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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Presidente relatore Dott.ssa CA NO
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Consigliere Dott. Roberto Notaro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n° 1730/2020 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 21/11/2020-, iscritto al n. 419/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente,
TRA Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avv.ti Parte 2 C.F. (
, (C.F. C.F. 1 Parte 3 C.F. 2 ) e Parte 4 C.F. C.F. 3
appellante
E
(con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n° Controparte_1
P.IVA 2 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
,
rappresentato e difeso dall'Avv. Eduardo Martucci (C.F. C.F. 4
appellata
FATTO
Con Con atto di citazione ritualmente notificato | proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1015/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e notificato l'8 giugno 2017 col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, Parte 1 della complessiva somma di euro 96.540,02, oltre interessi e spese.
Tale importo era richiesto a saldo di prestazioni sanitarie relative alla branca di radiodiagnostica, erogate dal centro nel mese di dicembre 2016 in favore degli assistiti del SSN in esecuzione del contratto sottoscritto in data 4 marzo 2017 e per le quali la società creditrice aveva emesso le fatture n. 2 e n. 3, entrambe datate 11 gennaio 2017, rispettivamente dell'importo di € 81.120,71 e di €
15.419,31. Si costituiva la Parte 1. contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di cui innanzi, con la sentenza appellata, il Tribunale di Torre Annunziata Con accoglieva l'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Centro a rifondere alla controparte le spese del procedimento di opposizione.
Avverso tale sentenza propone appello la Pt 1 con atto di citazione notificato l' 1. febbraio 2021, deducendo i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, il Centro chiede di dichiarare nullo e improcedibile il giudizio di primo grado per Con essersi l' ivi costituita con allegazione di copie cartacee della relata di notifica, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna della pec relativa alla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha introdotte le seguenti censure:
1) col primo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale Con ha affermato che il contratto è stato "sottoscritto con l' il 4 marzo 2017 e dunque quando le prestazioni sanitarie di cui chiede il pagamento con il presente monitorio erano state già eseguite e dunque sono state rese in assenza di contratto previsto per legge" e deduce al riguardo di aver prodotto in giudizio il detto contratto dal quale emerge in modo espresso che lo stesso si riferisce anche alle prestazioni erogate nell'anno 2016;
2) con il secondo motivo solleva due specifiche doglianze, la prima con cui contesta la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha affermato che la stipula successiva del contratto comporterebbe, in ogni caso, l'esecuzione delle prestazioni da parte della struttura sanitaria in assenza dei presupposti di legge, in quanto -secondo il primo giudice- nei contratti con la pubblica amministrazione sarebbe necessaria una specifica manifestazione di volontà, espressa in un unico documento redatto in forma scritta ad substantiam. La seconda con cui critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la mancata produzione in atti del Decreto del Commissario ad acta n. 8 del 16 febbraio 2016, il quale disponeva che "il contratto sottoscritto per l'esercizio 2015 costituisce riferimento provvisorio per l'erogazione e la remunerazione, salvo conguagli, delle prestazioni sanitarie rese nel 2016". Quanto al primo profilo, l'appellante deduce che nella fattispecie le prestazioni sanitarie sono state effettivamente rese e regolarmente documentate mediante fatture elettroniche debitamente emesse e comunicate, le quali assumono rilevanza probatoria ai fini dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni stesse e della loro accettazione da parte dell'amministrazione, in conformità al principio di buona fede e di leale collaborazione tra ente accreditato e amministrazione pubblica. Quanto al secondo profilo il Pt 5 deduce l'irrilevanza della mancata produzione formale del decreto, atteso che si tratta di atto normativo-provvedimentale di carattere generale, pubblicato e conoscibile da parte dell'amministrazione resistente, la quale non poteva ignorarne l'efficacia e il contenuto, con conseguente erroneità della statuizione del primo giudice che ne ha negato il rilievo probatorio processuale;
3) con il terzo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale
.Con ha affermato che la documentazione prodotta dall' è sufficiente a provare il fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa.
Ha concluso, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: A. In via preliminare, accogliere e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1730 del 2020 - R.G. 4694/2017 pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 21 novembre 2020, per i motivi sopra esposti e, precisamente, quelli esposti nella parte "A" "B" "C" della motivazione e per l'effetto revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del d.i. n. 1015/2017 reso dal Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del Parte 6 C. Condannare in ogni caso la Controparte_2 al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dell'Avv. Parte 2 Avv. Parte 3 e Avv.
,
tutti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della Parte 4 soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con Costituitasi tempestivamente in giudizio, I' ha contestato integralmente tutti i motivi di appello formulati dalla controparte, in quanto ritenuti pretestuosi e manifestamente infondati.
All'udienza del 24 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ordinari, ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre dichiarare il giudizio di primo grado pienamente valido;
ed infatti, nel giudizio di prime cure la parte opposta non ha contestato la regolarità della costituzione in giudizio dell'opponente, si rileva che "l'assenza dell'originale telematico è causa di improcedibilità solo qualora il destinatario della notifica sollevi una specifica contestazione sulla conformità dell'atto all'originale. Se la controparte si costituisce senza eccepire vizi formali, le copie possono ritenersi valide e sufficienti in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti nonché essendo idonea a raggiungere lo scopo dell'instaurazione del contraddittorio" (Cass. n. 33601/2022 e la n. 9269/2023, Cassazione a Sezioni Unite n. 22438/2018;
Corte di cassazione n. 27677/2024).
Passando all'esame nel merito dei motivi di appello, va rilevato che è fondato il primo motivo con assorbimento del secondo. Infatti, se è vero che il contratto, relativo all'anno 2016, è stato stipulato soltanto nel 2017, è anche vero, tuttavia, che la possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992. Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile attribuire a tale contratto efficacia retroattiva se emerge chiaramente che le parti di comune intesa ciò hanno inteso fare, poiché nulla vieta che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti già di fatto tra loro esistenti. Tale possibilità va riconosciuta proprio in ragione della specificità degli accordi negoziali previsti dalla normativa sopra richiamata;
trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli Con che autorevole dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto e predeterminato dalla legge in tutte le parti essenziali, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie de qua, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale
- non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15). Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati "nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva" senza tuttavia chiarire se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere. Ed infatti, ad avviso della S.C. sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni. Tale soluzione non appare convincente per una serie di motivi. Va innanzi tutto evidenziato che il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola Con
struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario.
A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto Con dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, quindi, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi
(anche retroattivamente) dal contratto.
Inoltre non si rinviene alcuna norma che proibisca alla P.A. di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che "non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti ... disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione" (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece
.Con dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra Con ed il Centro.
Anche il terzo motivo è fondato. Infatti, si rileva in via generale che in base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co.
32, della legge 23/12/1996, n. 662". È assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie. Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n.
502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater (introdotto dal citato d.lgs. n.
229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies".
In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio 2005, n. 200). Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte
Cost., 20 novembre 2000, n. 509). Si aggiunga che il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse Regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del
28.9.2011; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 939).
Tanto precisato in via generale ed astratta, va, poi, rilevato in fatto che con la delibera di G.R.C. n. Con
2451/2003 la Regione ha imposto alle nella definizione dei protocolli di intesa con le
Associazioni di categoria, i seguenti vincoli: a) la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici deve avvenire in base alle tariffe regionali previste dai vigenti nomenclatori tariffari, che saranno riconosciute per tutte le strutture per intero per una prima quota, da definirsi in sede di Con accordi preliminari tra e Associazioni di categoria, mentre per le ulteriori prestazioni si applicheranno le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti annui di fatturato di ciascuna struttura, definiti con le modalità previste dagli accordi quadro;
b) la determinazione delle modalità di regressione tariffaria sarà affidata ad un tavolo tecnico, da costituire presso ciascuna azienda sanitaria, che, sulla base del monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate a favore dei propri residenti da parte delle strutture private provvisoriamente accreditate ubicate sia nell'azienda che in altre aziende sanitarie della Regione, individuerà le regressioni utili al rispetto dei limiti di spesa.
Per la Regione Campania, tale meccanismo riproduce quello introdotto dalla delibera di Giunta
Regionale n. 2157 del 30 dicembre 2005, la quale, nell'adeguarsi al disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha individuato un meccanismo di regressione tariffaria unica
(R.T.U.), basato sulla determinazione del contributo di ciascun centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa aziendale secondo i criteri accettati dagli stessi rappresentanti dei centri in sede di protocollo di intesa del 27 dicembre 2005. In base a tali criteri, si procede a determinare l'apporto di ciascun centro privato: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai C'on residenti della in cui opera il centro;
2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di Con Con ciascuna altra Successivamente, confrontando i consuntivi complessivi per con i tetti di spesa stabiliti, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha Con Con concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui opera e delle altre Infine, il contributo complessivo di ciascun centro al superamento del tetto di spesa aziendale viene rapportato al fatturato totale del centro, per ottenere la R.T.U. da applicare a quel centro per quella specifica branca. Le suddette operazioni vengono espletate dal tavolo tecnico, costituito pariteticamente dalle rappresentanze dell'azienda sanitaria e da quelle delle associazioni di categoria. Orbene, deve rilevarsi che secondo la Corte di Cassazione (del 13/02/2018 e n. 17437 del
2016) "in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice".
Con Nel caso di specie, si rileva la parte appellata in relazione alla contestata prestazione erogata non risulta aver prodotto in giudizio il verbale del Tavolo Tecnico, con la relativa tabella allegata, da cui avrebbero dovuto risultare le modalità e criteri di determinazione della percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del singolo centro appellato e quindi la relativa R.T.U. da applicare alla stessa per specifica branca di riferimento. Né può a tale scopo ritenersi probatorio del Con fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa la Determina Dirigenziale del 18.04.2017 n.
38, in quanto con la medesima, relativa, peraltro, alla diversa branca di Dialisi, è stata soltanto disposta la liquidazione dell'acconto del 90% in favore del Pt 5 , espressamente riservando, poi, la liquidazione del saldo alla determinazione del "Tavolo tecnico-RTU, ...con espressa riserva di recuperi per quanto eventualmente corrisposto in esubero" Né tanto meno può avere valenza Con probatoria la mera comunicazione del Direttore sanitario inviata al centro con richiesta di emissione di note di credito per superamento del tetto di spesa anno 2016 Radiodiagnostica, anche perché nella medesima non si indica quale sarebbe stata la specifica percentuale di regressione tariffaria eventualmente stabilita in sede di Tavolo Tecnico nei confronti del centro.
Con
Nel caso di specie, la ha fatto mancare la prova di un fatto impeditivo del diritto del Centro di ottenere il pagamento per le prestazioni sanitarie incontestatamente erogate;
deve, quindi, affermarsi che tale diritto sia allo stato degli atti esigibile. E' certo, infatti, che lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito Con azionato dal concessionario, avrebbe dovuto essere provato dalla debitrice che non lo ha provato. Ed infatti, mentre l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del Pt 5 appellante, il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico. Questo in quanto, secondo il consolidato orientamento anche di questa Sezione della Corte d'Appello di Napoli (cfr. sentenza n.
32/2023; 1143/2023; 3730/2023; 5090/2022, cfr. in tali termini Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018;
Cass. 23324/2018 Cass. n. 10187/2021), la detta distribuzione dei carichi probatori appare Con maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in
.Con mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Quindi, anche per assenza di elementi contrari risultanti dagli atti, deve ritenersi che la parte Con appellata non abbia dimostrato il superamento del cd. tetto di spesa da parte della appellante per le prestazione in oggetto;
pertanto l'appello in esame deve essere accolto, con conseguente Con riforma della sentenza impugnata. Ne consegue il rigetto dell'opposizione a D.I. proposta dalla
Il decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
l'importo in decreto ingiuntivo investe le spese del monitorio, ragion per cui esse non vanno in questa sede liquidate.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle 8, 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore parametrato alla domanda sono dovuti:
per il giudizio di primo grado, € 379,50 per esborsi documentati ed € 7500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%;
per il giudizio di appello, € 1138,50 per esborsi ed € 7200,00 per compensi oltre spese generali del
15%.
Sussistono i presupposti per disporre la distrazione di tutte le spese in favore dei tre procuratori costituiti, ex art. 93 c.p.c., nella misura di un terzo per ciascuno.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte 1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1730/2020 del Tribunale di TorreControparte 1
,
Annunziata, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo Con proposta dalla on conseguente conferma del decreto opposto;
al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €condanna Controparte_1
18.423,00 oltre oneri diversi, se dovuti;
Parte 3 e Parte 4Parte 2
,dispone distrarsi in favore degli avvocati nella misura di un terzo ciascuno, le spese processuali come liquidate.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025 il Presidente estensore
CA NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Presidente relatore Dott.ssa CA NO
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Consigliere Dott. Roberto Notaro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n° 1730/2020 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 21/11/2020-, iscritto al n. 419/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente,
TRA Parte 1 (c.f. P.IVA 1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avv.ti Parte 2 C.F. (
, (C.F. C.F. 1 Parte 3 C.F. 2 ) e Parte 4 C.F. C.F. 3
appellante
E
(con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n° Controparte_1
P.IVA 2 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
,
rappresentato e difeso dall'Avv. Eduardo Martucci (C.F. C.F. 4
appellata
FATTO
Con Con atto di citazione ritualmente notificato | proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1015/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata e notificato l'8 giugno 2017 col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, Parte 1 della complessiva somma di euro 96.540,02, oltre interessi e spese.
Tale importo era richiesto a saldo di prestazioni sanitarie relative alla branca di radiodiagnostica, erogate dal centro nel mese di dicembre 2016 in favore degli assistiti del SSN in esecuzione del contratto sottoscritto in data 4 marzo 2017 e per le quali la società creditrice aveva emesso le fatture n. 2 e n. 3, entrambe datate 11 gennaio 2017, rispettivamente dell'importo di € 81.120,71 e di €
15.419,31. Si costituiva la Parte 1. contestando la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di cui innanzi, con la sentenza appellata, il Tribunale di Torre Annunziata Con accoglieva l'opposizione dell' revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Centro a rifondere alla controparte le spese del procedimento di opposizione.
Avverso tale sentenza propone appello la Pt 1 con atto di citazione notificato l' 1. febbraio 2021, deducendo i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, il Centro chiede di dichiarare nullo e improcedibile il giudizio di primo grado per Con essersi l' ivi costituita con allegazione di copie cartacee della relata di notifica, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna della pec relativa alla notifica dell'atto di citazione.
Nel merito, ha introdotte le seguenti censure:
1) col primo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale Con ha affermato che il contratto è stato "sottoscritto con l' il 4 marzo 2017 e dunque quando le prestazioni sanitarie di cui chiede il pagamento con il presente monitorio erano state già eseguite e dunque sono state rese in assenza di contratto previsto per legge" e deduce al riguardo di aver prodotto in giudizio il detto contratto dal quale emerge in modo espresso che lo stesso si riferisce anche alle prestazioni erogate nell'anno 2016;
2) con il secondo motivo solleva due specifiche doglianze, la prima con cui contesta la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha affermato che la stipula successiva del contratto comporterebbe, in ogni caso, l'esecuzione delle prestazioni da parte della struttura sanitaria in assenza dei presupposti di legge, in quanto -secondo il primo giudice- nei contratti con la pubblica amministrazione sarebbe necessaria una specifica manifestazione di volontà, espressa in un unico documento redatto in forma scritta ad substantiam. La seconda con cui critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato la mancata produzione in atti del Decreto del Commissario ad acta n. 8 del 16 febbraio 2016, il quale disponeva che "il contratto sottoscritto per l'esercizio 2015 costituisce riferimento provvisorio per l'erogazione e la remunerazione, salvo conguagli, delle prestazioni sanitarie rese nel 2016". Quanto al primo profilo, l'appellante deduce che nella fattispecie le prestazioni sanitarie sono state effettivamente rese e regolarmente documentate mediante fatture elettroniche debitamente emesse e comunicate, le quali assumono rilevanza probatoria ai fini dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni stesse e della loro accettazione da parte dell'amministrazione, in conformità al principio di buona fede e di leale collaborazione tra ente accreditato e amministrazione pubblica. Quanto al secondo profilo il Pt 5 deduce l'irrilevanza della mancata produzione formale del decreto, atteso che si tratta di atto normativo-provvedimentale di carattere generale, pubblicato e conoscibile da parte dell'amministrazione resistente, la quale non poteva ignorarne l'efficacia e il contenuto, con conseguente erroneità della statuizione del primo giudice che ne ha negato il rilievo probatorio processuale;
3) con il terzo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale
.Con ha affermato che la documentazione prodotta dall' è sufficiente a provare il fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa.
Ha concluso, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: A. In via preliminare, accogliere e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1730 del 2020 - R.G. 4694/2017 pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 21 novembre 2020, per i motivi sopra esposti e, precisamente, quelli esposti nella parte "A" "B" "C" della motivazione e per l'effetto revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del d.i. n. 1015/2017 reso dal Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del Parte 6 C. Condannare in ogni caso la Controparte_2 al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore dell'Avv. Parte 2 Avv. Parte 3 e Avv.
,
tutti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della Parte 4 soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con Costituitasi tempestivamente in giudizio, I' ha contestato integralmente tutti i motivi di appello formulati dalla controparte, in quanto ritenuti pretestuosi e manifestamente infondati.
All'udienza del 24 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ordinari, ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre dichiarare il giudizio di primo grado pienamente valido;
ed infatti, nel giudizio di prime cure la parte opposta non ha contestato la regolarità della costituzione in giudizio dell'opponente, si rileva che "l'assenza dell'originale telematico è causa di improcedibilità solo qualora il destinatario della notifica sollevi una specifica contestazione sulla conformità dell'atto all'originale. Se la controparte si costituisce senza eccepire vizi formali, le copie possono ritenersi valide e sufficienti in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti nonché essendo idonea a raggiungere lo scopo dell'instaurazione del contraddittorio" (Cass. n. 33601/2022 e la n. 9269/2023, Cassazione a Sezioni Unite n. 22438/2018;
Corte di cassazione n. 27677/2024).
Passando all'esame nel merito dei motivi di appello, va rilevato che è fondato il primo motivo con assorbimento del secondo. Infatti, se è vero che il contratto, relativo all'anno 2016, è stato stipulato soltanto nel 2017, è anche vero, tuttavia, che la possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992. Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C. App. Napoli, sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023) affermato che nel caso di stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile attribuire a tale contratto efficacia retroattiva se emerge chiaramente che le parti di comune intesa ciò hanno inteso fare, poiché nulla vieta che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti già di fatto tra loro esistenti. Tale possibilità va riconosciuta proprio in ragione della specificità degli accordi negoziali previsti dalla normativa sopra richiamata;
trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli Con che autorevole dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto e predeterminato dalla legge in tutte le parti essenziali, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie de qua, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale
- non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15). Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Questo Collegio non ignora che la S.C., con sentenza n. 8722/2024 (non massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati "nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva" senza tuttavia chiarire se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere. Ed infatti, ad avviso della S.C. sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni. Tale soluzione non appare convincente per una serie di motivi. Va innanzi tutto evidenziato che il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola Con
struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario.
A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto Con dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, quindi, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi
(anche retroattivamente) dal contratto.
Inoltre non si rinviene alcuna norma che proibisca alla P.A. di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che "non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti ... disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione" (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece
.Con dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra Con ed il Centro.
Anche il terzo motivo è fondato. Infatti, si rileva in via generale che in base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co.
32, della legge 23/12/1996, n. 662". È assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie. Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n.
502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater (introdotto dal citato d.lgs. n.
229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies".
In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio 2005, n. 200). Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte
Cost., 20 novembre 2000, n. 509). Si aggiunga che il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse Regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del
28.9.2011; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 939).
Tanto precisato in via generale ed astratta, va, poi, rilevato in fatto che con la delibera di G.R.C. n. Con
2451/2003 la Regione ha imposto alle nella definizione dei protocolli di intesa con le
Associazioni di categoria, i seguenti vincoli: a) la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici deve avvenire in base alle tariffe regionali previste dai vigenti nomenclatori tariffari, che saranno riconosciute per tutte le strutture per intero per una prima quota, da definirsi in sede di Con accordi preliminari tra e Associazioni di categoria, mentre per le ulteriori prestazioni si applicheranno le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti annui di fatturato di ciascuna struttura, definiti con le modalità previste dagli accordi quadro;
b) la determinazione delle modalità di regressione tariffaria sarà affidata ad un tavolo tecnico, da costituire presso ciascuna azienda sanitaria, che, sulla base del monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate a favore dei propri residenti da parte delle strutture private provvisoriamente accreditate ubicate sia nell'azienda che in altre aziende sanitarie della Regione, individuerà le regressioni utili al rispetto dei limiti di spesa.
Per la Regione Campania, tale meccanismo riproduce quello introdotto dalla delibera di Giunta
Regionale n. 2157 del 30 dicembre 2005, la quale, nell'adeguarsi al disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha individuato un meccanismo di regressione tariffaria unica
(R.T.U.), basato sulla determinazione del contributo di ciascun centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa aziendale secondo i criteri accettati dagli stessi rappresentanti dei centri in sede di protocollo di intesa del 27 dicembre 2005. In base a tali criteri, si procede a determinare l'apporto di ciascun centro privato: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai C'on residenti della in cui opera il centro;
2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di Con Con ciascuna altra Successivamente, confrontando i consuntivi complessivi per con i tetti di spesa stabiliti, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha Con Con concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui opera e delle altre Infine, il contributo complessivo di ciascun centro al superamento del tetto di spesa aziendale viene rapportato al fatturato totale del centro, per ottenere la R.T.U. da applicare a quel centro per quella specifica branca. Le suddette operazioni vengono espletate dal tavolo tecnico, costituito pariteticamente dalle rappresentanze dell'azienda sanitaria e da quelle delle associazioni di categoria. Orbene, deve rilevarsi che secondo la Corte di Cassazione (del 13/02/2018 e n. 17437 del
2016) "in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice".
Con Nel caso di specie, si rileva la parte appellata in relazione alla contestata prestazione erogata non risulta aver prodotto in giudizio il verbale del Tavolo Tecnico, con la relativa tabella allegata, da cui avrebbero dovuto risultare le modalità e criteri di determinazione della percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del singolo centro appellato e quindi la relativa R.T.U. da applicare alla stessa per specifica branca di riferimento. Né può a tale scopo ritenersi probatorio del Con fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa la Determina Dirigenziale del 18.04.2017 n.
38, in quanto con la medesima, relativa, peraltro, alla diversa branca di Dialisi, è stata soltanto disposta la liquidazione dell'acconto del 90% in favore del Pt 5 , espressamente riservando, poi, la liquidazione del saldo alla determinazione del "Tavolo tecnico-RTU, ...con espressa riserva di recuperi per quanto eventualmente corrisposto in esubero" Né tanto meno può avere valenza Con probatoria la mera comunicazione del Direttore sanitario inviata al centro con richiesta di emissione di note di credito per superamento del tetto di spesa anno 2016 Radiodiagnostica, anche perché nella medesima non si indica quale sarebbe stata la specifica percentuale di regressione tariffaria eventualmente stabilita in sede di Tavolo Tecnico nei confronti del centro.
Con
Nel caso di specie, la ha fatto mancare la prova di un fatto impeditivo del diritto del Centro di ottenere il pagamento per le prestazioni sanitarie incontestatamente erogate;
deve, quindi, affermarsi che tale diritto sia allo stato degli atti esigibile. E' certo, infatti, che lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito Con azionato dal concessionario, avrebbe dovuto essere provato dalla debitrice che non lo ha provato. Ed infatti, mentre l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del Pt 5 appellante, il superamento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico. Questo in quanto, secondo il consolidato orientamento anche di questa Sezione della Corte d'Appello di Napoli (cfr. sentenza n.
32/2023; 1143/2023; 3730/2023; 5090/2022, cfr. in tali termini Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018;
Cass. 23324/2018 Cass. n. 10187/2021), la detta distribuzione dei carichi probatori appare Con maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in
.Con mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Quindi, anche per assenza di elementi contrari risultanti dagli atti, deve ritenersi che la parte Con appellata non abbia dimostrato il superamento del cd. tetto di spesa da parte della appellante per le prestazione in oggetto;
pertanto l'appello in esame deve essere accolto, con conseguente Con riforma della sentenza impugnata. Ne consegue il rigetto dell'opposizione a D.I. proposta dalla
Il decreto ingiuntivo opposto acquista efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 653 c.p.c.;
l'importo in decreto ingiuntivo investe le spese del monitorio, ragion per cui esse non vanno in questa sede liquidate.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle 8, 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore parametrato alla domanda sono dovuti:
per il giudizio di primo grado, € 379,50 per esborsi documentati ed € 7500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%;
per il giudizio di appello, € 1138,50 per esborsi ed € 7200,00 per compensi oltre spese generali del
15%.
Sussistono i presupposti per disporre la distrazione di tutte le spese in favore dei tre procuratori costituiti, ex art. 93 c.p.c., nella misura di un terzo per ciascuno.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte 1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1730/2020 del Tribunale di TorreControparte 1
,
Annunziata, così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo Con proposta dalla on conseguente conferma del decreto opposto;
al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €condanna Controparte_1
18.423,00 oltre oneri diversi, se dovuti;
Parte 3 e Parte 4Parte 2
,dispone distrarsi in favore degli avvocati nella misura di un terzo ciascuno, le spese processuali come liquidate.
Così deciso in Napoli, il 7 ottobre 2025 il Presidente estensore
CA NO