Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1964, n. 6
Articolo 2
Versione
4 marzo 1964
Art. 1.
E' autorizzata, per l'anno solare 1963, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.
La somma di lire 5 miliardi di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della, spesa del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 4 marzo 1964