Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2025
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Sentenza 11 luglio 2025

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Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha esaminato il ricorso proposto da due sorelle, le quali lamentavano la richiesta di restituzione di una somma di € 796,55 da parte dell'ente previdenziale, quale indebito versato sulla pensione della loro madre, defunta. Le ricorrenti sostenevano di aver rinunciato all'eredità materna, producendo apposito atto, e che la richiesta di indebito, basata su un presunto superamento dei limiti reddituali che aveva comportato la revoca della maggiorazione sociale, non fosse dovuta. Contestavano, inoltre, la legittimazione passiva dell'ente previdenziale, poiché la loro domanda di ratei maturati e non riscossi era finalizzata unicamente a conoscere le pendenze debitorie/creditorie della madre e non costituiva accettazione di eredità. Le ricorrenti invocavano, in via principale, l'annullamento del provvedimento di addebito e la dichiarazione di irripetibilità delle somme, in via subordinata, la sanatoria dell'indebito ai sensi degli artt. 38 e 52 della L. 448/2001, e, in ogni caso, la condanna dell'ente alle spese. L'ente previdenziale resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, la sussistenza dell'indebito per omessa comunicazione reddituale da parte dell'interessata, l'inapplicabilità dell'art. 52 della L. 88/89 e l'onere probatorio a carico delle ricorrenti. Contestava, inoltre, la rinuncia all'eredità, evidenziando che le ricorrenti avevano compiuto atti di disposizione della stessa, quali la richiesta di ratei maturati e non riscossi e la liquidazione di un rateo di tredicesima, prima di formalizzare la rinuncia.

Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle ricorrenti, ritenendo che la domanda di ratei maturati e non riscossi, presentata dalle stesse e corredata dalle coordinate del proprio conto corrente, costituisse un atto dimostrativo della volontà di accettazione dell'eredità, conformemente a precedente giurisprudenza. Tuttavia, il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando l'irripetibilità della somma richiesta dall'ente previdenziale per altre ragioni. Ha evidenziato che la comunicazione di indebito dell'8/8/2019, con cui si reclamava la somma di € 796,55 per maggiorazione sociale non spettante a causa del possesso di redditi superiori ai limiti di legge, era stata inviata alle eredi quasi cinque anni dopo l'accertamento dell'indebito, avvenuto con missiva del 19/12/2014. Quest'ultima missiva, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, faceva riferimento alla comunicazione reddituale effettuata dalla pensionata per l'anno 2012, indicando che il ricalcolo della pensione, con conseguente revoca della maggiorazione sociale, era avvenuto sulla base di tale comunicazione. Pertanto, l'indebito non era scaturito da un'omissione delle ricorrenti, bensì da un ricalcolo d'ufficio operato dall'ente. Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina dell'indebito previdenziale di cui agli artt. 52 della L. 88/89 e 13 della L. 412/91, e, in particolare, il principio secondo cui l'ente ha un anno civile per le verifiche reddituali e un ulteriore anno per avviare il procedimento di recupero. Poiché il provvedimento del 19/12/2014 non era stato reso noto alla pensionata e l'indebito era stato comunicato alle eredi solo in data 8/8/2019, il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta decadenza dell'ente dall'azione di recupero, annullando l'indebito e dichiarando la non debenza della somma. Le spese processuali sono state poste a carico dell'ente previdenziale soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2025
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 2025
    Data del deposito : 11 luglio 2025

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