CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e, in via subordinata,
l'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per omessa e/o infedele denuncia TARI n. 315 del 20 dicembre 2024, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, emesso dalla
SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Farnese, successivamente rettificato condizionatamente con provvedimento n. 315 del 7 marzo 2025, chiedendo, previa sospensione, dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva: i) la non debenza dell'imposta relativamente agli immobili di cui ai punti D9 e D10 dell'avviso di accertamento, in quanto non di proprietà né del ricorrente, né del de cuius;
ii) la correttezza, relativamente all'immobile di cui al punto D2 dell'avviso di accertamento, della superfice dichiarata, essendo la parte superiore dell'immobile inidonea a produrre rifiuti, potendovisi accedere solo attraverso a una scala a pioli;
iii) in subordine, l'intervenuta parziale prescrizione.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, faceva presente che, ai fini TARI, rileva la disponibilità dell'area e non le situazioni di fatto. Ha evidenziato, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in considerazione della c.d sospensione covid.
Con successive memorie del 15 gennaio 2026, parte ricorrente precisava i motivi di ricorso e controdeduceva avverso le difese avversarie.
All'udienza del 15 settembre 2025 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione. Alla successiva udienza del 26 gennaio 2026, udita parte ricorrente che insisteva nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che per gli immobili di cui ai punti D9 e D10 dell'avviso di accertamento l'imposta non è dovuta in quanto non di proprietà né del ricorrente, né del de cuius, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione con l'atto di rettifica (condizionato alla sua accettazione) e nella memoria di costituzione in giudizio.
Al contrario, non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso formulato con riferimento all'immobile di cui al punto D2 dell'avviso di accertamento, incentrato sull'insuscettibilità di una parte della superfice del bene di produrre rifiuti urbani, in quanto posto al primo piano dell'immobile e privo di accessi. In merito, va osservato che ai fini TARI l'imposta non è dovuta quando l'immobile è oggettivamente inutilizzabile o in quanto inagibile o in quanto privo di utenze o in quanto in ristrutturazione. Nel caso in esame, da quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in ricorso la porzione di immobile al piano primo risulta, anche se non facilmente, utilizzabile come deposito, potendovisi accedere attraverso una scala a pioli.
In ultimo, infondata deve ritenersi anche l'eccezione di prescrizione. La Cassazione (ordinanza 29 luglio
2025 n. 21765), infatti, ha avuto modo di chiarire che la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto-legge n. 18/2020, il cd.“decreto Cura Italia”, si applica anche ai tributi locali.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente accolto. Le spese vengono compensate tenuto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. - 01691650566
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 315 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e, in via subordinata,
l'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento per omessa e/o infedele denuncia TARI n. 315 del 20 dicembre 2024, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, emesso dalla
SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Farnese, successivamente rettificato condizionatamente con provvedimento n. 315 del 7 marzo 2025, chiedendo, previa sospensione, dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva: i) la non debenza dell'imposta relativamente agli immobili di cui ai punti D9 e D10 dell'avviso di accertamento, in quanto non di proprietà né del ricorrente, né del de cuius;
ii) la correttezza, relativamente all'immobile di cui al punto D2 dell'avviso di accertamento, della superfice dichiarata, essendo la parte superiore dell'immobile inidonea a produrre rifiuti, potendovisi accedere solo attraverso a una scala a pioli;
iii) in subordine, l'intervenuta parziale prescrizione.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, faceva presente che, ai fini TARI, rileva la disponibilità dell'area e non le situazioni di fatto. Ha evidenziato, poi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche in considerazione della c.d sospensione covid.
Con successive memorie del 15 gennaio 2026, parte ricorrente precisava i motivi di ricorso e controdeduceva avverso le difese avversarie.
All'udienza del 15 settembre 2025 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione. Alla successiva udienza del 26 gennaio 2026, udita parte ricorrente che insisteva nelle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che per gli immobili di cui ai punti D9 e D10 dell'avviso di accertamento l'imposta non è dovuta in quanto non di proprietà né del ricorrente, né del de cuius, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione con l'atto di rettifica (condizionato alla sua accettazione) e nella memoria di costituzione in giudizio.
Al contrario, non può trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso formulato con riferimento all'immobile di cui al punto D2 dell'avviso di accertamento, incentrato sull'insuscettibilità di una parte della superfice del bene di produrre rifiuti urbani, in quanto posto al primo piano dell'immobile e privo di accessi. In merito, va osservato che ai fini TARI l'imposta non è dovuta quando l'immobile è oggettivamente inutilizzabile o in quanto inagibile o in quanto privo di utenze o in quanto in ristrutturazione. Nel caso in esame, da quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in ricorso la porzione di immobile al piano primo risulta, anche se non facilmente, utilizzabile come deposito, potendovisi accedere attraverso una scala a pioli.
In ultimo, infondata deve ritenersi anche l'eccezione di prescrizione. La Cassazione (ordinanza 29 luglio
2025 n. 21765), infatti, ha avuto modo di chiarire che la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto-legge n. 18/2020, il cd.“decreto Cura Italia”, si applica anche ai tributi locali.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente accolto. Le spese vengono compensate tenuto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.