Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 1.6.1974 e residente in [...]Parte_1
nella via XII Gennaio n. 1/M, c.f.: ; C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardo Massaro Cenere,
-appellante- contro in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, c.f..: ; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cipolla,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulle domande proposte dal
[...]
in Palermo nei confronti di intese Controparte_1 Parte_1
a ottenere la condanna di quest'ultimo a liberare il pianerottolo antistante la n. 160/2022 r.g.
seconda porta di ingresso del suo appartamento, da lui occupato con un armadio a muro in legno, con sentenza n. 4887 del 17.12.2021, dichiarata la natura condominiale dell'intero pianerottolo, condannava il convenuto a rimuovere l'armadio e alle spese di lite. ha proposto appello, al quale il , Pt_1 Controparte_1
costituendosi, si è opposto.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 26.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto che tutti i partecipanti al condominio, indipendentemente dal particolare interesse di ciascuno a farne personalmente uso, hanno diritto di pretendere che sia mantenuta la destinazione di ogni parte comune dell'edificio e dunque di opporsi al comportamento del singolo condomino non in linea con tale principio, tanto più se lesivo dell'armonia architettonica dell'edificio.
Risulta che il condomino durante i lavori di ristrutturazione del Pt_1
proprio immobile, ha ostruito uno dei due vani di accesso dal pianerottolo condominiale al suo appartamento collocandovi sportelloni in legno sì da ricavarne un armadio a muro.
Non è in discussione che i pianerottoli delle scale degli edifici in condominio costituiscono, al pari delle scale, parti comuni.
L'art. 1102 c.c. prescrive che ogni comproprietario ha il diritto di far uso delle parti comuni a condizione di non modificarne la destinazione e di non limitare l'eguale diritto degli altri comproprietari.
Nel caso in esame, è evidente che con la realizzazione di un armadio in legno nella nicchia esterna a ridosso del secondo ingresso del suo appartamento,
l'appellante ha occupato in modo permanente una porzione del pianerottolo condominiale sottraendolo alla destinazione sua propria di area di passaggio.
n. 160/2022 r.g. 3
A fronte di ciò, la circostanza che l'opera non arreca concreto pregiudizio agli altri condòmini è irrilevante: l'occupazione stabile di parti del pianerottolo condominiale con opere o mobilio del singolo condomino dà luogo di per sé a un utilizzo improprio del bene comune e non è pertanto consentito.
Alla luce di quanto s'è appena detto è da respingere anche la critica mossa alla decisione di essersi uniformata, senza sindacarne la legittimità, alla deliberazione di assemblea condominiale che aveva ritenuto prevalenti le esigenze estetiche del condominio su quelle pratiche del Parte_2
A dire dell'appellante, nel contrasto sul punto tra la posizione del , CP_1
ancorché formalizzata con apposita delibera di assemblea, e quella del
, sarebbe stato compito del giudice valutare la prevalenza dell'una o Parte_2 dell'altra.
Le considerazioni sopra svolte danno sufficiente risposta al rilievo. Non è tuttavia inutile aggiungere che la disciplina dell'uso delle cose comuni non esorbita dalle competenze dell'assemblea dei condòmini e che pertanto le delibere all'uopo adottate, se ritenute contrarie alla legge o al regolamento, devono essere impugnate dai condòmini dissenzienti nei modi e termini di legge, divenendo in mancanza definitive.
L'appello deve in conclusione essere integralmente disatteso.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado, da liquidarsi, con riguardo all'esiguo valore e alla modesta complessità della causa, in favore del appellato, in complessivi euro 3.966,00, oltre al CP_1 rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante. .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
n. 160/2022 r.g. 4
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palermo n. 4887 del 17.12.2021; condanna l'appellante a rifondere al Controparte_1
le spese di appello, che liquida nella misura di euro 3.966,00, oltre al
[...]
rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il 17.4.2025, nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione della Corte di appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 160/2022 r.g.