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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 12234/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13 Giugno 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Parabita (LE) e nata a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], rappresentate e difese, con mandato in atti, dall'Avvocato Giuseppe Vinci
Ricorrenti
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Valeria Giroldi e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 3/12/2020, le ricorrenti di cui in epigrafe hanno esposto di aver entrambe ricevuto da comunicazione di indebito datata CP_1
8/8/2019, notificata a il 10/9/2019 e appresa da Parte_2
soltanto attraverso acceso al proprio cassetto previdenziale, Parte_1 comunicazione con la quale chiedeva la restituzione della somma di € CP_1
796,55, secondo l'ente indebitamente versata sulla pensione cat. VOS n.
45104599 di cui era titolare madre e dante causa delle Persona_1 ricorrenti, per il periodo 1/1/2013 - 31/1/2015, rappresentano di aver depositato in data 25/11/2019 ricorso amministrativo nel quale comunicavano l'intenzione di rinunciare alla eredità materna e di aver inoltrato in data
30/1/2020 ulteriore ricorso al quale allegavano l'atto di rinuncia alla eredità, lamentano che con provvedimento del 10/9/2020 ha respinto i loro ricorsi CP_1 per ritenuta inefficacia della rinuncia alla eredità perché “è presente domanda di
Ratei maturati e non riscossi”, sostengono che la richiesta dei ratei maturati e non riscossi non costituisca accettazione di eredità, in quanto la loro domanda era diretta unicamente a conoscere le pendenze debitorie/creditorie della madre nei confronti dell' , rappresentano, inoltre, che ha risposto alla loro CP_2 CP_1 domanda con atto dell'8/8/2019 nel quale comunicava che vi era un credito di €
83,99 e un debito di € 28.014,58 ma che le ricorrenti non hanno mai chiesto la liquidazione della somma di € 83,99 in loro favore, invocano la tutela prevista per i percettori di somme in buona fede ex art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Tanto esposto, rappresentato e dedotto, le ricorrenti chiedono:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
A) In accoglimento del presente ricorso contro la reiezione dei ricorsi on-line del
25.11.2019 e del 30.01.2020, protocollati rispettivamente ai nn.
.4101.27/11/2019.0115212 e .4101.13/02/2020.0014072, in relazione CP_1 CP_1 all'indebito di cui provvedimento dell' del 08.08.2019, accertare e CP_1 dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che l'indebito di € 796,55, reclamato dall' resistente, non è dovuto dalle sigg.re e CP_2 Parte_1 Parte_2
, in virtù dell'atto di rinuncia all'eredità sottoscritto dalle stesse dinanzi al
[...]
Cancelliere preposto del Tribunale Civile di Lecce in data 23.01.2020.
B) In via subordinata, dichiarare l'intervenuta sanatoria dell'indebito di € 796,55, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 38 e 52 della Legge 448/2001 e suc. mod.
C) Per l'effetto, in ogni caso, disporre il consequenziale annullamento del succitato provvedimento dell' datato 08.08.2019 ed impugnato con ricorsi on-line e CP_1 dichiarare la irripetibilità delle somme richieste dall' . CP_1
D) Condannare l' al pagamento delle spese e compensi di giudizio, con CP_1 distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale chiede la CP_1 reiezione del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è stato determinato dall'omissione da parte dell'interessata delle dovute comunicazioni reddituali, con conseguente inapplicabilità dell'art. 52 della L. 88/89, che le ricorrenti, su cui grava il relativo onere, non hanno fornito alcuna prova in ordine ai redditi percepiti dalla loro dante causa, rilevando di aver comunicato direttamente alla pensionata l'indebito per cui è causa con missiva del 19/12/2014, nonché evidenziando che le ricorrenti, prima di effettuare la rinuncia all'eredità, hanno compiuto atti di disposizione della stessa, avendo presentato una domanda di ratei maturati e non riscossi nel 2018 e avendo ottenuto la liquidazione del rateo di 13°
2 mensilità nel 2019, sia pure trattenuto dall'ente previdenziale per altro indebito,
e che le istanti hanno dichiarato di rinunciare all'eredità solo successivamente, nel 2020.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, preliminarmente, rilevare che le ricorrenti hanno sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, derivante dall'avvenuta rinuncia all'eredità della propria madre e dante causa, rinuncia Persona_1 formalizzata con atto sottoscritto dalle stesse dinanzi al Cancelliere preposto del
Tribunale Civile di Lecce in data 23/1/2020, allegata al ricorso.
L'eccezione è infondata.
Deve, infatti, osservarsi che ha prodotto, in allegato alla memoria di CP_1 costituzione, la domanda di ratei maturati e non riscossi presentata da entrambe le ricorrenti il 27/9/2018 nella quale si legge: “DICHIARO di aver diritto ad una quota di eredità in quanto esistono altri eredi”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che le ricorrenti nella suddetta domanda hanno espressamente richiesto il pagamento indicando le coordinate del proprio conto corrente.
Ne consegue che, sebbene esse non abbiano ottenuto il pagamento di alcuna somma, perchè l'istituto ha operato una compensazione tra il rateo dovuto e un debito vantato nei confronti della dante causa, la domanda volta ad ottenere il pagamento dei ratei deve ritenersi atto dimostrativo della volontà di accettazione della eredità.
A tal proposito si ritiene di doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c., quanto già espresso in altra pronuncia di questa Sezione nella sentenza n.1028/2022 emessa in data 26/4/2022 dal Dott. Carbone nel procedimento n.12239/2020 tra le medesime parti dell'odierno giudizio, sentenza avente ad oggetto un indebito per maggiorazione sociale percepito sulla medesima pensione cat. VOS di cui era titolare la madre delle ricorrenti, ma relativo ad un diverso arco temporale, ove il Giudice afferma che: “Ciò detto,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva va rigettata. Infatti, va fatto presente che ha prodotte la domanda, relativa ad entrambe le odierne CP_1 ricorrenti, di ratei maturati e non riscossi.
Orbene, tale atto non può considerarsi un mero atto conservativo del patrimonio in quanto le stesse ne hanno chiesto l'accredito sul proprio conto corrente in qualità di eredi. Infatti, tali somme – entrate nell'asse ereditario – devono essere destinate
a chi abbia assunto la qualità di erede e non ai meri chiamati all'eredità.
3 Dall'analisi dei documenti di cui al fascicolo telematico si evince quindi CP_1
l'infondatezza della proposta eccezione delle ricorrenti”.
Si deve pertanto respingere la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle ricorrenti.
Tuttavia, l'irripetibilità dell'indebito va dichiarata per altre ragioni.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che dalla comunicazione dell'8/8/2019 inviata alle ricorrenti e allegata al ricorso e dalla precedente missiva del
19/12/2014 allegata alla memoria di costituzione emerge che l'indebito per CP_1 cui è causa attiene alla maggiorazione sociale indebitamente corrisposta su pensione cat. VOS di cui era titolare la signora per asserito Persona_1 superamento dei limiti reddituali.
Nella missiva dell'8/8/2019 si legge: “Gentile Signora, La informiamo che, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015, sulla pensione cat. VOS n.45104599 della Signora eliminata per decesso della titolare, è stata Persona_1 corrisposta la somma di € 796,55 non spettante per i seguenti motivi:
E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
L' , per legge, deve procedere al recupero della predetta somma rivolgendosi CP_2 anche agli eredi.
In allegato a questa lettera troverà il bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 23/09/2019”. La lettera contiene anche l'avviso a prendere contatti con l'ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della missiva nel caso di rinuncia alla eredità.
Nella missiva inviata da alla signora in data 19/12/2014 si CP_1 Persona_1 legge:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Gentile Signora, la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 45104599 categoria VOS a decorrere dal 1 gennaio
2012, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2012.
Il ricalcolo comprende la:
- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) …
Pertanto dal gennaio 2013 al gennaio 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro
796,55”.””””””””””””””””””””””””””””””””
4 Occorre, a questo punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 847 del 2024, secondo cui “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass.9734/99, Cass.8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass.13915/21)”. Trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13, co.2 l.
n.412/91, secondo cui l' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nell'interpretazione della norma, questa Corte CP_ (Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies
a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21).”.
Alla luce di questa recente pronuncia, poiché nel caso in esame la maggiorazione revocata dall era stata a suo tempo domandata e concessa in relazione ad CP_1 una pensione cat. VOS e cioè su pensione di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale, prestazione che ha natura previdenziale, si deve considerare anche la maggiorazione come avente natura previdenziale.
È, quindi, applicabile la disciplina dell'indebito previdenziale di cui agli artt. 52
Legge 88/89 e 13 Legge 412/91, che di seguito si richiamano.
L'art. 52 Legge 88/89 recita: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle
5 somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art.13 Legge 412/91 dispone, nei primi due commi, che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che nella memoria di costituzione afferma CP_1 che l'indebito è scaturito da revoca della maggiorazione sociale perché: “nessuna comunicazione reddituale è stata effettuata all'epoca dall'interessata” e che “L' , in ogni caso, a fronte di un indebito riferito agli anni 2013 e 2015 CP_2 ha notificato lettera di indebito il 19-12-2014”.
Si deve tuttavia osservare che tali affermazioni sono prive di supporto probatorio.
Deve, infatti, evidenziarsi che dall'analisi della documentazione prodotta dall' non emerge la prova dell'avvenuta notifica della missiva del CP_1
19/12/2014 (allegata alla memoria di costituzione) alla signora Persona_1 dante causa delle odierne ricorrenti.
Si deve altresì rilevare che in tale missiva, contrariamente a quanto affermato nella memoria di costituzione, si dà atto della avvenuta comunicazione reddituale da parte della signora in quanto vi si legge: “Gentile Signora, Per_1 la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 45104599 categoria VOS a decorrere dal 1 gennaio 2012, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2012. Il ricalcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) … Pertanto dal gennaio 2013 al gennaio 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 796,55”.
6 Pertanto, deve ritenersi che l'indebito non sia scaturito da un'omissione delle dovute comunicazioni reddituali da parte della dante causa delle ricorrenti, bensì da un ricalcolo della prestazione operata d'ufficio dall'istituto, a seguito della regolare comunicazione dei redditi per l'anno 2012.
Va, quindi, applicato il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la
Sentenza n. 3802 dell'8/2/2019, secondo cui “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla CP_1 regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte
Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.)”.
Ne consegue che nella presente fattispecie, sebbene l' abbia emesso CP_1 provvedimento del 19/12/2014 che accerta un indebito riferito al periodo dall'1/1/2013 al 31/1/2015, poiché tale provvedimento non risulta essere mai stato reso noto alla pensionata, si deve ritenere che l'indebito sia stato comunicato per la prima volta alle eredi della signora con missiva Per_1 dell'8/8/2019, quasi 5 anni dopo l'avvenuto accertamento.
Per tutte le ragioni che precedono, si ritiene che l'indebito vada annullato per intervenuta decadenza di dalla azione di recupero ex art. 13, secondo CP_1 comma, Legge 412/91 e che, pertanto, debba essere dichiarata l'irripetibilità della somma di € 796,55 chiesta in restituzione dall' . CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, dichiara non dovuta la somma di € 796,55 chiesta in restituzione da con lettera dell'8/8/2019. CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 13 Giugno – 11 Luglio 2025
7 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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