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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 29.5.2025:
Visto il provvedimento del 24.10.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 392/2024 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 24.10.2024;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN ZZ
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del got IN
ZZ, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 392/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Partinico via V.E. Orando n.
52 presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Lupo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
n.q. di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, elettivamente domiciliato in Partinico via P.pe
Umberto n. 39 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Cannizzo che lo
2 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e conferma il decreto ingiuntivo n. 4435/2023 del Tribunale di Palermo del
24.11.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta che vengono distratte in favore del procuratore Avv. Giacomo Cannizzo;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, verte sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 4435/2023 di questo
Tribunale (del 24.11.2023), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di n.q. di titolare Controparte_1
3 dell'omonima ditta individuale, della somma di € 60.596,91 oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese del procedimento monitorio, in forza della fattura n. 2/2020 del 15.9.2020 emessa dall'opposto per il conferimento di uva alla opponente. Pt_1
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova,
4 deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche
Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n. 5915/2011 e n.
5071/2009).
Nel caso in esame, l'opposto ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito (oltre che della fattura n. 2/2020 della lettera del 19.7.2023 di diffida di pagamento e messa in mora,
5 registro Iva vendite) di documentazione relativa ai rapporti contrattuali dedotti in giudizio [cfr. produzione di parte opposta].
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. CCiv. N. 14594/2012).
Ora, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes, appare pacifica essendo stata espressamente ammessa da parte opponente.
Di contro, a fronte dell'eccezione di insufficienza della pretesa creditoria, sollevata dal debitore opponente, il creditore opposto ha fornito adeguata prova del suo diritto, suffragando idoneamente la pretesa creditoria vantata in ricorso sulla base della documentazione versata in atti: l'opposto, n.q., sul quale grava l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato trascritto nella fattura e il credito azionato ha fornito, nel corso del procedimento, dati certi a cui ancorare il fondamento degli elementi dai quali ricava la somma contenuta nel decreto opposto.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata dall'opposto e l'inconsistenza dell'opposizione proposta in questa sede.
6 Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n.
4435/2023 di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) – l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto relativamente alla presente fase di opposizione.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo
– deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 e si dispone la distrazione in favore del procuratore dell'opposto.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 29.5.2025
Il Got
IN ZZ
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