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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/10/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4376/2023 avente ad oggetto: ripetizione di indebito ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Francesco
Saracino, presso il cui studio in Giovinazzo, alla via Venezia n.
18/20, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito dell'udienza trattata con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato sostanziale acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una di esse ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato l'8.06.2023, ha agito in giudizio al fine di Parte_1 accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 7.923,69 di cui
l' ha prospettato l'indebita percezione sulla pensione INVCIV numero CP_1
07700331 per il periodo dall'1.01.2021 al 31.08.2022 con provvedimento del
4.08.2022.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: l'illegittimità per genericità del provvedimento di comunicazione di indebito e l'irripetibilità della somma di cui
l' ha chiesto la ripetizione, evidenziando che le somme sono state percepite CP_1 in assoluta buona fede senza dolo, laddove si chiede la restituzione di somme percepite in un periodo antecedente rispetto alla comunicazione.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento di ripetizioni dell'indebito, con conseguente annullamento e condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già trattenuti e al CP_1 ripristino della maggiorazione sociale dal 2021 e al relativo pagamento;
con vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
Più specificamente, ha eccepito che la prestazione erogata (assegno sociale che ha sostituito la pensione di invalidità civile precedentemente fruita dal ricorrente) è stata ricalcolata allorquando il ricorrente ha trasmesso le dichiarazioni reddituali, precedentemente non trasmesse, tant'è che se ne sollecitava la trasmissione con nota del gennaio 2022; che, in particolare, dall'esame delle dichiarazioni reddituali risultava che il ricorrente aveva percepito nel 2021 redditi per complessivi €
17.122,00, importo superiore al limite di legge e analogamente era avvenuto per
l'anno 2022; che, quindi, non è ravvisabile alcun legittimo affidamento della parte ricorrente.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è infondata e va rigettata.
2 Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
Con più specifico riferimento alla prestazione oggetto di causa (assegno sociale precedentemente pensione di invalidità civile), deve osservarsi che essa va considerata nel novero delle prestazioni di natura assistenziale in quanto essa, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, grava sulla fiscalità generale
(Cass. n. 16088 del 2020).
Da ciò consegue, sulla scorta del più recente orientamento espresso affermato dal
Giudice di Legittimità con la sentenza del 20.05.2021 n. 13917, che non può farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla legge n. 412 del
1991, art. 13, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alle quali non sembra possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
A ciò si aggiunga che, mentre la ratio dell'assimilazione poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989, in quanto la pensione sociale istituita dall'art. 26 della legge n. 153/1969 costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del CP_1
, attualmente il quadro complessivo è mutato, in quanto CP_2 Parte_2
l' è soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì CP_1 di quelle assistenziali: con la logica conseguenza che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52 della legge n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella menzionata disposizione, non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e
3 costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto a quello riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute.
1.2 Sempre con la citata decisione n. 1317/2021, la Corte di Cassazione ha dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Tale assimilazione comporta, quindi l'applicazione di principi di diritto che possono così sintetizzarsi:
- nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla legge n. 335/1995, art. 3, comma
6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
- in tema di ripetibilità della prestazione indebitamente erogata per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, quindi, il d.l. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in legge n. 29/1977, il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291/1988.
Da ciò consegue, quindi, che, qualora venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Ciò comporta, pertanto, che, qualora l'indebito risulta essersi determinato in conseguenza dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato ex lege n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, in conformità con quanto affermato da
Cass. n. 16088/2020, Cass. n. 26036/2019 e Cass. n. 28771/2018, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e
4 ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
2.1 Ciò posto in termini di disciplina generale, nel caso di specie il ricorrente ha chiesto che si accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione CP_1 della somma oggetto di causa, indebitamente corrisposta da gennaio 2021 al 31 agosto 2022 sulla prestazione erogata (assegno sociale precedentemente pensione di invalidità civile), contestando la legittimità dell'indebito perché generico ed escludendo in ogni caso il diritto alla ripetizione perché non estensibile alle prestazioni erogate prima del provvedimento di indebito, anche per legittimo affidamento del percipiente.
In primo luogo, con riferimento al primo profilo, deve osservarsi che la comunicazione di indebito del 4.08.2022 è sufficientemente specifica.
Si legge, infatti, a pagina 1 del provvedimento in questione che “(…) la sua pensione numero 07700331 categoria INVCIV e stata ricalcolata dal 1 gennaio
2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 pervenuta a seguito di sollecito. (…) Pertanto, da gennaio 2021 a agosto 2022 sulla pensione numero 07700331 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a CP_1 quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7.923,69”. Segue, poi, alla pagina 3 una tabella con indicazione analitica degli importi erogati, di quelli dovuti e delle relative differenze.
Il provvedimento, quindi, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, risulta sufficientemente specifico, contenendo l'indicazione delle ragioni dell'indebito (la comunicazione dei redditi percepiti e non dichiarati a seguito di sollecito) e gli importi richiesti a tale titolo.
Con riferimento, poi, al profilo concernente la sussistenza o meno di una condizione di legittimo affidamento della parte ricorrente nel periodo in cui la prestazione percepita non era dovuta per venir meno delle condizioni reddituali, tale condizione deve escludersi perché, come osserva l' , in realtà non risulta CP_1 che il ricorrente abbia provveduto alla tempestiva comunicazione all'Istituto dei redditi, tant'è che quest'ultimo, con nota del 7.01.2022 in atti, sollecitava il ricorrente a trasmetterle;
conferma indiretta di ciò vi è nello stesso provvedimento di comunicazione di indebito contestato in questa sede, in cui si afferma che si è
5 proceduto al ricalcolo dei redditi a seguito della comunicazione dei redditi
“pervenuta a seguito di sollecito”.
Ciò implica, quindi, che correttamente l' , una volta acquisita la notizia CP_1 della percezione del suddetto reddito, ha proceduto a ricostruire l'entità della prestazione dovuta, individuando, quindi, una serie di periodi nei quali la prestazione non era dovuta per ragioni di limite reddituale.
Sul punto, inoltre, va anche osservato che nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente rispetto a queste specifiche circostanze di fatto prospettate e documentate dall' . CP_1
Né può ritenersi che sussista una condizione di legittimo affidamento che renda la prestazione erogata irripetibile, atteso che, non avendo il ricorrente trasmesso le informazioni reddituali all'Istituto, tale comportamento omissivo e negligente esclude in radice la sussistenza di una condizione di affidamento incolpevole tutelabile.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo parte ricorrente depositato dichiarazione per il relativo esonero in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4376/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Trani, 8.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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