Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 259
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Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizi motivazionali atto impositivo

    Il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso ammettendo la deducibilità di una minusvalenza scaturita dalla cessione di un fabbricato, di interessi maggiori di quelli riconosciuti dai verificatori e di quote di ammortamento non supportate da idonea documentazione.

  • Accolto
    Vizi motivazionali atto impositivo

    Il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso ammettendo la deducibilità di una minusvalenza scaturita dalla cessione di un fabbricato, di interessi maggiori di quelli riconosciuti dai verificatori e di quote di ammortamento non supportate da idonea documentazione.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione di norme di procedura e sostantive

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, argomentando che l'Agenzia ha correttamente quantificato la pretesa erariale, mentre la società contribuente ha prospettato un calcolo parziale ed incompleto. Inoltre, ha ribadito che gli interessi moratori non sono deducibili in quanto accessori all'obbligazione principale.

  • Accolto
    Valore di cessione del fabbricato non conforme al valore normale

    La Corte ha accertato che il corrispettivo pattuito di euro 350.000,00, a fronte di un valore netto contabile di euro 956.563,56 e un valore normale di euro 991.600,00, determinava una plusvalenza anziché una minusvalenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 259
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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