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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 739 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con l'Avv. Mariagemma Parte_1
Talerico ---- appellante
E
, con l'Avv. Stefania Rania ---- appellato Controparte_1
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni per l'appellante: “… accogliere l'opposizione proposta dall Controparte_2
, dichiarando nullo, annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo n. 300/2020
[...]
emesso dal Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro il 14 giugno 2020 per carenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione e, comunque, insussistenza, nel merito, del diritto di credito relativo alle indennità per attività libero professionale intramoenia vantato dal sig. nei confronti dell Controparte_1 Controparte_3
, in p.l.r.p.t. per gli anni 2016 - 2018, con ogni conseguenza di legge.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Con espressa riserva di ripetizione delle somme che nelle more del giudizio di appello dovessero essere erogate all'appellata in esecuzione dell'impugnata sentenza. Salvis iuribus”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
l'appello proposto dall avverso la sentenza n. Parte_1
338/20 pubblic. il 22.4.22.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre addizionali di legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appellato, impiegato dal 1°/6/2000 presso l' appellante, ha ottenuto, nel 2020, il CP_4
decreto ingiuntivo n° 300, dell'importo di € 3.994,05, oltre interessi e spese, relativamente ai proventi aggiuntivi da egli maturati, negli anni 2016, 2017 e 2018 (in forza della delibera del
D.G. n° 923 del 31/10/2012, recante il “Regolamento Attività Libero Professionale Intramuraria:
, per avere collaborato ad assicurare, quale responsabile dell'ufficio ticket, CP_5
l'attività sanitaria svolta intramoenia, riscuotendo gli onorari relativi alle prestazioni rese dai medici, in veste di liberi professionisti.
2. L' intimata ha proposto opposizione contestando, anzitutto, l'an debeatur, Pt_1
sull'assunto che il citato regolamento aveva come destinatario della disciplina dell'attività intramoenia il personale della dirigenza medica e sanitaria praticante la libera professione e non invece quello amministrativo addetto alla riscossione ticket, atteso che, normalmente,
l'attività libero professionale si svolgeva in orari diversi da quelli istituzionali, mentre i lavoratori addetti alla riscossione del ticket non avevano accettato di lavorare oltre il normale orario e quindi erano privi di titolo per partecipare alla distribuzione dei relativi proventi;
tanto più che il servizio di riscossione per l'attività intramoenia veniva svolto contemporaneamente a quello di riscossione delle prestazioni ordinarie, sia durante l'orario istituzionale che in regime di lavoro straordinario, con la conseguenza che l'attività lavorativa espletata nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 doveva ritenersi già regolarmente retribuita a parte opposta mediante il pagamento delle ore di lavoro ordinario e straordinario prestate, come risultava dalle buste paga in atti.
Mentre, rispetto al quantum debeatur, ha contestato l'erroneità dei conteggi sviluppati dal lavoratore.
3. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo: - che quanto negato per gli anni 206-2018 era stato, invece, pacificamente riconosciuto dall' ai propri dipendenti, negli anni 2008 – 2015, di talché non era Controparte_6
giustificabile l'ostruzionismo da ultimo manifestato;
- che la specifica prestazione, della quale veniva chiesto il compenso, non era contestata;
- che lo svolgimento della prestazione entro l'orario ordinario di servizio non ostava alla sua remunerazione, posto che tale svolgimento non era previsto che si realizzasse in regime di straordinario;
- che anche la busta paga del mese di gennaio 2016, a riprova della pacifica dovutezza dell'emolumento, recava la previsione di una “Comp. Intramoenia”; Pt_2
- che la contestazione sul quantum debeatur era generica e priva dell'indicazione di un criterio alternativo di calcolo.
4. La sentenza è stata appellata dall' datrice di lavoro, che addebita al Tribunale: a) Pt_1
l'omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda di ingiunzione, per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito;
b) l'errata interpretazione delle norme del Regolamento aziendale sull'attività libero professionale intramuraria, riguardanti solo i dirigenti medico sanitari e non, certamente, impiegati di U.O. diverse da quelle in cui si pratica la libera professione, qual è il per CP_1
giunta con riferimento a prestazioni svolte durante l'orario di lavoro destinato allo svolgimento delle normali mansioni di servizio, la cui diversa remunerazione non è prevista né da atti regolamentari, né da atti aziendali, né da norme di contrattazione collettiva;
c)
l'errata valutazione delle circostanze di fatto, avendo il tribunale dato per scontato lo svolgimento delle mansioni attribuenti il diritto ed il pregresso pagamento delle stesse, per gli anni 2008 – 2015, senza verificare l'attendibilità e la prova di simili affermazioni, tutte, viceversa, espressamente contestate, sin dal primo grado, da parte dell' . Controparte_3
5. Il lavoratore appellato si è costituito in questa sede eccependo una generica (quindi non valutabile) inammissibilità del gravame, concludendo, in ogni caso, per il rigetto dello stesso.
6. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 16/17 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è fondato. II.- La pretesa articolata in monitorio e nel giudizio di merito, da parte del dipendente, non
è supportata da elementi di fatto e di diritto.
III.- La delibera del Direttore Generale dell'Ente n° 923 del 31/10/2012, recante il “Regolamento
Attività Libero Professionale Intramuraria: Integrazione”, posta a fondamento del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado riguarda la regimentazione di detta A.L.P.I., con espresso ed esclusivo riguardo ai soggetti definiti all'art. 2 dell'atto regolamentare: “tutto il personale con rapporto esclusivo della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, fisici e psicologi) ... ivi compreso il personale universitario”.
Pertanto, detta fonte non è rivolta agli impiegati, i quali non sono in alcuna parte interessati dal regime intramurario.
Tantomeno l'art. 12, comma 5 (o comma 4, come viene definito dal Tribunale), si riferisce agli impiegati, laddove la voce “dipendenti”, ivi riportata, è riferita sempre e solo ai dirigenti sanitari che lavorino “individualmente o in equipe”.
IV.- D'altronde, coerentemente con le difese svolte dall' , non esiste o, Controparte_3
quantomeno, non è stata sicuramente documentata dalla parte lavoratrice, l'esistenza di una norma contrattuale che disciplini il diritto degli impiegati amministrativi del comparto sanità
a partecipare agli utili derivanti alle strutture sanitarie dall'operato dei dirigenti medici agenti intramoenia.
Al più, eventuali surplus lavorativi derivanti agli impiegati dalla cura dell'emissione dei relativi ticket potrebbe innervare richieste di retribuzioni di lavoro straordinario che, però, non formano oggetto del presente contenzioso.
V.- Non è utile, inoltre, alle difese del lavoratore, la disamina dell'art. 16 del medesimo regolamento, che, nel definire le attività di supporto e il personale tra cui ripartire i proventi dell'attività intramoenia, indica, espressamente, il personale del ruolo sanitario, visto che, come detto – ed incontestatamente – le mansioni del erano tipicamente CP_1
amministrative e destinate all'emissione dei ticket.
VI.- Né, tantomeno, può soccorrere, rispetto alle tesi dell'appellato, la previsione di cui all'art. 17 della Delibera Direttoriale n° 923/2012, relativa alla ripartizione delle risorse tratte dalle prestazioni intramurarie dei dirigenti sanitari, posto che tale ripartizione appare nettamente compensare: in massima parte i professionisti, individualmente o in equipe (c.d. quota dirigenti); in restante parte la struttura sanitaria (per la copertura delle spese non imputabili); ed in minima parte il “personale infermieristico, tecnico, riabilitazione” (c.d. quota personale di supporto), con la precisazione che tale quota spetta al personale solo “se dovuto”, ossia se prestazione vi sia stata a cura di esso;
perché, diversamente, tale quota resta attribuita alla quota dirigenti.
Chiarito quanto sopra, non resta che evidenziare che l'appellato, per espressa sua ammissione, non appartiene al personale infermieristico, tecnico o della riabilitazione, stante il fatto che – si ribadisce ancora una volta – si limitava all'emissione dei ticket.
Sicché, non rientra nella casistica dell'art. 17 citato.
Inoltre, non ha dimostrato di essere stato, a tutto voler concedere, “di supporto” ai medici o alle equipes di medici – ed in quale misura – così da superare la limitazione logico-fattuale del
“se dovuto”.
Il Sig. infatti, non ha fornito né prova scritta né istanza di prova orale in tal senso. CP_1
VII. Su tutto, peraltro, va evidenziato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato,
l'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, nello stabilire che “il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi”, introduce una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Ne discende che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45 cit., che ha recepito l'art. 49 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d. lgs n. 546 del 1993, non spettano ai pubblici dipendenti voci retributive, di base o accessorie, che non siano espressamente previste dalla contrattazione collettiva.
VII.- Per tutte le ragioni esposte l'appello va accolto.
VIII.- La circostanza dell'avere l'azienda erogato il compenso all'odierna appellata per un determinato lasso temporale (salvo poi sospenderne il pagamento) – legittimando, in tal guisa, il convincimento, in capo al lavoratore, della legittimità della propria pretesa – autorizza la compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
con ricorso depositato in data 22 luglio 2022, avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 338/2022, resa in data 22 aprile 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellante e revoca il Decreto Ingiuntivo n° 300 del 14/6/2020, emesso dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n° 668/2020);
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 739 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA con l'Avv. Mariagemma Parte_1
Talerico ---- appellante
E
, con l'Avv. Stefania Rania ---- appellato Controparte_1
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni per l'appellante: “… accogliere l'opposizione proposta dall Controparte_2
, dichiarando nullo, annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo n. 300/2020
[...]
emesso dal Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro il 14 giugno 2020 per carenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione e, comunque, insussistenza, nel merito, del diritto di credito relativo alle indennità per attività libero professionale intramoenia vantato dal sig. nei confronti dell Controparte_1 Controparte_3
, in p.l.r.p.t. per gli anni 2016 - 2018, con ogni conseguenza di legge.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Con espressa riserva di ripetizione delle somme che nelle more del giudizio di appello dovessero essere erogate all'appellata in esecuzione dell'impugnata sentenza. Salvis iuribus”;
Conclusioni per l'appellato: “… rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
l'appello proposto dall avverso la sentenza n. Parte_1
338/20 pubblic. il 22.4.22.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre addizionali di legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appellato, impiegato dal 1°/6/2000 presso l' appellante, ha ottenuto, nel 2020, il CP_4
decreto ingiuntivo n° 300, dell'importo di € 3.994,05, oltre interessi e spese, relativamente ai proventi aggiuntivi da egli maturati, negli anni 2016, 2017 e 2018 (in forza della delibera del
D.G. n° 923 del 31/10/2012, recante il “Regolamento Attività Libero Professionale Intramuraria:
, per avere collaborato ad assicurare, quale responsabile dell'ufficio ticket, CP_5
l'attività sanitaria svolta intramoenia, riscuotendo gli onorari relativi alle prestazioni rese dai medici, in veste di liberi professionisti.
2. L' intimata ha proposto opposizione contestando, anzitutto, l'an debeatur, Pt_1
sull'assunto che il citato regolamento aveva come destinatario della disciplina dell'attività intramoenia il personale della dirigenza medica e sanitaria praticante la libera professione e non invece quello amministrativo addetto alla riscossione ticket, atteso che, normalmente,
l'attività libero professionale si svolgeva in orari diversi da quelli istituzionali, mentre i lavoratori addetti alla riscossione del ticket non avevano accettato di lavorare oltre il normale orario e quindi erano privi di titolo per partecipare alla distribuzione dei relativi proventi;
tanto più che il servizio di riscossione per l'attività intramoenia veniva svolto contemporaneamente a quello di riscossione delle prestazioni ordinarie, sia durante l'orario istituzionale che in regime di lavoro straordinario, con la conseguenza che l'attività lavorativa espletata nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 doveva ritenersi già regolarmente retribuita a parte opposta mediante il pagamento delle ore di lavoro ordinario e straordinario prestate, come risultava dalle buste paga in atti.
Mentre, rispetto al quantum debeatur, ha contestato l'erroneità dei conteggi sviluppati dal lavoratore.
3. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo: - che quanto negato per gli anni 206-2018 era stato, invece, pacificamente riconosciuto dall' ai propri dipendenti, negli anni 2008 – 2015, di talché non era Controparte_6
giustificabile l'ostruzionismo da ultimo manifestato;
- che la specifica prestazione, della quale veniva chiesto il compenso, non era contestata;
- che lo svolgimento della prestazione entro l'orario ordinario di servizio non ostava alla sua remunerazione, posto che tale svolgimento non era previsto che si realizzasse in regime di straordinario;
- che anche la busta paga del mese di gennaio 2016, a riprova della pacifica dovutezza dell'emolumento, recava la previsione di una “Comp. Intramoenia”; Pt_2
- che la contestazione sul quantum debeatur era generica e priva dell'indicazione di un criterio alternativo di calcolo.
4. La sentenza è stata appellata dall' datrice di lavoro, che addebita al Tribunale: a) Pt_1
l'omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda di ingiunzione, per carenza dei presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito;
b) l'errata interpretazione delle norme del Regolamento aziendale sull'attività libero professionale intramuraria, riguardanti solo i dirigenti medico sanitari e non, certamente, impiegati di U.O. diverse da quelle in cui si pratica la libera professione, qual è il per CP_1
giunta con riferimento a prestazioni svolte durante l'orario di lavoro destinato allo svolgimento delle normali mansioni di servizio, la cui diversa remunerazione non è prevista né da atti regolamentari, né da atti aziendali, né da norme di contrattazione collettiva;
c)
l'errata valutazione delle circostanze di fatto, avendo il tribunale dato per scontato lo svolgimento delle mansioni attribuenti il diritto ed il pregresso pagamento delle stesse, per gli anni 2008 – 2015, senza verificare l'attendibilità e la prova di simili affermazioni, tutte, viceversa, espressamente contestate, sin dal primo grado, da parte dell' . Controparte_3
5. Il lavoratore appellato si è costituito in questa sede eccependo una generica (quindi non valutabile) inammissibilità del gravame, concludendo, in ogni caso, per il rigetto dello stesso.
6. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 16/17 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è fondato. II.- La pretesa articolata in monitorio e nel giudizio di merito, da parte del dipendente, non
è supportata da elementi di fatto e di diritto.
III.- La delibera del Direttore Generale dell'Ente n° 923 del 31/10/2012, recante il “Regolamento
Attività Libero Professionale Intramuraria: Integrazione”, posta a fondamento del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado riguarda la regimentazione di detta A.L.P.I., con espresso ed esclusivo riguardo ai soggetti definiti all'art. 2 dell'atto regolamentare: “tutto il personale con rapporto esclusivo della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria (farmacisti, biologi, fisici e psicologi) ... ivi compreso il personale universitario”.
Pertanto, detta fonte non è rivolta agli impiegati, i quali non sono in alcuna parte interessati dal regime intramurario.
Tantomeno l'art. 12, comma 5 (o comma 4, come viene definito dal Tribunale), si riferisce agli impiegati, laddove la voce “dipendenti”, ivi riportata, è riferita sempre e solo ai dirigenti sanitari che lavorino “individualmente o in equipe”.
IV.- D'altronde, coerentemente con le difese svolte dall' , non esiste o, Controparte_3
quantomeno, non è stata sicuramente documentata dalla parte lavoratrice, l'esistenza di una norma contrattuale che disciplini il diritto degli impiegati amministrativi del comparto sanità
a partecipare agli utili derivanti alle strutture sanitarie dall'operato dei dirigenti medici agenti intramoenia.
Al più, eventuali surplus lavorativi derivanti agli impiegati dalla cura dell'emissione dei relativi ticket potrebbe innervare richieste di retribuzioni di lavoro straordinario che, però, non formano oggetto del presente contenzioso.
V.- Non è utile, inoltre, alle difese del lavoratore, la disamina dell'art. 16 del medesimo regolamento, che, nel definire le attività di supporto e il personale tra cui ripartire i proventi dell'attività intramoenia, indica, espressamente, il personale del ruolo sanitario, visto che, come detto – ed incontestatamente – le mansioni del erano tipicamente CP_1
amministrative e destinate all'emissione dei ticket.
VI.- Né, tantomeno, può soccorrere, rispetto alle tesi dell'appellato, la previsione di cui all'art. 17 della Delibera Direttoriale n° 923/2012, relativa alla ripartizione delle risorse tratte dalle prestazioni intramurarie dei dirigenti sanitari, posto che tale ripartizione appare nettamente compensare: in massima parte i professionisti, individualmente o in equipe (c.d. quota dirigenti); in restante parte la struttura sanitaria (per la copertura delle spese non imputabili); ed in minima parte il “personale infermieristico, tecnico, riabilitazione” (c.d. quota personale di supporto), con la precisazione che tale quota spetta al personale solo “se dovuto”, ossia se prestazione vi sia stata a cura di esso;
perché, diversamente, tale quota resta attribuita alla quota dirigenti.
Chiarito quanto sopra, non resta che evidenziare che l'appellato, per espressa sua ammissione, non appartiene al personale infermieristico, tecnico o della riabilitazione, stante il fatto che – si ribadisce ancora una volta – si limitava all'emissione dei ticket.
Sicché, non rientra nella casistica dell'art. 17 citato.
Inoltre, non ha dimostrato di essere stato, a tutto voler concedere, “di supporto” ai medici o alle equipes di medici – ed in quale misura – così da superare la limitazione logico-fattuale del
“se dovuto”.
Il Sig. infatti, non ha fornito né prova scritta né istanza di prova orale in tal senso. CP_1
VII. Su tutto, peraltro, va evidenziato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato,
l'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, nello stabilire che “il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi”, introduce una riserva di regolamentazione collettiva in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Ne discende che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45 cit., che ha recepito l'art. 49 del d. lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d. lgs n. 546 del 1993, non spettano ai pubblici dipendenti voci retributive, di base o accessorie, che non siano espressamente previste dalla contrattazione collettiva.
VII.- Per tutte le ragioni esposte l'appello va accolto.
VIII.- La circostanza dell'avere l'azienda erogato il compenso all'odierna appellata per un determinato lasso temporale (salvo poi sospenderne il pagamento) – legittimando, in tal guisa, il convincimento, in capo al lavoratore, della legittimità della propria pretesa – autorizza la compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
con ricorso depositato in data 22 luglio 2022, avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 338/2022, resa in data 22 aprile 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'odierno appellante e revoca il Decreto Ingiuntivo n° 300 del 14/6/2020, emesso dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n° 668/2020);
2. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale