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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 359 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in SA presso lo studio dell'Avv. Vanessa Porqueddu che, unitamente alla Prof. Avv.
Marina D'Orsogna, la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
CONTRO
Arch. c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
SA presso lo studio dell'Avv. Luca Sechi dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
- appellato -
Oggetto: pagamento somme.
tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte: - in rito: disporre, si opus sit, la rinnovazione della consulenza tecnica;
- nel merito: 1) riformare integralmente l'ordinanza del Tribunale di SA rep. n. 1315/2022 del 12
luglio 2022, comunicata in pari data e notificata via pec il successivo 25 luglio 2022, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 3204/2021, e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla all'arch. per la svolta causale;
2) dichiarare comunque, in accoglimento della Parte_1 CP_1
domanda riconvenzionale svolta in primo grado, la convenzione d'incarico di cui alla lettera di intenti
12.03.2020 risolta per inadempienza del professionista, e conseguentemente questi condannare alla restituzione alla della somma di € 20.250,00 con interessi;
3) in subordine, disporre la Parte_1
compensazione in tutto od in parte della somma di € 44.000,00 corrisposta per il precedente incarico
10.10.2019 con ogni compenso eventualmente ritenuto dovuto al professionista;
4) condannare l'arch. alla restituzione in favore della della somma di € 101.892,17, oltre interessi;
CP_1 Parte_1
5) condannare lo stesso arch. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, degli CP_1
oneri di consulenza tecnica del procedimento di istruzione preventiva”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) rigettare l'immotivata richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio poiché priva di ogni presupposto al suo accoglimento;
2) nel merito, respingere in toto l'appello proposto dalla Pt_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore poiché infondato in fatto ed in diritto e,
[...]
per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di SA del 12.07.2022, depositata in pari data, resa nel procedimento con R.G. n. 3204/2021; 3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre accessori di legge (spese generali ex art. 2 D.M.
n. 55/2014, IVA e CPA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 15.10.2021l'Arch. ha esposto che 1) Controparte_1
in data 12.3.2020, in forza di contratto predisposto dalla si era obbligato a curare la Parte_1
progettazione preventiva, preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare “Policlinico SS”, sito in SA;
2) l'importo dei compensi
2 professionali era stato ivi stabilito in termini percentuali in riferimento alla stima dei lavori di ristrutturazione (di complessivi mq 5578,28, al netto della porzione interessata dal c.d. “Lotto 1”); 3) segnatamente, era stato pattuito lo 0,54 % dell'importo per la progettazione preliminare;
l'1,35% per la progettazione definitiva e il 2,10% per quella esecutiva;
4) il pagamento del compenso era stato previsto a cadenza mensile suddividendo l'importo stimato con il tempo di progettazione, fermi gli eventuali conguagli;
5) la committente gli aveva corrisposto, per la fase di progettazione preliminare, la somma di € 6.750,00 alla data di sottoscrizione del contratto, nonché pari importo nei mesi di aprile e luglio 2020 (e così complessivamente € 20.250,00; 6) “per motivi di celerità, progressività ed accantieramento dei lavori, la aveva deciso di suddividere i lavori in tre lotti: “Lotto 2” Pt_1
(riguardante il piano secondo seminterrato, il piano primo seminterrato e gran parte del piano terreno), “Lotto 3” (riguardante la parte di piano terra non ricompresa nel lotto 2, gran parte del piano primo e ulteriori porzioni dei piani secondo e terzo) e “Polo Tecnologico” (relativo alla
realizzazione di un nuovo nucleo d'impianti da collocare all'esterno del fabbricato esistente); 7)
“dopo aver consegnato numerosi progetti preliminari in conseguenza dei continui ripensamenti manifestati dalla , aveva, infine, inviato gli elaborati preliminari e definitivi concordati tra le Pt_1
parti; 8) il 20.05.2020, previa consegna del progetto preliminare e di quello definitivo nonché previo assenso della committente espresso mediante sottoscrizione di apposita procura al deposito, aveva inoltrato allo sportello SUAPE del Comune di SA il progetto di ristrutturazione e di immediato avvio del Lotto 2, in proseguo anche depositando le integrazioni richieste dal detto Ente;
9) su richiesta della nel giugno 2020, aveva iniziato a redigere i progetti esecutivi provvedendo a Pt_1
consegnare, il 15.06.2020, i progetti esecutivi relativi al Lotto 2 che prevedevano uno sviluppo in progetto di mq. 309,40 per il piano secondo seminterrato;
di mq. 299,49 per il piano primo seminterrato e di mq. 91,74 per il piano terra, per un importo totale dei lavori di € 565.198,22; 10) anche per il Lotto 3, previa consegna dei progetti preliminare e definitivo, aveva ottenuto l'assenso al deposito espresso dalla sottoscrizione dell'apposita procura;
nondimeno, non aveva provveduto al successivo inoltro in considerazione della mancata risposta, da parte della alla sua Pt_1
comunicazione 22.6.2020 con la quale aveva reso parere negativo ad una richiesta di modifica dell'ambulatorio chirurgico posto al piano terra richiedendo comunque l'assenso al deposito degli elaborati progettuali così come originariamente concordati;
11) su richiesta della committente, il
3 22.6.2020, aveva predisposto e consegnato la relazione tecnico-economica del progetto preliminare,
non prevista nel contratto del 12.03.2020, di ampliamento della struttura “Policlinico SS”; 12)
il 30.6.2020 aveva inviato il preavviso di parcella relativo al compenso maturato per il mese di giugno e il successivo 2.7.2020, previa consegna del progetto preliminare e di quello definitivo nonché previo assenso della espresso mediante sottoscrizione di apposita procura al deposito, aveva inoltrato Pt_1
allo sportello SUAPE del il progetto relativo al Lotto denominato “Polo Controparte_2
Tecnologico”; 13) “inopinatamente, nonostante l'avvenuta consegna dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi fino a quel momento richiesti, nonché l'effettuato deposito presso il competente ufficio degli elaborati progettuali definitivi relativi al Lotto 2 ed al Lotto “Polo Tecnologico”, il 3
luglio 2020 la committente gli aveva inoltrato una [..] pec con la quale lo si invitava a sospendere ogni ulteriore attività di progettazione preliminare … a cagione della mancata consegna …. del
“progetto preliminare ….”; 14) rimaste inevase le richieste di pagamento di quanto dovuto - stimato in € 111.321,68 - aveva introdotto nanti il Tribunale di SA ricorso ex art.696 bis cpc al fine di accertare il numero di mq. complessivi interessanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il valore al mq dei lavori relativi alla progettazione esecutiva eseguita e, quindi, la determinazione del suo compenso professionale;
15) il C.T.U. nominato in quella sede aveva quantificato i compensi dovuti in € 118.405,76, oltre cassa ed IVA;
16) per il recupero delle somme di cui sopra aveva sostenuto consistenti esborsi, per complessivi € 10.773,48.
Riservata a separato giudizio la richiesta di corresponsione dei compensi in riferimento all'attività di progettazione preliminare dell'ampliamento del Policlinico SS, ha concluso per la condanna della al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 76.669,161, oltre interessi, Pt_1
e al risarcimento dei danni per € 10.773,48, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione la resistente ha replicato che 1) con la “Lettera di intenti non vincolante” 12.3.2020 era stata affidata al professionista solo la progettazione preliminare in quanto solo “dopo la riconsegna del progetto preliminare” sarebbe stata formalizzata l'eventuale prosecuzione dell'attività con la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
2) tanto espressamente risultava dal dato contenutistico della lettera cit. nella quale era indicato che “con la
sottoscrizione di appositi verbali, dopo la riconsegna del progetto preliminare, verranno affidate la
progettazione definitiva e quella esecutiva e definiti i tempi di riconsegna delle stesse, nonché di
4 singole parti del progetto ed il valore delle opere interessate all'intervento”; 3) nella specie, detti
appositi verbali – i quali avrebbero dovuto indicare i tempi di riconsegna delle (successive)
progettazioni; le singole parti del progetto nonché il valore delle opere interessate all'intervento – mai erano intervenuti tra le parti;
4) dalla disamina della lettera di intenti era, pertanto, chiara l'intenzione delle parti di non assumere un vero e proprio vincolo contrattuale fino alla sottoscrizione di altro apposito accordo corrispondente alle proprie esigenze e ciò anche avuto riguardo al fatto che l'importo dei lavori posto a base del calcolo dei compensi doveva specificarsi in riferimento al “valore delle opere interessate all'intervento” come puntualizzato nei singoli verbali.
Ha, poi, dedotto che a) tra le parti ( e come indicato nelle premesse della Lettera di intenti 12.3.2020)
era intercorso un precedente contratto di incarico professionale datato 10.10.2019 avente ad oggetto la “Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione per la realizzazione di 'Progetto di Ristrutturazione,
Riqualificazione Funzionale e messa a norma del Policlinico SS sito in SA, viale Italia n.
11”; b) tale contratto era stato consensualmente risolto e il ricorrente aveva percepito € 44.000,00 a titolo di compensi;
c) i due contratti erano convergenti nell'oggetto e il nuovo incarico riguardava la stessa attività di progettazione, avviata ed in buona parte già espletata nel vigore del primo incarico, cosicché ben doveva affermarsi che l'intento delle parti era stato quello di novare la disciplina dell'attività di progettazione per la parte residua;
d) pertanto, l'importo di € 44.000,00 doveva essere detratto dalle somme eventualmente dovute in favore del ricorrente;
e) questi, poi, era pure inadempiente rispetto all'accordo del 12.3.2020 sia perché non aveva provveduto alla riconsegna della progettazione preliminare nell'indicato termine di 90 gg sia perché gli elaborati progettuali sino a quel momento redatti, in realtà, contenevano solo bozze di proposte progettuali e soluzioni tecniche non conformi alle indicazioni e alle necessità di essa committente;
f) detta circostanza aveva determinato l'invito rivolto, con nota 3.7.2020, al professionista “a sospendere ogni ulteriore
prestazione relativa alla progettazione preliminare e ogni ulteriore attività, non espressamente autorizzata dal sottoscritto, di progettazione definitiva e/o esecutiva”; g) il contratto, pertanto, doveva intendersi risolto per inadempimento del professionista e il C.T.U. nominato in sede di A.T.P. aveva omesso di fornire i necessari riscontri in riferimento ai rilievi critici del C.T.P.; h) in ogni caso, le firme da parte della del modello (F15) della procura per il deposito degli atti presso la Suape Pt_1
5 non poteva ritenersi valere quale assenso alla progettazione definitiva;
i) alcun compenso (neppure parziale) poteva ritenersi dovuto in riferimento alla progettazione definitiva avendo lo stesso CTU acclarato che la stessa poteva “considerarsi iniziata ma non completata”, e ciò in considerazione del fatto che la progettazione era un “unicum” insuscettibile di essere scissa in più parti separatamente valutabili;
per queste stesse ragioni alcunché doveva ritenersi dovuto in riferimento alla progettazione esecutiva;
l) l'Ausiliare aveva anche errato laddove aveva escluso “la sovrapponibilità della progettazione preliminare eseguita dall'arch. rispetto a quella precedente (resa) in CP_1
esecuzione del precedente contratto 10/12/2019”; m) la CTU aveva utilizzato nel suo accertamento documenti non prodotti nella causa dalle parti e, del pari, era anche andata ben oltre le indagini ad essa demandate.
Ha concluso per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per la dichiarazione di risoluzione della convenzione d'incarico 12/03/2020 per inadempienza del con condanna del medesimo CP_1
alla restituzione degli acconti a lui versati;
in subordine, perché fosse disposta la compensazione, in tutto od in parte, dei compensi ritenuti dovuti al ricorrente per la progettazione preliminare con la somma di € 44.000,00 allo stesso versata in esecuzione della precedente convenzione 10/10/2019;
spese rifuse.
Disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ex art.696 bis cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con ordinanza 12.7.2022 il Tribunale di SA, previo rigetto della domanda riconvenzionale della ha condannato quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 76.669.16, Pt_1
oltre interessi, e della somma di Euro 1.034,19, oltre interessi;
disposto la condanna della alla Pt_1
rifusione in favore del delle spese di lite (ivi comprese quelle del procedimento di istruzione CP_1
preveniva).
Ha evidenziato il primo Giudice che 1) il CTU aveva suddiviso “l'attività nelle sue tre tipiche fasi di
studio e verifica della fattibilità tecnica ed economica (corrispondente a quello che veniva prima
definito come progetto preliminare), progetto definitivo e quello esecutivo, indicandone i necessari contenuti e finalità”; 2) l'Ausiliare aveva anche chiarito che il progetto definitivo doveva essere sufficientemente chiaro verso tutti gli Enti coinvolti nella realizzazione dell'opera sicché nel momento in cui la pratica veniva depositata presso gli Uffici competenti si era già necessariamente
6 nella fase della progettazione definitiva;
3) il termine di 90 giorni, in difetto di diversa evidenza, non poteva ritenersi previsto come essenziale e tale da giustificare il meccanismo di risoluzione stragiudiziale del contratto ex art. 1457 c.c.; 4) “nonostante il riferimento a successivi verbali di conferimento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva”, nella specie doveva anche ritenersi che attraversi comportamenti concludenti si era, comunque, “pervenuti al conferimento degli
ulteriori incarichi per le ulteriori parti di progettazione, specie considerando che l'accordo del
12.3.2020 aveva previsto chiaramente come calcolare i compensi anche per le attività successive alla progettazione preliminare”; 5) doveva ritenersi comprovata l'osservanza del termine concesso per la presentazione del progetto preliminare;
6) nel rilascio della procura per l'inoltro della pratica, come sottoscritta dal legale rappresentante della società che aveva commissionato l'incarico professionale,
non poteva non individuarsi la manifestazione della volontà di investire il professionista anche della progettazione definitiva in uno alla accettazione dell'attività svolta;
7); anche con riferimento alla pratica SUAPE n. 1097809, depositata il 2.7.2020, “sebbene non rivenuto il modulo F15 con firma
autografa del legale rapp.te della ma solo la revoca del 05/02/2021 e il modulo compilabile Pt_1
senza firma autografa, era stata giustamente ritenuta necessariamente esistente la procura autografa
del legale rappresentante anche per tale attività posto che, in sua mancanza, la pratica non sarebbe stata neppure inoltrabile al portale SUAPE”; 8) analogamente doveva ritenersi quanto al lotto 3 ove la procura della per la relativa pratica risaliva al 18/06/2020; 9) doveva riconoscersi anche Parte_1
il compenso per la progettazione definitiva, sebbene non completata, e per quella esecutiva;
10) infine, doveva anche affermarsi che gli elaborati successivi all'accordo del 12.3.2020 erano diversi e nuovi rispetto a quelli oggetto del contratto 10.10.2019, consensualmente risolto.
Avverso tale decisione, di cui ha invocato la integrale riforma, ha proposto appello la la quale Pt_1
ha lamentato:
1) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1457 cc., 111 Costituzione, 132 n. 4 c.p.c. Nullità dell'ordinanza per motivazione inesistente e/o apparente”.
Ha ribadito che nella “lettera di intenti non vincolante” 12.3.2020 le parti, dopo aver premesso di voler “dare attuazione in maniera distinta e progressiva ad ognuna delle fasi progettuali determinandone i compensi ed i tempi di consegna”, avevano precisato che “la progettazione
7 preliminare verrà riconsegnata entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo” e ciò al fine di assicurare un concreto sollecito svolgimento delle progettazioni e della programmata ristrutturazione.
Ha ripetuto che, trascorso il suddetto termine di 90 giorni senza la redazione e la consegna di tale progetto preliminare, con lettera 2.7.2020 aveva denunziato al professionista tale intervenuta scadenza, con invito “a sospendere ogni ulteriore prestazione relativa alla progettazione preliminare ed a consegnare tutti gli elaborati ad oggi prodotti e depositati presso il . Controparte_2
Ha poi, dedotto di aver chiesto al Tribunale di SA - nel presupposto della intervenuta scadenza del suddetto termine ritenuto essenziale - dichiararsi a norma dell'art.1457 cit. l'avvenuta risoluzione del contratto con la condanna del resistente alla restituzione degli acconti versati per € 20.250,00.
Nondimeno, detto Giudice aveva statuito che “nulla autorizza a ritenere che il termine di 90 giorni
sia stato previsto come essenziale e tale da giustificare il meccanismo di risoluzione stragiudiziale del contratto ex art. 1457 cc.”, omettendo in toto di motivare la propria decisione circa la natura non essenziale di tale termine: essenzialità che, per contro, emergeva non solo dal tenore letterale della convenzione, ma anche dalla funzionalizzazione della prestazione da rendere all'avvio rapido della ristrutturazione del Policlinico, e ciò anche alla luce della risoluzione consensuale della precedente convenzione di incarico che non aveva soddisfatto il suo l'interesse proprio per la vaghezza dei tempi di svolgimento delle prestazioni tecniche,
2) “(In subordine), la violazione e falsa applicazione degli artt. 1457 e 2697 cc., 116 c.p.c. Omessa
e/o insufficiente motivazione in punto di elaborazione e consegna del progetto preliminare e sulla risoluzione contrattuale per scadenza del termine”.
Ha dedotto che la denunziata nullità dell'ordinanza gravata neppure potrebbe ritenersi sanata dalla successiva affermazione secondo la quale, essendo stata predisposta in data 12.04.2020 la procura del legale rappresentante della in favore dell'Arch. per l'inoltro della pratica, “in Parte_1 CP_1
tale atto non possono non leggersi la manifestazione della volontà di investire il professionista anche della progettazione definitiva e l'accettazione dell'attività svolta”.
Ed infatti, doveva ritenersi non corretta la conclusione (recepita dalla CTU) per cui, “una volta conferita dal legale rapp.te della e depositata presso il Suape la procura per l'inoltro della Pt_1
progettazione definitiva, la fase precedente, quella cioè riguardante la progettazione preliminare,
dovesse intendersi definita, e ciò indipendentemente dalla valutazione ai fini dell'esattezza
8 dell'adempimento di quali fossero gli elaborati di tale progettazione redatti dal professionista, della
loro effettiva consegna alla della loro approvazione da parte di tale società, ed infine Parte_1
del loro deposito, atti e formalità tutte necessarie affinché potesse ritenersi compiutamente svolta
una progettazione preliminare, propedeutica, per norma e per gli assunti impegni contrattuali delle parti in causa, alla successiva progettazione definitiva”, evincendosi, del resto, la dimostrazione della inesistenza di alcuni elaborati attinenti alla progettazione preliminare proprio dalla scansione temporale riportata nella CTU alle pagg. 10 – 11.
In definitiva, il Giudice di SA “avrebbe dovuto accertare che l'arch. non aveva CP_1
elaborato e consegnato alla alcun progetto preliminare nel convenuto termine, e quindi Parte_1
essendo tale termine scaduto dichiarare la avvenuta risoluzione della convenzione d'incarico, con
ogni consequenziale decisione di nullità/illegittimità del provvedimento nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante”.
3) “(In ulteriore subordine) Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. Omessa motivazione
in punto di eccepita parziale identità delle progettazioni preliminari redatte in esecuzione dei
contratti 10.10.2019 e 12.03.2020, e sulla domanda di parziale compensazione dei relativi corrispettivi”.
Il Giudice del Tribunale di SA (con ciò recependo le conclusioni del CTU) aveva ritenuto che gli elaborati redatti in adempimento alle convenzioni di cui sopra erano “differenti” e che tale diversità giustificava “un autonomo compenso”: per contro, alcuna compiuta risposta era stata fornita ai rilievi dell'appellante secondo cui tale affermazione sarebbe contraddetta da quella, contenuta nella stessa relazione, ove era stato dichiarato che gli elaborati del lotto 1 (quelli cioè del primo contratto), riguardavano il “primo piano seminterrato, il piano terra ed i piani secondo e terzo” e che quelli relativi alla “lettera di intenti” riferiti al lotto 2, riguarderebbero sempre “il piano primo seminterrato ed il piano terra”.
In definitiva, la somma di € 44.000,00 pagata al professionista per lo svolgimento del primo incarico doveva essere considerata a deconto, quanto meno in parte, del compenso eventualmente dovuto in virtù della lettera d'intenti.
9 4) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1352 e 2697 cc. e 116 c.p.c. Omessa e comunque
insufficiente motivazione in punto di eccepita inesistenza di un accordo scritto (c.d. verbali) sugli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva”.
Ha ribadito che con la lettera di intenti aveva conferito all'Arch. il solo incarico della CP_1
progettazione preliminare con la riserva del conferimento al professionista, dopo la consegna del progetto preliminare, degli incarichi ulteriori delle progettazioni definitiva ed esecutiva.
Ha confermato le parti avevano espressamente riservato, solo dopo la riconsegna e l'approvazione del progetto preliminare, la stipula di accordi scritti (i.e. “verbali”) riguardanti le successive progettazioni (nella specie inesistenti), “accordi che certamente non potevano considerarsi né
sostituiti né integrati dalla firma del modello F15 e cioè della procura al professionista per l'inoltro degli elaborati alla Suape che costituiva soltanto un adempimento amministrativo”.
Ha denunziato, quindi, che il Giudice del Tribunale, mancando la prova scritta della convenzione d'incarico per i progetti definitivo ed esecutivo, avrebbe dovuto dichiarare non provata la domanda dell'Arch. e questa integralmente respingere. CP_1
5) “(In subordine) Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 ss c.p.c. Omessa motivazione in
ordine alla configurazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla determinazione dei compensi relativi spettanti al professionista”.
Il Giudice di SA aveva erroneamente ritenuto di poter liquidare in favore del professionista i compensi per la progettazione definitiva.
Ed infatti, una volta acclarato che la progettazione definitiva e quella esecutiva possono “considerarsi iniziate ma non completate”, nessun compenso (neppure) parziale avrebbe potuto essere ritenuto dovuto atteso che “la progettazione sicuramente non può essere scissa in più parti valutabili
separatamente al fine della determinazione dei compensi, allorquando come nel caso in esame manca dei suoi elaborati più essenziali”.
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituito in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 20.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso (qui premettendosi che i motivi di gravame possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente diretti a censurare i passaggi motivazionali della ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che l'Arch.
potesse esigere il pagamento dei compensi professionali da parte della committente CP_1 Pt_1
nonostante il dato contenutistico della lettera di intenti non vincolante 12.3.2020).
[...]
Quanto al motivo di cui al superiore punto I) va disattesa la dedotta nullità della ordinanza impugnata per vizio di motivazione (e ciò in riferimento “all'art.111 Costituzione, art.132 n. 4 c.p.c”).
In diritto deve premettersi che la motivazione apparente ricorre soltanto “quando, benché
graficamente esistente, (essa) non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così da ultimo Cass. 1986/2025).
Nel caso di specie, e con riferimento al termine di cui all'art.4 della convenzione 12.3.2020, il
Tribunale ha argomentato che “nulla autorizza a ritenere che il termine di 90 gg sia stato previsto
come essenziale e tale da giustificare il meccanismo di risoluzione stragiudiziale del contratto ex art.1457 c.c.”: in altri termini, ha apprezzato, in ossequio ai criteri di ermeneutica contrattuale, che dalla disamina della richiamata lettera di intenti alcun elemento induceva a concludere che il termine di 90 gg ivi previsto potesse essere qualificato come termine essenziale e il cui mancato rispetto legittimava la risoluzione di diritto cit.
In ossequio a quanto esposto, non risultano riscontrabili nella ordinanza resa dal Tribunale (la quale
– v. art.134 c.p. – deve essere “succintamente motivata” - gravi anomalie motivazioni tali da non consentire di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione.
Questa Corte condivide, altresì, nel merito il giudizio espresso sul punto dal Giudice di primo grado.
È comune insegnamento quello per cui il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale quando, all'esito dell'accertamento effettuato, emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che le stesse abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (v. già Cass. 32238/2019).
Tale volontà delle parti neppure può desumersi dall'utilizzo della espressione “entro e non oltre”
11 come riferita al termine di esecuzione della prestazione (per una applicazione v. da ultimo
Cass.35072/2024).
Nella specie, dalla disamina della previsione contrattuale di cui si è detto (“lo 0.54% dell'importo
complessivo per la progettazione preliminare che verrà riconsegnata entro 90 gg dalla sottoscrizione del presente accordo”), non è dato in alcun modo apprezzare la natura essenziale del termine (non risultano neppure presenti le tipiche formule di stile normalmente utilizzate dai contraenti) né del resto la difesa della ha comprovato la ricorrenza concreta di alcun elemento idoneo a rendere Pt_1
evidente la volontà delle parti diretta a considerare persa l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine pattuito (come, per contro, risultava indicato nell'art.6 della lettera di incarico professionale 10.10.2019).
Neppure la espressione “le parti convengono di poter dare attuazione in maniera distinta e progressiva ad ognuna delle tre fasi progettuali determinandone i compensi e i tempi di consegna”, in assenza di diversa evidenza, consente di ritenere fondato l'assunto difensivo della appellata la quale, si osserva, nemmeno ha indicato il tempo in cui aveva previsto di ultimare i lavori di ristrutturazione del Policlinico SS (anche, per es., avuto riguardo alla scadenza dell'eventuale termine indicato nei provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa preposta).
Anche l'argomentazione per cui “l'essenzialità del termine emergeva non solo dal tenore letterale
della convenzione ma anche dalla funzionalizzazione della prestazione da rendere (ossia la progettazione) all'avvio rapido della ristrutturazione del Policlinico, e ciò anche alla luce della
risoluzione consensuale della precedente convenzione di incarico (e dunque del comportamento complessivo delle parti) che non aveva soddisfatto l'interesse della committente proprio per la
vaghezza dei tempi di svolgimento delle prestazioni tecniche” è rimasta a livello di mera affermazione essendo appena il caso di osservare che dalla disamina dell'atto di risoluzione consensuale del contratto “lettera di incarico professionale” in data 12.3.2020 non si evince in alcun modo la fondatezza delle ragioni della appellante.
A riprova, vale anche osservare che dalla disamina del corredo probatorio in atti non si evincono comunicazioni nelle quali la committente si duole di eventuali ritardi e/o inattività come imputabili al professionista.
*
12 Né miglior sorte meritano i motivi di appello di cui ai superiori punti II, III e IV.
Della infondatezza della doglianza di nullità della ordinanza per difetto di motivazione si è già detto
(così come si è argomentato circa la natura non essenziale del termine di cui all'art.4 della lettera di intenti 12.3.2020).
Per ragioni di ordine logico giuridico va trattata in limine la doglianza di cui al superiore punto IV.
a tale proposito è necessario premettere che per (invero, pacifico) insegnamento della Suprema Corte
allorquando le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto,
nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (v. ex multis Cass.9174/2024).
Il che equivale a dire che il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento: nel sistema contrattuale vige la libertà della forma per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi.
La descritta situazione si è verificata nella specie.
Si è detto che all'art.3 della lettera di intenti 12.3.2020 è detto che “le parti convengono di poter dare
attuazione in maniera distinta e progressiva ad ognuna delle tre fasi progettuali determinandone i compensi e i tempi di consegna”: del pari, all'art.4, IV cpv, si legge che “le parti si danno atto che
con la sottoscrizione di appositi verbali, dopo la riconsegna del progetto preliminare, verranno
affidate la progettazione definitiva e quella esecutiva e definiti i tempi di riconsegna delle stesse, nonché di singole parti del progetto ed il valore delle opere interessate all'intervento”.
L'appellante ha reiteratamente lamentato l'assenza, per inesistenza, di tali “verbali” ulteriormente deducendo che “la stipula di detti precisi accordi scritti non possono considerarsi né sostituiti né integrati dalla firma del modello F15 e cioè della procura al professionista per l'inoltro degli elaborati al che costituiva soltanto un inadempimento amministrativo”. Per_1
Trattasi di assunto infondato.
Ed invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale di SA, nella sottoscrizione, da parte del legale rapp.te della della procura per l'inoltro della pratica al Suape (v. procure in data Pt_1
21.4.2020 e 18.6.2020; v. altresì quanto condivisibilmente detto alla pag.13 della CTU relativamente al deposito della pratica Suape per il Polo Tecnologico) non può non leggersi la inequivoca
13 manifestazione della volontà – non solo della accettazione della attività già svolta ma, altresì quella -
di investire il professionista anche delle progettazioni successive (ed in primis, di quella definitiva).
In altri termini, la sottoscrizione della procura di cui si è detto da parte della committente di certo equivale a riconoscere non solo la pregressa avvenuta consegna della progettazione preliminare (e, pertanto, l'avvenuta approvazione dell'attività svolta) ma, altresì, vale a conferire all'Arch. CP_1
l'incarico per ulteriori attività di cui all'art.4, IV cpv, della lettera di intenti 12.3.2020.
A conforto di quanto esposto, si rilevare che dalla disamina della relazione della CTU resa nel giudizio per A.T.P. emerge (senza che ciò sia stato in alcun modo contestato dalla difesa della Pt_1
che, sulla base della pratica depositata al Suape il 20.5.2020, detta società (con azione evidentemente inconciliabile con gli assunti esternati nella presente lite) ha comunicato, per il successivo 27.5.2020,
l'inizio dei lavori relativi al lotto 2 (v. pag.82) ed ha, altresì, versato, il successivo 1 luglio 2020, i diritti di segreteria (v. pag.95) e, indi, il 2.7.2020, i diritti di istruttoria.
Trattasi all'evidenza di condotta incompatibile non solo con l'addebito rivolto all'Arch. “di CP_1
non aver elaborato e consegnato alla alcun progetto preliminare nel convenuto termine” ma Pt_1
altresì con ogni assunto teso a negare di aver conferito al professionista ogni incarico per le fasi successive.
È, poi, anche il caso di osservare che alcunché la ha ritenuto di replicare alla trasmissione da Pt_1
parte del dei progetti allegati alle e–mail in data 3.6.2020, 15.6.2020, 16.6.2020 come CP_1
sarebbe stato pure lecito attendersi (id quod plerumque accidit) ove avesse ritenuta non autorizzata l'attività svolta dal professionista.
Non senza, infine, omettere di evidenziare che la neppure ha dimostrato quanto pure dedotto Pt_1
circa la inutilità dell'attività resa dal con conseguente necessità di conferire ad altro CP_1
professionista il medesimo incarico di quello oggetto della lettera 12.3.2020 (difettando ogni prova a riguardo).
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Sono pure infondati sono i motivi di censura di cui al superiore punto III.
Dalla disamina dell'atti di risoluzione consensuale 12.3.2020 risulta che la “ha corrisposto per Pt_1
l'attività eseguita in ragione del contratto in essere – 10.10.2019 – l'importo di € 44.000,00.
Con la successiva lettera di intenti – ove è specificamente richiamato l'atto di risoluzione di cui in
14 epigrafe – la ha conferito all'Arch. per quanto qui espressamente rileva, l'incarico di Pt_1 CP_1
procedere alla “progettazione preliminare” senza ulteriori specificazioni.
Trattasi evidentemente di attività diversa e ulteriore rispetto a quella già resa in ossequio al contratto
10.10.2019 posto che, in caso contrario, le parti ben avrebbero previsto che dai compensi maturandi avrebbero dovuto essere detratti quelli già percepiti (il che non è).
In ogni caso, al fine di confutare gli assunti difensivi della appellante merita qui richiamare quanto è dato leggere a pag.18 della relazione di CTU per cui “il progetto – lotto 1 – si è concentrato
maggiormente nella realizzazione della scala sul cortile esterno di via Porcellana, della quale si è arrivati fino al collaudo statico. Il lotto 1 si è concluso in data 30.1.2020”.
Ha, poi, aggiunto che “raffrontati in maniera diretta tutti gli elaborati grafici, si può sostenere che ogni lotto ha riguardato porzioni differenti”.
Anche in parte qua, pertanto, l'assunto difensivo della si rivela infondato. Pt_1
*
Da ultimo, quanto al motivo di appello di cui al superiore punto V, merita replicare che l'impossibilità di portare a termine l'incarico è senz'altro ascrivibile alla volontà della committente espressa Pt_1
nella nota 3.7.2020 nella quale viene contestato al di aver formulato “proposte progettuali CP_1
e soluzioni tecniche non conformi alle indicazioni e alla necessità della società stesse”: trattasi di addebito in toto generico (e tale è rimasto anche nel corso del giudizio) e infondato ove si ponga mente al fatto che – come sopra evidenziato - sulla base della pratica depositata al Suape il 20.5.2020, la ha comunicato al di SA, per il successivo 27.5.2020, l'inizio dei lavori relativi Pt_1 CP_2
al lotto 2 ed ha, altresì, versato i diritti di segreteria e i diritti di istruttoria.
Correttamente, pertanto, l'Ausiliare ha provveduto a stimare i compensi per l'attività svolta dovendo osservarsi, in replica agli assunti della appellante, che in presenza di una intesa tra le parti per la determinazione dei compensi, anche nel caso di cessazione dell'incarico (vieppiù per scelta unilaterale della committente e non anche per inadempimento del professionista) detta pattuizione non può che continuare a spiegare i suoi effetti con la unica conseguenza della riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito per l'intera attività.
Trattasi esattamente della circostanza presente nella vicenda in scrutinio.
Quanto, poi, alle ulteriori censure merita rilevare che il CTU ha richiamato la disciplina dettata in
15 materia di appalto pubblico solo perché non prevista analoga disciplina in materia di appalto privato
(le cui categorie pertanto non possono trovare puntuale applicazione nel giudizio in disamina attesa la loro non perfetta sovrapponibilità).
*
È, poi, ovvio che quanto esposto rende insuscettibili di positiva valutazione tutte le (infondate) censure mosse all'operato dell'appellato e giustifica la statuizione di rigetto della invocata risoluzione per inadempimento della convenzione 12.3.2020 (nonché di quella di restituzione dei compensi già
percepiti e/o di compensazione con quelli ritratti in forza del contratto 10.10.2019).
All'esito di quanto precede, essendo rimaste disattese tutte le ragioni di appello della (con ciò Pt_1
intendendosi superati anche gli infondati analoghi rilievi critici formulati dal CTP) l'appello va integralmente rigettato, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di SA, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in SA in data 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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