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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2416/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3617/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00047/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00047/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3617 del 2022 pronunciata dalla locale
Corte di I grado con la quale il primo Giudice ha parzialmente accolto - rigettandolo con riferimento all'Ires ed all'Irap - il ricorso (notificato il 19 settembre 2019) della Resistente_1 srl avverso l'Avviso di accertamento n. TY7031B00047-2019, relativo al periodo d'imposta 2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima sentenza – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di riunione in ragione del c.d. “principio di autonomia dei periodi d'imposta” (art. 7 TUIR).
1.- Il primo Giudice ha ritenuto fondato il ricorso ammettendo la “deducibilità” della “minusvalenza” scaturita dalla cessione di un fabbricato (annullando la relativa “plusvalenza”), di interessi maggiori di quelli riconosciuti dai Militari verificatori (cfr. pvc in atti) e dall' Agenzia, di quote di ammortamento riferite a costi patrimonializzati non supportati da idonea documentazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società contribuente, infatti, aveva, dedotto che l'atto impositivo sarebbe stato viziato sotto il profilo motivazionale: violazione artt. 42 Dpr n. 600/1973 e 7 Legge n. 212/2000 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
2.- L'Agenzia appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; la falsa applicazione dell'art. 54 del Dpr n. 917/1986 e dell'art. 39, c. 1 del Dpr n. 600/1973, la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché l' errata motivazione.
3.- Premesso quanto precede l'appello è fondato.
L'Agenzia, infatti, ha argomentato con riguardo a ciascuna delle quattro istanze di rateizzazione che la
Società contribuente aveva presentato all'Agente della Riscossione: sia per le “quote di ammortamento”
(che la Società, nel corso dell'esercizio, aveva integralmente dedotto); sia con riguardo alle quote d'interessi di mora e di dilazione che la Guardia di Finanza aveva individuato nel corso delle operazioni di verifica conclusesi con la redazione del pvc,
giungendo - per “differenza” - alla quantificazione della pretesa di cui all'Avviso di accertamento (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti). Di contro, la Società ha prospettato un calcolo “parziale” ed incompleto (cfr. documentazione in atti).
4.- La Corte di Cassazione ha ribadito che “ … nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'Avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio …” (Cassazione Civile 5 settembre 2022, n. 26014).
5.- La Giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto che “ … gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria sotto tale profilo, la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la medesima disciplina di non deducibilità …” (Cassazione, 4 ottobre 2022, n. 28740).
Pertanto, così come va esclusa la deducibilità delle Imposte (art. 109, c. 5 TUIR), deve ritenersi “esclusa” anche la deducibilità degli interessi da “ritardato pagamento” delle imposte: in quanto avente carattere di
“accessorietà” rispetto all'obbligazione principale.
6.- Nella motivazione dell'Avviso originariamente impugnato sono stati richiamati indiziari “gravi, precisi e concordanti” a sostegno della tesi dell'Agenzia: il corrispettivo pattuito con la Resistente_1 s.r.l. (euro 350.000,00) non era un “prezzo di libera concorrenza” né conforme con il “valore normale del cespite”
(cfr. Avviso di accertamento originariamente impugnato).
Ed infatti, i Verificatori hanno anche acquisito il valore di stima del fabbricato venduto dalla Società l' 11 novembre 2015: a fronte di un “valore netto” di euro 956.563,56 era emerso un “valore normale” di euro
991.600,00 (scostamento del +/- 20%).
Partendo dal valore di euro 956.563,56, il corrispettivo pattuito con la Resistente_1 s.r.l. di euro 350.000,00 aveva, quindi, fatto emergere una “minusvalenza” di 606.563,56 che è stata imputata al conto economico anno 2015 nella voce “costi della produzione - oneri diversi di gestione”.
Di contro, partendo dal “valore netto contabile” del cespite di euro 956.563,56 e, tenuto conto del “valore normale” di euro 991.600,00, non soltanto si azzerava la minusvalenza di euro 606.563,56 ma emergeva una plusvalenza di euro 35.063,44 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella particolare complessità e varietà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE ZI EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2416/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3617/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00047/2019 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031B00047/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 3617 del 2022 pronunciata dalla locale
Corte di I grado con la quale il primo Giudice ha parzialmente accolto - rigettandolo con riferimento all'Ires ed all'Irap - il ricorso (notificato il 19 settembre 2019) della Resistente_1 srl avverso l'Avviso di accertamento n. TY7031B00047-2019, relativo al periodo d'imposta 2015 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima sentenza – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di riunione in ragione del c.d. “principio di autonomia dei periodi d'imposta” (art. 7 TUIR).
1.- Il primo Giudice ha ritenuto fondato il ricorso ammettendo la “deducibilità” della “minusvalenza” scaturita dalla cessione di un fabbricato (annullando la relativa “plusvalenza”), di interessi maggiori di quelli riconosciuti dai Militari verificatori (cfr. pvc in atti) e dall' Agenzia, di quote di ammortamento riferite a costi patrimonializzati non supportati da idonea documentazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società contribuente, infatti, aveva, dedotto che l'atto impositivo sarebbe stato viziato sotto il profilo motivazionale: violazione artt. 42 Dpr n. 600/1973 e 7 Legge n. 212/2000 (cfr. ricorso introduttivo in atti).
2.- L'Agenzia appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; la falsa applicazione dell'art. 54 del Dpr n. 917/1986 e dell'art. 39, c. 1 del Dpr n. 600/1973, la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché l' errata motivazione.
3.- Premesso quanto precede l'appello è fondato.
L'Agenzia, infatti, ha argomentato con riguardo a ciascuna delle quattro istanze di rateizzazione che la
Società contribuente aveva presentato all'Agente della Riscossione: sia per le “quote di ammortamento”
(che la Società, nel corso dell'esercizio, aveva integralmente dedotto); sia con riguardo alle quote d'interessi di mora e di dilazione che la Guardia di Finanza aveva individuato nel corso delle operazioni di verifica conclusesi con la redazione del pvc,
giungendo - per “differenza” - alla quantificazione della pretesa di cui all'Avviso di accertamento (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti). Di contro, la Società ha prospettato un calcolo “parziale” ed incompleto (cfr. documentazione in atti).
4.- La Corte di Cassazione ha ribadito che “ … nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'Avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio …” (Cassazione Civile 5 settembre 2022, n. 26014).
5.- La Giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto che “ … gli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento, oltre che porsi come violazione della specifica previsione normativa che impone di provvedere al pagamento nelle scadenze previste, hanno una funzione risarcitoria sotto tale profilo, la prestazione di pagamento degli interessi da ritardato pagamento si pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e della stessa, quindi, assume la medesima disciplina di non deducibilità …” (Cassazione, 4 ottobre 2022, n. 28740).
Pertanto, così come va esclusa la deducibilità delle Imposte (art. 109, c. 5 TUIR), deve ritenersi “esclusa” anche la deducibilità degli interessi da “ritardato pagamento” delle imposte: in quanto avente carattere di
“accessorietà” rispetto all'obbligazione principale.
6.- Nella motivazione dell'Avviso originariamente impugnato sono stati richiamati indiziari “gravi, precisi e concordanti” a sostegno della tesi dell'Agenzia: il corrispettivo pattuito con la Resistente_1 s.r.l. (euro 350.000,00) non era un “prezzo di libera concorrenza” né conforme con il “valore normale del cespite”
(cfr. Avviso di accertamento originariamente impugnato).
Ed infatti, i Verificatori hanno anche acquisito il valore di stima del fabbricato venduto dalla Società l' 11 novembre 2015: a fronte di un “valore netto” di euro 956.563,56 era emerso un “valore normale” di euro
991.600,00 (scostamento del +/- 20%).
Partendo dal valore di euro 956.563,56, il corrispettivo pattuito con la Resistente_1 s.r.l. di euro 350.000,00 aveva, quindi, fatto emergere una “minusvalenza” di 606.563,56 che è stata imputata al conto economico anno 2015 nella voce “costi della produzione - oneri diversi di gestione”.
Di contro, partendo dal “valore netto contabile” del cespite di euro 956.563,56 e, tenuto conto del “valore normale” di euro 991.600,00, non soltanto si azzerava la minusvalenza di euro 606.563,56 ma emergeva una plusvalenza di euro 35.063,44 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella particolare complessità e varietà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 18 Dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE ZI EN