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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 931/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AS LI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 644/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. – P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 - CF.Rappresentante_1;
Rappresentato e difeso da Prof. Avv. Difensore_1 - CF.Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00326/2024 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00326/2024 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00326/2024 IRAP 2014
Svolgimento del processo Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in intestazione, emessa dalla predetta Agenzia e notificatale il 6.12.2024, per il pagamento di complessivi € 11.084,29, di cui € 1.271,00 per IVA, € 3.052,00 per IRES ed € 535,02 per IRAP, oltre ai relativi interessi e sanzioni. Ai motivi di ricorso, ha premesso quanto segue:
- il 24.5.2017 le era stato notificato l'avviso di accertamento n. TY303Z300733/2017 relativo all'anno 2014 per maggiore Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni;
- detto accertamento era stato oggetto di ricorso dinanzi al giudice tributario, eccezion fatta per una posta di € 1.032,00 relativa alla omessa contabilizzazione di componenti positivi del reddito d'impresa, per una posta di € 5.870,00 relativa a costi indeducibili e per una posta di € 4.000,00 relativa a costi non di competenza;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con la sentenza n. 245/2021, aveva pienamente accolto il ricorso;
- la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, adita con appello dall'Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 6214/2024 del 16.4.2024, depositata il 19.8.2024, aveva rigettato l'appello;
- a tale sentenza, quindi, aveva fatto seguito la notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento, con la quale, secondo la prospettazione dell'Ente impositore, sarebbero state richieste somme dovute “in base a quanto deciso” nella predetta sentenza. Tanto premesso, la parte ricorrente ha eccepito:
- la nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione, sia per la mancata spiegazione circa
“l'effettivo titolo giuridico della pretesa”, non potendo esso essere costituito dalla sentenza richiamata nella stessa intimazione, trattandosi di decisione di totale accoglimento della posizione processuale del contribuente, sia per la mancata esposizione del percorso logico-giuridico seguito per quantificare la pretesa, mancando l'indicazione delle basi imponibili e delle aliquote considerate per determinare le imposte asseritamente dovute;
- la nullità dell'atto impugnato per assoluto difetto di attribuzione ai sensi dell'art. 7-ter della l. 212/2000, osservando al riguardo che, qualora il titolo a base della pretesa dovesse essere costituito dalla porzione di avviso di accertamento non investita dall'originario ricorso, l'Ente impositore non avrebbe potuto emettere l'intimazione di pagamento di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 78/2010 - prevista solo per la riscossione, a titolo provvisorio o definitivo, delle somme costituenti oggetto di pretese avanzate con un avviso di accertamento oggetto, in relazione alle medesime, di impugnazione giudiziale o di accertamento con adesione - ma avrebbe dovuto affidare la riscossione delle somme all'Agente della Riscossione;
- in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi. Quindi, sulla scorta di tali motivi, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha contestato in toto i motivi di ricorso. Al riguardo, ha premesso che, invero, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TY303Z300733/2017, quantunque non venissero contestate talune poste minori, investiva l'atto per intero e che, soltanto alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ne era stata definita la portata escludente dette poste, di talché solo dopo tale sentenza era divenuto possibile avviare la relativa azione di riscossione. Ha dedotto, quindi, che l'intimazione impugnata era pienamente esaustiva sotto il profilo motivazionale, e che, alla luce dell'anzidetta premessa, non ricorreva alcun difetto di attribuzione e non era maturata alcuna prescrizione. Con successiva memoria, depositata il 27.1.2026, oltre a richiamare tutto quanto già dedotto in ricorso, ha contestato la ricostruzione di parte resistente circa la portata dell'atto introduttivo della lite definita con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 6214/2024, ribadendo che il predetto atto introduttivo, così come indicato in ricorso, non investiva tre specifiche poste e che ciò trovava piena conferma nella predetta sentenza. Ha sottolineato, quindi, come la pretesa azionata con l'impugnata intimazione non può trovare fondamento nella più volte richiamata sentenza n. 6214/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ma, al più, avrebbe potuto fondarsi sull'originario avviso di accertamento e altresì come non sia condivisibile l'assunto dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il titolo per la riscossione delle somme sarebbe sorto solo dopo la predetta sentenza, essendo invece dette somme riscuotibili immediatamente, non avendo le poste accertative a fondamento delle relative pretese formato oggetto di contestazione. La causa è stata fissata per l'udienza camerale del 9.2.2026 e, all'esito posta in deliberazione. Motivi della decisione Preliminare a ogni altra questione è quella dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'oggetto del medesimo. E invero, parte ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 78/2010. Al riguardo, va osservato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria, sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo. Che l'elencazione di cui al richiamato art. 19, comma 1, abbia carattere tassativo è pacifico e trova formale riconoscimento in ripetute pronunce della Corte di cassazione (da ult., per es., v. Cass. civ., Sez. V, 21 luglio 2025, n. 20476; Id., 14 giugno 2025, n. 15941). Del resto, il comma 3 dello stesso art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo. Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». Peraltro, è vero che, a fronte di una formale adesione alla tesi della tassatività dell'elencazione di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di cassazione, facendo perno sui concetti di interpretazione estensiva e di atti “facoltativamente” impugnabili, finisce con l'ammettere l'impugnabilità di atti diversi da quelli oggetto dell'anzidetta elencazione. Ora, la Corte non dubita dell'affermazione secondo cui “la tassatività dell'elencazione ivi contenuta deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici” (v., in tal senso, Cass. civ., Sez. V, 13 luglio 2023, n. 20051; Id., 30 gennaio 2020, n. 2144). In questa prospettiva, non può esservi dubbio circa l'impugnabilità, per esempio, dell'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro o dell'avviso di rettifica in materia di imposte locali (v. art. 1, comma 161, l. 296/2006), riconducibili alla categoria dell'avviso di accertamento, ovvero ancora dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, che presenta contenuto ed effetti giuridici assimilabili a quelli combinati di ruolo e cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. un., 5 gennaio 2016, n. 29), pur presentando detti atti un nomen iuris diverso da quelli esplicitamente menzionati dal comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Fuori da tali ipotesi, tuttavia, non vi è spazio per l'impugnazione dinnanzi alle corti di giustizia tributaria, neppure “facoltativamente”, di atti diversi da quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992. A ciò osta espressamente, infatti, quanto stabilito dal terzo comma dello stesso articolo 19, secondo cui gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo. Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». Pertanto, ad avviso di questa Corte, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione asseritamente
“estensiva” dello stesso articolo 19 ma di fatto tale da attribuire carattere di autonoma impugnabilità ad atti diversi da quelli ivi elencati, ancorché, in ipotesi, costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima forma di interpretazione non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge. L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19. A quest'ultimo riguardo, non pare in alcun modo alla Corte che la mancata previsione dell'impugnabilità della qui considerata “intimazione di pagamento” sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale. L'intimazione in questione, infatti, ha natura di atto meramente partecipativo, privo di contenuto dispositivo autonomo e privo di immediata lesività. Non introduce una nuova pretesa tributaria né incide sulla misura del debito, ma si limita a preannunciare, per il caso di mancato pagamento, l'affidamento della pretesa all'agente della riscossione e, quindi, il possibile avvio dell'azione esecutiva da parte dello stesso agente. In questo senso, eloquente nel senso dell'assenza di lesività dell'atto impugnato e, correlativamente, dell'assenza di interesse a ricorrere, è la considerazione del secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta il difetto assoluto di attribuzione in capo all'Ente impositore, sostenendo che ad attivarsi avrebbe dovuto essere l'agente della riscossione. Orbene, l'atto impugnato intima sì il pagamento ma, quale unica conseguenza della mancata ottemperanza all'intimazione stessa, prospetta l'affidamento della pretesa all'agente della riscossione, il che comprova che l'atto de quo ha un effetto meramente partecipativo, limitandosi a mettere il destinatario nelle condizioni di interloquire, se del caso, con l'Ente impositore, facendo valere le proprie ragioni nell'ottica di scongiurare proprio l'affidamento della pretesa impositiva all'agente della riscossione. Non può ritenersi condivisibile, pertanto, l'opzione ermeneutica che riconosce l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 78/2010 (cfr. Cass. civ., Sez. V, 10 luglio 2024, n. 18835), la quale confligge con la già considerata previsione contraria di cui all'art. 19, commi 1 e 3, del d.lgs. 546/1992 e non considera, da un lato, che l'atto qui considerato ha l'effetto di attivare, sulla pretesa intimata, il contraddittorio tra le parti, a seguito del quale l'Ente impositore ben può non dare corso all'intimazione stessa, ritirandola in autotutela;
dall'altro che, in caso contrario, ossia qualora l'ente impositore non accolga le doglianza dell'intimato, resta pienamente salva la possibilità di costui di far valere le proprie ragioni avverso le eventuali iniziative dell'agente della riscossione. Conclusivamente, quindi, va osservato che l'intimazione de qua non è inclusa tra gli atti, tassativamente elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, impugnabili dinanzi al giudice tributario. Né, come osservato, atti diversi da quelli compresi nell'elenco sono impugnabili, essendo ciò espressamente escluso dal comma 3 del richiamato articolo 19, il quale ne consente l'impugnazione esclusivamente se svolta unitamente all'atto prodromico autonomamente impugnabile, qualora questo non sia stato precedentemente notificato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La statuizione di inammissibilità, fondata su un'interpretazione dell'assetto normativo non conforme al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti le spese di lite. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AS LI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 644/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. – P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 - CF.Rappresentante_1;
Rappresentato e difeso da Prof. Avv. Difensore_1 - CF.Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00326/2024 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00326/2024 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN00326/2024 IRAP 2014
Svolgimento del processo Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in intestazione, emessa dalla predetta Agenzia e notificatale il 6.12.2024, per il pagamento di complessivi € 11.084,29, di cui € 1.271,00 per IVA, € 3.052,00 per IRES ed € 535,02 per IRAP, oltre ai relativi interessi e sanzioni. Ai motivi di ricorso, ha premesso quanto segue:
- il 24.5.2017 le era stato notificato l'avviso di accertamento n. TY303Z300733/2017 relativo all'anno 2014 per maggiore Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni;
- detto accertamento era stato oggetto di ricorso dinanzi al giudice tributario, eccezion fatta per una posta di € 1.032,00 relativa alla omessa contabilizzazione di componenti positivi del reddito d'impresa, per una posta di € 5.870,00 relativa a costi indeducibili e per una posta di € 4.000,00 relativa a costi non di competenza;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con la sentenza n. 245/2021, aveva pienamente accolto il ricorso;
- la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, adita con appello dall'Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 6214/2024 del 16.4.2024, depositata il 19.8.2024, aveva rigettato l'appello;
- a tale sentenza, quindi, aveva fatto seguito la notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento, con la quale, secondo la prospettazione dell'Ente impositore, sarebbero state richieste somme dovute “in base a quanto deciso” nella predetta sentenza. Tanto premesso, la parte ricorrente ha eccepito:
- la nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione, sia per la mancata spiegazione circa
“l'effettivo titolo giuridico della pretesa”, non potendo esso essere costituito dalla sentenza richiamata nella stessa intimazione, trattandosi di decisione di totale accoglimento della posizione processuale del contribuente, sia per la mancata esposizione del percorso logico-giuridico seguito per quantificare la pretesa, mancando l'indicazione delle basi imponibili e delle aliquote considerate per determinare le imposte asseritamente dovute;
- la nullità dell'atto impugnato per assoluto difetto di attribuzione ai sensi dell'art. 7-ter della l. 212/2000, osservando al riguardo che, qualora il titolo a base della pretesa dovesse essere costituito dalla porzione di avviso di accertamento non investita dall'originario ricorso, l'Ente impositore non avrebbe potuto emettere l'intimazione di pagamento di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 78/2010 - prevista solo per la riscossione, a titolo provvisorio o definitivo, delle somme costituenti oggetto di pretese avanzate con un avviso di accertamento oggetto, in relazione alle medesime, di impugnazione giudiziale o di accertamento con adesione - ma avrebbe dovuto affidare la riscossione delle somme all'Agente della Riscossione;
- in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi. Quindi, sulla scorta di tali motivi, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha contestato in toto i motivi di ricorso. Al riguardo, ha premesso che, invero, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TY303Z300733/2017, quantunque non venissero contestate talune poste minori, investiva l'atto per intero e che, soltanto alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ne era stata definita la portata escludente dette poste, di talché solo dopo tale sentenza era divenuto possibile avviare la relativa azione di riscossione. Ha dedotto, quindi, che l'intimazione impugnata era pienamente esaustiva sotto il profilo motivazionale, e che, alla luce dell'anzidetta premessa, non ricorreva alcun difetto di attribuzione e non era maturata alcuna prescrizione. Con successiva memoria, depositata il 27.1.2026, oltre a richiamare tutto quanto già dedotto in ricorso, ha contestato la ricostruzione di parte resistente circa la portata dell'atto introduttivo della lite definita con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 6214/2024, ribadendo che il predetto atto introduttivo, così come indicato in ricorso, non investiva tre specifiche poste e che ciò trovava piena conferma nella predetta sentenza. Ha sottolineato, quindi, come la pretesa azionata con l'impugnata intimazione non può trovare fondamento nella più volte richiamata sentenza n. 6214/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia ma, al più, avrebbe potuto fondarsi sull'originario avviso di accertamento e altresì come non sia condivisibile l'assunto dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il titolo per la riscossione delle somme sarebbe sorto solo dopo la predetta sentenza, essendo invece dette somme riscuotibili immediatamente, non avendo le poste accertative a fondamento delle relative pretese formato oggetto di contestazione. La causa è stata fissata per l'udienza camerale del 9.2.2026 e, all'esito posta in deliberazione. Motivi della decisione Preliminare a ogni altra questione è quella dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'oggetto del medesimo. E invero, parte ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 78/2010. Al riguardo, va osservato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria, sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso articolo. Che l'elencazione di cui al richiamato art. 19, comma 1, abbia carattere tassativo è pacifico e trova formale riconoscimento in ripetute pronunce della Corte di cassazione (da ult., per es., v. Cass. civ., Sez. V, 21 luglio 2025, n. 20476; Id., 14 giugno 2025, n. 15941). Del resto, il comma 3 dello stesso art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo. Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». Peraltro, è vero che, a fronte di una formale adesione alla tesi della tassatività dell'elencazione di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di cassazione, facendo perno sui concetti di interpretazione estensiva e di atti “facoltativamente” impugnabili, finisce con l'ammettere l'impugnabilità di atti diversi da quelli oggetto dell'anzidetta elencazione. Ora, la Corte non dubita dell'affermazione secondo cui “la tassatività dell'elencazione ivi contenuta deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici” (v., in tal senso, Cass. civ., Sez. V, 13 luglio 2023, n. 20051; Id., 30 gennaio 2020, n. 2144). In questa prospettiva, non può esservi dubbio circa l'impugnabilità, per esempio, dell'avviso di liquidazione in materia di imposta di registro o dell'avviso di rettifica in materia di imposte locali (v. art. 1, comma 161, l. 296/2006), riconducibili alla categoria dell'avviso di accertamento, ovvero ancora dell'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, che presenta contenuto ed effetti giuridici assimilabili a quelli combinati di ruolo e cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. un., 5 gennaio 2016, n. 29), pur presentando detti atti un nomen iuris diverso da quelli esplicitamente menzionati dal comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Fuori da tali ipotesi, tuttavia, non vi è spazio per l'impugnazione dinnanzi alle corti di giustizia tributaria, neppure “facoltativamente”, di atti diversi da quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992. A ciò osta espressamente, infatti, quanto stabilito dal terzo comma dello stesso articolo 19, secondo cui gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo. Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». Pertanto, ad avviso di questa Corte, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione asseritamente
“estensiva” dello stesso articolo 19 ma di fatto tale da attribuire carattere di autonoma impugnabilità ad atti diversi da quelli ivi elencati, ancorché, in ipotesi, costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima forma di interpretazione non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge. L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19. A quest'ultimo riguardo, non pare in alcun modo alla Corte che la mancata previsione dell'impugnabilità della qui considerata “intimazione di pagamento” sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale. L'intimazione in questione, infatti, ha natura di atto meramente partecipativo, privo di contenuto dispositivo autonomo e privo di immediata lesività. Non introduce una nuova pretesa tributaria né incide sulla misura del debito, ma si limita a preannunciare, per il caso di mancato pagamento, l'affidamento della pretesa all'agente della riscossione e, quindi, il possibile avvio dell'azione esecutiva da parte dello stesso agente. In questo senso, eloquente nel senso dell'assenza di lesività dell'atto impugnato e, correlativamente, dell'assenza di interesse a ricorrere, è la considerazione del secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta il difetto assoluto di attribuzione in capo all'Ente impositore, sostenendo che ad attivarsi avrebbe dovuto essere l'agente della riscossione. Orbene, l'atto impugnato intima sì il pagamento ma, quale unica conseguenza della mancata ottemperanza all'intimazione stessa, prospetta l'affidamento della pretesa all'agente della riscossione, il che comprova che l'atto de quo ha un effetto meramente partecipativo, limitandosi a mettere il destinatario nelle condizioni di interloquire, se del caso, con l'Ente impositore, facendo valere le proprie ragioni nell'ottica di scongiurare proprio l'affidamento della pretesa impositiva all'agente della riscossione. Non può ritenersi condivisibile, pertanto, l'opzione ermeneutica che riconosce l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 78/2010 (cfr. Cass. civ., Sez. V, 10 luglio 2024, n. 18835), la quale confligge con la già considerata previsione contraria di cui all'art. 19, commi 1 e 3, del d.lgs. 546/1992 e non considera, da un lato, che l'atto qui considerato ha l'effetto di attivare, sulla pretesa intimata, il contraddittorio tra le parti, a seguito del quale l'Ente impositore ben può non dare corso all'intimazione stessa, ritirandola in autotutela;
dall'altro che, in caso contrario, ossia qualora l'ente impositore non accolga le doglianza dell'intimato, resta pienamente salva la possibilità di costui di far valere le proprie ragioni avverso le eventuali iniziative dell'agente della riscossione. Conclusivamente, quindi, va osservato che l'intimazione de qua non è inclusa tra gli atti, tassativamente elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, impugnabili dinanzi al giudice tributario. Né, come osservato, atti diversi da quelli compresi nell'elenco sono impugnabili, essendo ciò espressamente escluso dal comma 3 del richiamato articolo 19, il quale ne consente l'impugnazione esclusivamente se svolta unitamente all'atto prodromico autonomamente impugnabile, qualora questo non sia stato precedentemente notificato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La statuizione di inammissibilità, fondata su un'interpretazione dell'assetto normativo non conforme al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa tra le parti le spese di lite. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia