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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6215 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI MA SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 11023/2025 promossa da
, con gli avv.ti Sambo Giovanni e Valotto Giovanni;
Parte_1
-ATTRICE- contro
, corrente in Venezia (VE), San Marco, 1909, in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, con l'avv. Ferialdi Francesco;
-CONVENUTO-
Oggetto: tabelle millesimali.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“a) In Via Preliminare/Pregiudiziale.
1. Voglia Codesto Tribunale, rejectis contrariis, rimettere il presente giudizio in istruttoria e disporre la riunione, al presente, del giudizio avente n. di R.G.
19003/2025.
2. In via alternativa, Voglia Codesto Tribunale, sempre rejectis contrariis, rimettere il presente giudizio in istruttoria e disporre un rinvio semplice alla data del
25.03.2026 (prima udienza del secondo giudizio).
b) NE ME
1
1. disporre, rejectis contrariis, la redazione di nuove tabelle millesimali per il
Condominio sito in Venezia, S. Marco, 1909, ad opera di un Controparte_1
consulente tecnico di ufficio;
2. dichiarare le stesse tabelle valide ed efficaci nei confronti dell'intero ; CP_1
3. spese e compensi di causa (comprese “spese forfettarie” 15%) rifusi e da liquidarsi direttamente ai sottoscritti procuratori in quanto anticipatari.
c) In via istruttoria
1. disporre, all'esito della seconda causa, C.T.U. volta all'accertamento dello stato dei luoghi e alla determinazione dei valori millesimali del Controparte_1
sito in Venezia, S. Marco, 1909.
[...]
2. Riservato ogni altro mezzo nei limiti di legge ed in funzione del contenuto delle avverse difese”.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso:
“…chiede che il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda e/o istanza, anche di carattere istruttorio, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
, comunque, rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice è condomina nel convenuto, sopra specificato. CP_1
Si duole di errori nelle tabelle applicate per la ripartizione delle spese comuni.
In particolare, in atto di citazione, ebbe a scrivere:
“
4. Dette tabelle comprendono (come detto, erroneamente):
- nella quota dell'attrice, un locale magazzino a piano terra che è, invece, di proprietà del condòmino “Hotel Albatros S.r.l.;
– nelle quote di tutti gli altri condòmini, alcune unità immobiliari al piano primo che, invece, sono di proprietà del condòmino [doc. 3 – visura catastale Hotel Parte_2
Albatros S.r.l.; doc. 4 – visura catastale sig. doc. 5 – schizzo Parte_2
planimetrico piano terra Hotel Albatros S.r.l.; doc. 6 – schizzo planimetrico 1^ piano sig. ”. Parte_2
2 Parte convenuta ha replicato.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, la domanda va rigettata, per difetto di interesse agire, per come formulata.
Per quanto riguarda il magazzino al piano terra, non viene dedotto e specificato se la sig.ra abbia o non abbia altri locali magazzino ed, in caso, quale sia il suo magazzino dei diversi collocati al piano terra, in relazione al suo titolo d'acquisto.
Si è ripromessa di depositare una perizia di parte, nell'atto di citazione, mai depositata, però, nel proseguo.
Comunque, si tratta di profili che ben potevano specificati senza ricorrere ad un tecnico, essendo le informazioni, poi, nella sua disponibilità (si sta ragionando della sua proprietà), anche in replica a quanto indicato nelle note in calce alla pag. 4 della prima memoria integrativa attorea.
A ben vedere, poi, non viene menzionato ed argomentato un errore tecnico di formazione di tabelle, ma petitorio sulla titolarità di determinate unità, piuttosto che altre (viene depositata la mera nota di trascrizione e non l'atto-fonte d'acquisto).
Quanto al secondo punto, scorrendo le tabelle in uso, prodotte dalla stessa parte attrice, non risultano proprietà comuni al primo piano intestate a “tutti gli altri condomini”: in ogni caso, manca qualsiasi contestualizzazione sui valori tecnici delle tabelle che si chiede di aggiornare.
Eventuali tentativi di aggiornare le tabelle in via stragiudiziale, non possono superare le criticità evidenziate.
E' stato introdotto un processo, nelle more di questo, volto all'accertamento della qualità di condominio in ordine ai vani indicati, che è stato assegnato sempre al
Sottoscritto.
Parte attrice, che ha avuto modo di difendersi in fase decisoria con le note scritte sostitutive d'udienza, riferisce che si dovrebbero riunire i fascicoli ovvero disporre dei rinvii.
I rinvii, specie se sono contestati da controparte, non trovano addentellati normativi.
Quanto alla riunione, anch'essa contestata, si noti che in civile i processi ancorché
3 riuniti conservano la loro autonomia, ad ogni fine sostanziale e/o di rito.
Insomma, si vuole evitare un accavallamento delle difese in spregio ai termini perentori previsti dal Legislatore, oltre ad intuibili ragioni di economia processuale.
D'altronde, parte attrice, espressamente, in questo processo, ha escluso ipotesi di litisconsorzio, mai chiedendo l'estensione del contraddittorio, se del caso.
E' sorta la questione se le tabelle applicate siano definitive o provvisorie.
Parte convenuta ha depositato, sub doc. 9, verbali di assemblea del 2019 e 2020, in cui, all'evidenza, senza contestazioni, sono applicati quote tabellari, che non hanno avuto contestazioni specifiche sul punto circa la loro aderenza a quelle in uso, ancorché ritenute erronee.
Si applica lo scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00, ritenuto congruo alla concreta difficoltà del caso.
Dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G.
n. 11023/2025:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite a parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 7.616,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge.
Venezia, 23.12.2025.
Il Giudice
BI MA SA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI MA SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 11023/2025 promossa da
, con gli avv.ti Sambo Giovanni e Valotto Giovanni;
Parte_1
-ATTRICE- contro
, corrente in Venezia (VE), San Marco, 1909, in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, con l'avv. Ferialdi Francesco;
-CONVENUTO-
Oggetto: tabelle millesimali.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“a) In Via Preliminare/Pregiudiziale.
1. Voglia Codesto Tribunale, rejectis contrariis, rimettere il presente giudizio in istruttoria e disporre la riunione, al presente, del giudizio avente n. di R.G.
19003/2025.
2. In via alternativa, Voglia Codesto Tribunale, sempre rejectis contrariis, rimettere il presente giudizio in istruttoria e disporre un rinvio semplice alla data del
25.03.2026 (prima udienza del secondo giudizio).
b) NE ME
1
1. disporre, rejectis contrariis, la redazione di nuove tabelle millesimali per il
Condominio sito in Venezia, S. Marco, 1909, ad opera di un Controparte_1
consulente tecnico di ufficio;
2. dichiarare le stesse tabelle valide ed efficaci nei confronti dell'intero ; CP_1
3. spese e compensi di causa (comprese “spese forfettarie” 15%) rifusi e da liquidarsi direttamente ai sottoscritti procuratori in quanto anticipatari.
c) In via istruttoria
1. disporre, all'esito della seconda causa, C.T.U. volta all'accertamento dello stato dei luoghi e alla determinazione dei valori millesimali del Controparte_1
sito in Venezia, S. Marco, 1909.
[...]
2. Riservato ogni altro mezzo nei limiti di legge ed in funzione del contenuto delle avverse difese”.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso:
“…chiede che il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda e/o istanza, anche di carattere istruttorio, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
, comunque, rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto CP_2
infondata in fatto ed in diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice è condomina nel convenuto, sopra specificato. CP_1
Si duole di errori nelle tabelle applicate per la ripartizione delle spese comuni.
In particolare, in atto di citazione, ebbe a scrivere:
“
4. Dette tabelle comprendono (come detto, erroneamente):
- nella quota dell'attrice, un locale magazzino a piano terra che è, invece, di proprietà del condòmino “Hotel Albatros S.r.l.;
– nelle quote di tutti gli altri condòmini, alcune unità immobiliari al piano primo che, invece, sono di proprietà del condòmino [doc. 3 – visura catastale Hotel Parte_2
Albatros S.r.l.; doc. 4 – visura catastale sig. doc. 5 – schizzo Parte_2
planimetrico piano terra Hotel Albatros S.r.l.; doc. 6 – schizzo planimetrico 1^ piano sig. ”. Parte_2
2 Parte convenuta ha replicato.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, la domanda va rigettata, per difetto di interesse agire, per come formulata.
Per quanto riguarda il magazzino al piano terra, non viene dedotto e specificato se la sig.ra abbia o non abbia altri locali magazzino ed, in caso, quale sia il suo magazzino dei diversi collocati al piano terra, in relazione al suo titolo d'acquisto.
Si è ripromessa di depositare una perizia di parte, nell'atto di citazione, mai depositata, però, nel proseguo.
Comunque, si tratta di profili che ben potevano specificati senza ricorrere ad un tecnico, essendo le informazioni, poi, nella sua disponibilità (si sta ragionando della sua proprietà), anche in replica a quanto indicato nelle note in calce alla pag. 4 della prima memoria integrativa attorea.
A ben vedere, poi, non viene menzionato ed argomentato un errore tecnico di formazione di tabelle, ma petitorio sulla titolarità di determinate unità, piuttosto che altre (viene depositata la mera nota di trascrizione e non l'atto-fonte d'acquisto).
Quanto al secondo punto, scorrendo le tabelle in uso, prodotte dalla stessa parte attrice, non risultano proprietà comuni al primo piano intestate a “tutti gli altri condomini”: in ogni caso, manca qualsiasi contestualizzazione sui valori tecnici delle tabelle che si chiede di aggiornare.
Eventuali tentativi di aggiornare le tabelle in via stragiudiziale, non possono superare le criticità evidenziate.
E' stato introdotto un processo, nelle more di questo, volto all'accertamento della qualità di condominio in ordine ai vani indicati, che è stato assegnato sempre al
Sottoscritto.
Parte attrice, che ha avuto modo di difendersi in fase decisoria con le note scritte sostitutive d'udienza, riferisce che si dovrebbero riunire i fascicoli ovvero disporre dei rinvii.
I rinvii, specie se sono contestati da controparte, non trovano addentellati normativi.
Quanto alla riunione, anch'essa contestata, si noti che in civile i processi ancorché
3 riuniti conservano la loro autonomia, ad ogni fine sostanziale e/o di rito.
Insomma, si vuole evitare un accavallamento delle difese in spregio ai termini perentori previsti dal Legislatore, oltre ad intuibili ragioni di economia processuale.
D'altronde, parte attrice, espressamente, in questo processo, ha escluso ipotesi di litisconsorzio, mai chiedendo l'estensione del contraddittorio, se del caso.
E' sorta la questione se le tabelle applicate siano definitive o provvisorie.
Parte convenuta ha depositato, sub doc. 9, verbali di assemblea del 2019 e 2020, in cui, all'evidenza, senza contestazioni, sono applicati quote tabellari, che non hanno avuto contestazioni specifiche sul punto circa la loro aderenza a quelle in uso, ancorché ritenute erronee.
Si applica lo scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00, ritenuto congruo alla concreta difficoltà del caso.
Dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G.
n. 11023/2025:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite a parte convenuta che si liquidano complessivamente in € 7.616,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge.
Venezia, 23.12.2025.
Il Giudice
BI MA SA
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