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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7663/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliato in Roma, via C.F._1
Oslavia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Loredana Leo, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente –
e di
Controparte_2
- resistente non costituito -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…annullare il provvedimento prot. n. 2023-02412 del 31.10.2023,
riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare del Sig. con Pt_1
i minori a lui affidati in tutela e, per l'effetto, ordinare all'Ambasciata
pagina 1 italiana a il rilascio del visto d'ingresso in favore dei minori CP_2
stessi […] con vittoria di competenze e spese del presente giudizio';
Per parte resistente:
'…voglia il Tribunale rigettare il ricorso di controparte siccome inammissibile e, comunque, infondato […] con vittoria di spese, competenze ed onorari';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento Prot. n. 2023-02412 del 31.10.2023
dell' a con il quale è stato disposto il Controparte_2 CP_2
diniego del visto di ingresso sul territorio per motivi familiari dei
minori , nato in [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato in [...] il [...]'. Premette il ricorrente di Per_2
essere '…nato in [...] il [...] [e di] risiede[re]
CP_ stabilmente in , dove […] ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria […]; [che] in data 05/01/2022, […] viene nominato – con provvedimento del “Primary Court of Shirzad
Discrict” - “guardian” dei due fratelli minori, Sig. , Persona_2
nato a [...] il [...] e Sig. , nato a [...]
Nangarhar il 31/12/2008, cittadini afghani […]; [che] tale
provvedimento, tradotto e legalizzato, viene legalizzato, altresì, dal
Ministero degli Affari Esteri afghano;
[che] pertanto, essendo in
possesso di tutti i requisiti, lo stesso avanza istanza di
ricongiungimento con la moglie, ; nonché i figli CP_3 Per_4
, , , ed i fratelli minori a
[...] Per_5 Persona_6 Persona_7
pagina 2 lui affidati come in precedenza indicato, e Persona_3 Per_2
; [che] in data 26/05/2023 lo Sportello Unico Immigrazione di
[...]
Bologna rilascia al sig. i nullaosta al Parte_1
ricongiungimento familiare con la moglie, i figli ed i fratelli minori,
equiparati ai figli in forza del provvedimento di affidamento […]; [che] il [suo] nucleo familiare […] viv[e] comprensibilmente insieme ed è il
[medesimo] a provvedere al mantenimento di tutto il nucleo;
[che]
successivamente all'ottenimento del nulla osta, la moglie, i figli ed i
fratelli minori hanno richiesto il rilascio del visto per ricongiungimento familiare all' a;
[che] tuttavia, alla data Controparte_2 CP_2
odierna sono stati rilasciati i visti di tutto il nucleo familiare, tranne
per i fratelli (Prot. n. P-BO/F/N/2023/100256) e Persona_3
(Prot. n. P-BO/F/N/2023/100255), le cui istanze Persona_2
sono state rigettate in data 31 Ottobre 2023, con comunicazione
Prot. n. 2023-02412, rendendo dunque impossibile il ricongiungimento proficuo dell'intero nucleo familiare;
[che] in particolare, nell'atto di rigetto si legge “tenuto conto di quanto prodotto a seguito del preavviso di diniego n. 01796 del 12/10/2023”,
cionondimeno [egli] non è in possesso né del preavviso di diniego né
della documentazione prodotta, e tale circostanza rende peraltro
impossibile prendere puntuale posizione sui motivi stessi del rigetto;
[che] [lo stesso] in data 29/11/2023 ha presentato istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. 241/90 all' a , Controparte_2 CP_2
rimasta inevasa e senza risposta;
[che] pertanto, […] in data
09/01/2024 […] ha presentato istanza di riesame presso la
pagina 3 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri […]; [che] tuttavia, nonostante
tale riesame, nessuna risposta alla richiesta di accesso è pervenuta
da parte delle amministrazioni interessate;
[che] conseguentemente,
non è dato entrare nel merito delle motivazioni del rigetto del visto in
quanto le motivazioni ad oggi non sono nemmeno note [e] pertanto,
[…] si riserva di integrar[le] nel corso del presente giudizio'. Lamenta
l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l non ha tenuto in debita considerazione il documento CP_2
che dispone la sua 'guardianship' in favore dei fratelli minori, evidenziando che il medesimo è '…assolutamente confacente all'ordine pubblico, considerati i limitati effetti – solo interni al procedimento relativo al ricongiungimento – che il provvedimento straniero è destinato a produrre'. Si duole, altresì, dell'omessa adeguata valutazione del superiore interesse dei minori e del diritto all'unità familiare.
Si è costituito il Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e
[...]
chiedendone il rigetto.
Benché ritualmente notiziata dell'azione proposta, non si è costituita l a . Controparte_2 CP_2
***
In via preliminare, va rammentato che legittimato passivo alla presente azione è soltanto il Controparte_1
e non anche l' a
[...] Controparte_2
pagina 4 , la quale, in quanto mera articolazione interna del predetto CP_2
, non presenta una soggettività autonoma atta a CP_1
permetterle la partecipazione al giudizio.
Sempre in limine litis, al fine di individuare compiutamente il thema
decidendum, deve osservarsi come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30
del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con i due minori, rispetto ai quali dichiara di avere la 'guardianship', ed impugnato il rifiuto di rilascio del visto di ingresso emesso dall' . CP_2
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla Pubblica Amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta non è fondata e, pertanto, non può
trovare accoglimento.
pagina 5 Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i]
figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia
dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di
età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento [e che] i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei
confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In
punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status filiationis, ovvero dell'affidamento o della tutela, nonché la minore età del fanciullo al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla Pubblica Amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, affidamento o tutela e della minore età. Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
pagina 6 Nel caso di specie, per come evincibile dal provvedimento impugnato, l a ha rifiutato il rilascio del Controparte_2 CP_2
visto ai minori e , argomentando Persona_3 Persona_2
che i richiedenti '…non hanno dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto [e] in particolare […] tenuto conto di quanto
prodotto a seguito del preavviso di diniego n.01796 del 12/10/2023,
ritualmente notificato […] le controdeduzioni prodotte non hanno permesso di riconsiderare l'esito della richiesta di visto in questione',
così esprimendo un diniego la cui motivazione si evince per
relationem dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241. Da quest'ultimo atto è possibile comprendere che
'…dalla documentazione prodotta non risulta il dichiarato legame di parentela con l'autore dell'istanza di ricongiungimento'. La Pubblica
Amministrazione nella comparsa di risposta rappresenta, in particolare, che '…rispetto al legame di parentela l'unica
documentazione presentata dai richiedenti visto era costituita da un
“Guardian certificate”, asseritamente prodotto nel 2022, da una non
meglio specificata Autorità, ma recante timbri del Ministero degli
Esteri afghano del 2021, cosa che, prima ancora di analizzarne il valore legale, ne mette in dubbio l'autenticità; [che] in tale
documento, i Signori e Persona_3 Persona_2
dichiaravano, davanti a tre non meglio identificati testimoni, del tutto
privi di qualsivoglia posizione legalmente rilevante, di essere sotto la
tutela del fratello, ; [che] sebbene i minori Parte_1
stranieri adottati, affidati o sottoposti a tutela siano equiparati ai figli
pagina 7 e che in tali casi il visto possa essere rilasciato senza necessità che
le relative sentenze vengano delibate in Italia, è tuttavia necessario
in tali casi che le suddette sentenze siano emesse dall'Autorità competente in base alla legislazione locale e conformi all'ordine pubblico italiano;
[che] il “Guardian certificate” presentato [difetta] dei minimi requisiti di forma previsti dall'ordinamento italiano e che in
alcun modo [può] dimostrare la sussistenza del legame familiare
nonché la nomina dell'autore dell'istanza di ricongiungimento come
tutore dei presunti fratelli;
[che] vale poi inoltre sottolineare, circa la
pretesa impossibilità di produrre documentazione ufficiale a causa
della complessa situazione politico-amministrativa afghana, che
CP_ nella Repubblica Islamica dell' […] sono attualmente operative
l a e il Consolato Generale di Controparte_4 CP_2
Mashhad i quali […] rilasciano quotidianamente atti, attestati e certificazioni in favore dei loro connazionali'.
Orbene, il rigetto della domanda deve ritenersi determinato dalla circostanza dell'omessa adeguata dimostrazione del vincolo giuridico in virtù del quale il ricorrente ha domandato il ricongiungimento familiare con i minori e Persona_1 [...]
Per_2
Con riferimento alla contestazione mossa dall'Amministrazione,
ritiene il Tribunale che il suddetto vincolo non sia stato adeguatamente dimostrato neppure nel corso del corrente giudizio.
Preme anzi tutto evidenziare come, diversamente da quanto risulta dai nulla osta rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di pagina 8 Bologna, tra l'istante ed i minori e Persona_1 Persona_2
non sussista un rapporto di filiazione. Ed invero, dalle stesse dichiarazioni rese da parte ricorrente emerge chiaramente che i due minori sono fratelli del ricorrente, sottoposti alla 'guardianship' di quest'ultimo.
A tale ultimo riguardo, deve osservarsi come la dimostrazione della nomina di 'guardian' di nei confronti dei minori Parte_1
e sia stata offerta nel presente Persona_1 Persona_2
giudizio esclusivamente per mezzo del documento denominato
'Guardian Certificate' (cfr. doc. 4 allegato al ricorso e doc. 1 allegato all'istanza del 5 settembre 2024, fascicolo di parte ricorrente), del quale il Tribunale non può esimersi da subito dal rilevarne il mancato assoggettamento, per come prescritto dai commi 2 e 3 dell'art. 33
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, alle forme della legalizzazione o di altre equiparabili, sicché non può assumere valore probatorio nell'ambito del corrente giudizio.
Né appare possibile supplire a tale carenza richiamando, per come vorrebbe parte ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, la disposizione contenuta all'art. 29 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in ragione del fatto che '…in data
05.09.2024, l a comunicava [al Controparte_2 CP_2
difensore] che “Purtroppo da verifica degli originali gli stessi non
possono essere legalizzati da questa Sede in quanto trattasi di atti
emessi dalle Autorità afghane, i cui specimen di firma e timbri non sono qui depositati”'. La disposizione in questione, infatti, onera le pagina 9 autorità consolari di rilasciare le '…certificazioni, ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie' nell'ipotesi in cui
'…un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003', laddove, nel caso di specie, non si verte in un caso di impossibilità del richiedente di fornire documenti ufficiali comprovanti il rapporto tutela/affidamento dei minori. A ciò va aggiunto che l'eventuale rifiuto opposto dall' a Controparte_2
nel procedere alla legalizzazione del suddetto documento CP_2
avrebbe dovuto essere impugnato nelle sedi competenti e che difetta, in ogni caso, per il Tribunale, la possibilità di sostituirsi all'Amministrazione negli accertamenti alla stessa demandati mediante la legalizzazione delle sottoscrizioni apposte sugli atti formati all'estero e da valere nello Stato italiano.
Ove poi si volesse prescindere dalle superiori argomentazioni, va sottolineato che risultano pienamente condivisibili le contestazioni sollevate dalla parte resistente in ordine alla idoneità del documento denominato 'Guardian Certificate' a costituire un valido titolo fondante la rappresentanza legale – in termini di tutela o affidamento
– del ricorrente nei confronti dei minori Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
pagina 10 Al riguardo preme rammentare che il diritto di famiglia e dei minori in
Afghanistan è disciplinato da una pluralità di fonti, quali il Codice
civile del 1977, la 'Juvenile Law' (Juvenile Code) del 2005, la Legge sullo status personale sciita – SPSL – del 2009, la 'The Children
Guardianship Law' del 2014, la 'Law on Protection of Child Rights'
del 2019, la Legge islamica ed il diritto consuetudinario locale. I
tribunali sono tenuti ad applicare innanzitutto le leggi statutarie e,
quando in tali leggi non si trovano disposizioni, decidono in conformità ai principi generali della giurisprudenza hanafita della
Sharia islamica. Se esiste ancora un vuoto giuridico, i tribunali possono ricorrere all'applicazione del diritto consuetudinario locale.
A mente delle predette fonti, la cura dei minori assume le seguenti denominazioni a seconda dell'età: 1) la custodia che, salvo proroghe, dura fino all'età di sette anni per i maschi e di nove anni per le femmine ed è attribuita alla madre, ovvero ad altre donne della famiglia secondo un ordine stabilito per legge;
2) la tutela della persona e quella dei beni fino al raggiungimento della maggiore età.
Orbene, venendo in rilievo nel caso di specie la tutela della persona
(guardianship), occorre evidenziare che, difettando nell'ordinamento statuale afghano la presenza di leggi che disciplinino compiutamente questa forma di esercizio di responsabilità sui minori, in virtù dell'art. 1, paragrafo 2, del Codice civile del 1977 devono trovare applicazione i principi generali della scuola giuridica hanafita. Questi
ultimi, in particolare, dispongono che il padre è designato tutore naturale di un minore. Laddove il padre muoia, ovvero sia inidoneo pagina 11 ad esercitare la responsabilità, la tutela della persona viene trasferita al nonno paterno e, se anche il nonno non è più in vita, al parente paterno maschio più vicino al minore secondo l'ordine legale della successione - la cosiddetta gerarchia degli eredi agnati - nella quale compaiono anche i fratelli del fanciullo.
Dall'esame delle predette fonti emerge, ancora, che l'Afghanistan
non riconosce il meccanismo di tutela dei minori che si fonda sull'adozione, né la cosiddetta kafalah islamica, pertanto, in caso di morte o di indigenza dei genitori biologici, il minore viene assoggettato ad una forma di cura simile alla tutela (cfr. art. 228
c.c.). La tutela può essere disposta soltanto attraverso l'autorità
giurisdizionale. In particolare, nel caso in cui un minore non abbia un rappresentante legale, il Tribunale procede con la nomina di un tutore.
Ciò premesso, tornando al caso di specie, dall'esame del documento rubricato 'Guardian Certificate', prodotto in atti in lingua originaria e in traduzione nelle lingue inglese ed italiana – le quali, peraltro, non appaiono sempre sovrapponibili – emerge che due persone ( e , la cui qualifica è del Persona_8 Persona_9
tutto sconosciuta, su mandato a loro conferito dall'odierno ricorrente,
alla presenza di tre testimoni ( , e ) Tes_1 Tes_2 Per_10
hanno reso una dichiarazione davanti ad una non meglio specificata autorità. Il documento, in una colonna recante la dicitura 'Soggetto' riporta, in particolare, che '…MA , paternità: Parte_1
progenitore: , ha presentato un'obiezione alla Corte Per_11 Pt_1
pagina 12 di primo grado del distretto di Shirzad sulla base della petizione no.
(17641792) e ha scritto che desidera redigere un certificato di tutela
per i suoi due fratelli'. In un'ulteriore colonna, denominata
'Descrizione', si legge, ancora che '…MA , paternità: Parte_1
progenitore: , nato il [...], aveva 26 anni nel Per_11 Pt_1
2022. I suoi due fratelli, , paternità: Persona_2 Per_11
progenitore: , età: 16 anni nel 2022, carta d'identità: volume Pt_1
(6) pagina (150) registrata al numero (749) nell'anno 2022 e
, paternità: progenitore: , età: 13 Persona_3 Per_11 Pt_1
anni nell'anno 2022, carta d'identità: volume (6) pagina (150) registrata al numero (750) nell'anno 2022, che la tutela dei due
fratelli è stata accettata e loro non hanno nessun altro tutore. Lo
dichiariamo alla presenza di tre testimoni. Le generalità complete del
tutore e i suoi dati anagrafici sono stati riportati in tabella, e i
testimoni menzionati sono pienamente qualificati e testimoniano
verbalmente in nome di DI ( ) che ciascuna di queste Persona_12
due persone (1) (2) sono fratelli Persona_2 Persona_3
l'uno dell'altro. Non ha un tutore più giovane o altri tutori e la sua
tutela è nelle mani di . Per dimostrare che la Parte_1
nostra dichiarazione è vera e corretta, testimoniamo più volte per iscritto che siamo onesti nella nostra dichiarazione'.
Orbene, da quanto precedentemente riportato, appare potersi desumere – stante la traduzione non sempre intelligibile – che due soggetti, dalla qualifica sconosciuta, avrebbero reso, forse durante un giudizio, in quanto, si ribadisce, l'autorità ricevente non è ben pagina 13 nota, una dichiarazione circa la sussistenza, in fatto, della tutela esercita dall'odierno istante nei confronti dei minori Persona_1
e i quali non avrebbero altri tutori. Persona_2
Ignote, perché non specificate nel documento in esame, sono le ragioni per le quali i predetti minori non sono sottoposti alla responsabilità dei genitori. Solo l'atto introduttivo del giudizio contiene la generica, e non meglio documentata, allegazione della morte di questi ultimi.
Dunque quel che appare palese, per quanto è possibile comprendere dalla traduzione versata in atti, è la non provenienza del documento prodotto da una autorità giurisdizionale o da altra autorità, diversamente da quanto allegato da parte ricorrente nel ricorso, ove si legge che il predetto atto costituisce un provvedimento della 'Primary Court of Shirzad Discrict', circostanza quest'ultima che, per un verso, appare porsi in contrasto con le sopraccitate fonti normative afghane e, per altro verso, rende il caso di specie non assimilabile a quelli oggetto di altri precedenti di questo Tribunale.
Deve pertanto escludersi che in forza del documento in esame sia possibile accertare la sussistenza di un rapporto di tutela tra l'odierno ricorrente ed i beneficiari della procedura di ricongiungimento.
A conclusioni diverse non appare potersi addivenire neppure applicando in via analogica i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento all'istituto della kafalah islamica.
pagina 14 Posta la chiara inapplicabilità dei principi affermati con riguardo alla kafalah pubblicistica e a quella convenzionale omologata giudizialmente, trattandosi di fattispecie che presuppongono l'intervento – in misura diversa – dell'autorità giurisdizionale, nel caso di specie assente, neppure l'apertura estensiva mostrata dalla
Suprema Corte con riferimento alla cosiddetta kafalah negoziale,
talvolta ritenuta idonea a fondare il ricongiungimento familiare,
appare poter influire sulla decisione relativa al caso di specie,
giacché la kafalah di tipo negoziale presuppone comunque la sussistenza di un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, che invece difetta nella fattispecie concreta oggetto del corrente giudizio.
In definitiva, la stessa salvaguardia del superiore interesse del minore, protetto sia a livello nazionale che sovranazionale,
direttamente e indirettamente per mezzo degli istituti precedentemente richiamati, concorre a precludere la possibilità di accogliere, allo stato, la domanda proposta.
Né soccorre infine la circostanza per cui il ricorrente sia titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Ed infatti, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, l'art. 29 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non trasferisce sic et simpliciter
l'assolvimento dell'onere della prova circa il possesso dei presupposti necessari per ottenere il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in capo all'Amministrazione,
pagina 15 addossandole più semplicemente un onere di cooperazione al ricorrere delle sole circostanze tassativamente previste.
La complessità della questione sottesa alla decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra le parti costituite, ivi comprese quelle del giudizio cautelare.
Nulla sulle spese nei confronti dell' a Controparte_2 CP_2
non costituita.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite, anche del giudizio cautelare, nei rapporti col Controparte_1
;
[...]
- nulla sulle spese nei confronti dell' a . CP_2 CP_2 CP_2
Roma, 13 febbraio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 16
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7663/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliato in Roma, via C.F._1
Oslavia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Loredana Leo, dalla quale è
rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
[...]
Stato;
- resistente –
e di
Controparte_2
- resistente non costituito -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…annullare il provvedimento prot. n. 2023-02412 del 31.10.2023,
riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare del Sig. con Pt_1
i minori a lui affidati in tutela e, per l'effetto, ordinare all'Ambasciata
pagina 1 italiana a il rilascio del visto d'ingresso in favore dei minori CP_2
stessi […] con vittoria di competenze e spese del presente giudizio';
Per parte resistente:
'…voglia il Tribunale rigettare il ricorso di controparte siccome inammissibile e, comunque, infondato […] con vittoria di spese, competenze ed onorari';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento Prot. n. 2023-02412 del 31.10.2023
dell' a con il quale è stato disposto il Controparte_2 CP_2
diniego del visto di ingresso sul territorio per motivi familiari dei
minori , nato in [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato in [...] il [...]'. Premette il ricorrente di Per_2
essere '…nato in [...] il [...] [e di] risiede[re]
CP_ stabilmente in , dove […] ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria […]; [che] in data 05/01/2022, […] viene nominato – con provvedimento del “Primary Court of Shirzad
Discrict” - “guardian” dei due fratelli minori, Sig. , Persona_2
nato a [...] il [...] e Sig. , nato a [...]
Nangarhar il 31/12/2008, cittadini afghani […]; [che] tale
provvedimento, tradotto e legalizzato, viene legalizzato, altresì, dal
Ministero degli Affari Esteri afghano;
[che] pertanto, essendo in
possesso di tutti i requisiti, lo stesso avanza istanza di
ricongiungimento con la moglie, ; nonché i figli CP_3 Per_4
, , , ed i fratelli minori a
[...] Per_5 Persona_6 Persona_7
pagina 2 lui affidati come in precedenza indicato, e Persona_3 Per_2
; [che] in data 26/05/2023 lo Sportello Unico Immigrazione di
[...]
Bologna rilascia al sig. i nullaosta al Parte_1
ricongiungimento familiare con la moglie, i figli ed i fratelli minori,
equiparati ai figli in forza del provvedimento di affidamento […]; [che] il [suo] nucleo familiare […] viv[e] comprensibilmente insieme ed è il
[medesimo] a provvedere al mantenimento di tutto il nucleo;
[che]
successivamente all'ottenimento del nulla osta, la moglie, i figli ed i
fratelli minori hanno richiesto il rilascio del visto per ricongiungimento familiare all' a;
[che] tuttavia, alla data Controparte_2 CP_2
odierna sono stati rilasciati i visti di tutto il nucleo familiare, tranne
per i fratelli (Prot. n. P-BO/F/N/2023/100256) e Persona_3
(Prot. n. P-BO/F/N/2023/100255), le cui istanze Persona_2
sono state rigettate in data 31 Ottobre 2023, con comunicazione
Prot. n. 2023-02412, rendendo dunque impossibile il ricongiungimento proficuo dell'intero nucleo familiare;
[che] in particolare, nell'atto di rigetto si legge “tenuto conto di quanto prodotto a seguito del preavviso di diniego n. 01796 del 12/10/2023”,
cionondimeno [egli] non è in possesso né del preavviso di diniego né
della documentazione prodotta, e tale circostanza rende peraltro
impossibile prendere puntuale posizione sui motivi stessi del rigetto;
[che] [lo stesso] in data 29/11/2023 ha presentato istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. l. 241/90 all' a , Controparte_2 CP_2
rimasta inevasa e senza risposta;
[che] pertanto, […] in data
09/01/2024 […] ha presentato istanza di riesame presso la
pagina 3 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri […]; [che] tuttavia, nonostante
tale riesame, nessuna risposta alla richiesta di accesso è pervenuta
da parte delle amministrazioni interessate;
[che] conseguentemente,
non è dato entrare nel merito delle motivazioni del rigetto del visto in
quanto le motivazioni ad oggi non sono nemmeno note [e] pertanto,
[…] si riserva di integrar[le] nel corso del presente giudizio'. Lamenta
l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l non ha tenuto in debita considerazione il documento CP_2
che dispone la sua 'guardianship' in favore dei fratelli minori, evidenziando che il medesimo è '…assolutamente confacente all'ordine pubblico, considerati i limitati effetti – solo interni al procedimento relativo al ricongiungimento – che il provvedimento straniero è destinato a produrre'. Si duole, altresì, dell'omessa adeguata valutazione del superiore interesse dei minori e del diritto all'unità familiare.
Si è costituito il Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e
[...]
chiedendone il rigetto.
Benché ritualmente notiziata dell'azione proposta, non si è costituita l a . Controparte_2 CP_2
***
In via preliminare, va rammentato che legittimato passivo alla presente azione è soltanto il Controparte_1
e non anche l' a
[...] Controparte_2
pagina 4 , la quale, in quanto mera articolazione interna del predetto CP_2
, non presenta una soggettività autonoma atta a CP_1
permetterle la partecipazione al giudizio.
Sempre in limine litis, al fine di individuare compiutamente il thema
decidendum, deve osservarsi come il giudizio proposto debba essere ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30
del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con i due minori, rispetto ai quali dichiara di avere la 'guardianship', ed impugnato il rifiuto di rilascio del visto di ingresso emesso dall' . CP_2
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del visto opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla Pubblica Amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, la domanda proposta non è fondata e, pertanto, non può
trovare accoglimento.
pagina 5 Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio
1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i]
figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia
dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di
età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento [e che] i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei
confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. In
punto di onus probandi, dunque, grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status filiationis, ovvero dell'affidamento o della tutela, nonché la minore età del fanciullo al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla Pubblica Amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, affidamento o tutela e della minore età. Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
pagina 6 Nel caso di specie, per come evincibile dal provvedimento impugnato, l a ha rifiutato il rilascio del Controparte_2 CP_2
visto ai minori e , argomentando Persona_3 Persona_2
che i richiedenti '…non hanno dimostrato di possedere i requisiti per il rilascio del visto [e] in particolare […] tenuto conto di quanto
prodotto a seguito del preavviso di diniego n.01796 del 12/10/2023,
ritualmente notificato […] le controdeduzioni prodotte non hanno permesso di riconsiderare l'esito della richiesta di visto in questione',
così esprimendo un diniego la cui motivazione si evince per
relationem dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241. Da quest'ultimo atto è possibile comprendere che
'…dalla documentazione prodotta non risulta il dichiarato legame di parentela con l'autore dell'istanza di ricongiungimento'. La Pubblica
Amministrazione nella comparsa di risposta rappresenta, in particolare, che '…rispetto al legame di parentela l'unica
documentazione presentata dai richiedenti visto era costituita da un
“Guardian certificate”, asseritamente prodotto nel 2022, da una non
meglio specificata Autorità, ma recante timbri del Ministero degli
Esteri afghano del 2021, cosa che, prima ancora di analizzarne il valore legale, ne mette in dubbio l'autenticità; [che] in tale
documento, i Signori e Persona_3 Persona_2
dichiaravano, davanti a tre non meglio identificati testimoni, del tutto
privi di qualsivoglia posizione legalmente rilevante, di essere sotto la
tutela del fratello, ; [che] sebbene i minori Parte_1
stranieri adottati, affidati o sottoposti a tutela siano equiparati ai figli
pagina 7 e che in tali casi il visto possa essere rilasciato senza necessità che
le relative sentenze vengano delibate in Italia, è tuttavia necessario
in tali casi che le suddette sentenze siano emesse dall'Autorità competente in base alla legislazione locale e conformi all'ordine pubblico italiano;
[che] il “Guardian certificate” presentato [difetta] dei minimi requisiti di forma previsti dall'ordinamento italiano e che in
alcun modo [può] dimostrare la sussistenza del legame familiare
nonché la nomina dell'autore dell'istanza di ricongiungimento come
tutore dei presunti fratelli;
[che] vale poi inoltre sottolineare, circa la
pretesa impossibilità di produrre documentazione ufficiale a causa
della complessa situazione politico-amministrativa afghana, che
CP_ nella Repubblica Islamica dell' […] sono attualmente operative
l a e il Consolato Generale di Controparte_4 CP_2
Mashhad i quali […] rilasciano quotidianamente atti, attestati e certificazioni in favore dei loro connazionali'.
Orbene, il rigetto della domanda deve ritenersi determinato dalla circostanza dell'omessa adeguata dimostrazione del vincolo giuridico in virtù del quale il ricorrente ha domandato il ricongiungimento familiare con i minori e Persona_1 [...]
Per_2
Con riferimento alla contestazione mossa dall'Amministrazione,
ritiene il Tribunale che il suddetto vincolo non sia stato adeguatamente dimostrato neppure nel corso del corrente giudizio.
Preme anzi tutto evidenziare come, diversamente da quanto risulta dai nulla osta rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di pagina 8 Bologna, tra l'istante ed i minori e Persona_1 Persona_2
non sussista un rapporto di filiazione. Ed invero, dalle stesse dichiarazioni rese da parte ricorrente emerge chiaramente che i due minori sono fratelli del ricorrente, sottoposti alla 'guardianship' di quest'ultimo.
A tale ultimo riguardo, deve osservarsi come la dimostrazione della nomina di 'guardian' di nei confronti dei minori Parte_1
e sia stata offerta nel presente Persona_1 Persona_2
giudizio esclusivamente per mezzo del documento denominato
'Guardian Certificate' (cfr. doc. 4 allegato al ricorso e doc. 1 allegato all'istanza del 5 settembre 2024, fascicolo di parte ricorrente), del quale il Tribunale non può esimersi da subito dal rilevarne il mancato assoggettamento, per come prescritto dai commi 2 e 3 dell'art. 33
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, alle forme della legalizzazione o di altre equiparabili, sicché non può assumere valore probatorio nell'ambito del corrente giudizio.
Né appare possibile supplire a tale carenza richiamando, per come vorrebbe parte ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, la disposizione contenuta all'art. 29 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in ragione del fatto che '…in data
05.09.2024, l a comunicava [al Controparte_2 CP_2
difensore] che “Purtroppo da verifica degli originali gli stessi non
possono essere legalizzati da questa Sede in quanto trattasi di atti
emessi dalle Autorità afghane, i cui specimen di firma e timbri non sono qui depositati”'. La disposizione in questione, infatti, onera le pagina 9 autorità consolari di rilasciare le '…certificazioni, ai sensi dell'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie' nell'ipotesi in cui
'…un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003', laddove, nel caso di specie, non si verte in un caso di impossibilità del richiedente di fornire documenti ufficiali comprovanti il rapporto tutela/affidamento dei minori. A ciò va aggiunto che l'eventuale rifiuto opposto dall' a Controparte_2
nel procedere alla legalizzazione del suddetto documento CP_2
avrebbe dovuto essere impugnato nelle sedi competenti e che difetta, in ogni caso, per il Tribunale, la possibilità di sostituirsi all'Amministrazione negli accertamenti alla stessa demandati mediante la legalizzazione delle sottoscrizioni apposte sugli atti formati all'estero e da valere nello Stato italiano.
Ove poi si volesse prescindere dalle superiori argomentazioni, va sottolineato che risultano pienamente condivisibili le contestazioni sollevate dalla parte resistente in ordine alla idoneità del documento denominato 'Guardian Certificate' a costituire un valido titolo fondante la rappresentanza legale – in termini di tutela o affidamento
– del ricorrente nei confronti dei minori Parte_1 [...]
e Per_1 Persona_2
pagina 10 Al riguardo preme rammentare che il diritto di famiglia e dei minori in
Afghanistan è disciplinato da una pluralità di fonti, quali il Codice
civile del 1977, la 'Juvenile Law' (Juvenile Code) del 2005, la Legge sullo status personale sciita – SPSL – del 2009, la 'The Children
Guardianship Law' del 2014, la 'Law on Protection of Child Rights'
del 2019, la Legge islamica ed il diritto consuetudinario locale. I
tribunali sono tenuti ad applicare innanzitutto le leggi statutarie e,
quando in tali leggi non si trovano disposizioni, decidono in conformità ai principi generali della giurisprudenza hanafita della
Sharia islamica. Se esiste ancora un vuoto giuridico, i tribunali possono ricorrere all'applicazione del diritto consuetudinario locale.
A mente delle predette fonti, la cura dei minori assume le seguenti denominazioni a seconda dell'età: 1) la custodia che, salvo proroghe, dura fino all'età di sette anni per i maschi e di nove anni per le femmine ed è attribuita alla madre, ovvero ad altre donne della famiglia secondo un ordine stabilito per legge;
2) la tutela della persona e quella dei beni fino al raggiungimento della maggiore età.
Orbene, venendo in rilievo nel caso di specie la tutela della persona
(guardianship), occorre evidenziare che, difettando nell'ordinamento statuale afghano la presenza di leggi che disciplinino compiutamente questa forma di esercizio di responsabilità sui minori, in virtù dell'art. 1, paragrafo 2, del Codice civile del 1977 devono trovare applicazione i principi generali della scuola giuridica hanafita. Questi
ultimi, in particolare, dispongono che il padre è designato tutore naturale di un minore. Laddove il padre muoia, ovvero sia inidoneo pagina 11 ad esercitare la responsabilità, la tutela della persona viene trasferita al nonno paterno e, se anche il nonno non è più in vita, al parente paterno maschio più vicino al minore secondo l'ordine legale della successione - la cosiddetta gerarchia degli eredi agnati - nella quale compaiono anche i fratelli del fanciullo.
Dall'esame delle predette fonti emerge, ancora, che l'Afghanistan
non riconosce il meccanismo di tutela dei minori che si fonda sull'adozione, né la cosiddetta kafalah islamica, pertanto, in caso di morte o di indigenza dei genitori biologici, il minore viene assoggettato ad una forma di cura simile alla tutela (cfr. art. 228
c.c.). La tutela può essere disposta soltanto attraverso l'autorità
giurisdizionale. In particolare, nel caso in cui un minore non abbia un rappresentante legale, il Tribunale procede con la nomina di un tutore.
Ciò premesso, tornando al caso di specie, dall'esame del documento rubricato 'Guardian Certificate', prodotto in atti in lingua originaria e in traduzione nelle lingue inglese ed italiana – le quali, peraltro, non appaiono sempre sovrapponibili – emerge che due persone ( e , la cui qualifica è del Persona_8 Persona_9
tutto sconosciuta, su mandato a loro conferito dall'odierno ricorrente,
alla presenza di tre testimoni ( , e ) Tes_1 Tes_2 Per_10
hanno reso una dichiarazione davanti ad una non meglio specificata autorità. Il documento, in una colonna recante la dicitura 'Soggetto' riporta, in particolare, che '…MA , paternità: Parte_1
progenitore: , ha presentato un'obiezione alla Corte Per_11 Pt_1
pagina 12 di primo grado del distretto di Shirzad sulla base della petizione no.
(17641792) e ha scritto che desidera redigere un certificato di tutela
per i suoi due fratelli'. In un'ulteriore colonna, denominata
'Descrizione', si legge, ancora che '…MA , paternità: Parte_1
progenitore: , nato il [...], aveva 26 anni nel Per_11 Pt_1
2022. I suoi due fratelli, , paternità: Persona_2 Per_11
progenitore: , età: 16 anni nel 2022, carta d'identità: volume Pt_1
(6) pagina (150) registrata al numero (749) nell'anno 2022 e
, paternità: progenitore: , età: 13 Persona_3 Per_11 Pt_1
anni nell'anno 2022, carta d'identità: volume (6) pagina (150) registrata al numero (750) nell'anno 2022, che la tutela dei due
fratelli è stata accettata e loro non hanno nessun altro tutore. Lo
dichiariamo alla presenza di tre testimoni. Le generalità complete del
tutore e i suoi dati anagrafici sono stati riportati in tabella, e i
testimoni menzionati sono pienamente qualificati e testimoniano
verbalmente in nome di DI ( ) che ciascuna di queste Persona_12
due persone (1) (2) sono fratelli Persona_2 Persona_3
l'uno dell'altro. Non ha un tutore più giovane o altri tutori e la sua
tutela è nelle mani di . Per dimostrare che la Parte_1
nostra dichiarazione è vera e corretta, testimoniamo più volte per iscritto che siamo onesti nella nostra dichiarazione'.
Orbene, da quanto precedentemente riportato, appare potersi desumere – stante la traduzione non sempre intelligibile – che due soggetti, dalla qualifica sconosciuta, avrebbero reso, forse durante un giudizio, in quanto, si ribadisce, l'autorità ricevente non è ben pagina 13 nota, una dichiarazione circa la sussistenza, in fatto, della tutela esercita dall'odierno istante nei confronti dei minori Persona_1
e i quali non avrebbero altri tutori. Persona_2
Ignote, perché non specificate nel documento in esame, sono le ragioni per le quali i predetti minori non sono sottoposti alla responsabilità dei genitori. Solo l'atto introduttivo del giudizio contiene la generica, e non meglio documentata, allegazione della morte di questi ultimi.
Dunque quel che appare palese, per quanto è possibile comprendere dalla traduzione versata in atti, è la non provenienza del documento prodotto da una autorità giurisdizionale o da altra autorità, diversamente da quanto allegato da parte ricorrente nel ricorso, ove si legge che il predetto atto costituisce un provvedimento della 'Primary Court of Shirzad Discrict', circostanza quest'ultima che, per un verso, appare porsi in contrasto con le sopraccitate fonti normative afghane e, per altro verso, rende il caso di specie non assimilabile a quelli oggetto di altri precedenti di questo Tribunale.
Deve pertanto escludersi che in forza del documento in esame sia possibile accertare la sussistenza di un rapporto di tutela tra l'odierno ricorrente ed i beneficiari della procedura di ricongiungimento.
A conclusioni diverse non appare potersi addivenire neppure applicando in via analogica i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento all'istituto della kafalah islamica.
pagina 14 Posta la chiara inapplicabilità dei principi affermati con riguardo alla kafalah pubblicistica e a quella convenzionale omologata giudizialmente, trattandosi di fattispecie che presuppongono l'intervento – in misura diversa – dell'autorità giurisdizionale, nel caso di specie assente, neppure l'apertura estensiva mostrata dalla
Suprema Corte con riferimento alla cosiddetta kafalah negoziale,
talvolta ritenuta idonea a fondare il ricongiungimento familiare,
appare poter influire sulla decisione relativa al caso di specie,
giacché la kafalah di tipo negoziale presuppone comunque la sussistenza di un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, che invece difetta nella fattispecie concreta oggetto del corrente giudizio.
In definitiva, la stessa salvaguardia del superiore interesse del minore, protetto sia a livello nazionale che sovranazionale,
direttamente e indirettamente per mezzo degli istituti precedentemente richiamati, concorre a precludere la possibilità di accogliere, allo stato, la domanda proposta.
Né soccorre infine la circostanza per cui il ricorrente sia titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Ed infatti, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, l'art. 29 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non trasferisce sic et simpliciter
l'assolvimento dell'onere della prova circa il possesso dei presupposti necessari per ottenere il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in capo all'Amministrazione,
pagina 15 addossandole più semplicemente un onere di cooperazione al ricorrere delle sole circostanze tassativamente previste.
La complessità della questione sottesa alla decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra le parti costituite, ivi comprese quelle del giudizio cautelare.
Nulla sulle spese nei confronti dell' a Controparte_2 CP_2
non costituita.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite, anche del giudizio cautelare, nei rapporti col Controparte_1
;
[...]
- nulla sulle spese nei confronti dell' a . CP_2 CP_2 CP_2
Roma, 13 febbraio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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