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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2509/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. GUATTA CRISTINA
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Con note scritte del 22/1/2024 parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Brescia, il 15 maggio 2006, tra Parte_1
, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere
[...] Controparte_1
alla prescritta annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti civili alle seguenti condizioni: il padre verserà per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, entro il 30 di ogni mese. Con vittoria delle spese di lite”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/2/2023, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio in data 15/5/2006 a Brescia con il resistente, unione dalla quale è nata la figlia (n. 28/11/2005). Per_1
Ha rappresentato che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 2288/2019, pubblicata il 26/7/2019, con la quale è stato disposto l'affidamento condiviso della minore, oltreché un contributo al mantenimento della stessa a carico del padre pari ad € 200,00.
Ha quindi allegato che il resistente ha disatteso le statuizioni del Tribunale nulla corrispondendo in favore della minore con la quale neppure ha mantenuto alcun contatto.
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia del divorzio, ii) l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” della figlia, all'epoca ancora minorenne, alla madre e iii) la conferma del contributo al mantenimento a carico del padre per complessivi € 200,00/mese.
All'udienza presidenziale del 17/5/2023 parte ricorrente ha dedotto che il resistente ha a più riprese assunto atteggiamenti maltrattanti nei suoi confronti, anche in presenza della figlia, la quale “è ancora turbata per gli atti di violenza a cui ha assistito”.
In tale sede il Giudice delegato ha quindi provvisoriamente confermato le condizioni previste in sede di separazione.
Alla prima udienza innanzi al Giudice istruttore è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, rinunciando ai termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in data 22/1/2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto anch'essi espressamente rinunciati.
***
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che a quanto emerge dagli atti la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale (20/12/2018) nel procedimento di separazione giudiziale (n. 8338/2018 R.G.).
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
ciò anche in considerazione del fatto che parte resistente, seppur ritualmente notificata, non ha inteso prendere parte al presente procedimento.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
2
2. Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Quanto alle ulteriori questioni, si rileva che nelle more del giudizio la figlia ha raggiunto la Per_1
maggiore età, sicché nulla può essere disposto in punto di affido e collocamento della stessa.
Resta dunque da decidere in ordine al contributo al mantenimento.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato la condotta trascurante del padre il quale nulla ha mai versato a titolo di mantenimento, né ha intrattenuto rapporti con la figlia successivamente alla separazione dei coniugi.
La giurisprudenza ha chiarito che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro” (cfr. Cass. Civ. n. 5177/2024).
In sede di audizione la ricorrente la ricorrente ha dichiarato: “ sta bene e frequenta l'istituto Per_1
turistico Camillo Golgi ed ha un buon rendimento scolastico, svolge attività di rappresentante di classe ed è socievole con i suoi coetanei. Fa ripetizioni a casa e non è infastidita dall'assenza del padre” (cfr. verbale ud. 17/5/2023).
Può quindi fondatamente ritenersi che la figlia, appena diciannovenne, abbia da poco concluso il percorso di studi superiori e non possa, quindi, ancora ritenersi economicamente autonoma.
Va, inoltre, ribadito che l'obbligo del genitore di contribuire alle necessità della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del soggetto onerato che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Pur non essendo note le capacità reddituali del resistente, si osserva che le accresciute esigenze di in rapporto all'età giustificano (quantomeno) la conferma dell'importo previsto in sede di Per_1
separazione (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023), di talché va posto a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad € 200,00/mese.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta
3 documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il vigente «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.756,00 (i.e. fase di studio: € 1.701,00, fase introduttiva: € 602,00, fase decisionale: € 1.453,00) per compensi, oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2509/2023 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. GUATTA CRISTINA
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Con note scritte del 22/1/2024 parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Brescia, il 15 maggio 2006, tra Parte_1
, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere
[...] Controparte_1
alla prescritta annotazione e trascrizione dell'emananda sentenza a tutti gli effetti civili alle seguenti condizioni: il padre verserà per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, entro il 30 di ogni mese. Con vittoria delle spese di lite”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/2/2023, parte ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio in data 15/5/2006 a Brescia con il resistente, unione dalla quale è nata la figlia (n. 28/11/2005). Per_1
Ha rappresentato che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 2288/2019, pubblicata il 26/7/2019, con la quale è stato disposto l'affidamento condiviso della minore, oltreché un contributo al mantenimento della stessa a carico del padre pari ad € 200,00.
Ha quindi allegato che il resistente ha disatteso le statuizioni del Tribunale nulla corrispondendo in favore della minore con la quale neppure ha mantenuto alcun contatto.
Ha quindi chiesto: i) la pronuncia del divorzio, ii) l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” della figlia, all'epoca ancora minorenne, alla madre e iii) la conferma del contributo al mantenimento a carico del padre per complessivi € 200,00/mese.
All'udienza presidenziale del 17/5/2023 parte ricorrente ha dedotto che il resistente ha a più riprese assunto atteggiamenti maltrattanti nei suoi confronti, anche in presenza della figlia, la quale “è ancora turbata per gli atti di violenza a cui ha assistito”.
In tale sede il Giudice delegato ha quindi provvisoriamente confermato le condizioni previste in sede di separazione.
Alla prima udienza innanzi al Giudice istruttore è stata dichiarata la contumacia di parte resistente e la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, rinunciando ai termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate in data 22/1/2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto anch'essi espressamente rinunciati.
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1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che a quanto emerge dagli atti la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale (20/12/2018) nel procedimento di separazione giudiziale (n. 8338/2018 R.G.).
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
ciò anche in considerazione del fatto che parte resistente, seppur ritualmente notificata, non ha inteso prendere parte al presente procedimento.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
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2. Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
Quanto alle ulteriori questioni, si rileva che nelle more del giudizio la figlia ha raggiunto la Per_1
maggiore età, sicché nulla può essere disposto in punto di affido e collocamento della stessa.
Resta dunque da decidere in ordine al contributo al mantenimento.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato la condotta trascurante del padre il quale nulla ha mai versato a titolo di mantenimento, né ha intrattenuto rapporti con la figlia successivamente alla separazione dei coniugi.
La giurisprudenza ha chiarito che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro” (cfr. Cass. Civ. n. 5177/2024).
In sede di audizione la ricorrente la ricorrente ha dichiarato: “ sta bene e frequenta l'istituto Per_1
turistico Camillo Golgi ed ha un buon rendimento scolastico, svolge attività di rappresentante di classe ed è socievole con i suoi coetanei. Fa ripetizioni a casa e non è infastidita dall'assenza del padre” (cfr. verbale ud. 17/5/2023).
Può quindi fondatamente ritenersi che la figlia, appena diciannovenne, abbia da poco concluso il percorso di studi superiori e non possa, quindi, ancora ritenersi economicamente autonoma.
Va, inoltre, ribadito che l'obbligo del genitore di contribuire alle necessità della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del soggetto onerato che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Pur non essendo note le capacità reddituali del resistente, si osserva che le accresciute esigenze di in rapporto all'età giustificano (quantomeno) la conferma dell'importo previsto in sede di Per_1
separazione (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023), di talché va posto a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario della figlia pari ad € 200,00/mese.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta
3 documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il vigente «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.756,00 (i.e. fase di studio: € 1.701,00, fase introduttiva: € 602,00, fase decisionale: € 1.453,00) per compensi, oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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