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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 196/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SETTORE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 196/2018 R.G., vertente TRA
nata a [...] allo Ionio (CS) il 17.8.1969 (C.F. Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Monica MANERA, domiciliata come in atti
[...]
Ricorrente CONTRO
(C.F. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello CARNOVALE, Umberto FERRATO, Carmela FILICE e Giulia RENZETTI, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: Pensione di reversibilità CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.01.2018 parte ricorrente ha citato in giudizio l' CP_1 chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità della madre,
(deceduta in data 27.10.2016), a decorrere dal mese di novembre 2016 e Persona_1 di condannare, quindi, l' al pagamento dei ratei arretrati. A tal fine ha Controparte_2 dedotto: di aver presentato in data 22.12.2016 domanda amministrativa, respinta dall'Ente con comunicazione del 02.03.2017 non essendo la stessa inabile alla data del decesso del familiare;
di aver presentato, in data 22.05.2017, ricorso amministrativo;
che il Tribunale di Castrovillari, con decreto di omologa del 19.12.2013, emesso nel giudizio n. 1504/2012 RGAC, le aveva già riconosciuto un grado d'invalidità civile ex L. nella misura Numer_1 del 100% a decorrere dal 24.05.2012, ossia in periodo di molto anteriore rispetto al decesso del genitore;
di essere inabile e a carico della madre con la quale ha convissuto fino al decesso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'improcedibilità del giudizio per non essere stato esperito il preventivo ricorso
1 amministrativo. Nel merito, ha compiutamente contestato la domanda deducendo: la mancata prova del possesso dei requisiti di legge prescritti per la prestazione richiesta;
che, in realtà, la ricorrente chiede il riconoscimento della reversibilità della pensione di reversibilità di cui già godeva la madre a seguito del decesso del padre, , Persona_2 deceduto il 22.02.2011; che, pertanto, la richiesta è illegittima attesa l'inesistenza del diritto alla reversibilità della reversibilità; che, in ogni, caso, se pure si intendesse la domanda come volta a ottenere nuovamente la reversibilità della pensione del padre, quale figlia inabile, la stessa sarebbe improponibile, inammissibile e improcedibile oltre che prescritto il relativo diritto ai ratei in quanto nessuna domanda fu presentata all'epoca del decesso del padre;
che, ad ogni modo, la ricorrente non ha allegato e provato il possesso dei requisiti di legge il quale va verificato esclusivamente al momento del decesso dell'assicurato; che, invero, risulta non dimostrata non tanto la non autosufficienza, quanto il mantenimento abituale della ricorrente a carico del deceduto al momento del decesso. L' ha quindi chiesto: in via preliminare di dichiarare la domanda avversaria CP_1 inammissibile/improponibile; nel merito, in via principale, di rigettare la domanda per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge;
in via ulteriormente subordinata, per il caso di accoglimento della domanda e salvo gravame, di dichiarare la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e, comunque, l'intervenuta prescrizione dei ratei antecedenti al quinquennio da valido atto interruttivo ex art. del D.L. 98 del 2011 (art. 47 bis DPR 639/70); il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 09.09.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' , CP_1 attesa la produzione in atti del ricorso amministrativo ritualmente presentato al Comitato Provinciale in data 22.5.2017 (cfr. documento n. 5 allegato al ricorso). CP_1
Ciò premesso la domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata per quanto si va ad esporre.
In punto di diritto, si rammenta che, in base all'art. 13 r.d.l. 636/39, all'art. 1 l. 335/1995 ed all'art. 38 D.P.R. 818/1957, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n. 180/1999, la pensione di reversibilità può essere riconosciuta anche ai figli inabili al lavoro, indipendentemente dall'età, e a carico del genitore al momento del suo decesso. A tal proposito, si richiama altresì la norma definitoria di cui all'art. 8 l. 222/1984 secondo cui “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
2 Come ha evidenziato la Suprema Corte (Cass. 12674/2019) “la L. n. 222 del 1984, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art. 8 e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678); sono quindi "inabili" alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"; la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)”. Il requisito della vivenza a carico è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal suo mantenimento da parte del de cuius. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1861/2019) secondo cui “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”. La pensione di reversibilità, però, non può ritenersi a sua volta reversibile ma la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento di tale trattamento pensionistico devono valutarsi con riferimento al familiare dante causa che sia titolare già di trattamento pensionistico reversibile. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 15166/2024) secondo cui “Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011, Rv. 619376-01), in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, "iure proprio", al coniuge e ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest'ultimo mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, non potendo, comunque, il diritto a pensione di riversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo. Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 11999 del 08/08/2002, Rv. 556823-01) che, in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 legge n. 903 del 1965, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato
3 o dell'assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo;
deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di riversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. In tema, altresì Sez. L, Sentenza n. 7326 del 29/09/1987 (Rv. 455388-01), secondo la quale il figlio del pensionato od assicurato defunto può ottenere, in concorso con il coniuge superstite, la quota della pensione di riversibilità di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, ove sussistano i prescritti requisiti, ma non anche a seguito del decesso di detto altro genitore superstite, l'attribuzione della pensione di riversibilità ad esso spettante, dovendosi escludere la trasmissibilità del relativo diritto.”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha allegato in ricorso la sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione pensionistica richiesta (inabilità al proficuo lavoro e stato di vivenza a carico) al momento del decesso della madre, (deceduta in data Persona_1
27.10.2016). A tal proposito, però, occorre evidenziare come la de cuius era titolare di pensione di reversibilità in quanto il dante causa della prestazione richiesta era l'altro genitore, Per_2
, deceduto il 22.02.2011 e titolare della prestazione cat. FS – 024 n. 00125546,
[...] come indicato da parte ricorrente nella domanda amministrativa del 22.12.2016 (cfr. pagine 1, 3 e 4 della domanda amministrativa - documento n. 2 allegato al ricorso – da cui è dato evincere anche il riferimento – vedi pag. 4 – alla madre quale titolare della pensione di reversibilità del marito). Si veda al riguardo anche la produzione documentale dell' (non contestata dalla CP_1 ricorrente) e, nel dettaglio, la comunicazione del 28.11.2016 dalla quale si evince la presentazione, da parte della ricorrente, in data 25.11.2016, di altra domanda finalizzata al riconoscimento di pensione indiretta della madre, negata perché «il dante causa, alla data del decesso, non era assicurato bensì pensionato», oltre che la stampa del cassetto previdenziale della madre della ricorrente – da cui si evince la titolarità Persona_1 della pensione di reversibilità cat. FS – 024 n. 00125546, oltre che di una pensione d'invalidità civile (categoria 044/INVCIV) in quanto tale non reversibile perché prestazione assistenziale e, quindi, misura personale che si estingue con la morte del beneficiario, intrasmissibile agli eredi. Mediante tale più puntuale ricostruzione in punto di fatto si riesce, quindi, a comprendere perché l'ente previdenziale ha rigettato la domanda per mancata assenza del requisito dell'inabilità al momento del decesso del familiare, non sussistendo esso al momento della morte del padre della ricorrente, avvenuto, come detto, il 22.02.2011, mentre il decreto di omologa del 19.12.2013 ha riconosciuto in favore della ricorrente un grado d'invalidità civile ex L. 118/1971 nella misura del 100% solo a decorrere dal 24.05.2012. Deve evidenziarsi che la ricorrente non ha mai tempestivamente allegato e provato né la sussistenza della vivenza a carico del padre al momento del suo decesso (22.02.2011) - avendo prodotto solo il certificato di morte della madre e un certificato di famiglia storico, datato 18.11.2016 - né la sussistenza della condizione di assoluta inabilità al lavoro in tale momento (22.02.2011).
4 La pensione di reversibilità di cui era titolare la madre della ricorrente, infatti, non può ritenersi a sua volta reversibile ma la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento di tale trattamento pensionistico devono valutarsi con riferimento al familiare dante causa che sia titolare già di trattamento pensionistico reversibile. Al riguardo deve evidenziarsi che la stessa ricorrente nelle note scritte del 09.12.2025 chiarisce di aver chiesto proprio il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione del padre, . Sotto altro profilo, deve rilevarsi l'assoluta tardività Persona_2
e, quindi, l'inammissibilità sia delle deduzioni di parte ricorrente (quanto alla vivenza a carico e alla condizione di assoluta inabilità al lavoro) - formulate per la prima volta solo nelle note di trattazione del 09.12.2025 - volte a far valere il diritto alla reversibilità del padre sia della nuova documentazione depositata, che ben poteva essere depositata al momento dell'iscrizione della causa (in particolare: situazione di famiglia storica di datata 06.12.2017; certificazione reddituale Agenzia Entrate datata Persona_2
14.11.2012; situazione di famiglia storica riferita al periodo dal 06.05.1992 al 05.12.2017; scheda anagrafica del 14.11.2012; estratto conto previdenziale della ricorrente;
CTU giudizio RG 1504/12 Tribunale Lavoro di Castrovillari, datata 28.06.2013; documentazione medica contenuta nel fascicolo RG 1504/12 Tribunale Lavoro di Castrovillari). Del pari nuove e tardive e, quindi, inammissibili sono le richieste di prova testimoniale articolate da parte ricorrente solo nelle predette note nonché la richiesta di disporre CTU volta ad accertare il requisito della totale inabilità lavorativa alla data del decesso del padre.
In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori deduzioni dell' . CP_1
Le spese di lite sono compensate, attesa la presenza in atti della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 27.12.2025.
Il GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SETTORE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 196/2018 R.G., vertente TRA
nata a [...] allo Ionio (CS) il 17.8.1969 (C.F. Parte_1 C.F._1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Monica MANERA, domiciliata come in atti
[...]
Ricorrente CONTRO
(C.F. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello CARNOVALE, Umberto FERRATO, Carmela FILICE e Giulia RENZETTI, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: Pensione di reversibilità CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.01.2018 parte ricorrente ha citato in giudizio l' CP_1 chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità della madre,
(deceduta in data 27.10.2016), a decorrere dal mese di novembre 2016 e Persona_1 di condannare, quindi, l' al pagamento dei ratei arretrati. A tal fine ha Controparte_2 dedotto: di aver presentato in data 22.12.2016 domanda amministrativa, respinta dall'Ente con comunicazione del 02.03.2017 non essendo la stessa inabile alla data del decesso del familiare;
di aver presentato, in data 22.05.2017, ricorso amministrativo;
che il Tribunale di Castrovillari, con decreto di omologa del 19.12.2013, emesso nel giudizio n. 1504/2012 RGAC, le aveva già riconosciuto un grado d'invalidità civile ex L. nella misura Numer_1 del 100% a decorrere dal 24.05.2012, ossia in periodo di molto anteriore rispetto al decesso del genitore;
di essere inabile e a carico della madre con la quale ha convissuto fino al decesso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'improcedibilità del giudizio per non essere stato esperito il preventivo ricorso
1 amministrativo. Nel merito, ha compiutamente contestato la domanda deducendo: la mancata prova del possesso dei requisiti di legge prescritti per la prestazione richiesta;
che, in realtà, la ricorrente chiede il riconoscimento della reversibilità della pensione di reversibilità di cui già godeva la madre a seguito del decesso del padre, , Persona_2 deceduto il 22.02.2011; che, pertanto, la richiesta è illegittima attesa l'inesistenza del diritto alla reversibilità della reversibilità; che, in ogni, caso, se pure si intendesse la domanda come volta a ottenere nuovamente la reversibilità della pensione del padre, quale figlia inabile, la stessa sarebbe improponibile, inammissibile e improcedibile oltre che prescritto il relativo diritto ai ratei in quanto nessuna domanda fu presentata all'epoca del decesso del padre;
che, ad ogni modo, la ricorrente non ha allegato e provato il possesso dei requisiti di legge il quale va verificato esclusivamente al momento del decesso dell'assicurato; che, invero, risulta non dimostrata non tanto la non autosufficienza, quanto il mantenimento abituale della ricorrente a carico del deceduto al momento del decesso. L' ha quindi chiesto: in via preliminare di dichiarare la domanda avversaria CP_1 inammissibile/improponibile; nel merito, in via principale, di rigettare la domanda per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge;
in via ulteriormente subordinata, per il caso di accoglimento della domanda e salvo gravame, di dichiarare la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e, comunque, l'intervenuta prescrizione dei ratei antecedenti al quinquennio da valido atto interruttivo ex art. del D.L. 98 del 2011 (art. 47 bis DPR 639/70); il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 09.09.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell'11.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall' , CP_1 attesa la produzione in atti del ricorso amministrativo ritualmente presentato al Comitato Provinciale in data 22.5.2017 (cfr. documento n. 5 allegato al ricorso). CP_1
Ciò premesso la domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata per quanto si va ad esporre.
In punto di diritto, si rammenta che, in base all'art. 13 r.d.l. 636/39, all'art. 1 l. 335/1995 ed all'art. 38 D.P.R. 818/1957, come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale n. 180/1999, la pensione di reversibilità può essere riconosciuta anche ai figli inabili al lavoro, indipendentemente dall'età, e a carico del genitore al momento del suo decesso. A tal proposito, si richiama altresì la norma definitoria di cui all'art. 8 l. 222/1984 secondo cui “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
2 Come ha evidenziato la Suprema Corte (Cass. 12674/2019) “la L. n. 222 del 1984, ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art. 8 e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678); sono quindi "inabili" alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"; la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)”. Il requisito della vivenza a carico è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal suo mantenimento da parte del de cuius. Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1861/2019) secondo cui “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”. La pensione di reversibilità, però, non può ritenersi a sua volta reversibile ma la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento di tale trattamento pensionistico devono valutarsi con riferimento al familiare dante causa che sia titolare già di trattamento pensionistico reversibile. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 15166/2024) secondo cui “Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 21425 del 17/10/2011, Rv. 619376-01), in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, "iure proprio", al coniuge e ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest'ultimo mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, non potendo, comunque, il diritto a pensione di riversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo. Nel medesimo senso, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 11999 del 08/08/2002, Rv. 556823-01) che, in tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22 legge n. 903 del 1965, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato
3 o dell'assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo;
deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di riversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. In tema, altresì Sez. L, Sentenza n. 7326 del 29/09/1987 (Rv. 455388-01), secondo la quale il figlio del pensionato od assicurato defunto può ottenere, in concorso con il coniuge superstite, la quota della pensione di riversibilità di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, ove sussistano i prescritti requisiti, ma non anche a seguito del decesso di detto altro genitore superstite, l'attribuzione della pensione di riversibilità ad esso spettante, dovendosi escludere la trasmissibilità del relativo diritto.”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha allegato in ricorso la sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione pensionistica richiesta (inabilità al proficuo lavoro e stato di vivenza a carico) al momento del decesso della madre, (deceduta in data Persona_1
27.10.2016). A tal proposito, però, occorre evidenziare come la de cuius era titolare di pensione di reversibilità in quanto il dante causa della prestazione richiesta era l'altro genitore, Per_2
, deceduto il 22.02.2011 e titolare della prestazione cat. FS – 024 n. 00125546,
[...] come indicato da parte ricorrente nella domanda amministrativa del 22.12.2016 (cfr. pagine 1, 3 e 4 della domanda amministrativa - documento n. 2 allegato al ricorso – da cui è dato evincere anche il riferimento – vedi pag. 4 – alla madre quale titolare della pensione di reversibilità del marito). Si veda al riguardo anche la produzione documentale dell' (non contestata dalla CP_1 ricorrente) e, nel dettaglio, la comunicazione del 28.11.2016 dalla quale si evince la presentazione, da parte della ricorrente, in data 25.11.2016, di altra domanda finalizzata al riconoscimento di pensione indiretta della madre, negata perché «il dante causa, alla data del decesso, non era assicurato bensì pensionato», oltre che la stampa del cassetto previdenziale della madre della ricorrente – da cui si evince la titolarità Persona_1 della pensione di reversibilità cat. FS – 024 n. 00125546, oltre che di una pensione d'invalidità civile (categoria 044/INVCIV) in quanto tale non reversibile perché prestazione assistenziale e, quindi, misura personale che si estingue con la morte del beneficiario, intrasmissibile agli eredi. Mediante tale più puntuale ricostruzione in punto di fatto si riesce, quindi, a comprendere perché l'ente previdenziale ha rigettato la domanda per mancata assenza del requisito dell'inabilità al momento del decesso del familiare, non sussistendo esso al momento della morte del padre della ricorrente, avvenuto, come detto, il 22.02.2011, mentre il decreto di omologa del 19.12.2013 ha riconosciuto in favore della ricorrente un grado d'invalidità civile ex L. 118/1971 nella misura del 100% solo a decorrere dal 24.05.2012. Deve evidenziarsi che la ricorrente non ha mai tempestivamente allegato e provato né la sussistenza della vivenza a carico del padre al momento del suo decesso (22.02.2011) - avendo prodotto solo il certificato di morte della madre e un certificato di famiglia storico, datato 18.11.2016 - né la sussistenza della condizione di assoluta inabilità al lavoro in tale momento (22.02.2011).
4 La pensione di reversibilità di cui era titolare la madre della ricorrente, infatti, non può ritenersi a sua volta reversibile ma la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento di tale trattamento pensionistico devono valutarsi con riferimento al familiare dante causa che sia titolare già di trattamento pensionistico reversibile. Al riguardo deve evidenziarsi che la stessa ricorrente nelle note scritte del 09.12.2025 chiarisce di aver chiesto proprio il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione del padre, . Sotto altro profilo, deve rilevarsi l'assoluta tardività Persona_2
e, quindi, l'inammissibilità sia delle deduzioni di parte ricorrente (quanto alla vivenza a carico e alla condizione di assoluta inabilità al lavoro) - formulate per la prima volta solo nelle note di trattazione del 09.12.2025 - volte a far valere il diritto alla reversibilità del padre sia della nuova documentazione depositata, che ben poteva essere depositata al momento dell'iscrizione della causa (in particolare: situazione di famiglia storica di datata 06.12.2017; certificazione reddituale Agenzia Entrate datata Persona_2
14.11.2012; situazione di famiglia storica riferita al periodo dal 06.05.1992 al 05.12.2017; scheda anagrafica del 14.11.2012; estratto conto previdenziale della ricorrente;
CTU giudizio RG 1504/12 Tribunale Lavoro di Castrovillari, datata 28.06.2013; documentazione medica contenuta nel fascicolo RG 1504/12 Tribunale Lavoro di Castrovillari). Del pari nuove e tardive e, quindi, inammissibili sono le richieste di prova testimoniale articolate da parte ricorrente solo nelle predette note nonché la richiesta di disporre CTU volta ad accertare il requisito della totale inabilità lavorativa alla data del decesso del padre.
In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato. Devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori deduzioni dell' . CP_1
Le spese di lite sono compensate, attesa la presenza in atti della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 27.12.2025.
Il GIUDICE Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
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