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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente rel./est. Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 914/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Leonardo Roscioni.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Remoli.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto;
2) la figlia in quanto non ancora Per_1 economicamente indipendente, continuerà a vivere nella casa con in Civitavecchia alla via Massimo d'Azzeglio n. 6 coabitandovi con la madre;
3) la casa coniugale in Civitavecchia alla via M. d'Azzeglio n. 6, unitamente al mobilio e a quanto altro la arreda, sarà assegnata alla sig.ra stante la convivenza della figlia non ancora economicamente autosufficiente;
4) a Pt_1 Per_1
dal mese di giugno 2025, il si contribuirà al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo alla sig.ra l'assegno perequativo di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili e, Pt_1 sempre a far data dal mese o 2025, contribuirà al mantenimento della stessa sig.ra Pt_1 corrispondendole l'assegno di mantenimento di €. 500,00 (cinquecento/00). Gli assegni di cui sopra dovranno essere bonificati entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutati annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2026. 5) saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie afferenti la figlia come Per_1 individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia in data 15.1.2015 e tutte, comunque, da concordare previamente;
6) Il costo delle utenze domestiche afferenti la casa coniugale sarà ad esclusivo carico della sig.ra che dovrà provvedere entro 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso introduttivo alle re olture a proprio nome;
7) con il definitivo pensionamento del sig. , le presenti condizioni di separazione potranno essere riviste in CP_1 ragione dell'eventuale ri degli emolumenti dallo stesso percepiti. 8) la sig.ra da atto Pt_1 che, dopo la cessazione della convivenza, il sig. ha contribuito al mantenimento suo e della CP_1 figlia convivente sicchè non vanta pretesa alcu e ridetto titolo. I sig.ri e hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza di separazione in quanto CP_1 Pt_1 confor condizioni. Spese compensate. Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 5.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente rel./est. Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 914/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Leonardo Roscioni.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Remoli.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto;
2) la figlia in quanto non ancora Per_1 economicamente indipendente, continuerà a vivere nella casa con in Civitavecchia alla via Massimo d'Azzeglio n. 6 coabitandovi con la madre;
3) la casa coniugale in Civitavecchia alla via M. d'Azzeglio n. 6, unitamente al mobilio e a quanto altro la arreda, sarà assegnata alla sig.ra stante la convivenza della figlia non ancora economicamente autosufficiente;
4) a Pt_1 Per_1
dal mese di giugno 2025, il si contribuirà al mantenimento della figlia CP_1 Per_1 corrispondendo alla sig.ra l'assegno perequativo di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili e, Pt_1 sempre a far data dal mese o 2025, contribuirà al mantenimento della stessa sig.ra Pt_1 corrispondendole l'assegno di mantenimento di €. 500,00 (cinquecento/00). Gli assegni di cui sopra dovranno essere bonificati entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutati annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2026. 5) saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie afferenti la figlia come Per_1 individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Civitavecchia in data 15.1.2015 e tutte, comunque, da concordare previamente;
6) Il costo delle utenze domestiche afferenti la casa coniugale sarà ad esclusivo carico della sig.ra che dovrà provvedere entro 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso introduttivo alle re olture a proprio nome;
7) con il definitivo pensionamento del sig. , le presenti condizioni di separazione potranno essere riviste in CP_1 ragione dell'eventuale ri degli emolumenti dallo stesso percepiti. 8) la sig.ra da atto Pt_1 che, dopo la cessazione della convivenza, il sig. ha contribuito al mantenimento suo e della CP_1 figlia convivente sicchè non vanta pretesa alcu e ridetto titolo. I sig.ri e hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza di separazione in quanto CP_1 Pt_1 confor condizioni. Spese compensate. Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 5.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Roberta Nardone