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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/07/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2076/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, via Legnano 26, Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore avv. E. DELLA VALLE che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Attore contro e, per essa, in qualità di procuratrice speciale Controparte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Torino, via San Francesco Da Paola 43 presso lo studio dell'avv.
[...]
G. PRUNAS TOLA ARNAUD, rappresentata e difesa dall'avv. R. GRECO per delega in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo
Contrariis rejectis accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Torino n. 7320/15 del 16/12/2015 con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 13745/14 del 04/12/2014, per le ragioni dedotte in atti e, conseguentemente, accertare che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto notificato su istanza dalla in Controparte_1 data 24/01/2024, mandando assolto l'opponente da qualsiasi pretesa, in quanto infondata in fatto e diritto;
pagina 1 di 5 con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA, CPA e 15% a titolo di rimborso spese forfetario come di legge”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale nel merito
Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, la piena validità dell'atto di precetto opposto ed autorizzare la società opposta alla prosecuzione dell'azione esecutiva nei confronti dell'odierno opponente.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di € 14.655,90, oltre interessi e spese, in virtù di decreto ingiuntivo n. 13745/14 pronunciato dal Tribunale di TORINO in data 04/12/2014, pubblicato in data 04/12/2014, notificato in data 10-03/01/2015, oggetto di opposizione definitasi con sentenza di rigetto n. 7320/15, quindi divenuto definitivamente esecutivo e rilasciato/attestato conforme ai sensi dell'art. 475 c.p.c., nonché delle spese di lite liquidate in predetta sentenza, pronunciata in data 16/12/2015, pubblicata in data
16/12/2015, attestata conforme ai sensi dell'art. 475 c.p.c., e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del
10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato il 2.2.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e, per essa, la sua procuratrice speciale CP_1 Parte_2 promuovendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato all'opponente il 24 gennaio 2024, in forza di sentenza di primo grado del Tribunale di Torino n. 7320/2015, pronunciata tra l'odierno opponente, e la per la somma di €. 23.358,24, Parte_3 Parte_4 che trae origine dal decreto ingiuntivo n. 13745/2014 emesso in favore di
[...]
Controparte_2
2. L'opponente eccepiva la mancanza di titolarità del diritto di credito azionato in giudizio da parte della convenuta per effetto della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2772/2017 del 29.12.2017, passata in giudicato, che ha accertato quale unica titolare del credito oggetto di controversia
, soggetto in favore del quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento Controparte_2 pagina 2 di 5 all'esito del ricorso monitorio, statuizione passata in giudicato per effetto dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta, in forza di sentenza di primo grado del Tribunale di Torino n. 7320/15. In ragione di quanto sopra, instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.
3. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione. Al riguardo, deduceva: che risultava provata l'effettiva titolarità del credito azionato, in ragione della pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco in favore della cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB;
che il credito originariamente azionato in via monitoria da Controparte_2 era stato fatto oggetto di retrocessione nei confronti di , la quale, a sua volta, lo aveva Parte_4 ceduto all'odierna opposta, legittimandola ad agire in giudizio.
4. All'esito dell'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.2.2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. Senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 21.7.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le difese conclusive.
5. Parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria , credito CP_1 azionato per effetto della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2772/2017 del 29.12.2017.
La predetta sentenza aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'odierno opponente
(assieme a , estraneo al presente giudizio), dando però atto in motivazione che il Parte_3 giudizio di opposizione in primo grado era stato correttamente promosso nei confronti del creditore MO IN;
tuttavia, in quel giudizio, si era costituita esclusivamente la
, senza chiarire la propria posizione e senza che il giudice di primo grado rilevasse nulla Parte_4 al riguardo.
La sentenza di primo grado in questione, di rigetto integrale dell'opposizione proposta, aveva, quindi, reso esecutivo il decreto ingiuntivo emesso in favore di PA IN (cancellata dal registro delle imprese in data 14.2.2017), dotandolo di efficacia di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. (così, Cass. n.
2350/2021 sul titolo fondante l'esecuzione in ipotesi di rigetto integrale dell'opposizione proposta).
Nel presente giudizio, l'attuale opposta per provare la titolarità del credito azionato produce: un atto ricognitivo di cessione di credito con il quale si riconosce l'avvenuta retrocessione del credito da
PA IN-cedente a in data 22 ottobre 2015, nonché l'avviso di Parte_5
pagina 3 di 5 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti intervenuta in data 5.12.2018 tra e Rubicon-cessionaria. Parte_6
In merito ad entrambe le produzioni, si confermano le considerazioni già svolte in sede di ordinanza emessa da questo Tribunale in data 27.2.2024.
Quanto alla ricognizione della cessione di credito, comprensiva del rapporto oggetto di controversia, intervenuta tra PA IN-cedente e , che si assume essere stata Parte_5 conclusa in data 22 ottobre 2015, occorre rilevare quanto segue.
Il documento in esame, privo di data certa, è stato prodotto per la prima volta nelle note di replica del giudizio di appello instaurato dai
contro
Plusvalore-appellata e, come rilevato in Persona_1 quella sede dalla Corte d'Appello, tale cessione non era mai stata menzionata prima, né in primo grado, né negli atti introduttivi del giudizio di appello.
Nel giudizio di primo grado, infatti, non si costituiva la creditrice ingiungente-PA , CP_2 ma si costituiva la , senza spiegare difese in merito alla sua legittimazione a resistere in Parte_4 giudizio. Tale comportamento processuale appare ancora meno comprensibile considerato che la cessione di credito – oggetto di analisi - in favore della sarebbe intervenuta nel corso del Parte_4 giudizio di primo grado, dopo la costituzione della , avvenuta in data 26.4.2015, che non Parte_4 aveva, quindi, alcun titolo per costituirsi in giudizio e prima della pronuncia della sentenza avvenuta ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16 dicembre 2015.
Ai fini del presente giudizio, peraltro, l'atto in questione non assume rilevanza, in ragione della mancata prova della successiva cessione intervenuta in favore dell'odierna opposta.
Invero, quanto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti tra Parte_6
[.
liquidazione-cedente e Rubicon-cessionaria, essa non costituisce – laddove la cessione intervenuta sia oggetto di contestazione come nel caso di specie - di per sé prova sufficiente della titolarità del credito azionato in giudizio, essendo priva di indicazioni specifiche atte a dimostrare senza incertezza l'inclusione del credito nell'ambito della cessione (da ultimo, Cass. 3405/2024, Cass. n. 8323/2025 e
Cass. n. 9073/2025).
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro da € 5.201 a € 26.000), secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché i parametri minimi per la fase istruttoria, poiché la stessa è consistita nel solo deposito di memorie. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione a precetto e per l'effetto dichiara che nulla deve a Parte_1 CP_1 in forza della sentenza del Tribunale di Torino di data 7320/2015.
[...]
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di opposizione, che si liquidano in €. 4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA
e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 30 luglio 2025
Minuta redatta dal MOT Roberta Cosio Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2076/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, via Legnano 26, Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore avv. E. DELLA VALLE che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Attore contro e, per essa, in qualità di procuratrice speciale Controparte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Torino, via San Francesco Da Paola 43 presso lo studio dell'avv.
[...]
G. PRUNAS TOLA ARNAUD, rappresentata e difesa dall'avv. R. GRECO per delega in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo
Contrariis rejectis accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Torino n. 7320/15 del 16/12/2015 con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 13745/14 del 04/12/2014, per le ragioni dedotte in atti e, conseguentemente, accertare che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'atto di precetto notificato su istanza dalla in Controparte_1 data 24/01/2024, mandando assolto l'opponente da qualsiasi pretesa, in quanto infondata in fatto e diritto;
pagina 1 di 5 con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA, CPA e 15% a titolo di rimborso spese forfetario come di legge”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale nel merito
Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo, la piena validità dell'atto di precetto opposto ed autorizzare la società opposta alla prosecuzione dell'azione esecutiva nei confronti dell'odierno opponente.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di € 14.655,90, oltre interessi e spese, in virtù di decreto ingiuntivo n. 13745/14 pronunciato dal Tribunale di TORINO in data 04/12/2014, pubblicato in data 04/12/2014, notificato in data 10-03/01/2015, oggetto di opposizione definitasi con sentenza di rigetto n. 7320/15, quindi divenuto definitivamente esecutivo e rilasciato/attestato conforme ai sensi dell'art. 475 c.p.c., nonché delle spese di lite liquidate in predetta sentenza, pronunciata in data 16/12/2015, pubblicata in data
16/12/2015, attestata conforme ai sensi dell'art. 475 c.p.c., e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, maggiorate di rimborso forfettario (ex art. 4 c.
1-bis, D.M. del
10 marzo 2014, n. 55) diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato il 2.2.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e, per essa, la sua procuratrice speciale CP_1 Parte_2 promuovendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato all'opponente il 24 gennaio 2024, in forza di sentenza di primo grado del Tribunale di Torino n. 7320/2015, pronunciata tra l'odierno opponente, e la per la somma di €. 23.358,24, Parte_3 Parte_4 che trae origine dal decreto ingiuntivo n. 13745/2014 emesso in favore di
[...]
Controparte_2
2. L'opponente eccepiva la mancanza di titolarità del diritto di credito azionato in giudizio da parte della convenuta per effetto della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2772/2017 del 29.12.2017, passata in giudicato, che ha accertato quale unica titolare del credito oggetto di controversia
, soggetto in favore del quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento Controparte_2 pagina 2 di 5 all'esito del ricorso monitorio, statuizione passata in giudicato per effetto dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta, in forza di sentenza di primo grado del Tribunale di Torino n. 7320/15. In ragione di quanto sopra, instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.
3. Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione. Al riguardo, deduceva: che risultava provata l'effettiva titolarità del credito azionato, in ragione della pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco in favore della cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB;
che il credito originariamente azionato in via monitoria da Controparte_2 era stato fatto oggetto di retrocessione nei confronti di , la quale, a sua volta, lo aveva Parte_4 ceduto all'odierna opposta, legittimandola ad agire in giudizio.
4. All'esito dell'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 27.2.2024, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo. Senza svolgere attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione in data 21.7.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le difese conclusive.
5. Parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria , credito CP_1 azionato per effetto della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2772/2017 del 29.12.2017.
La predetta sentenza aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'odierno opponente
(assieme a , estraneo al presente giudizio), dando però atto in motivazione che il Parte_3 giudizio di opposizione in primo grado era stato correttamente promosso nei confronti del creditore MO IN;
tuttavia, in quel giudizio, si era costituita esclusivamente la
, senza chiarire la propria posizione e senza che il giudice di primo grado rilevasse nulla Parte_4 al riguardo.
La sentenza di primo grado in questione, di rigetto integrale dell'opposizione proposta, aveva, quindi, reso esecutivo il decreto ingiuntivo emesso in favore di PA IN (cancellata dal registro delle imprese in data 14.2.2017), dotandolo di efficacia di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. (così, Cass. n.
2350/2021 sul titolo fondante l'esecuzione in ipotesi di rigetto integrale dell'opposizione proposta).
Nel presente giudizio, l'attuale opposta per provare la titolarità del credito azionato produce: un atto ricognitivo di cessione di credito con il quale si riconosce l'avvenuta retrocessione del credito da
PA IN-cedente a in data 22 ottobre 2015, nonché l'avviso di Parte_5
pagina 3 di 5 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti intervenuta in data 5.12.2018 tra e Rubicon-cessionaria. Parte_6
In merito ad entrambe le produzioni, si confermano le considerazioni già svolte in sede di ordinanza emessa da questo Tribunale in data 27.2.2024.
Quanto alla ricognizione della cessione di credito, comprensiva del rapporto oggetto di controversia, intervenuta tra PA IN-cedente e , che si assume essere stata Parte_5 conclusa in data 22 ottobre 2015, occorre rilevare quanto segue.
Il documento in esame, privo di data certa, è stato prodotto per la prima volta nelle note di replica del giudizio di appello instaurato dai
contro
Plusvalore-appellata e, come rilevato in Persona_1 quella sede dalla Corte d'Appello, tale cessione non era mai stata menzionata prima, né in primo grado, né negli atti introduttivi del giudizio di appello.
Nel giudizio di primo grado, infatti, non si costituiva la creditrice ingiungente-PA , CP_2 ma si costituiva la , senza spiegare difese in merito alla sua legittimazione a resistere in Parte_4 giudizio. Tale comportamento processuale appare ancora meno comprensibile considerato che la cessione di credito – oggetto di analisi - in favore della sarebbe intervenuta nel corso del Parte_4 giudizio di primo grado, dopo la costituzione della , avvenuta in data 26.4.2015, che non Parte_4 aveva, quindi, alcun titolo per costituirsi in giudizio e prima della pronuncia della sentenza avvenuta ex art. 281 sexies c.p.c. in data 16 dicembre 2015.
Ai fini del presente giudizio, peraltro, l'atto in questione non assume rilevanza, in ragione della mancata prova della successiva cessione intervenuta in favore dell'odierna opposta.
Invero, quanto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti tra Parte_6
[.
liquidazione-cedente e Rubicon-cessionaria, essa non costituisce – laddove la cessione intervenuta sia oggetto di contestazione come nel caso di specie - di per sé prova sufficiente della titolarità del credito azionato in giudizio, essendo priva di indicazioni specifiche atte a dimostrare senza incertezza l'inclusione del credito nell'ambito della cessione (da ultimo, Cass. 3405/2024, Cass. n. 8323/2025 e
Cass. n. 9073/2025).
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro da € 5.201 a € 26.000), secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché i parametri minimi per la fase istruttoria, poiché la stessa è consistita nel solo deposito di memorie. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione a precetto e per l'effetto dichiara che nulla deve a Parte_1 CP_1 in forza della sentenza del Tribunale di Torino di data 7320/2015.
[...]
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di opposizione, che si liquidano in €. 4.237,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA
e rimborso spese generali.
Così deciso in Torino, 30 luglio 2025
Minuta redatta dal MOT Roberta Cosio Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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