TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 19/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 128/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi,
lette le note ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
In nome del Popolo Italiano
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (partiva iva e codice fiscale n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_1
AN (c.f. ) CodiceFiscale_1
PARTE ATTRICE-opponente
E
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Martini (c.f. ), Francesco CodiceFiscale_2
Dialti (c.f. ) e (c.f. ) CodiceFiscale_3 CP_2 CodiceFiscale_4
PARTE CONVENUTA-opposta
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato in data 31.1.2022, l' ha Parte_1 impugnato il decreto ingiuntivo n. 492/2021, emesso dal Tribunale di Enna - sezione civile, in data 6.12.2021, con il quale era stato ingiunto all'associazione di pagare, in favore della
[...]
la somma di € 676.559,77, nonché gli interessi di mora al saggio legale dalla CP_1 domanda sino all'effettivo pagamento nonché le spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, l'associazione ha dedotto:
1 - che aveva ceduto alla con contratto del 31.10.2018, dei crediti Controparte_1 vantati nei confronti della Regione Siciliana;
- che, tra tali crediti, era stato inserito anche quello di cui alla fattura n. 154 dell'1.12.2008, dell'importo di € 1.804.159,17;
- che, per tale cessione, era stata convenuta una percentuale di pagamento del 65%, pari a € 1.172.703,46;
- che tale somma era stata corrisposta dalla in data 7.11.2018; Controparte_1
- che, nel mese di luglio del 2019, l , a seguito di un controllo contabile, si Parte_1 era resa conto che il pagamento della fattura n. 154 era stato eseguito dal soggetto debitore prima della sottoscrizione del contratto di cessione, benché a saldo e stralcio e a seguito dell'emissione della fattura di conguaglio n. 5 del 13.3.2014;
- che, pertanto, essa aveva prontamente comunicato alla l'errore Controparte_1 nell'inserimento dell'importo di tale fattura nel novero dei crediti ceduti e si era resa disponibile a restituire, mediante un pagamento rateale, il corrispettivo ricevuto per tale singola cessione;
- che, insorta una controversia, le parti avevano, pertanto, sottoscritto la scrittura privata del 9-11.12.2020, con la quale l'associazione opponente si era impegnata a versare alla
[...]
a tacitazione di ogni pretesa relativa alla fattura n. 154 dell'1.12.2008, l'importo di CP_1
€ 1.804.159,17 (anche a titolo di indennizzo e ristoro danni, perdita subita, mancato guadagno, pagamento di interessi e spese, anche legali) in 16 rate mensili;
- che l'associazione aveva pagato complessivamente a l'importo di € Controparte_1
1.127.599,40, interrompendo poi i successivi pagamenti;
- che, con nota del 30.11.2021, inviata in riscontro alla nota del 2.10.2021 dalla
[...]
l'associazione aveva ritenuto l'ulteriore importo richiesto da quest'ultima non CP_1 dovuto, in quanto in eccedenza rispetto al prezzo di cui al contratto di cessione, con la conseguenza che il relativo pagamento avrebbe determinato un indebito arricchimento;
- che la con contratto di cessione del 24.5.2019 aveva, a sua volta, Controparte_1 ceduto in blocco e pro soluto alla i crediti acquistati dall' CP_3 Parte_1 nei confronti della Regione Siciliana;
[...]
- che tale cessione non le era mai stata comunicata.
L'associazione opponente ha chiesto, pertanto, “preliminarmente, per i motivi sopra esposti, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: ritenere e dichiarare il difetto di titolarità attiva in capo alla a socio unico;
Controparte_1 gradatamente, e senza recesso dalle superiori domande ed eccezioni, ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione per insussistenza del presunto credito azionato e conseguentemente, comunque e a qualsivoglia titolo, non dovute le somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente gradata, senza
2 recesso dalle superiori domande ed eccezioni, nella denegata e non temuta ipotesi in cui
l'Autorità giudicante dovesse ritenere sussistente la posizione debitoria dell' Parte_1 nei confronti di , ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute
[...] CP_1
e comunque non provate”.
Si è costituita la chiedendo, in via preliminare, di concedere la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare la sua legittimazione attiva. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande ed eccezioni sollevate dall'attore opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 6.1.2022, il tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 4.3.2023, preso atto della natura documentale della causa, il giudice l'ha rinviata all'udienza del 16.4.2024. A seguito di ulteriori rinvii, la causa è stata assegnata allo scrivente in forza del Piano straordinario funzionale al conseguimento degli obiettivi PNRR del settore civile ex art. 4 D.L. 117/2025 -Delibera CSM
P13834/2025 e il 19.11.2025 è stata prevista la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. seppur nelle forme “cartolari” ammesse dal combinato disposto degli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Preliminarmente, va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] sollevata dall'associazione opponente, la quale sostiene infatti che, tra i crediti ceduti CP_1 in blocco e pro soluto, con contratto del 24.5.2019, dalla a Controparte_1 Controparte_4 rientrerebbe anche quello di cui alla fattura n. 154 dell'1.12.2008 (oggetto del procedimento monitorio). Poiché la si sarebbe spogliata del credito prima del deposito del Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, essa non sarebbe legittimata ad agire per il suo recupero giudiziale.
Ora, va rilevato che la fattura n. 154 emessa nei confronti della Regione Siciliana, incorporante il credito ceduto alla è stata emessa in data 1.12.2008. L'atto di Controparte_1 cessione con il quale la ha ceduto i crediti in blocco alla Controparte_1 Controparte_4 per come emerge dalla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 2019 (a pag. 24), allegata dalla medesima parte opponente, stabilisce, invece, che il credito oggetto di cessione è rappresentato da fatture emesse nel periodo compreso tra il 22.12.2009 e il 2.4.2019.
È evidente, pertanto, che il credito oggetto del procedimento monitorio non rientra tra quelli poi ceduti da a Controparte_1 Controparte_4
3 Sicché, l'eccezione di difetto di difetto di titolarità del credito, sollevata dall'associazione opponente, va rigettata.
Sull'an debeatur.
Nel merito, è incontestato che l' abbia ceduto, con Parte_1 contratto del 30 ottobre 2018, alla tra gli altri, anche il credito vantato nei Controparte_1 confronti della Regione siciliana, di cui alla fattura n. 154 dell'1.12.2008, dell'importo di €
1.804.159,17, percependo così dall'odierna opposta il 65% di tale importo (pari a €
1.172.703,46).
Ora, tale credito non poteva essere ceduto in quanto il debitore aveva pagato, benché a saldo e stralcio a seguito dell'emissione della fattura di conguaglio n. 5 del 13.3.2014.
L'associazione opponente, pertanto, resasi conto di tale errore, nel mese di luglio del
2019, ne informava rendendosi disponibile a restituire, attraverso diciotto Controparte_1 rate mensili, il solo corrispettivo ricevuto (pari a € 1.172.703,46), mentre la Controparte_1 pretendeva il pagamento di una somma pari all'importo originario del credito (€ 1.804.159,17), rinunciando agli interessi maturati e accordando un piano di rientro in sedici rate mensili.
Trovato un accordo, in data 14.12.2020, le parti sottoscrivevano una scrittura privata con la quale l'associazione si obbligava a versare a a completa tacitazione e Controparte_1 saldo di ogni pretesa relativa alla fattura n. 154, la somma di € 1.804.159,17, in sedici rate mensili (n. 15 rate dell'importo di € 112.759,94 e l'ultima rata di € 112.760,07), a partire dal
15.12.2020.
Sennonché, dopo il pagamento delle prime dieci rate, corrispondenti a € 1.127.599,40,
l'associazione opponente interrompeva il pagamento delle successive rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.
La come detto, agiva monitoriamente per il recupero dell'importo Controparte_1 delle rate non pagate (pari complessivamente a € 676.559,77).
Ciò posto, il contrasto tra le parti verte in merito tanto all'efficacia vincolante della scrittura privata del 9-11.12.2020 quanto alla riconducibilità del credito originario alla categoria dei crediti esclusi, di cui all'art.
5.4. del contratto di cessione del credito.
Per quanto attiene alla prima questione, va precisato che la scrittura privata consiste in un contratto sottoscritto da una o più parti, con la quale vengono regolati molteplici rapporti e situazioni, come l'ammissione di un debito, la rinuncia a un credito, una quietanza di pagamento o una transazione. L'art. 2702 c.c. disciplina l'efficacia probatoria della scrittura privata, stabilendo che “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
4 Nel caso di specie, la scrittura privata sottoscritta in data 9-11.12.2020 – che non è stata disconosciuta da nessuna delle parti e che, anzi, è stata implicitamente riconosciuta, sia nella sua esistenza sia nel suo contenuto (tanto che la medesima associazione opponente ammette che “le parti sottoscrivevano una scrittura privata datata 9-11/12/2020 a mezzo della quale
l' si impegnava a versare a a completa tacitazione Parte_1 Pt_1 CP_1
e saldo di ogni pretesa afferente alla fattura n. 154 del 01/12/2008, ivi comprese quelle a titolo di indennizzo e ristoro danni, perdita subita, mancato guadagno, pagamento di interessi e spese, anche legali, la complessiva somma di € 1.804.159,17; detta somma poteva essere pagata in 16 rate mensili” – si veda atto di citazione, pag. 6) – rappresenta a tutti gli effetti una transazione, per come definita dall'art. 1965 c.c., in quanto le parti si sono fatte, con tale atto, delle reciproche concessioni, ponendo fine a una lite che era già iniziata in merito all'importo da restituire a e alle stesse modalità di restituzione. Controparte_1
Ora, la giurisprudenza sostiene che, “affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche” (Cass. civ. n. 1067/2023).
L'oggetto della transazione, peraltro, “non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo,
e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali” (Cass. civ. n. 11117/1999; nello stesso senso, Cass. civ, n. 72/2011).
Un elemento che caratterizza l'atto di transazione, pertanto, è la reciprocità delle concessioni, le quali devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni, e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti
(Cass. civ., sez. III, 4/9/1990, n. 9114).
L'atto di transazione del 9-11.12.2020, frutto di trattative intercorse tra le parti, peraltro sottoscritto liberamente dall'associazione opponente, ha, pertanto, efficacia vincolante, rappresenta un'autonoma fonte di obbligazioni, a prescindere dal contenuto del precedente contratto di cessione, in quanto le parti hanno consapevolmente e liberamente regolato i loro interessi, anche in maniera diversa rispetto al precedente contratto, così da far venire meno la situazione conflittuale circa l'importo da restituire e le modalità di restituzione.
Peraltro, come detto, l'associazione opponente era certamente consapevole del contenuto delle clausole sottoscritte e l'ha pienamente accettato, così rinunciando a fare valere le clausole contrattuali contenute nel contratto di cessione (che, invece, chiede che vengano
5 applicate in questa sede). Si tratta, in particolare, della clausola 5.4. del contratto di cessione
(con il conseguente diritto di di vedersi restituito solo il corrispettivo pagato, Controparte_1 oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di 8 punti percentuali) e dell'art. 8.2. (secondo cui il cessionario avrebbe avuto diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo, aumentato degli interessi in misura pari al tesso Euribor 3 mesi, oltre l'8%) o ancora il fatto che il contratto di cessione non prevedesse indennizzi o ristoro di danni, o somme per perdite subite o mancato guadagno.
Non si può, di conseguenza, sostenere che il pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto determinerebbe un arricchimento senza causa della CP_1
[...]
In ogni caso, va precisato che, ai sensi dell'art. 1266 c.c., in caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto di credito, il cedente è tenuto a garantire il cessionario dell'esistenza, al tempo della cessione, del diritto di credito.
La garanzia in questione ha natura di obbligazione accessoria ed è effetto naturale del contratto di cessione a titolo oneroso del credito.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto prescinde dalla colpa del cedente e non gli consente di liberarsi offrendo la prova di cui all'art. 1218 c.c.
Il suo fondamento, invero, sta nell'intento di apprestare adeguata tutela al cessionario, il quale, a causa dell'evidente difficoltà di accertare l'effettiva esistenza del diritto oggetto di trasferimento, può facilmente trovarsi esposto al rischio di incorrere in manovre fraudolente poste in essere in suo danno dal cedente.
E infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nella cessione di credito,
l'obbligazione di garanzia del cedente ex art. 1266 cod. civ. costituisce un'obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui
l'effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell'inesistenza, completa
o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente (ad esempio, mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito). Ne consegue che nel caso di cessione di un credito pecuniario, l'obbligazione di garanzia, consistendo nel dovere corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione, ha l'identica natura di debito di valuta, produttivo dell'obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art.
1224 cod. civ.” (Cass. civ. n. 9428/1987).
Nello stesso senso anche Cass n. 17985/22, nella quale viene ribadito l'orientamento secondo cui la vendita di un credito inesistente non è affetta da nullità ex artt. 1325, n. 3 1346 e 1418 comma secondo del codice civile e l'obbligo di garanzia previsto dall'art. 1266 c.c. costituisce
6 una deroga a tale effetto, inserendosi invece nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 1348
e 1472 c.c. con la conseguenza che, in luogo dei normali effetti restitutori che deriverebbero dalla nullità, il cessionario è comunque tenuto alla corresponsione del prezzo (che non diviene indebito), ma allo stesso tempo, in forza della garanzia, ha diritto a conseguire un risultato analogo a quello che sarebbe conseguito alla realizzazione del contratto.
La conseguenza della cessione di un credito inesistente è, dunque, che il cedente è tenuto a risarcire al cessionario l'interesse cosiddetto positivo, ovvero il valore del credito, gli interessi e le spese eventualmente sostenute.
Nella fattispecie in esame, con la cessione “pro soluto”, il cedente ha garantito la sussistenza e validità del credito al momento della cessione, e non anche la garanzia per la solvenza del debitore, obbligazione quest'ultima prevista per la cessione “pro solvendo”.
Né la circostanza che il credito sia stato acquistato a un prezzo inferiore al valore nominale può esimere il cedente dal dovere di garanzia previsto dall'art. 1266 c.c.
Da quanto rappresentato, consegue che l'opposizione dell' Parte_1 deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
[...]
Le spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire la soccombenza nel giudizio e vanno liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, ancorandosi ai valori minimi, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 492/2021 emesso dal tribunale di Enna, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si quantificano in complessivi € 7.831,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Enna, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla dott.ssa Gloria Sedita, GOP assegnato all'UPP.
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi,
lette le note ex art. 127 ter c.p.c. con cui le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
In nome del Popolo Italiano
T R A
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (partiva iva e codice fiscale n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_1
AN (c.f. ) CodiceFiscale_1
PARTE ATTRICE-opponente
E
a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Martini (c.f. ), Francesco CodiceFiscale_2
Dialti (c.f. ) e (c.f. ) CodiceFiscale_3 CP_2 CodiceFiscale_4
PARTE CONVENUTA-opposta
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato in data 31.1.2022, l' ha Parte_1 impugnato il decreto ingiuntivo n. 492/2021, emesso dal Tribunale di Enna - sezione civile, in data 6.12.2021, con il quale era stato ingiunto all'associazione di pagare, in favore della
[...]
la somma di € 676.559,77, nonché gli interessi di mora al saggio legale dalla CP_1 domanda sino all'effettivo pagamento nonché le spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, l'associazione ha dedotto:
1 - che aveva ceduto alla con contratto del 31.10.2018, dei crediti Controparte_1 vantati nei confronti della Regione Siciliana;
- che, tra tali crediti, era stato inserito anche quello di cui alla fattura n. 154 dell'1.12.2008, dell'importo di € 1.804.159,17;
- che, per tale cessione, era stata convenuta una percentuale di pagamento del 65%, pari a € 1.172.703,46;
- che tale somma era stata corrisposta dalla in data 7.11.2018; Controparte_1
- che, nel mese di luglio del 2019, l , a seguito di un controllo contabile, si Parte_1 era resa conto che il pagamento della fattura n. 154 era stato eseguito dal soggetto debitore prima della sottoscrizione del contratto di cessione, benché a saldo e stralcio e a seguito dell'emissione della fattura di conguaglio n. 5 del 13.3.2014;
- che, pertanto, essa aveva prontamente comunicato alla l'errore Controparte_1 nell'inserimento dell'importo di tale fattura nel novero dei crediti ceduti e si era resa disponibile a restituire, mediante un pagamento rateale, il corrispettivo ricevuto per tale singola cessione;
- che, insorta una controversia, le parti avevano, pertanto, sottoscritto la scrittura privata del 9-11.12.2020, con la quale l'associazione opponente si era impegnata a versare alla
[...]
a tacitazione di ogni pretesa relativa alla fattura n. 154 dell'1.12.2008, l'importo di CP_1
€ 1.804.159,17 (anche a titolo di indennizzo e ristoro danni, perdita subita, mancato guadagno, pagamento di interessi e spese, anche legali) in 16 rate mensili;
- che l'associazione aveva pagato complessivamente a l'importo di € Controparte_1
1.127.599,40, interrompendo poi i successivi pagamenti;
- che, con nota del 30.11.2021, inviata in riscontro alla nota del 2.10.2021 dalla
[...]
l'associazione aveva ritenuto l'ulteriore importo richiesto da quest'ultima non CP_1 dovuto, in quanto in eccedenza rispetto al prezzo di cui al contratto di cessione, con la conseguenza che il relativo pagamento avrebbe determinato un indebito arricchimento;
- che la con contratto di cessione del 24.5.2019 aveva, a sua volta, Controparte_1 ceduto in blocco e pro soluto alla i crediti acquistati dall' CP_3 Parte_1 nei confronti della Regione Siciliana;
[...]
- che tale cessione non le era mai stata comunicata.
L'associazione opponente ha chiesto, pertanto, “preliminarmente, per i motivi sopra esposti, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: ritenere e dichiarare il difetto di titolarità attiva in capo alla a socio unico;
Controparte_1 gradatamente, e senza recesso dalle superiori domande ed eccezioni, ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione per insussistenza del presunto credito azionato e conseguentemente, comunque e a qualsivoglia titolo, non dovute le somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
in via ulteriormente gradata, senza
2 recesso dalle superiori domande ed eccezioni, nella denegata e non temuta ipotesi in cui
l'Autorità giudicante dovesse ritenere sussistente la posizione debitoria dell' Parte_1 nei confronti di , ridurre la pretesa avversaria delle somme non dovute
[...] CP_1
e comunque non provate”.
Si è costituita la chiedendo, in via preliminare, di concedere la Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare la sua legittimazione attiva. Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande ed eccezioni sollevate dall'attore opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 6.1.2022, il tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 4.3.2023, preso atto della natura documentale della causa, il giudice l'ha rinviata all'udienza del 16.4.2024. A seguito di ulteriori rinvii, la causa è stata assegnata allo scrivente in forza del Piano straordinario funzionale al conseguimento degli obiettivi PNRR del settore civile ex art. 4 D.L. 117/2025 -Delibera CSM
P13834/2025 e il 19.11.2025 è stata prevista la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. seppur nelle forme “cartolari” ammesse dal combinato disposto degli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
Preliminarmente, va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] sollevata dall'associazione opponente, la quale sostiene infatti che, tra i crediti ceduti CP_1 in blocco e pro soluto, con contratto del 24.5.2019, dalla a Controparte_1 Controparte_4 rientrerebbe anche quello di cui alla fattura n. 154 dell'1.12.2008 (oggetto del procedimento monitorio). Poiché la si sarebbe spogliata del credito prima del deposito del Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, essa non sarebbe legittimata ad agire per il suo recupero giudiziale.
Ora, va rilevato che la fattura n. 154 emessa nei confronti della Regione Siciliana, incorporante il credito ceduto alla è stata emessa in data 1.12.2008. L'atto di Controparte_1 cessione con il quale la ha ceduto i crediti in blocco alla Controparte_1 Controparte_4 per come emerge dalla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 2019 (a pag. 24), allegata dalla medesima parte opponente, stabilisce, invece, che il credito oggetto di cessione è rappresentato da fatture emesse nel periodo compreso tra il 22.12.2009 e il 2.4.2019.
È evidente, pertanto, che il credito oggetto del procedimento monitorio non rientra tra quelli poi ceduti da a Controparte_1 Controparte_4
3 Sicché, l'eccezione di difetto di difetto di titolarità del credito, sollevata dall'associazione opponente, va rigettata.
Sull'an debeatur.
Nel merito, è incontestato che l' abbia ceduto, con Parte_1 contratto del 30 ottobre 2018, alla tra gli altri, anche il credito vantato nei Controparte_1 confronti della Regione siciliana, di cui alla fattura n. 154 dell'1.12.2008, dell'importo di €
1.804.159,17, percependo così dall'odierna opposta il 65% di tale importo (pari a €
1.172.703,46).
Ora, tale credito non poteva essere ceduto in quanto il debitore aveva pagato, benché a saldo e stralcio a seguito dell'emissione della fattura di conguaglio n. 5 del 13.3.2014.
L'associazione opponente, pertanto, resasi conto di tale errore, nel mese di luglio del
2019, ne informava rendendosi disponibile a restituire, attraverso diciotto Controparte_1 rate mensili, il solo corrispettivo ricevuto (pari a € 1.172.703,46), mentre la Controparte_1 pretendeva il pagamento di una somma pari all'importo originario del credito (€ 1.804.159,17), rinunciando agli interessi maturati e accordando un piano di rientro in sedici rate mensili.
Trovato un accordo, in data 14.12.2020, le parti sottoscrivevano una scrittura privata con la quale l'associazione si obbligava a versare a a completa tacitazione e Controparte_1 saldo di ogni pretesa relativa alla fattura n. 154, la somma di € 1.804.159,17, in sedici rate mensili (n. 15 rate dell'importo di € 112.759,94 e l'ultima rata di € 112.760,07), a partire dal
15.12.2020.
Sennonché, dopo il pagamento delle prime dieci rate, corrispondenti a € 1.127.599,40,
l'associazione opponente interrompeva il pagamento delle successive rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.
La come detto, agiva monitoriamente per il recupero dell'importo Controparte_1 delle rate non pagate (pari complessivamente a € 676.559,77).
Ciò posto, il contrasto tra le parti verte in merito tanto all'efficacia vincolante della scrittura privata del 9-11.12.2020 quanto alla riconducibilità del credito originario alla categoria dei crediti esclusi, di cui all'art.
5.4. del contratto di cessione del credito.
Per quanto attiene alla prima questione, va precisato che la scrittura privata consiste in un contratto sottoscritto da una o più parti, con la quale vengono regolati molteplici rapporti e situazioni, come l'ammissione di un debito, la rinuncia a un credito, una quietanza di pagamento o una transazione. L'art. 2702 c.c. disciplina l'efficacia probatoria della scrittura privata, stabilendo che “la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
4 Nel caso di specie, la scrittura privata sottoscritta in data 9-11.12.2020 – che non è stata disconosciuta da nessuna delle parti e che, anzi, è stata implicitamente riconosciuta, sia nella sua esistenza sia nel suo contenuto (tanto che la medesima associazione opponente ammette che “le parti sottoscrivevano una scrittura privata datata 9-11/12/2020 a mezzo della quale
l' si impegnava a versare a a completa tacitazione Parte_1 Pt_1 CP_1
e saldo di ogni pretesa afferente alla fattura n. 154 del 01/12/2008, ivi comprese quelle a titolo di indennizzo e ristoro danni, perdita subita, mancato guadagno, pagamento di interessi e spese, anche legali, la complessiva somma di € 1.804.159,17; detta somma poteva essere pagata in 16 rate mensili” – si veda atto di citazione, pag. 6) – rappresenta a tutti gli effetti una transazione, per come definita dall'art. 1965 c.c., in quanto le parti si sono fatte, con tale atto, delle reciproche concessioni, ponendo fine a una lite che era già iniziata in merito all'importo da restituire a e alle stesse modalità di restituzione. Controparte_1
Ora, la giurisprudenza sostiene che, “affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche” (Cass. civ. n. 1067/2023).
L'oggetto della transazione, peraltro, “non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo,
e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali” (Cass. civ. n. 11117/1999; nello stesso senso, Cass. civ, n. 72/2011).
Un elemento che caratterizza l'atto di transazione, pertanto, è la reciprocità delle concessioni, le quali devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni, e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti
(Cass. civ., sez. III, 4/9/1990, n. 9114).
L'atto di transazione del 9-11.12.2020, frutto di trattative intercorse tra le parti, peraltro sottoscritto liberamente dall'associazione opponente, ha, pertanto, efficacia vincolante, rappresenta un'autonoma fonte di obbligazioni, a prescindere dal contenuto del precedente contratto di cessione, in quanto le parti hanno consapevolmente e liberamente regolato i loro interessi, anche in maniera diversa rispetto al precedente contratto, così da far venire meno la situazione conflittuale circa l'importo da restituire e le modalità di restituzione.
Peraltro, come detto, l'associazione opponente era certamente consapevole del contenuto delle clausole sottoscritte e l'ha pienamente accettato, così rinunciando a fare valere le clausole contrattuali contenute nel contratto di cessione (che, invece, chiede che vengano
5 applicate in questa sede). Si tratta, in particolare, della clausola 5.4. del contratto di cessione
(con il conseguente diritto di di vedersi restituito solo il corrispettivo pagato, Controparte_1 oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di 8 punti percentuali) e dell'art. 8.2. (secondo cui il cessionario avrebbe avuto diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di corrispettivo, aumentato degli interessi in misura pari al tesso Euribor 3 mesi, oltre l'8%) o ancora il fatto che il contratto di cessione non prevedesse indennizzi o ristoro di danni, o somme per perdite subite o mancato guadagno.
Non si può, di conseguenza, sostenere che il pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto determinerebbe un arricchimento senza causa della CP_1
[...]
In ogni caso, va precisato che, ai sensi dell'art. 1266 c.c., in caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto di credito, il cedente è tenuto a garantire il cessionario dell'esistenza, al tempo della cessione, del diritto di credito.
La garanzia in questione ha natura di obbligazione accessoria ed è effetto naturale del contratto di cessione a titolo oneroso del credito.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto prescinde dalla colpa del cedente e non gli consente di liberarsi offrendo la prova di cui all'art. 1218 c.c.
Il suo fondamento, invero, sta nell'intento di apprestare adeguata tutela al cessionario, il quale, a causa dell'evidente difficoltà di accertare l'effettiva esistenza del diritto oggetto di trasferimento, può facilmente trovarsi esposto al rischio di incorrere in manovre fraudolente poste in essere in suo danno dal cedente.
E infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nella cessione di credito,
l'obbligazione di garanzia del cedente ex art. 1266 cod. civ. costituisce un'obbligazione accessoria che ha la funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario nei casi in cui
l'effetto traslativo della cessione manchi, in tutto od in parte, a causa dell'inesistenza, completa
o parziale, del credito o per altro impedimento equipollente (ad esempio, mancanza di legittimazione del cedente o nullità del credito). Ne consegue che nel caso di cessione di un credito pecuniario, l'obbligazione di garanzia, consistendo nel dovere corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione, ha l'identica natura di debito di valuta, produttivo dell'obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art.
1224 cod. civ.” (Cass. civ. n. 9428/1987).
Nello stesso senso anche Cass n. 17985/22, nella quale viene ribadito l'orientamento secondo cui la vendita di un credito inesistente non è affetta da nullità ex artt. 1325, n. 3 1346 e 1418 comma secondo del codice civile e l'obbligo di garanzia previsto dall'art. 1266 c.c. costituisce
6 una deroga a tale effetto, inserendosi invece nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 1348
e 1472 c.c. con la conseguenza che, in luogo dei normali effetti restitutori che deriverebbero dalla nullità, il cessionario è comunque tenuto alla corresponsione del prezzo (che non diviene indebito), ma allo stesso tempo, in forza della garanzia, ha diritto a conseguire un risultato analogo a quello che sarebbe conseguito alla realizzazione del contratto.
La conseguenza della cessione di un credito inesistente è, dunque, che il cedente è tenuto a risarcire al cessionario l'interesse cosiddetto positivo, ovvero il valore del credito, gli interessi e le spese eventualmente sostenute.
Nella fattispecie in esame, con la cessione “pro soluto”, il cedente ha garantito la sussistenza e validità del credito al momento della cessione, e non anche la garanzia per la solvenza del debitore, obbligazione quest'ultima prevista per la cessione “pro solvendo”.
Né la circostanza che il credito sia stato acquistato a un prezzo inferiore al valore nominale può esimere il cedente dal dovere di garanzia previsto dall'art. 1266 c.c.
Da quanto rappresentato, consegue che l'opposizione dell' Parte_1 deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
[...]
Le spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire la soccombenza nel giudizio e vanno liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, ancorandosi ai valori minimi, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'opposizione proposta dall' e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 492/2021 emesso dal tribunale di Enna, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si quantificano in complessivi € 7.831,00 per compenso professionale, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Enna, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla dott.ssa Gloria Sedita, GOP assegnato all'UPP.
7