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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/06/2024, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
18112 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.18112/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies CPC la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che il giudice istruttore con provvedimento a verbale in data 8 novembre 2018 dichiarava l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della società opponente
[...]
(cfr. verbale cartaceo 8.11.18); Controparte_1
rilevato che con istanza depositata il 6 giugno 2019 gli opponenti e Parte_1 CP_2
chiedevano fosse fissata udienza per la prosecuzione del processo ed il giudice con decreto in
[...]
data 11/12 giugno 2029 fissava udienza al 19 dicembre 2019 (cfr. docc. in atti);
rilevato che all'udienza del 19 dicembre 2019 il legale di parte opposta eccepiva la tardività della riassunzione chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo mentre il legale degli opponenti insisteva per la prosecuzione del processo ed il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni
(cfr. verbale cartaceo 19.12.19); ciò premesso, l'art.300 cpc prevede che la perdita della capacità di stare in giudizio (com'è per una società la dichiarazione di fallimento) determina l'interruzione del processo e l'art.305 cpc prevede a sua volta che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue;
rilevato che, anche accogliendo la tesi più garantista per cui il termine per la riassunzione decorre non da quando si verifica l'evento interruttivo ma da quando esso viene dichiarato dal giudice ed il termine per la riassunzione si perfeziona con il deposito del ricorso e non con la notifica, nel caso di specie il termine perentorio di tre mesi è stato ampiamente superato posto che la dichiarazione di interruzione è stata pronunciata in data 8 novembre 2018 ed il deposito del ricorso per la riassunzione è stato fatto in data 6 giugno 2019;
ritenuto perciò che il processo va senz'altro dichiarato estinto e ciò, all'evidenza, è assorbente rispetto a tutte le altre questioni di merito dedotte ed eccepite dalle parti;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli opponenti in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara l'estinzione del processo;
b) condanna e , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Controparte_2
società quale società incorporante le spese di Controparte_3 Controparte_4
causa che si liquidano complessivamente in euro 20.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 21 giugno 2024
Il giudice
Gianni Sabbadini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.18112/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies CPC la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che il giudice istruttore con provvedimento a verbale in data 8 novembre 2018 dichiarava l'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento della società opponente
[...]
(cfr. verbale cartaceo 8.11.18); Controparte_1
rilevato che con istanza depositata il 6 giugno 2019 gli opponenti e Parte_1 CP_2
chiedevano fosse fissata udienza per la prosecuzione del processo ed il giudice con decreto in
[...]
data 11/12 giugno 2029 fissava udienza al 19 dicembre 2019 (cfr. docc. in atti);
rilevato che all'udienza del 19 dicembre 2019 il legale di parte opposta eccepiva la tardività della riassunzione chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo mentre il legale degli opponenti insisteva per la prosecuzione del processo ed il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni
(cfr. verbale cartaceo 19.12.19); ciò premesso, l'art.300 cpc prevede che la perdita della capacità di stare in giudizio (com'è per una società la dichiarazione di fallimento) determina l'interruzione del processo e l'art.305 cpc prevede a sua volta che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue;
rilevato che, anche accogliendo la tesi più garantista per cui il termine per la riassunzione decorre non da quando si verifica l'evento interruttivo ma da quando esso viene dichiarato dal giudice ed il termine per la riassunzione si perfeziona con il deposito del ricorso e non con la notifica, nel caso di specie il termine perentorio di tre mesi è stato ampiamente superato posto che la dichiarazione di interruzione è stata pronunciata in data 8 novembre 2018 ed il deposito del ricorso per la riassunzione è stato fatto in data 6 giugno 2019;
ritenuto perciò che il processo va senz'altro dichiarato estinto e ciò, all'evidenza, è assorbente rispetto a tutte le altre questioni di merito dedotte ed eccepite dalle parti;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli opponenti in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara l'estinzione del processo;
b) condanna e , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Controparte_2
società quale società incorporante le spese di Controparte_3 Controparte_4
causa che si liquidano complessivamente in euro 20.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 21 giugno 2024
Il giudice
Gianni Sabbadini