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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2060/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 a Bra (CN),
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERMANETTI ANNA MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AR NA (Isola d'Elba), il 17/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR NA (Isola d'Elba) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nate, in data 26.02.12, e, in data 30.10.2017, ; Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.05.2022 (R.G. n. 3179/2022).
1 Con ricorso depositato il 27/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in AR NA (Isola d'Elba), il Parte_1 Parte_2 17/05/2008, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2008, parte II serie A n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: la casa coniugale, sita in Bra – Via Mazzini 12–, in comproprietà dei coniugi e gravata da mutuo bancario, viene assegnata alla signora , con tutti i beni mobili e gli arredi presenti;
Parte_1 le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Bra – Via Mazzini 12-; il padre, signor , salvo diversi singoli accordi tra i coniugi e tenuto conto delle Parte_2 esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici e sportivi delle figlie minori, potrà vedere e tenere con sé queste ultime secondo le seguenti modalità: a) due giorni alla settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00; b) un fine settimana alternato con la madre dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 17.00; quindici giorni durante le vacanze estive che i genitori concordemente decideranno in base alle loro esigenze lavorative;
d) le vacanze natalizie equamente distribuite tra i genitori, i quali sempre si accorderanno di anno in anno in base alle loro esigenze lavorative;
e) le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore contribuirà al mantenimento, alla cura e all'educazione di entrambe le figlie minori quando le ha con sé e comunque il signor contribuirà al mantenimento, educazione ed Pt_2 istruzione delle stesse, versando alla signora entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e Pt_1
2 tramite bonifico bancario, una somma mensile non minore di euro 630,00 (seicentotrenta/00 euro), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie come precisate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati redatto dal Tribunale di Asti in data 07/07/2017 da intendersi qui integralmente richiamato;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi si impegnano ciascuno a pagare nella misura del 50% pro quota il mutuo bancario ancora gravante sulla casa coniugale;
più precisamente il mutuo bancario è intestato al signor Parte_2
a cui ogni mese la signora rimborserà il 50% della somma da questi pagata a titolo
[...] Pt_1 di rata mensile di tale mutuo;
salvo quanto previsto nel precedente punto, i coniugi danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra di loro esistente;
il veicolo Golf tg. EF745EN di proprietà del signor viene lasciato in libero e gratuito uso Pt_2 alla signora la quale però si assume tutte le relative spese (bollo, assicurazione, Parte_1 revisione);
i coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere il contributo per il loro mantenimento, provvedendovi ciascuno in via autonoma;
i coniugi si rilasciano reciprocamente, ed anche in favore delle figlie minori ed , Per_1 Per_2 l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio; le spese legali di tutta la procedura per la separazione consensuale sono integralmente a carico del signor . Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR NA (Isola d'Elba) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE LV Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2060/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 a Bra (CN),
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERMANETTI ANNA MARIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AR NA (Isola d'Elba), il 17/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR NA (Isola d'Elba) (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nate, in data 26.02.12, e, in data 30.10.2017, ; Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.05.2022 (R.G. n. 3179/2022).
1 Con ricorso depositato il 27/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in AR NA (Isola d'Elba), il Parte_1 Parte_2 17/05/2008, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2008, parte II serie A n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: la casa coniugale, sita in Bra – Via Mazzini 12–, in comproprietà dei coniugi e gravata da mutuo bancario, viene assegnata alla signora , con tutti i beni mobili e gli arredi presenti;
Parte_1 le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocazione e residenza anagrafica presso la madre in Bra – Via Mazzini 12-; il padre, signor , salvo diversi singoli accordi tra i coniugi e tenuto conto delle Parte_2 esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici e sportivi delle figlie minori, potrà vedere e tenere con sé queste ultime secondo le seguenti modalità: a) due giorni alla settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00; b) un fine settimana alternato con la madre dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 17.00; quindici giorni durante le vacanze estive che i genitori concordemente decideranno in base alle loro esigenze lavorative;
d) le vacanze natalizie equamente distribuite tra i genitori, i quali sempre si accorderanno di anno in anno in base alle loro esigenze lavorative;
e) le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore contribuirà al mantenimento, alla cura e all'educazione di entrambe le figlie minori quando le ha con sé e comunque il signor contribuirà al mantenimento, educazione ed Pt_2 istruzione delle stesse, versando alla signora entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e Pt_1
2 tramite bonifico bancario, una somma mensile non minore di euro 630,00 (seicentotrenta/00 euro), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie come precisate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati redatto dal Tribunale di Asti in data 07/07/2017 da intendersi qui integralmente richiamato;
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi si impegnano ciascuno a pagare nella misura del 50% pro quota il mutuo bancario ancora gravante sulla casa coniugale;
più precisamente il mutuo bancario è intestato al signor Parte_2
a cui ogni mese la signora rimborserà il 50% della somma da questi pagata a titolo
[...] Pt_1 di rata mensile di tale mutuo;
salvo quanto previsto nel precedente punto, i coniugi danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale tra di loro esistente;
il veicolo Golf tg. EF745EN di proprietà del signor viene lasciato in libero e gratuito uso Pt_2 alla signora la quale però si assume tutte le relative spese (bollo, assicurazione, Parte_1 revisione);
i coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere il contributo per il loro mantenimento, provvedendovi ciascuno in via autonoma;
i coniugi si rilasciano reciprocamente, ed anche in favore delle figlie minori ed , Per_1 Per_2 l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio; le spese legali di tutta la procedura per la separazione consensuale sono integralmente a carico del signor . Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR NA (Isola d'Elba) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 05/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE LV
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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