Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 931
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, non avendo contenuto dispositivo autonomo né immediata lesività.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impugnato per difetto di attribuzione

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, non avendo contenuto dispositivo autonomo né immediata lesività.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale delle somme richieste

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, non avendo contenuto dispositivo autonomo né immediata lesività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 931
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 931
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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