Articolo 1394 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1378Articolo 1381
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9 ottobre 2010
Art. 1394. Ricostruzione di carriera 1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:
a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale; b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare; c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione; d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione. 2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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