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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2808-24 RGAC, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del liquidatore p.t. (avv. Gianluca Fontanella)
parte appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pt (avv. Gustavo Iandolo)
parte appellata
1
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pt parte appellata contumace dando lettura del seguente dispositivo
dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3 in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: determina le spese del primo grado nella maggiore somma di euro
10.743; condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, a rimborsare alla parte appellante le spese del grado, che si liquidano in euro 2.600, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato;
dichiara non ripetibili le spese del grado sostenute dalla parte appellante nei confronti dell' Controparte_3
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 11-10-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 27-5-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20.9.2023, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097
2023 9046367607 000, notificata in data 23.6.2023, limitatamente a due avvisi di addebito (n. 397 2011 2004392753 000 e n. 397 2011
2005504612 000) aventi ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2011, per l'importo complessivo di € 29.391,82. A sostegno dell'opposizione, la società ha eccepito la prescrizione del credito contributivo compiutasi successivamente alla notifica dei suddetti avvisi di addebito.
Costituitasi in giudizio, l' ha contestato l'avversa domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Con successivo ricorso depositato in data 27.12.2023, il ricorrente ha inoltre proposto opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento, con riferimento all'avviso di addebito n. 397 2013
0008194118 000, avente ad oggetto contributi previdenziali dell'anno contributivo 2011-2012 per un importo di € 32.284,17.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito il giudicato esterno costituito dalla sentenza (ormai definitiva) del Tribunale di Roma
n. 2117/2020 del 28.2.2020.
Nel suddetto giudizio si sono costituiti sia che l' , CP_3 CP_1 contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3 -2 Riunite le cause, con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: in accoglimento dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9046367607 000, dichiara la prescrizione della pretesa contributiva avanzata dall' con gli avvisi di addebito n. 397 CP_1
2011 2004392753 000 e n. 397 2011 2005504612 000 e la conseguente inesistenza del diritto a procedere esecutivamente;
dichiara altresì l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente in relazione all'avviso di addebito n. 397 2013
0008194118 000, alla luce della sentenza n. 2117/2020 del Tribunale di Roma;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente liquidate in € 4.201,00 oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese di lite fra il ricorrente ed CP_3
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la società contribuente.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha determinato l' importo delle spese processuali:
-1 senza tenere conto della fase istruttoria-trattazione, invece da considerare in ragione dell' esame degli atti di controparte e della redazione di note autorizzate;
-2 senza liquidare separatamente i compensi per ciascuna causa prima della riunione;
-3 in misura inferiore ai parametri medi e minimi, per di più senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
-5 Si è costituito l' , che ha resistito al gravame. CP_1
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'
[...]
, non costituito nel presente grado sebbene ritualmente CP_4 evocato in giudizio.
4 -6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-4.1 Ai sensi dell' art.4 del DM n.55-14 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), la fase istruttoria comprende, tra l' altro, le memorie illustrative e l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione.
La disposizione prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione. Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass.30219-23, Cass.8561-23).
5 Nel rito del lavoro, tuttavia, a differenza che nel rito ordinario, tutte le udienze sono di “discussione” e, dunque, il compenso per la fase istruttoria di cui all' art.4 va liquidato soltanto in presenza di attività istruttoria o comunque di attività rigorosamente strumentale all' espletamento di attività istruttoria
(arg. da Cass.10206-21).
Nella specie, l' , nel corso del giudizio “portante” n.29336-23 CP_1 del RGAC, ha depositato documentazione proveniente dall' ente di riscossione (v. nota di deposito del 14-3-2024), sulla quale la controparte ha poi interloquito (v. note depositate 18-3-2024), ponendo in essere proprio un' attività rigorosamente strumentale all' espletamento di attività istruttoria, seppure documentale.
Il motivo va, pertanto, accolto.
-4.2 Le opposizioni proposte in primo grado n.29336-23 RGAC e n.42-
24 sono state riunite con provvedimento del 25-5-2024, e cioè il giorno stesso della pronuncia impugnata.
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise. In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass.17623-22, Cass. 13276-2018).
Il motivo va, pertanto, accolto.
6 -4.3 A norma dell' art.4 del DM citato, ai fini della liquidazione del compenso, si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
in ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
L' opposizione iscritta in primo grado al n.29336-23 RGAC avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9046367607 000, instaurata limitatamente ai due avvisi di addebito n. 397 2011 2004392753 000
e n. 397 2011 2005504612 000 e nei confronti solo dell' , attiene CP_1
a questioni inerenti alla notifica di atti, alla tempestività dell' azione, alla legittimazione passiva, alla prescrizione ed alla chiamata in causa di terzo. L' opposizione iscritta in primo grado al n.42-24 RGAC avverso la medesima intimazione di pagamento, instaurata limitatamente all'avviso di addebito n. 397 2013
0008194118 000 e non solo nei confronti dell' , ma anche nei CP_1 confronti dell' – i cui atti sono stati Controparte_3 acquisiti in forma cartacea all' odierna udienza - attiene a questioni inerenti al giudicato, alla tempestività dell' opposizione, alla legittimazione passiva, alla prescrizione, alle spese processuali.
Ritiene, pertanto, la Corte che le due cause erano connotate non da estrema semplicità, bensì da una difficoltà di grado leggermente inferiore alla media, tale da giustificare la liquidazione delle spese processuali utilizzando i parametri medi della materia previdenziale, diminuiti del 30%.
Il motivo va, pertanto, accolto nei termini sopra esposti.
7 -7 Alla luce delle considerazioni esposte, la liquidazione delle spese del primo grado va così effettuata: studio controversia euro
2.382 (euro 1.191 X 2), fase introduttiva euro 1.686 (euro 843 X 2), fase istruttoria euro 3.772 (1.886 X 2) per scaglione fino a 52.000 euro;
fase decisionale euro 2.903 per scaglione fino ad euro 260.000.
Il tutto per complessivi euro 10.743.
-8 Ne consegue che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, le spese del primo grado vanno determinate nella maggiore somma di euro 10.743.
-8 Le spese del secondo grado, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore del gravame, pari alla differenza tra le spese liquidate in primo grado e quelle liquidate in appello
(scaglione fino ad euro 26.000), seguono la soccombenza dell' , CP_1 laddove vanno dichiarate non ripetibili nei confronti dell' ente di riscossione in considerazione della sua contumacia e della sua posizione di terzietà.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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