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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2265/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025
da
con il proc. e dom. avv. RIGHINI VERA per mandato allegato al Parte_1
ricorso
e da
con il proc. e dom. avv. FABBRO ANNA per mandato allegato Parte_2
al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 06.02.2023 -decr.
om. del 07.03.2023 depositato il 13.03.2023 sub R.G. n. 4/2023);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 30.09.2011), e (il Per_1 Per_2
19.06.2017) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GEMONA DEL
FRIULI (UD), il 11/06/2011 tra nato a [...] Parte_1
(UD) il 09/09/1978, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli e il collocamento degli stessi presso la madre,
nonché l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Majano (UD), fraz. Pt_2
Susans, Via Valmorea n. 1, di proprietà esclusiva del sig. già assegnata alla sig.ra Pt_1
in sede di separazione personale dei coniugi. Pt_2
2) Dispone che il padre terrà con sé i figli almeno un giorno alla settimana, solitamente il giorno di mercoledì, con la possibilità che la giornata venga in futuro variata di comune accordo in funzione degli impegni sportivi dei figli, dall'uscita da scuola o dagli impegni sportivi (attualmente basket per sino alle ore 17.30), con rientro presso la madre per Per_2
le ore 20.30-21.00; prende atto che il sig. si impegna a richiedere, in caso di Pt_1
necessità, permessi lavorativi per uscire anticipatamente dal luogo di lavoro per potersi occupare della figlia : in caso di carico di lavoro, dà atto che l'azienda si è riservata Per_2
il diniego del summenzionato permesso e, in tale ipotesi, il sig. si recherà presso Pt_1
l'abitazione della sig.ra per l'orario delle 17.15-17.30; se il sig. non potrà Pt_2 Pt_1
godere dei permessi, prende atto che egli si impegna sin d'ora a riconoscere alla sig.ra eventuali esborsi necessitati per la babysitter;
Pt_2
dispone che il padre, inoltre, terrà con sé i figli minori i fine settimana alternati, dal venerdì
verso le ore 17.15-17.30 fino alla domenica sera per le ore 20.30-21.00, con prelievo degli stessi presso l'abitazione del padre da parte della sig.ra per le ore 20.30, salvo che Pt_2
2 la sig.ra sia impossibilitata a riprendere i figli che, allora, rientreranno presso la Pt_2
madre il lunedì mattina presto, prima di recarsi a scuola;
3) dispone che il padre, inoltre, potrà vedere i figli durante la settimana tra il lunedì e il giovedì, prelevandoli sia in coppia che singolarmente, anche per la valorizzazione delle singole esigenze dei figli stante le diverse età, con un breve preavviso da darsi alla sig.ra seppur sempre congruo e per tale si intende di minimo 24 h, per trascorrere con Pt_2
loro qualche ora di svago, compatibilmente con le esigenze ed i compiti scolastici dei minori;
4) dispone che durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 05 giugno di ogni anno, i bambini potranno trascorrere con il padre tre settimane, non necessariamente consecutive;
anche la madre potrà godere della presenza continua dei figli per un pari periodo;
dà atto che le parti si impegnano sin d'ora a confrontarsi sulle date possibili, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e delle dinamiche aziendali;
considerato che
entrambi i genitori hanno, comunque, libera la settimana di Ferragosto, dispone che questa verrà trascorsa dai figli un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
5) dispone che durante le vacanze invernali, i figli permarranno dal 23 al 30 dicembre presso l'abitazione di un genitore, dal 31 al 06 gennaio con l'altro, alternati;
per il giorno di Natale,
il 25 dicembre, dispone che i figli trascorreranno metà giornata con un genitore e metà con l'altro genitore, come da tradizione post separazione e accordi presi in quella sede;
le vacanze pasquali, i giorni fino alla Pasqua con un genitore, dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola con l'altro genitore, alternando le annualità; dispone che le feste ulteriori comandate, invece,
seguiranno il calendario ordinario di gestione dei figli;
6) dispone, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e a modifica delle condizioni di cui alla separazione personale, che il sig. verserà alla sig.ra la minor Pt_1 Pt_2
somma di euro 250,00, per spese ordinarie relative ai figli e , somma che si Per_1 Per_2
intende comprensiva della spesa per le mense scolastiche, che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da marzo 2026, che verrà corrisposta entro il giorno 11
3 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, intese come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, e sottoscritto per presa visione e accettazione delle parti nonché
allegato al ricorso;
il rimanente 50% delle spese straordinarie è posto a carico della sig.ra che le anticiperà, salvo rendicontarle mensilmente al sig. che si impegna Pt_2 Pt_1
a saldare il quantum dovuto per sua competenza in unica soluzione, a semplice richiesta e con esibizione da parte della sig.ra delle ricevute relative alla spesa sostenuta, Pt_2
entro l'ultimo giorno del mese successivo alla spesa (es. spese di settembre, comunicazione della sig.ra del 01 ottobre, riconoscimento del 50% della spesa da parte del sig. Pt_2
entro il 31 ottobre); Pt_1
7) dà atto che l'assegno unico universale sarà interamente trattenuto dalla sig.ra Pt_2
tale assegno ad oggi ammonta a euro 467,00 (anziché euro 108,00 in costanza di accordi di separazione), ragione per cui le parti si sono accordate sulla riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli;
prende atto che la sig.ra , inoltre, è ancora Pt_2
ad oggi titolare della cd. “Carta Famiglia”;
8) dà atto che le detrazioni delle spese relative ai figli saranno effettuate al 50% da ciascun genitore, così come saranno percepiti in pari percentuale i bonus derivanti da contributi erogati da enti statali o locali in relazione ai figli, e dovranno essere puntualmente introitati e rendicontati da uno all'altro genitore (es. contributo per le spese sostenute per attività
sportive, rimborso spese per acquisto testi scolastici, gite ecc. ecc.);
9) prende atto che nulla è più dovuto tra le parti, per qualunque ragione o pretesa,
relativamente a crediti personali o rivendicazioni reciproche di qualunque natura economica tra le stesse, anche relative a crediti alimentari scaduti o scadenti, se non un estratto, completo nei contenuti, dei 3 album di famiglia, contenenti le foto dalla nascita del figlio fino Per_1
alla fine dell'anno 2021, con spese a carico della sig.ra in ragione della rinuncia Pt_2
del sig. ai beni ricompresi nella lista nozze e oggetto di regalo alla coppia all'epoca Pt_1
delle nozze;
4 10) dà atto che il computer portatile di marca Asus, di proprietà della coppia e ad oggi in esclusivo utilizzo della sig.ra sarà dalla stessa messo a disposizione del sig. Pt_2
per la copia dei files ivi contenuti di esclusiva pertinenza dello stesso, rimanendo il Pt_1
dispositivo di proprietà della sig.ra Pt_2
11) dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o di ogni e qualsivoglia documento valido per l'espatrio, per sé e per i figli;
12) spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2011.
Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2265/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/02/2025
da
con il proc. e dom. avv. RIGHINI VERA per mandato allegato al Parte_1
ricorso
e da
con il proc. e dom. avv. FABBRO ANNA per mandato allegato Parte_2
al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 06.02.2023 -decr.
om. del 07.03.2023 depositato il 13.03.2023 sub R.G. n. 4/2023);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 30.09.2011), e (il Per_1 Per_2
19.06.2017) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in GEMONA DEL
FRIULI (UD), il 11/06/2011 tra nato a [...] Parte_1
(UD) il 09/09/1978, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli e il collocamento degli stessi presso la madre,
nonché l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Majano (UD), fraz. Pt_2
Susans, Via Valmorea n. 1, di proprietà esclusiva del sig. già assegnata alla sig.ra Pt_1
in sede di separazione personale dei coniugi. Pt_2
2) Dispone che il padre terrà con sé i figli almeno un giorno alla settimana, solitamente il giorno di mercoledì, con la possibilità che la giornata venga in futuro variata di comune accordo in funzione degli impegni sportivi dei figli, dall'uscita da scuola o dagli impegni sportivi (attualmente basket per sino alle ore 17.30), con rientro presso la madre per Per_2
le ore 20.30-21.00; prende atto che il sig. si impegna a richiedere, in caso di Pt_1
necessità, permessi lavorativi per uscire anticipatamente dal luogo di lavoro per potersi occupare della figlia : in caso di carico di lavoro, dà atto che l'azienda si è riservata Per_2
il diniego del summenzionato permesso e, in tale ipotesi, il sig. si recherà presso Pt_1
l'abitazione della sig.ra per l'orario delle 17.15-17.30; se il sig. non potrà Pt_2 Pt_1
godere dei permessi, prende atto che egli si impegna sin d'ora a riconoscere alla sig.ra eventuali esborsi necessitati per la babysitter;
Pt_2
dispone che il padre, inoltre, terrà con sé i figli minori i fine settimana alternati, dal venerdì
verso le ore 17.15-17.30 fino alla domenica sera per le ore 20.30-21.00, con prelievo degli stessi presso l'abitazione del padre da parte della sig.ra per le ore 20.30, salvo che Pt_2
2 la sig.ra sia impossibilitata a riprendere i figli che, allora, rientreranno presso la Pt_2
madre il lunedì mattina presto, prima di recarsi a scuola;
3) dispone che il padre, inoltre, potrà vedere i figli durante la settimana tra il lunedì e il giovedì, prelevandoli sia in coppia che singolarmente, anche per la valorizzazione delle singole esigenze dei figli stante le diverse età, con un breve preavviso da darsi alla sig.ra seppur sempre congruo e per tale si intende di minimo 24 h, per trascorrere con Pt_2
loro qualche ora di svago, compatibilmente con le esigenze ed i compiti scolastici dei minori;
4) dispone che durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 05 giugno di ogni anno, i bambini potranno trascorrere con il padre tre settimane, non necessariamente consecutive;
anche la madre potrà godere della presenza continua dei figli per un pari periodo;
dà atto che le parti si impegnano sin d'ora a confrontarsi sulle date possibili, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e delle dinamiche aziendali;
considerato che
entrambi i genitori hanno, comunque, libera la settimana di Ferragosto, dispone che questa verrà trascorsa dai figli un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
5) dispone che durante le vacanze invernali, i figli permarranno dal 23 al 30 dicembre presso l'abitazione di un genitore, dal 31 al 06 gennaio con l'altro, alternati;
per il giorno di Natale,
il 25 dicembre, dispone che i figli trascorreranno metà giornata con un genitore e metà con l'altro genitore, come da tradizione post separazione e accordi presi in quella sede;
le vacanze pasquali, i giorni fino alla Pasqua con un genitore, dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola con l'altro genitore, alternando le annualità; dispone che le feste ulteriori comandate, invece,
seguiranno il calendario ordinario di gestione dei figli;
6) dispone, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e a modifica delle condizioni di cui alla separazione personale, che il sig. verserà alla sig.ra la minor Pt_1 Pt_2
somma di euro 250,00, per spese ordinarie relative ai figli e , somma che si Per_1 Per_2
intende comprensiva della spesa per le mense scolastiche, che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da marzo 2026, che verrà corrisposta entro il giorno 11
3 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, intese come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine, e sottoscritto per presa visione e accettazione delle parti nonché
allegato al ricorso;
il rimanente 50% delle spese straordinarie è posto a carico della sig.ra che le anticiperà, salvo rendicontarle mensilmente al sig. che si impegna Pt_2 Pt_1
a saldare il quantum dovuto per sua competenza in unica soluzione, a semplice richiesta e con esibizione da parte della sig.ra delle ricevute relative alla spesa sostenuta, Pt_2
entro l'ultimo giorno del mese successivo alla spesa (es. spese di settembre, comunicazione della sig.ra del 01 ottobre, riconoscimento del 50% della spesa da parte del sig. Pt_2
entro il 31 ottobre); Pt_1
7) dà atto che l'assegno unico universale sarà interamente trattenuto dalla sig.ra Pt_2
tale assegno ad oggi ammonta a euro 467,00 (anziché euro 108,00 in costanza di accordi di separazione), ragione per cui le parti si sono accordate sulla riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli;
prende atto che la sig.ra , inoltre, è ancora Pt_2
ad oggi titolare della cd. “Carta Famiglia”;
8) dà atto che le detrazioni delle spese relative ai figli saranno effettuate al 50% da ciascun genitore, così come saranno percepiti in pari percentuale i bonus derivanti da contributi erogati da enti statali o locali in relazione ai figli, e dovranno essere puntualmente introitati e rendicontati da uno all'altro genitore (es. contributo per le spese sostenute per attività
sportive, rimborso spese per acquisto testi scolastici, gite ecc. ecc.);
9) prende atto che nulla è più dovuto tra le parti, per qualunque ragione o pretesa,
relativamente a crediti personali o rivendicazioni reciproche di qualunque natura economica tra le stesse, anche relative a crediti alimentari scaduti o scadenti, se non un estratto, completo nei contenuti, dei 3 album di famiglia, contenenti le foto dalla nascita del figlio fino Per_1
alla fine dell'anno 2021, con spese a carico della sig.ra in ragione della rinuncia Pt_2
del sig. ai beni ricompresi nella lista nozze e oggetto di regalo alla coppia all'epoca Pt_1
delle nozze;
4 10) dà atto che il computer portatile di marca Asus, di proprietà della coppia e ad oggi in esclusivo utilizzo della sig.ra sarà dalla stessa messo a disposizione del sig. Pt_2
per la copia dei files ivi contenuti di esclusiva pertinenza dello stesso, rimanendo il Pt_1
dispositivo di proprietà della sig.ra Pt_2
11) dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o di ogni e qualsivoglia documento valido per l'espatrio, per sé e per i figli;
12) spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GEMONA DEL FRIULI (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2011.
Udine, li 03/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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