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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 23 settembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. CASSIANI MARCO VIA CASTELFIDARDO 82/84 Parte_1 P.IVA_1
PESARO
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 811/2020 del 20/11/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha ottenuto dal Tribunale di Pesaro il decreto ingiuntivo n. 1211/16 del Parte_1
19.12.2016 per la somma di € 15.658,81, oltre accessori contro la Società corrente in Controparte_1
pagina 1 di 3 Pesaro (PU), Via Nitti n. 28, a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività di “tenuta delle scritture contabili” della società ingiunta.
L'ingiunta ha proposto opposizione sostenendo che alcun incarico era stato conferito alla società opposta;
che i rapporti professionali erano stati intrattenuti soltanto con il commercialista Parte_2
(legale rappresentante della società personalmente, il quale era comunque già stato Parte_1
integralmente remunerato;
che gli importi di cui alle fatture azionate in monitorio apparivano arbitrari e mai concordati.
Espletata istruttoria con assunzione di testimoni, il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1
1211/2016, rigettando le domande proposte da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in €.4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ha interposto tempestivo appello notificato a )con pec consegnata al difensore in Pt_1 Controparte_1
primo grado il 20/05/2021 alle ore 19:52:16) che quindi deve dichiararsi contumace.
PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2222 C.C.,
NONCHE' DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. – ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE CON
LA QUALE SONO STATE INTERPETRATE LE PROVE DOCUMENTALI - INDICAZIONE
DELLE PARTI DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDE APPELLARE E DELLE
CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO
RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA.
SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C. INDICAZIONE DELLE MODIFICHE CHE VENGONO RICHIESTE ALLA
RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
I due motivi devono valutarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha correttamente valutato le prove raccolte, che incontrovertibilmente dimostrano l'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto l'elaborazione di dati contabili, e la determinazione del corrispettivo.
La doglianza è fondata. ha prodotto in causa le ricevute di avvenuta presentazione telematica, che risultano dalla stessa Pt_1
effettuata, dei bilanci di esercizio della società opponente (doc. 21, 22 e 23) e le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate di avvenuto ricevimento della presentazione telematica del 770, del modello pagina 2 di 3 unico e delle dichiarazioni dei redditi della società (doc. 24,25,26, 27,28, 29 e 30), le copie CP_1
degli elenchi clienti e fornitori de ” ed il partitario di detta società. CP_1
Ha inoltre prodotto le fatture regolarmente pagate da gli anni precedenti ed infine una scrittura CP_1
privata sottoscritta, in data 05.09.2014, dal Sig. , legale rappresentante de Testimone_1 CP_1
contenente riconoscimento del debito della società nei confronti della società opposta. Controparte_1
Anche i testi escussi, e hanno confermato l'esecuzione delle Testimone_2 Testimone_3
prestazioni da parte di a favore de Pt_1 CP_1
La sentenza appellata dovrà quindi riformarsi respingendo l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro n. 1211/16 del 19.12.2016 e condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, a favore del procuratore antistatario
Avvocato Marco Cassiani, che liquida per il primo grado in euro 4.835,00 e per l'appello in euro
3.100,00, oltre, per entrambi 15% sg cassa ed iva di legge,
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 23 settembre 2024 e promossa
DA
con l'Avv. CASSIANI MARCO VIA CASTELFIDARDO 82/84 Parte_1 P.IVA_1
PESARO
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 811/2020 del 20/11/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha ottenuto dal Tribunale di Pesaro il decreto ingiuntivo n. 1211/16 del Parte_1
19.12.2016 per la somma di € 15.658,81, oltre accessori contro la Società corrente in Controparte_1
pagina 1 di 3 Pesaro (PU), Via Nitti n. 28, a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività di “tenuta delle scritture contabili” della società ingiunta.
L'ingiunta ha proposto opposizione sostenendo che alcun incarico era stato conferito alla società opposta;
che i rapporti professionali erano stati intrattenuti soltanto con il commercialista Parte_2
(legale rappresentante della società personalmente, il quale era comunque già stato Parte_1
integralmente remunerato;
che gli importi di cui alle fatture azionate in monitorio apparivano arbitrari e mai concordati.
Espletata istruttoria con assunzione di testimoni, il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1
1211/2016, rigettando le domande proposte da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in €.4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ha interposto tempestivo appello notificato a )con pec consegnata al difensore in Pt_1 Controparte_1
primo grado il 20/05/2021 alle ore 19:52:16) che quindi deve dichiararsi contumace.
PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2222 C.C.,
NONCHE' DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. – ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE CON
LA QUALE SONO STATE INTERPETRATE LE PROVE DOCUMENTALI - INDICAZIONE
DELLE PARTI DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDE APPELLARE E DELLE
CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO
RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA.
SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C. INDICAZIONE DELLE MODIFICHE CHE VENGONO RICHIESTE ALLA
RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO.
I due motivi devono valutarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha correttamente valutato le prove raccolte, che incontrovertibilmente dimostrano l'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto l'elaborazione di dati contabili, e la determinazione del corrispettivo.
La doglianza è fondata. ha prodotto in causa le ricevute di avvenuta presentazione telematica, che risultano dalla stessa Pt_1
effettuata, dei bilanci di esercizio della società opponente (doc. 21, 22 e 23) e le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate di avvenuto ricevimento della presentazione telematica del 770, del modello pagina 2 di 3 unico e delle dichiarazioni dei redditi della società (doc. 24,25,26, 27,28, 29 e 30), le copie CP_1
degli elenchi clienti e fornitori de ” ed il partitario di detta società. CP_1
Ha inoltre prodotto le fatture regolarmente pagate da gli anni precedenti ed infine una scrittura CP_1
privata sottoscritta, in data 05.09.2014, dal Sig. , legale rappresentante de Testimone_1 CP_1
contenente riconoscimento del debito della società nei confronti della società opposta. Controparte_1
Anche i testi escussi, e hanno confermato l'esecuzione delle Testimone_2 Testimone_3
prestazioni da parte di a favore de Pt_1 CP_1
La sentenza appellata dovrà quindi riformarsi respingendo l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Pesaro n. 1211/16 del 19.12.2016 e condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, a favore del procuratore antistatario
Avvocato Marco Cassiani, che liquida per il primo grado in euro 4.835,00 e per l'appello in euro
3.100,00, oltre, per entrambi 15% sg cassa ed iva di legge,
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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