nessun dettaglio fornisce l'Autorità in ordine alla valutazione dell'esatto momento in cui tale fenomeno ha avuto inizio, essendo lasciata sostanzialmente all'Ente gestore la facoltà di valutare il giorno esatto come meglio crede.
Nessun dato fornisce, poi, la ricorrente che espliciti la metodologia di stima ed il criterio utilizzato per la ricostruzione dei consumi, essendosi essa limitata ad assumere l'esclusivo interessamento del soggetto distributore nell'attività di ricostruzione medesima ma senza tuttavia coinvolgerlo in alcun modo nel presente giudizio. Nè è stata offerta la dimostrazione che la tabella di ricostruzione dei consumi a seguito della verifica facente parte della produzione dell'opposta sia stata trasmessa al cliente in fase stragiudiziale, onde consentirgli di constatare la regolarità della ricostruzione ovvero di operarne autonomamente una diversa.
In effetti, detta tabella risulta allegata alla nota non datata con cui informava Controparte_3
e, per conoscenza, la sig.ra dell'accertamento dell'allaccio abusivo: della CP_1 Pt_1
spedizione e della ricezione della stessa nei confronti e da parte dell'opponente nessuna prova ha offerto l'opposta.
Nell'ipotesi, quale quella che ci occupa, in cui non sia identificabile il momento in cui sia iniziato l'allaccio abusivo, la richiesta del pagamento di una somma a conguaglio dei consumi calcolati a posteriori dalla società erogatrice appare illegittima ove priva di prove certe, risultando in questi casi evidente la violazione dei generali principi di diritto, che richiedono una dimostrazione oggettiva ed inequivocabile della fondatezza delle pretese fatte valere, dovendosi reputare inammissibile la richiesta di un pagamento basata su un abuso non operato dalla opponente, ma dal di lei padre, oltre che indeterminato in senso temporale.
La domanda della ricorrente va, dunque, rigettata per difetto di prova a supporto della chiesta condanna e di certezza del credito, non potendosi disporre ctu, che, come è evidente,
avrebbe carattere meramente esplorativo e supplirebbe inammissibilmente ad un onere probatorio gravante esclusivamente sulla ricorrente medesima.
D'altra parte, nessuna delle parti ha mai avanzato una richiesta in tal senso.
Dalle superiori considerazioni discende che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo emesso in danno della sig.ra per l'assunto allaccio abusivo da parte della Pt_1
predetta, deve essere revocato.
In ordine al governo delle spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della controversia e comunque accertata la frode relativa all'utenza intestata alla sig.ra (id est l'allaccio diretto abusivo alla rete , si reputano sussistenti Pt_1 CP_1 giusti motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questa fase processuale;
vanno poste definitivamente a carico dell'opposta le spese della fase monitoria così come liquidate nel d.i.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 19/12/2025
Il G.O.T
IS La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice IS La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44