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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4352/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4352/2023
Il Giudice, dott.ssa Daniela Garufi
nella causa n. r.g. 4352/2023 promossa da
-Avv. - Parte_1 Parte_2
contro
- Avv. FONSI GIANLUCA - Controparte_1
, , e LU AP Controparte_2 Controparte_3
Viste le note scritte di udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., contenenti la precisazione delle conclusioni;
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia sentenza
Il Giudice Dott.ssa Daniela Garufi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto n. 4352/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Circolazione stradale - risarcimento danni”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 Parte_2 che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di
[...] citazione -
contro
:
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Gianluca Controparte_1
Fonsi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva e
AP CI, Controparte_3 Controparte_2
2 Conclusioni per l'attore: come da atto di citazione per : rigettare le domande attoree;
in subordine, liquidare i Controparte_1 soli danni provati come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione, da un lato, il concorso di colpa, in misura non inferiore al 70%, del medesimo danneggiato … dall'altro, gli importi già corrisposti e/o da corrispondere all'attore dalla in forza Controparte_2 della polizza infortuni;
rigettare, comunque, le richieste di risarcimento per la personalizzazione del danno biologico, per sofferenza subiettiva, spese mediche, nonché del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e/o generica, del danno patrimoniale oltreché degli interessi e della rivalutazione monetaria;
co vittoria di spese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 30 marzo 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale PS CI e Controparte_3 quali comproprietari e anche quale conducente dell'autovettura Nissan CP_3
Almera Tg. CL 277 DX, la in qualità di società Controparte_1 assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale della predetta autovettura e la , quale propria società assicuratrice per la Controparte_2 responsabilità civile da circolazione stradale, chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro che lo aveva coinvolto il 19.4.21- A fondamento della domanda ha dedotto che alle ore 12:45 del 19.4.21 , alla guida della propria Controparte_3 autovettura, in via Celso, provenienza Gaville e direzione Figline Valdarno, in prossimità della frazione Scampata, mentre effettuava una manovra di sorpasso, accortosi della presenza di altro autoveicolo nell'opposta corsia di marcia, era rientrato bruscamente nella propria corsia senza azionare i dispositivi di frenata e andando così a tamponare che, in sella al proprio motociclo, Parte_1 procedeva nello stesso senso di marcia. In conseguenza dell'urto era Parte_1
3 stato sbalzato a terra, riportando lesioni. Senza intervento di alcuna autorità, le parti coinvolte nel sinistro avevano redatto e sottoscritto il modello di constatazione amichevole, in cui si era assunto ogni Controparte_3 responsabilità. In seguito l'attore era stato accompagnato dalla compagna CP_4
intervenuta sul posto, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria
[...] alla Gruccia, da cui era stato dimesso lo stesso giorno inizialmente con prognosi di giorni 21. La malattia era stata prolungata poi fino all'8.1.22, quando era stato dichiarato guarito con postumi dal medico curante. Infine, in sede di relazioni medico-legali, a firma dei Dottori e i Persona_1 Persona_2 postumi permanenti lesivi dell'integrità psicofisica erano stati valutati nella misura del 34%.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (danneggiamento al vestiario e oggetti personali;
alle merci trasportate;
al veicolo;
fermo tecnico del veicolo;
danno da incapacità lavorativa, generica e specifica;
perdita di chance;
danno da lesione di un diritto di credito;
danno futuro sofferto dai familiari per la morte (o la grave invalidità) di un congiunto;
spese sostenute per l'assistenza infortunistica stragiudiziale) e non patrimoniali (danno biologico fisico e psichico;
danno morale e danno esistenziale) patiti, nella complessiva somma di
€ 294.446,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costituiva , contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha chiesto in tesi il rigetto della domanda attorea per mancanza di prova sul fatto storico e in ipotesi, la liquidazione in favore di parte attrice dei soli danni dimostrati come conseguenza immediata e diretta del sinistro, previo accertamento del concorso di colpa, in misura non inferiore al 70%, a carico del danneggiato, e senza riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, nonché del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
In contumacia degli altri convenuti , PS CI e Controparte_3 [...]
, la causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per Controparte_2
4 testi, interrogatorio formale di , ed espletamento di CTU Controparte_3 cinematica.
Infine, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 17.12.25 il solo procuratore della ha rassegnato le proprie conclusioni come in Controparte_1 epigrafe riportate.
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento, non risultando provato il sinistro stradale del 19 aprile
2021.
Tanto emerge, innanzi tutto, dalla CTU cinematica fatta espletare dal precedente istruttore, la quale non ha apportato elementi conoscitivi in forza dei quali dimostrare la verificazione del sinistro per come descritto in atti.
Infatti, il CTU nominato, Ing. a seguito di un percorso di analisi Persona_3
e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato che:
«Tenuto conto dello stato dei luoghi e dall'esame degli elementi istruttori agli atti di causa, dallo studio del sostenuto sinistro stradale privo di intervento di autorità così come concordemente denunciato dall'automobilista CP_3
e dal motociclista risulta tecnicamente accertata
[...] Parte_1
l'incompatibilità oggettiva della verificazione dell'incidente stradale invalidando la presunzione di responsabilità.
La mancata coerenza tra la dinamica descritta e le conseguenze effettive del sinistro, è stata oggetto di approfondita analisi tecnica basata sulle seguenti circostanze:
1) sullo stato dei veicoli privo di deformazioni o tracce compatibili sulle parti che sarebbero venute a contatto in riferimento all'entità della collisione che prevede un velocità relativa, tra i veicoli marcianti nella stessa direzione come da descrizione del sinistro, compresa in 15÷20 km/h (par. 6);
5 2) sull'analisi della collisione e sul calcolo delle conseguenze cinematiche e dinamiche che giungono a ricavare, a causa dell'urto eccentrico applicato sulla ruota posteriore del motociclo, l'instaurarsi di una immediata rotazione a sinistra dello stesso KTM con una incidenza dell'energia effettiva applicata superiore del 38% rispetto a quella potenziale necessaria per iniziare un momento di rotazione (cap. 7). La forza applicata sul motociclo, avrebbe pertanto dovuto determinare il successivo contatto della fiancata sinistra da parte dell'avanzante frontale della vettura con conseguente sollecitazione inerziale del corpo del suo conducente, parzialmente vincolato al mezzo, in proiezione sul cofano motore, evoluzioni queste che avrebbero avuto delle conseguenze dannose sullo stato dei veicoli difformi rispetto a quelle esaminate;
3) sulla dimostrazione a ruotare a sinistra del comportamento del motociclo tramite simulazione con multibody generata dall'urto eccentrico applicato sul posteriore con disarcionamento del corpo in proiezione sul cofano motore e loro travolgimento (par. 8)”
Del resto, come stigmatizzato dall'ing. lo stesso CT di parte attrice ha Per_3 dedotto che: “le sequenze dell'impatto dimostrano una sollecitazione laterale sul motociclo KTM, che ha determinato una rotazione verso sinistra” e che il
“veniva catapultato inevitabilmente a sinistra”, e tali circostanze Parte_1 concomitanti all'avanzare della Nissan “avrebbero determinato il travolgimento del motociclo da parte del frontale della vettura con il corpo in proiezione sul cofano motore determinando conseguenze dannose difformi a quelle esaminate”.
Quanto ai riscontri oggettivi sui veicoli coinvolti sia il perito incaricato dalla
Compagnia assicurativa , che il CTU nominato, hanno accertato che il CP_1 motociclo di proprietà dell'attore non presenta alcun tipo di danno da urto diretto contro altro veicolo, né al suo tergo, né sul lato posteriore sinistro, bensì unicamente l'asportazione dell'estremità della gomma della manopola sinistra del manubrio, danno però questo compatibile con una caduta da strusciamento a terra, facilmente conseguenza del suo utilizzo fuori strada. Mentre
6 sull'autovettura Nissan Almera il punto di collisione indicato sul paraurti anteriore dell'auto, risulta essere privo di deformazioni o spaccature, evidenziando unicamente lievi tracce di sfregamento e screpolature di ridotte dimensioni. La documentazione fotografica in atti comprova quanto ora indicato e avvalora le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Sul punto l'ing ha infatti Per_3 evidenziato che: «In caso di urto contro il lato posteriore dello pneumatico tassellato, bisogna considerare che la sporgenza dei grossi tasselli sul battistrada e sulla spalla dello pneumatico posteriore unitamente alla morbidezza della mescola specifica per quel tipo di gomma da fuoristrada
(polimeri in carbon-black), esclude la circostanza per la quale sulla superficie grigio chiaro del paraurti non possa essersi determinata la produzione di alcuna netta ed evidente traccia o deposito gommoso scuro da urto o strusciamento in relazione alla velocità di collisione corrispondente alla velocità relativa dei veicoli (…). Anche l'ipotesi di urto non tergale ma laterale che avrebbe interessato il fianco della stessa ruota, avrebbe dovuto impegnare la sporgenza offerta dalla grossa corona di trasmissione con catena o il braccio del forcellone oscillante monoblocco di alluminio della sospensione rimasti indeformati e mancanti di tracce di contatto”.
Orbene, a fronte delle risultanze probatorie a cui è giunto il CTU nominato,
l'interrogatorio formale deferito da parte attrice al convenuto contumace,
, appare scarsamente attendibile anche in relazione alla diversa Controparte_3 versione fornita il 15.2.22 nella dichiarazione sottoscritta e consegnata alla ai fini dell'apertura della pratica del sinistro, nella quale si afferma: “A CP_1 seguito dell'urto il conducente del motociclo è caduto a terra finendo sul ciglio destro della strada. Mi sono immediatamente assunto la responsabilità di quanto
è accaduto pertanto non abbiamo richiesto l'intervento delle autorità. In seguito, avendo un impegno, dopo aver lasciato tutti i miei dati, mi sono allontanato dal posto lasciando li il conducente del motociclo ed anche un suo amico, un secondo motociclista, che si trovava assieme a lui al momento del sinistro. Il
7 modello di constatazione amichevole è stato compilato in un secondo momento.”
(cfr. doc. 9 allegato al memoria istruttoria di parte convenuta).
Diversamente in sede di interrogatorio formale il ha dichiarato che in CP_3 conseguenza dell'urto era caduto davanti all'auto, ma che tuttavia non Parte_1
l'aveva investito. Si legge infatti nel verbale di assunzione della prova del
22.5.24: “si, ho battuto la mia parte anteriore del paraurti con la ruota posteriore della moto nella parte sinistra della moto, si mi è cascato davanti all'auto, “ e a chiarimenti richiesti dalla difesa di parte convenuta ha dichiarato:
“io ho frenato e non ho investito il gli ho toccato solo la moto”. Parte_1
Appare evidente che a fonte di quanto scientificamente accertato nella perizia cinematica, risulta ancor più stridente la complessiva dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale: si sarebbe trovato durante una manovra di CP_3 sorpasso di due moto nella necessità di rientrare rapidamente nella propria corsia per il sopraggiungere di un veicolo che marciava in direzione opposta alla propria e necessità di rimuovere l'ingombro della corsia di marcia non di sua pertinenza. In tal frangente le due moto stavano continuando la marcia una seguita dall'altra, quest'ultima già superata dal a suo dire. In tale quadro CP_3 non si capisce come possa aver frenato così bruscamene dopo aver CP_3 urtato la moto ancora non superata tanto da evitare di urtare il corpo del conducente caduto davanti all'auto (non risulta mai dedotto o testimoniato, infatti, che sia stato sbalzato lontano a distanza dal punto d'urto). E se Parte_1 invece avesse già rallentato molto la sua andatura prima di sterzare CP_3 verso destra per rientrare in corsia, frenando repentinamente, probabilmente anche la moto che aveva già superato sarebbe stata a quel punto affiancata a lui.
Nulla di tutto ciò è dato sapere perché l'unico testimone indicato come presente ai fatti nel modello CID, ossia l'amico motociclista che seguiva di Parte_1 nome non è mai stato citato, mentre è stato escusso come Persona_4 testimone il quale ha riferito: “Si; io mi trovavo percorrendo la Testimone_1 stessa strada stessa direzione e avevo davanti a me le due moto. Poi a un certo
8 punto la strada si fa un pochino rettilinea e sopraggiunge dietro di me nello stesso senso un'auto color oro credo una Nissan tipo un mezzo furgoncino, che sorpassò me e la prima moto che avevo davanti a me, poi siccome voleva sorpassare anche l'altra e veniva un'auto opposto nel rientrare colpisce la prima moto sul posteriore, la moto va nel fosso e il ragazzo stramazza a terra nell'asfalto. Chiaramente io mi son fermato. Ho fatto anche il soccorritore alla
Misericordia” (cfr. dichiarazioni testimoniali a verbale del 14.1.25).
Anche la sua dichiarazione risulta inattendibile, atteso che il veicolo Nissan di proprietà era una berlina di colore grigio e non certo un furgoncino color CP_3 oro! D'altra parte né l'attore né il convenuto hanno mai dichiarato che la CP_3 moto fosse finita nel fosso, che peraltro non risulta esistente sul luogo del sinistro
(cfr. foto contenute nella relazione di c.t.u. e foto depositate dalla difesa attorea il
15.2.25 in corso di operazioni peritali quale doc. 3).
Analogamente risulta non utile la testimonianza resa da , il Testimone_2 quale dopo aver ammesso di conoscere entrambe le parti asseritamente coinvolte nel sinistro, ha dichiarato di essere stato chiamato in soccorso del motociclo dopo l'incidente, perché munito di un carello per il trasporto del veicolo;
ha dichiarato di essere stato chiamato da o da tale . In particolare ha Parte_1 Per_5 dichiarato: “sono giunto a cose fatte. E incidente avvenuto. Trovai una moto in un fossato e un furgoncino fermo in prossimità della moto. Non ricordo il cognome di , non so se fosse un terzo trasportato o fosse lì col suo mezzo, Per_5
l'ho trovato lì insieme a loro, fa il meccanico a San Giovanni Valdarno in Per_5 casa sua”. Interrogato poi
In merito all'effettiva dinamica del sinistro, sulla circostanza se fosse vero che l'autovettura dopo il sorpasso e nel rientrare nella propria corsia di marcia andava a urtare il motoveicolo condotto dal il teste ha potuto Parte_1 rispondere solamente: “le persone che eran lì dicevan questo ma io non ho visto nulla” e ancora, sulla circostanza che l'urto avesse determinato la caduta del a terra ha risposto: “penso di si ma non ero presente”. Parte_1
9 In altre parole il teste nulla ha potuto riferire sul sinistro.
Il debole quadro probatorio sopra indicato è poi aggravato dalla circostanza che la versione fornita nell'atto di citazione in ordine alla dinamica del sinistro appare totalmente diversa da quella descritta nella missiva del 26.7.2022 inviata dal procuratore dell'odierno attore alla compagnia assicurativa , Controparte_1 nella quale risulta descritta tutt'altra ricostruzione dei fatti: “A seguito dell'evento sinistroso il mio assistito ha sofferto importanti lesioni personali a seguito del sinistro de quo, determinato dall'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Nissan Targata CL277DX Assicurata Controparte_5 polizza n. 07280263, la quale incurante della presenza del signor a Parte_1 bordo della sua moto KTM targata BC58786 assicurata Controparte_2 polizza n.0136138VB andando a tamponare violentemente la stessa ferma e in posizione di quiete, determinando la caduta a terra della moto e dello stesso con conseguenti gravi lesioni personali sia alla spalla che alla Parte_1 schiena”.
La suddetta circostanza è stata prontamente rilevata dalla convenuta ma la difesa attorea nelle memorie successivamente depositate non ha preso posizione sulla questione.
A questo si aggiunge che lo stesso nella dichiarazione scritta rilasciata CP_3 alla ha dichiarato di non aver redatto e sottoscritto il CID CP_1 nell'immediatezza dei fatti bensì successivamente, perché quel giorno si era allontanato per un impegno. Non è dato sapere quando in concreto ciò avvenne.
Ad colorandum non può farsi a meno di notare la stranezza di quanto accaduto presso il presidio ospedaliero di Montevarchi ove risulta emesso prima un certificato di dimissione del con diagnosi “frattura di clavicola Parte_1 sinistra in policontuso”, e poco dopo risulta aggiunta la nota: “dimesso per errore con diagnosi di frattura della clavicola sinistra”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene difettare la prova in ordine alla stessa verificazione del fatto storico invocato quale causa petendi della domanda
10 risarcitoria, evidenziandosi, quanto all'efficacia probatoria dell'interrogatorio formale del danneggiante, proprietario del veicolo, trattandosi di litisconsorte necessario, che l'art. 2733 III co c.c. esclude il valore di prova legale incontestabile, attribuendo alla suddetta confessione il valore di prova liberamente apprezzabile da parte del giudice. In conformità alla norma la
Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la L. n. 990 del 1969, art. 23 ha previsto che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno. Si tratta di un litisconsorzio che è necessario non solo perché è previsto dalla legge, ma anche perché l'accertamento dei due rapporti in cui è coinvolto il responsabile del danno non costituiscono un mero presupposto per l'accoglimento della domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ma costituiscono invece uno degli oggetti della domanda. Tale accertamento non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo” IN sintesi, la massima recita:”Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da
11 un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.” (Cass. S.U. n. 10311 del
5.5.2006; ribadita da Cass. Sez 3 ordinanza n. 25770 del 14.10.19; e ordinanza n.
4994 del 16.2.23).
Tanto basta per respingere la domanda attorea.
Quanto alle mendaci dichiarazioni del teste , occorre trasmettere Testimone_1 gli atti alla Procura presso il Tribunale per le sue valutazioni in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.-
Invece la condotta processuale di , che si ritiene aver reso Controparte_3 dichiarazioni false, è idonea a giustificare la sua condanna in solido con l'attore al rimborso in favore della delle spese di lite che, assunto quale Controparte_1 scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.001,00 ed
€ 520.000,00 si liquidano in complessivi € 32.767,46 di cui € 22.457,00 per compensi, € 3.368,55 per spese generali ed € 6.941,91 per CAP e IVA.
A carico dei predetti devono anche porsi per intero le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese,
12 respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
AP CI, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
; CP_1
condanna in solido con alla Parte_1 Controparte_3 rifusione, in favore della convenuta , delle spese Controparte_1 processuali pari ad € 32.767,46 come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico solidale di e di Parte_1 CP_3
le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
[...]
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Firenze, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Garufi
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4352/2023
Il Giudice, dott.ssa Daniela Garufi
nella causa n. r.g. 4352/2023 promossa da
-Avv. - Parte_1 Parte_2
contro
- Avv. FONSI GIANLUCA - Controparte_1
, , e LU AP Controparte_2 Controparte_3
Viste le note scritte di udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., contenenti la precisazione delle conclusioni;
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia sentenza
Il Giudice Dott.ssa Daniela Garufi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto n. 4352/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Circolazione stradale - risarcimento danni”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 Parte_2 che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di
[...] citazione -
contro
:
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Gianluca Controparte_1
Fonsi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva e
AP CI, Controparte_3 Controparte_2
2 Conclusioni per l'attore: come da atto di citazione per : rigettare le domande attoree;
in subordine, liquidare i Controparte_1 soli danni provati come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione, da un lato, il concorso di colpa, in misura non inferiore al 70%, del medesimo danneggiato … dall'altro, gli importi già corrisposti e/o da corrispondere all'attore dalla in forza Controparte_2 della polizza infortuni;
rigettare, comunque, le richieste di risarcimento per la personalizzazione del danno biologico, per sofferenza subiettiva, spese mediche, nonché del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e/o generica, del danno patrimoniale oltreché degli interessi e della rivalutazione monetaria;
co vittoria di spese
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato il 30 marzo 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale PS CI e Controparte_3 quali comproprietari e anche quale conducente dell'autovettura Nissan CP_3
Almera Tg. CL 277 DX, la in qualità di società Controparte_1 assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale della predetta autovettura e la , quale propria società assicuratrice per la Controparte_2 responsabilità civile da circolazione stradale, chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro che lo aveva coinvolto il 19.4.21- A fondamento della domanda ha dedotto che alle ore 12:45 del 19.4.21 , alla guida della propria Controparte_3 autovettura, in via Celso, provenienza Gaville e direzione Figline Valdarno, in prossimità della frazione Scampata, mentre effettuava una manovra di sorpasso, accortosi della presenza di altro autoveicolo nell'opposta corsia di marcia, era rientrato bruscamente nella propria corsia senza azionare i dispositivi di frenata e andando così a tamponare che, in sella al proprio motociclo, Parte_1 procedeva nello stesso senso di marcia. In conseguenza dell'urto era Parte_1
3 stato sbalzato a terra, riportando lesioni. Senza intervento di alcuna autorità, le parti coinvolte nel sinistro avevano redatto e sottoscritto il modello di constatazione amichevole, in cui si era assunto ogni Controparte_3 responsabilità. In seguito l'attore era stato accompagnato dalla compagna CP_4
intervenuta sul posto, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria
[...] alla Gruccia, da cui era stato dimesso lo stesso giorno inizialmente con prognosi di giorni 21. La malattia era stata prolungata poi fino all'8.1.22, quando era stato dichiarato guarito con postumi dal medico curante. Infine, in sede di relazioni medico-legali, a firma dei Dottori e i Persona_1 Persona_2 postumi permanenti lesivi dell'integrità psicofisica erano stati valutati nella misura del 34%.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (danneggiamento al vestiario e oggetti personali;
alle merci trasportate;
al veicolo;
fermo tecnico del veicolo;
danno da incapacità lavorativa, generica e specifica;
perdita di chance;
danno da lesione di un diritto di credito;
danno futuro sofferto dai familiari per la morte (o la grave invalidità) di un congiunto;
spese sostenute per l'assistenza infortunistica stragiudiziale) e non patrimoniali (danno biologico fisico e psichico;
danno morale e danno esistenziale) patiti, nella complessiva somma di
€ 294.446,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costituiva , contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, ha chiesto in tesi il rigetto della domanda attorea per mancanza di prova sul fatto storico e in ipotesi, la liquidazione in favore di parte attrice dei soli danni dimostrati come conseguenza immediata e diretta del sinistro, previo accertamento del concorso di colpa, in misura non inferiore al 70%, a carico del danneggiato, e senza riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, nonché del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
In contumacia degli altri convenuti , PS CI e Controparte_3 [...]
, la causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per Controparte_2
4 testi, interrogatorio formale di , ed espletamento di CTU Controparte_3 cinematica.
Infine, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione fissata per il 17.12.25 il solo procuratore della ha rassegnato le proprie conclusioni come in Controparte_1 epigrafe riportate.
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento, non risultando provato il sinistro stradale del 19 aprile
2021.
Tanto emerge, innanzi tutto, dalla CTU cinematica fatta espletare dal precedente istruttore, la quale non ha apportato elementi conoscitivi in forza dei quali dimostrare la verificazione del sinistro per come descritto in atti.
Infatti, il CTU nominato, Ing. a seguito di un percorso di analisi Persona_3
e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato che:
«Tenuto conto dello stato dei luoghi e dall'esame degli elementi istruttori agli atti di causa, dallo studio del sostenuto sinistro stradale privo di intervento di autorità così come concordemente denunciato dall'automobilista CP_3
e dal motociclista risulta tecnicamente accertata
[...] Parte_1
l'incompatibilità oggettiva della verificazione dell'incidente stradale invalidando la presunzione di responsabilità.
La mancata coerenza tra la dinamica descritta e le conseguenze effettive del sinistro, è stata oggetto di approfondita analisi tecnica basata sulle seguenti circostanze:
1) sullo stato dei veicoli privo di deformazioni o tracce compatibili sulle parti che sarebbero venute a contatto in riferimento all'entità della collisione che prevede un velocità relativa, tra i veicoli marcianti nella stessa direzione come da descrizione del sinistro, compresa in 15÷20 km/h (par. 6);
5 2) sull'analisi della collisione e sul calcolo delle conseguenze cinematiche e dinamiche che giungono a ricavare, a causa dell'urto eccentrico applicato sulla ruota posteriore del motociclo, l'instaurarsi di una immediata rotazione a sinistra dello stesso KTM con una incidenza dell'energia effettiva applicata superiore del 38% rispetto a quella potenziale necessaria per iniziare un momento di rotazione (cap. 7). La forza applicata sul motociclo, avrebbe pertanto dovuto determinare il successivo contatto della fiancata sinistra da parte dell'avanzante frontale della vettura con conseguente sollecitazione inerziale del corpo del suo conducente, parzialmente vincolato al mezzo, in proiezione sul cofano motore, evoluzioni queste che avrebbero avuto delle conseguenze dannose sullo stato dei veicoli difformi rispetto a quelle esaminate;
3) sulla dimostrazione a ruotare a sinistra del comportamento del motociclo tramite simulazione con multibody generata dall'urto eccentrico applicato sul posteriore con disarcionamento del corpo in proiezione sul cofano motore e loro travolgimento (par. 8)”
Del resto, come stigmatizzato dall'ing. lo stesso CT di parte attrice ha Per_3 dedotto che: “le sequenze dell'impatto dimostrano una sollecitazione laterale sul motociclo KTM, che ha determinato una rotazione verso sinistra” e che il
“veniva catapultato inevitabilmente a sinistra”, e tali circostanze Parte_1 concomitanti all'avanzare della Nissan “avrebbero determinato il travolgimento del motociclo da parte del frontale della vettura con il corpo in proiezione sul cofano motore determinando conseguenze dannose difformi a quelle esaminate”.
Quanto ai riscontri oggettivi sui veicoli coinvolti sia il perito incaricato dalla
Compagnia assicurativa , che il CTU nominato, hanno accertato che il CP_1 motociclo di proprietà dell'attore non presenta alcun tipo di danno da urto diretto contro altro veicolo, né al suo tergo, né sul lato posteriore sinistro, bensì unicamente l'asportazione dell'estremità della gomma della manopola sinistra del manubrio, danno però questo compatibile con una caduta da strusciamento a terra, facilmente conseguenza del suo utilizzo fuori strada. Mentre
6 sull'autovettura Nissan Almera il punto di collisione indicato sul paraurti anteriore dell'auto, risulta essere privo di deformazioni o spaccature, evidenziando unicamente lievi tracce di sfregamento e screpolature di ridotte dimensioni. La documentazione fotografica in atti comprova quanto ora indicato e avvalora le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Sul punto l'ing ha infatti Per_3 evidenziato che: «In caso di urto contro il lato posteriore dello pneumatico tassellato, bisogna considerare che la sporgenza dei grossi tasselli sul battistrada e sulla spalla dello pneumatico posteriore unitamente alla morbidezza della mescola specifica per quel tipo di gomma da fuoristrada
(polimeri in carbon-black), esclude la circostanza per la quale sulla superficie grigio chiaro del paraurti non possa essersi determinata la produzione di alcuna netta ed evidente traccia o deposito gommoso scuro da urto o strusciamento in relazione alla velocità di collisione corrispondente alla velocità relativa dei veicoli (…). Anche l'ipotesi di urto non tergale ma laterale che avrebbe interessato il fianco della stessa ruota, avrebbe dovuto impegnare la sporgenza offerta dalla grossa corona di trasmissione con catena o il braccio del forcellone oscillante monoblocco di alluminio della sospensione rimasti indeformati e mancanti di tracce di contatto”.
Orbene, a fronte delle risultanze probatorie a cui è giunto il CTU nominato,
l'interrogatorio formale deferito da parte attrice al convenuto contumace,
, appare scarsamente attendibile anche in relazione alla diversa Controparte_3 versione fornita il 15.2.22 nella dichiarazione sottoscritta e consegnata alla ai fini dell'apertura della pratica del sinistro, nella quale si afferma: “A CP_1 seguito dell'urto il conducente del motociclo è caduto a terra finendo sul ciglio destro della strada. Mi sono immediatamente assunto la responsabilità di quanto
è accaduto pertanto non abbiamo richiesto l'intervento delle autorità. In seguito, avendo un impegno, dopo aver lasciato tutti i miei dati, mi sono allontanato dal posto lasciando li il conducente del motociclo ed anche un suo amico, un secondo motociclista, che si trovava assieme a lui al momento del sinistro. Il
7 modello di constatazione amichevole è stato compilato in un secondo momento.”
(cfr. doc. 9 allegato al memoria istruttoria di parte convenuta).
Diversamente in sede di interrogatorio formale il ha dichiarato che in CP_3 conseguenza dell'urto era caduto davanti all'auto, ma che tuttavia non Parte_1
l'aveva investito. Si legge infatti nel verbale di assunzione della prova del
22.5.24: “si, ho battuto la mia parte anteriore del paraurti con la ruota posteriore della moto nella parte sinistra della moto, si mi è cascato davanti all'auto, “ e a chiarimenti richiesti dalla difesa di parte convenuta ha dichiarato:
“io ho frenato e non ho investito il gli ho toccato solo la moto”. Parte_1
Appare evidente che a fonte di quanto scientificamente accertato nella perizia cinematica, risulta ancor più stridente la complessiva dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale: si sarebbe trovato durante una manovra di CP_3 sorpasso di due moto nella necessità di rientrare rapidamente nella propria corsia per il sopraggiungere di un veicolo che marciava in direzione opposta alla propria e necessità di rimuovere l'ingombro della corsia di marcia non di sua pertinenza. In tal frangente le due moto stavano continuando la marcia una seguita dall'altra, quest'ultima già superata dal a suo dire. In tale quadro CP_3 non si capisce come possa aver frenato così bruscamene dopo aver CP_3 urtato la moto ancora non superata tanto da evitare di urtare il corpo del conducente caduto davanti all'auto (non risulta mai dedotto o testimoniato, infatti, che sia stato sbalzato lontano a distanza dal punto d'urto). E se Parte_1 invece avesse già rallentato molto la sua andatura prima di sterzare CP_3 verso destra per rientrare in corsia, frenando repentinamente, probabilmente anche la moto che aveva già superato sarebbe stata a quel punto affiancata a lui.
Nulla di tutto ciò è dato sapere perché l'unico testimone indicato come presente ai fatti nel modello CID, ossia l'amico motociclista che seguiva di Parte_1 nome non è mai stato citato, mentre è stato escusso come Persona_4 testimone il quale ha riferito: “Si; io mi trovavo percorrendo la Testimone_1 stessa strada stessa direzione e avevo davanti a me le due moto. Poi a un certo
8 punto la strada si fa un pochino rettilinea e sopraggiunge dietro di me nello stesso senso un'auto color oro credo una Nissan tipo un mezzo furgoncino, che sorpassò me e la prima moto che avevo davanti a me, poi siccome voleva sorpassare anche l'altra e veniva un'auto opposto nel rientrare colpisce la prima moto sul posteriore, la moto va nel fosso e il ragazzo stramazza a terra nell'asfalto. Chiaramente io mi son fermato. Ho fatto anche il soccorritore alla
Misericordia” (cfr. dichiarazioni testimoniali a verbale del 14.1.25).
Anche la sua dichiarazione risulta inattendibile, atteso che il veicolo Nissan di proprietà era una berlina di colore grigio e non certo un furgoncino color CP_3 oro! D'altra parte né l'attore né il convenuto hanno mai dichiarato che la CP_3 moto fosse finita nel fosso, che peraltro non risulta esistente sul luogo del sinistro
(cfr. foto contenute nella relazione di c.t.u. e foto depositate dalla difesa attorea il
15.2.25 in corso di operazioni peritali quale doc. 3).
Analogamente risulta non utile la testimonianza resa da , il Testimone_2 quale dopo aver ammesso di conoscere entrambe le parti asseritamente coinvolte nel sinistro, ha dichiarato di essere stato chiamato in soccorso del motociclo dopo l'incidente, perché munito di un carello per il trasporto del veicolo;
ha dichiarato di essere stato chiamato da o da tale . In particolare ha Parte_1 Per_5 dichiarato: “sono giunto a cose fatte. E incidente avvenuto. Trovai una moto in un fossato e un furgoncino fermo in prossimità della moto. Non ricordo il cognome di , non so se fosse un terzo trasportato o fosse lì col suo mezzo, Per_5
l'ho trovato lì insieme a loro, fa il meccanico a San Giovanni Valdarno in Per_5 casa sua”. Interrogato poi
In merito all'effettiva dinamica del sinistro, sulla circostanza se fosse vero che l'autovettura dopo il sorpasso e nel rientrare nella propria corsia di marcia andava a urtare il motoveicolo condotto dal il teste ha potuto Parte_1 rispondere solamente: “le persone che eran lì dicevan questo ma io non ho visto nulla” e ancora, sulla circostanza che l'urto avesse determinato la caduta del a terra ha risposto: “penso di si ma non ero presente”. Parte_1
9 In altre parole il teste nulla ha potuto riferire sul sinistro.
Il debole quadro probatorio sopra indicato è poi aggravato dalla circostanza che la versione fornita nell'atto di citazione in ordine alla dinamica del sinistro appare totalmente diversa da quella descritta nella missiva del 26.7.2022 inviata dal procuratore dell'odierno attore alla compagnia assicurativa , Controparte_1 nella quale risulta descritta tutt'altra ricostruzione dei fatti: “A seguito dell'evento sinistroso il mio assistito ha sofferto importanti lesioni personali a seguito del sinistro de quo, determinato dall'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Nissan Targata CL277DX Assicurata Controparte_5 polizza n. 07280263, la quale incurante della presenza del signor a Parte_1 bordo della sua moto KTM targata BC58786 assicurata Controparte_2 polizza n.0136138VB andando a tamponare violentemente la stessa ferma e in posizione di quiete, determinando la caduta a terra della moto e dello stesso con conseguenti gravi lesioni personali sia alla spalla che alla Parte_1 schiena”.
La suddetta circostanza è stata prontamente rilevata dalla convenuta ma la difesa attorea nelle memorie successivamente depositate non ha preso posizione sulla questione.
A questo si aggiunge che lo stesso nella dichiarazione scritta rilasciata CP_3 alla ha dichiarato di non aver redatto e sottoscritto il CID CP_1 nell'immediatezza dei fatti bensì successivamente, perché quel giorno si era allontanato per un impegno. Non è dato sapere quando in concreto ciò avvenne.
Ad colorandum non può farsi a meno di notare la stranezza di quanto accaduto presso il presidio ospedaliero di Montevarchi ove risulta emesso prima un certificato di dimissione del con diagnosi “frattura di clavicola Parte_1 sinistra in policontuso”, e poco dopo risulta aggiunta la nota: “dimesso per errore con diagnosi di frattura della clavicola sinistra”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene difettare la prova in ordine alla stessa verificazione del fatto storico invocato quale causa petendi della domanda
10 risarcitoria, evidenziandosi, quanto all'efficacia probatoria dell'interrogatorio formale del danneggiante, proprietario del veicolo, trattandosi di litisconsorte necessario, che l'art. 2733 III co c.c. esclude il valore di prova legale incontestabile, attribuendo alla suddetta confessione il valore di prova liberamente apprezzabile da parte del giudice. In conformità alla norma la
Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la L. n. 990 del 1969, art. 23 ha previsto che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno. Si tratta di un litisconsorzio che è necessario non solo perché è previsto dalla legge, ma anche perché l'accertamento dei due rapporti in cui è coinvolto il responsabile del danno non costituiscono un mero presupposto per l'accoglimento della domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ma costituiscono invece uno degli oggetti della domanda. Tale accertamento non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo” IN sintesi, la massima recita:”Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da
11 un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti
è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.” (Cass. S.U. n. 10311 del
5.5.2006; ribadita da Cass. Sez 3 ordinanza n. 25770 del 14.10.19; e ordinanza n.
4994 del 16.2.23).
Tanto basta per respingere la domanda attorea.
Quanto alle mendaci dichiarazioni del teste , occorre trasmettere Testimone_1 gli atti alla Procura presso il Tribunale per le sue valutazioni in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.-
Invece la condotta processuale di , che si ritiene aver reso Controparte_3 dichiarazioni false, è idonea a giustificare la sua condanna in solido con l'attore al rimborso in favore della delle spese di lite che, assunto quale Controparte_1 scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.001,00 ed
€ 520.000,00 si liquidano in complessivi € 32.767,46 di cui € 22.457,00 per compensi, € 3.368,55 per spese generali ed € 6.941,91 per CAP e IVA.
A carico dei predetti devono anche porsi per intero le spese di c.t.u. come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese,
12 respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
AP CI, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
; CP_1
condanna in solido con alla Parte_1 Controparte_3 rifusione, in favore della convenuta , delle spese Controparte_1 processuali pari ad € 32.767,46 come sopra liquidate;
pone definitivamente a carico solidale di e di Parte_1 CP_3
le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
[...]
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Firenze, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Garufi
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