Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2498/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2498 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante "pro tempore", Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Di Carlo e Alessio Di Carlo come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Bruno Gallo come da procura in atti OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Fabrizio Di Carlo come da procura in atti INTERVENUTA
1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante Parte_1
"pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la in persona del legale CP_1
rappresentante "pro tempore", e proponeva opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 42.700,00, oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo per lavori edili appaltati dalla stessa alla società opposta, come individuati nel Pt_1
computo metrico sottoscritto dalle parti il 26 gennaio 2018, lavori da svolgersi presso lo stabilimento di proprietà dell'opponente, sito in Rosciano.
In particolare, nell'atto introduttivo di lite la sollevava eccezione di inadempimento ai Pt_1 sensi dell'art. 1460 c.c., deducendo che i lavori eseguiti (e comunque non ultimati, né sottoposti a collaudo) risultavano affetti da gravi vizi e difformità, riscontrati all'esito di un sopralluogo tecnico effettuato il 12 aprile 2019 e immediatamente contestati all'appaltatrice; aggiungeva di avere promosso presso questo Tribunale un procedimento per ATP, volto ad accertare la natura e la cause dei vizi lamentati.
Pertanto, la società istante – richiamato l'art. 1460 cc - concludeva per la revoca del d.i. opposto e dispiegava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti a causa degli inadempimenti della stessa appaltatrice.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva CP_1
il rigetto.
In corso di causa la veniva posta in liquidazione e interveniva in giudizio ai sensi Parte_1 dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria, la facendo proprie le difese e le Controparte_2
conclusioni svolte dalla prima.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta.
Occorre in primo luogo premettere che, nella specie, non è contestato il rapporto contrattuale tra la
CP_
e la , essendo pacifico (oltre che documentalmente provato) che tra le stesse sia stato Pt_1 stipulato in data 29 maggio 2018 un contratto d'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di cui al
2 computo metrico del 26 gennaio 2018, avente ad oggetto, tra l'altro, “la realizzazione della pavimentazione stradale” del piazzale di manovra dei mezzi per il carico e lo scarico merci presso l'opificio di Rosciano.
Diversamente, come accennato in narrativa, l'opponente ha eccepito sia il mancato completamento delle opere (non essendo stati realizzati lavori per la somma di euro 5.880,00 – cfr. doc. 3 prodotto dalla ) che l'esistenza, quanto ai lavori parzialmente realizzati, di gravi vizi e difetti, atteso Pt_1 che il piazzale retrostante all'immobile presentava buche, affossamenti e fessurazioni, emersi a seguito del suo rifacimento.
Ebbene, si osserva, in linea generale, che costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc;
in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 3373/10 e Cass., SS.UU. n. 13533/01).
Ciò posto, ritiene il Tribunale, all'esito della compiuta istruttoria, che nella specie sia emerso l'inadempimento della società opposta così come delineato dalla controparte.
Ai fini di detto accertamento, non si può prescindere dalla disposta CTU, che esauriente e immune da vizi, viene condivisa dal Tribunale nella sua interezza.
Ed allora, l'ausiliare, nel ricostruire la vicenda oggetto di causa, ha evidenziato che:
“lo spessore del conglomerato bituminoro è inferiore a quello previsto;
il conglomerato bituminoso ha trattenuto un eccesso di vuoti al suo interno, inficiando di conseguenza le caratteristiche di resistenza del manto stradale;
3 la fondazione stradale è costituita da materiale eterogeneo con presenza di sostanze non adatto (tessuto,
legno, ecc) infatti la presenza di un terreno appartenente al gruppo A6 risulta assolutamente non idoneo ad essere utilizzato come fondazione di un piazzale;
lo spessore della fondazione stradale non è uniforme per tutto il piazzale;
il grado di costipamento della fondazione non è soddisfacente;
non sono state eseguite in corso d'opera le prove in situ previste”.
Il CTU ha altresì puntualizzato che nell'espletamento dell'incarico conferitogli, “non sono state eseguite prove di laboratorio sul conglomerato bituminoso in quanto tali prove sono state eseguite nell'ambito del procedimento n.r.g. 2077/2019” (procedimento per ATP).
Quindi, ha dichiarato di concordare con le conclusioni rese dal consulente del suddetto procedimento, che ha in particolare rilevato:
“1 - Non idonee caratteristiche fisiche del , dovute ad un possibile errore di stesura del CP_3
conglomerato bituminoso e/o di rullatura. Il conglomerato ha trattenuto un eccesso di vuoti al suo interno, inficiando di conseguenza le caratteristiche di resistenza del manto stradale.
2- L'azione dei carichi su gomma è stata sottostimata. La richiesta di eseguire un unico strato di
BYNDER da 7 cm senza tappetino d'usura superiore o uno strato di base inferiore, rappresenta una scelta che non garantisce la durabilità dell'opera e che non è supportata da una verifica numerica.”
CP Sulla base di tali argomentazioni e verifiche, in risposta al primo quesito (“se la nell'esecuzione dei lavori di rifacimento del piazzale per cui è causa si sia attenuta al computo metrico estimativo e al capitolato, e, dunque, se l'opera di fatto realizzata risulti conforme al progetto”), il CTU ha concluso ritenendo che “l'opera così come realizzata non è conforme a quanto previsto al computo metrico allegato al contratto d'appalto” (p. 43 dell'elaborato).
Quanto agli ulteriori accertamenti demandatigli, l'ausiliare ha riscontrato che “i lavori per la realizzazione del piazzale non sono stati progettati ed eseguiti a regola dell'arte. […] in fase di progetto si doveva tener conto della vita utile dell'opera, dei carichi statici, dinamici e ripetuti;
particolare attenzione doveva essere posta nella progettazione delle miscele utilizzate per la realizzazione del pacchetto di pavimentazione. In fase esecutiva era compito del direttore dei lavori verificare che i lavori venissero svolti come previsti a regola d'arte” (p. 47 della relazione).
4 Ha aggiunto, altresì, il CTU “che l'impresa non ha eseguito le prove previste nel computo metrico e che ha posato un materiale non idoneo fornito dal committente”, ed ha quindi concluso affermando che
“Si ravvisano plurime responsabilità che partono dalla mancanza di una accurata progettazione e scelta dei materiali, dall'errata esecuzione dell'opera e dalla mancanza del controllo e verifica dei lavori”.
A fronte di tali risultanze - come già detto, interamente condivisibili sotto il profilo della completezza dell'indagine effettuata - deve essere indubbiamente censurato l'operato di CP_1
Infatti, non colgono nel segno le osservazioni mosse dall'opposta, laddove invoca la corresponsabilità del progettista e del direttore dei lavori, riconducendo in particolare le riscontrate difformità a vizi di progettazione e lamentando il mancato controllo del direttore dei lavori durante l'esecuzione delle opere.
Ed invero, pur essendo state accertate la carenza della progettazione del piazzale e la mancanza della direzione dei lavori, cionondimeno il CTU ha chiarito che l'impresa appaltatrice non ha comunque eseguito le opere come da computo metrico, né tanto meno a regola d'arte (v. all. 6 alla ctu, pag. 2 – risposta alle osservazioni del CTP della . CP_1
Ad ogni buon conto, si osserva che, pur in presenza di un vizio progettuale, non è esclusa la responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito l'opera senza sincerarsi dell'osservanza delle norme tecniche vigenti in materia.
In particolare, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, “L'appaltatore,
dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è infatti obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può
andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del
5 committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. n. 23594/2017; si veda anche Cass. n. 1981/16).
Trattasi di principi consolidati, più recentemente ribaditi dalla S.C.: “L'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista” (Cass. n. 31273/22).
Ed allora, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene pienamente ravvisabile la responsabilità della la quale ben avrebbe potuto e dovuto rendersi conto CP_1 della necessità di realizzare una pavimentazione adeguata all'utilizzo che avrebbe dovuto farne il committente (titolare di opificio) indipendentemente dalle carenze progettuali, dalle previsioni di capitolato (comunque non pedissequamente osservate) e dall'operato del direttore dei lavori, nella specie nemmeno nominato (circostanza pacifica).
E ciò, tanto più considerato che nel contratto d'appalto l'impresa dichiarava di essere “Ditta specializzata” nei lavori appaltati (cfr. lett. C del contratto d'appalto – doc. 6 all. alla comparsa di costituzione), come peraltro constatato dallo stesso CTU (cfr. pag. 47 perizia).
Al contrario, a fronte delle lamentate corresponsabilità, non risulta che l'opposta abbia segnalato alcunchè alla committente, né che abbia manifestato il proprio dissenso all'esecuzione dell'opera così come risultante dal capitolato sottoscritto ovvero che vi sia stata costretta.
Senza considerare che, in ogni caso e come già rilevato, il CTU ha accertato comunque vizi e difetti nell'esecuzione del piazzale (v. conclusioni CTU p. 51). 6 In definitiva, sulla base di tali argomentazioni, deve ritenersi la fondatezza dell'opposizione sul punto.
Ciò posto, resta da esaminare la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente in via riconvenzionale.
In proposito, il CTU – nel rispendere allo specifico quesito avente ad oggetto i costi da sostenere per il ripristino a regola d'arte del piazzale retrostante all'opificio, ove si sono evidenziati i problemi - ha individuato la soluzione più economica e di miglior favore per l'appaltatrice rispetto ad altra più costosa.
In particolare, l'ausiliare ha quantificato i costi di ripristino facendo applicazione del prezziario
Regione Abruzzo anno 2023, con l'applicazione di un probabile ribasso pari al 15%, per un importo totale di euro 131.191,29, oltre oneri per la sicurezza, spese professionali e IVA.
Ebbene, ritiene il giudicante che nella specie siano dovuti unicamente gli importi ritenuti necessari per emendare i vizi (e, dunque, euro 131.191,29, oltre IVA), mentre non sono da riconoscere le somme individuate per il completamento e l'organizzazione dei relativi lavori, ossia quelle afferenti ai costi per la sicurezza, spese tecniche di sicurezza nelle varie fasi, direzione lavori e contabilità.
La cessionaria della posizione derivata dalla ed intervenuta nel processo CP_2 Pt_1 ex art. 111 c.p.c., ha quindi diritto, a titolo risarcitorio, all'importo di euro 131.191,29, oltre IVA, interessi e rivalutazione (trattandosi di debito di valore) dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa, restano definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante "pro tempore", con l'intervento CP_1 della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore Controparte_2
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
7 b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la al risarcimento del danno CP_1
in favore della liquidato nella misura di euro 131.191,29, oltre IVA, interessi Controparte_2
e rivalutazione dalla domanda al saldo;
c) condanna, inoltre, la società opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore della nella misura di euro 2.356,00 per compenso professionale ed euro 286,00 per spese, Parte_1
oltre accessori come per legge, e di euro 2.304,00 per compenso professionale in favore della società intervenuta, oltre accessori come per legge;
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico della CP_1
Così deciso in Pescara, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
8