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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI NT
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 421/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, parte ricorrente proponeva giudizio ai sensi dell'art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., deducendo il proprio dissenso rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ritenendo che la CTU non avesse adeguatamente valutato le patologie invalidanti ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n.
222/1984.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, il CTU nominato, dott. , Persona_1 all'esito degli accertamenti clinici e documentali, concludeva che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini superiore ai due terzi, evidenziando una menomazione funzionale permanente prevalente a carico dell'apparato osteo-articolare e locomotore, con rilevanti ripercussioni nello svolgimento di attività lavorative pesanti quali quelle proprie del lavoro agricolo.
Il consulente ha altresì evidenziato come il quadro di disturbo ansioso-depressivo contribuisca ad aggravare la tolleranza alla fatica, la percezione del dolore, la resistenza fisica e la capacità di adattamento al lavoro, concorrendo a determinare una significativa riduzione della capacità lavorativa specifica, tale da impedire il mantenimento di un rendimento normale e continuativo.
Le conclusioni della CTU risultano chiare, coerenti e adeguatamente motivate;
non sono emersi elementi idonei a infirmarne la validità. Pertanto, si ritiene di dovervi integralmente aderire.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della legge n. 222/1984.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, come accertato dal CTU dott.
; Persona_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge ex art. 93 cpc.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 421/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, parte ricorrente proponeva giudizio ai sensi dell'art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., deducendo il proprio dissenso rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ritenendo che la CTU non avesse adeguatamente valutato le patologie invalidanti ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n.
222/1984.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 Disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, il CTU nominato, dott. , Persona_1 all'esito degli accertamenti clinici e documentali, concludeva che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini superiore ai due terzi, evidenziando una menomazione funzionale permanente prevalente a carico dell'apparato osteo-articolare e locomotore, con rilevanti ripercussioni nello svolgimento di attività lavorative pesanti quali quelle proprie del lavoro agricolo.
Il consulente ha altresì evidenziato come il quadro di disturbo ansioso-depressivo contribuisca ad aggravare la tolleranza alla fatica, la percezione del dolore, la resistenza fisica e la capacità di adattamento al lavoro, concorrendo a determinare una significativa riduzione della capacità lavorativa specifica, tale da impedire il mantenimento di un rendimento normale e continuativo.
Le conclusioni della CTU risultano chiare, coerenti e adeguatamente motivate;
non sono emersi elementi idonei a infirmarne la validità. Pertanto, si ritiene di dovervi integralmente aderire.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi della legge n. 222/1984.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222/1984, come accertato dal CTU dott.
; Persona_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge ex art. 93 cpc.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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