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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 960/2024 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
o Mo a mezzo ricorso depositato il 7/10/2024
contro
Controparte_1
(D.P.R. 06.05.1962, n. 930), con
[...] sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 a 53100 Siena (SI), C.F.
iscritto al n. 1127 dell , P.IVA_1 Controparte_2
suo l.r.p.t.,
(che sarà difesa dall'avv. Flavio De Benedictis)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 6, letterali):
“- accertare la responsabilità contrattuale della
[...]
Aziendale per il Personale del CP_1 Controparte_1 per il danno subito dal ricorrente, come precisato nella parte in premessa del presente atto, e, per l'effetto, - condannare la CP_1 convenuta al risarcimento del suddetto danno in favore del ricorrente, nella misura di € 31.505,76, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In via istruttoria (…)”.
Parte convenuta - Controparte_1
Personale del - si costituiva in giudizio, Controparte_1
1 contestando la fondatezza della domanda/opposizione chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 8, letterali):
“- rigettare la domanda del ricorrente perché infondata nel merito e in diritto;
- condannare parte soccombente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA […]”
*
All'udienza 7/3/2025 nella causa n. 960/2024 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Francesco Montomoli;
Parte_1 per la CA di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, l'avv. Flavio De Benedictis, anche nella qualità di procuratore speciale come in atti.
L'avv. Montomoli, esaminata la procura, rileva la mancata partecipazione personale della all'udienza. CP_1
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Si concorda sulla non necessità di indagine contabile d'ufficio, come sul superamento delle esigenze istruttorie sottese ai due ordini di esibizione chiesti dal ricorrente, l'uno per produzione documentale unitamente alla memoria difensiva, l'altro per indicazioni cronologiche contenute in memoria difensiva.
Il giudice tenta la conciliazione della causa, prendendo atto della difficoltà conciliativa per la natura dell'Ente e la composizione del suo patrimonio: il ricorrente, in ogni caso, in via meramente conciliativa, si dichiara disponibile alla ricezione di € 20.000,00 oltre contributo spese. L'avv. De Benedictis per la si riserva la valutazione. CP_1
Il giudice, pur auspicato componimento amichevole della controversia, fissa per la discussione l'udienza del 24/10/2025 ore
2 12:00 autorizzando note entro 14/9 per il ricorrente ed entro il 14/10 per la CA.
All'udienza 24/10/2025 nella causa n. 960/2024 rgl presente la funzionaria (che ha collaborato allo studio Controparte_3 della controversia) sono comparsi: per l'avv. Francesco Montomoli;
Parte_1 per la di Aziendale per il Personale del Monte CP_1 CP_1 dei Paschi di Siena, l'avv. Flavio De Benedictis.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto della controversia
1.1 è stato dipendente di Parte_1 [...]
, con qualifica di Quadro Direttivo, dal Controparte_4
3/3/1975 fino al 31/12/2006, data in cui il rapporto di lavoro è cessato in seguito al collocamento a riposo dello stesso (doc. 1 ric.).
1.2 La CA di Previdenza Aziendale per il Personale del
[...]
il 18/6/2007, con valuta al 30/4/2007, liquidava Controparte_1 al ricorrente il trattamento di fine rapporto e i rendimenti maturati per la gestione del capitale pari a € 46.762,40 netti (docc. 2 e 3 ric.).
1.3 L'odierna pretesa avanzata nei confronti della
[...]
attiene alla richiesta danni derivanti dall'errata Controparte_1 applicazione del regime fiscale del T.F.R. e dei rendimenti maturati,
3 liquidati nella misura sopra descritta, per un totale di maggiori imposte versate pari a € 31.505,76 stante l'impossibilità di ottenerne il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate per il decorso del termine decadenziale di legge. Decorso del termine che sarebbe da attribuirsi alla condotta negligente di parte convenuta.
1.4 La nel costituirsi ha eccepito l'avvenuta prescrizione CP_1 sostanziale del diritto vantato dal ricorrente stante l'art. 2948 c.c. e la natura retributiva della prestazione ribadendo altresì l'assenza di qualunque profilo di responsabilità da parte dell'ente.
*
§ 2. Ricostruzione cronologica dei fatti di causa
2.1 Necessaria preliminarmente la ricostruzione cronologica dei fatti.
2.2. Il 18/6/2007 la convenuta liquidava le spettanze di CP_1 fine rapporto al ricorrente. Successivamente, il 18/12/2007, sopravveniva circolare interpretativa n. 70/E/2007 della Direzione Centrale Normativa e del Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate cui faceva seguito da parte della convenuta nuova determinazione dell'imposizione fiscale su quanto liquidato al lavoratore.
2.3 Con lettera del 27/7/2011, la comunicava al CP_1 ricorrente (doc. 5 ric.):
4 2.4 La comunicazione faceva ragionevolmente seguito ad un avviso bonario ricevuto dall'Agenzia delle Entrate nel 2011.
2.5 Il ricorrente a seguito di comunicazione del 1/9/2015 da parte dell'Associazione Dipendenti a Riposo del Monte dei Paschi di Siena (doc. 6 ric.) inoltrava all'Agenzia delle Entrate richiesta di rimborso il 25/11/2015 per l'importo di € 5.000,78 volontariamente versato nel 2011 a seguito di invito bonario da parte dell'Ente.
2.6 La rilasciava al ricorrente l'11/11/2016 (doc. 4 ric.) CP_1 dichiarazione sulle somme liquidate e trattenute a titolo di contribuzione fiscale.
2.7 Successivamente con lettere del 24/1/2020 (doc. 8 ric.) e del 25/7/2024 (doc. 9 ric.) il ricorrente chiedeva il risarcimento del 5 danno patrimoniale alla che riscontrava negativamente le CP_1 richieste con lettere del 10/2/2020 (doc. 10 ric.) e 12/8/2024 (doc. 11 ric.).
*
§ 2. Sulla prescrizione del diritto. Infondatezza.
2.1 La convenuta ha preliminarmente eccepito CP_1
l'intervenuta p ione estintiva del diritto alla ripetizione delle somme trattenute illegittimamente essendo trascorso il termine quinquennale dall'evento dannoso che individua nel momento della liquidazione delle spettanze, il 18/6/2007.
2.2 Art. 38 D.P.R. 1973/n. 602:
“Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
2.3 La vicenda restitutoria originaria, regolata dall'articolo sopra citato, afferisce al diritto restitutorio del lavoratore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e si esaurisce con il decorso del quadriennio dalla data del versamento. La ritenuta operata dalla convenuta da cui nasce CP_1
l'indebito avveniva il 18/6/2007, ndosi dunque il 18/6/2011 il termine di decadenza di quarantotto mesi ai sensi dell'art. 38 cit..
2.4 Tuttavia, a superamento dell'obiezione sollevata che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ex art. 2948 c.c. sin dal versamento o dall'intervenuta sopravvenienza (una circolare interpretativa di rango peraltro secondario) rileviamo che il ricorrente non ha esercitato nei confronti della CA azione diretta ad accertare l'illiceità della trattenuta sulle spettanze di fine rapporto
6 bensì azione di condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale datoriale cui si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).
2.5 La comunica solo nel 7/11 (doc. 5 ric.) una criticità CP_1 relativa alla contribuzione, presumibilmente sulla base della sopra citata sopravvenienza normativa in tema di regime fiscale della previdenza complementare e di riliquidazione di imposta. Il ricorrente è in quel momento che viene posto in condizione di apprendere di aver subito a opera del sostituto d'imposta il ricalcolo che ha generato un credito a suo favore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Rileviamo come solo allora il ricorrente sia venuto a conoscenza del danno subito e sia stato in grado di esercitare il diritto al risarcimento del danno. L'entità degli importi indebitamente versata è stata certificata dalla stessa con la dichiarazione dell'11.11.2016 (doc. 4 ric.). CP_1
2.6 Non vi sono elementi invece che consentano di posticipare tale momento al diniego parziale dell'istanza di rimborso del 25/11/2015 da parte dell'Agenzia dell'Entrate. Dalla documentazione in atti risulta una richiesta limitata alla somma versata volontariamente a seguito dell'avviso bonario del 2011 e nessun elemento che possa comprovare neppure in via indiretta il diniego al rimborso della maggior somma.
2.7 Considerando il 7/2011 quale momento iniziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione del diritto sostanziale, il lavoratore risulta aver interrotto il decorso della stessa con la lettera inviata nel 1/2020 (doc. 8 ric.). L'eccezione è pertanto infondata.
*
§ 3. Sulla responsabilità della . Fondatezza. Controparte_1
3.1 Nel merito la risulta responsabile del Controparte_1 danno arrecato al ricorrente.
3.2 Come detto, solo il 27/7/2011 la convenuta CP_1 comunicava agli iscritti, i necessari, corretti dati integrativi ma alla data predetta già si era verificata la decadenza per la richiesta di rimborso per il soggetto che aveva effettuato il versamento diretto,
7 che poteva essere presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. La corresponsione della somma netta era infatti avvenuta il 18/6/2007, con valuta al 30/4/2007 e conseguente decadenza il 18/6/2011.
3.3 La ha operato quale sostituto di imposta del CP_1 lavoratore o al versamento delle imposte in suo luogo nell'ambito del rapporto contrattuale. È indubbio che il ricorrente confidasse nel corretto adempimento delle obbligazioni da parte della CP_1 nell'applicazione della normativa di riferimento e come la co di quest'ultima si sia posta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede (1375 c.c.).
3.4 Infatti, la , pur essendo in possesso degli elementi per CP_1 la rettifica dalla fi 2007- il 18/12/2007, in base alla Circolare n. 70/E/2007, della Direzione Centrale Normativa e del Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate - ha atteso oltre tre anni per la relativa comunicazione al lavoratore, effettuata solo nel 7/2011, non consentendo a quest'ultimo di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza e così facendo assumere rilevanza pregiudizievole alla negligenza temporale. La derivatane decadenza è quindi imputabile alla condotta della convenuta che ha leso CP_1
l'affidamento del ricorrente nel corretto operato di quest'ultima.
3.5 Ed è quindi evidente che la responsabilità della convenuta non sia tanto ascrivibile alla successiva rideterminazione dell'imposizione fiscale a seguito della sopravvenienza normativa interpretativa quanto all'omessa tempestiva comunicazione al lavoratore che ne ha determinato la perdita del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
*
§ 4. Quantificazione del danno.
8 4.1 Accertata la responsabilità contrattuale della CA previdenziale, il danno patrimoniale deve essere determinato nella somma di € 31.505,76, somma non contestata da parte convenuta.
4.2 A ciò si aggiunge che la somma risulta dai conteggi certificati dalla stessa CA convenuta nella dichiarazione dell'11/11/2016 (doc. 4 ric.), nella quale vengono quantificate in € 29.603,99 le imposte versate in eccesso sul TFR ed in € 1.901,77 le ritenute operate in eccesso sui rendimenti maturati che derivano dalla gestione del capitale.
P.Q.M.
accertata la responsabilità contrattuale per il danno subito da
condanna la Parte_1 [...]
al pagamento al Controparte_1 ricorrente di € 31.505,76 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex artt. 429 cpc, 150 disp. att. c.p.c. Condanna la convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 4.802,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva e decisione, minimo istruttoria/trattazione) oltre € 259,00 per spese (contributo unificato) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 24/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
9
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 960/2024 rgl
Svolgimento del processo.
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
o Mo a mezzo ricorso depositato il 7/10/2024
contro
Controparte_1
(D.P.R. 06.05.1962, n. 930), con
[...] sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 a 53100 Siena (SI), C.F.
iscritto al n. 1127 dell , P.IVA_1 Controparte_2
suo l.r.p.t.,
(che sarà difesa dall'avv. Flavio De Benedictis)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 6, letterali):
“- accertare la responsabilità contrattuale della
[...]
Aziendale per il Personale del CP_1 Controparte_1 per il danno subito dal ricorrente, come precisato nella parte in premessa del presente atto, e, per l'effetto, - condannare la CP_1 convenuta al risarcimento del suddetto danno in favore del ricorrente, nella misura di € 31.505,76, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. In via istruttoria (…)”.
Parte convenuta - Controparte_1
Personale del - si costituiva in giudizio, Controparte_1
1 contestando la fondatezza della domanda/opposizione chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 8, letterali):
“- rigettare la domanda del ricorrente perché infondata nel merito e in diritto;
- condannare parte soccombente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA […]”
*
All'udienza 7/3/2025 nella causa n. 960/2024 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Francesco Montomoli;
Parte_1 per la CA di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, l'avv. Flavio De Benedictis, anche nella qualità di procuratore speciale come in atti.
L'avv. Montomoli, esaminata la procura, rileva la mancata partecipazione personale della all'udienza. CP_1
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Si concorda sulla non necessità di indagine contabile d'ufficio, come sul superamento delle esigenze istruttorie sottese ai due ordini di esibizione chiesti dal ricorrente, l'uno per produzione documentale unitamente alla memoria difensiva, l'altro per indicazioni cronologiche contenute in memoria difensiva.
Il giudice tenta la conciliazione della causa, prendendo atto della difficoltà conciliativa per la natura dell'Ente e la composizione del suo patrimonio: il ricorrente, in ogni caso, in via meramente conciliativa, si dichiara disponibile alla ricezione di € 20.000,00 oltre contributo spese. L'avv. De Benedictis per la si riserva la valutazione. CP_1
Il giudice, pur auspicato componimento amichevole della controversia, fissa per la discussione l'udienza del 24/10/2025 ore
2 12:00 autorizzando note entro 14/9 per il ricorrente ed entro il 14/10 per la CA.
All'udienza 24/10/2025 nella causa n. 960/2024 rgl presente la funzionaria (che ha collaborato allo studio Controparte_3 della controversia) sono comparsi: per l'avv. Francesco Montomoli;
Parte_1 per la di Aziendale per il Personale del Monte CP_1 CP_1 dei Paschi di Siena, l'avv. Flavio De Benedictis.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto della controversia
1.1 è stato dipendente di Parte_1 [...]
, con qualifica di Quadro Direttivo, dal Controparte_4
3/3/1975 fino al 31/12/2006, data in cui il rapporto di lavoro è cessato in seguito al collocamento a riposo dello stesso (doc. 1 ric.).
1.2 La CA di Previdenza Aziendale per il Personale del
[...]
il 18/6/2007, con valuta al 30/4/2007, liquidava Controparte_1 al ricorrente il trattamento di fine rapporto e i rendimenti maturati per la gestione del capitale pari a € 46.762,40 netti (docc. 2 e 3 ric.).
1.3 L'odierna pretesa avanzata nei confronti della
[...]
attiene alla richiesta danni derivanti dall'errata Controparte_1 applicazione del regime fiscale del T.F.R. e dei rendimenti maturati,
3 liquidati nella misura sopra descritta, per un totale di maggiori imposte versate pari a € 31.505,76 stante l'impossibilità di ottenerne il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate per il decorso del termine decadenziale di legge. Decorso del termine che sarebbe da attribuirsi alla condotta negligente di parte convenuta.
1.4 La nel costituirsi ha eccepito l'avvenuta prescrizione CP_1 sostanziale del diritto vantato dal ricorrente stante l'art. 2948 c.c. e la natura retributiva della prestazione ribadendo altresì l'assenza di qualunque profilo di responsabilità da parte dell'ente.
*
§ 2. Ricostruzione cronologica dei fatti di causa
2.1 Necessaria preliminarmente la ricostruzione cronologica dei fatti.
2.2. Il 18/6/2007 la convenuta liquidava le spettanze di CP_1 fine rapporto al ricorrente. Successivamente, il 18/12/2007, sopravveniva circolare interpretativa n. 70/E/2007 della Direzione Centrale Normativa e del Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate cui faceva seguito da parte della convenuta nuova determinazione dell'imposizione fiscale su quanto liquidato al lavoratore.
2.3 Con lettera del 27/7/2011, la comunicava al CP_1 ricorrente (doc. 5 ric.):
4 2.4 La comunicazione faceva ragionevolmente seguito ad un avviso bonario ricevuto dall'Agenzia delle Entrate nel 2011.
2.5 Il ricorrente a seguito di comunicazione del 1/9/2015 da parte dell'Associazione Dipendenti a Riposo del Monte dei Paschi di Siena (doc. 6 ric.) inoltrava all'Agenzia delle Entrate richiesta di rimborso il 25/11/2015 per l'importo di € 5.000,78 volontariamente versato nel 2011 a seguito di invito bonario da parte dell'Ente.
2.6 La rilasciava al ricorrente l'11/11/2016 (doc. 4 ric.) CP_1 dichiarazione sulle somme liquidate e trattenute a titolo di contribuzione fiscale.
2.7 Successivamente con lettere del 24/1/2020 (doc. 8 ric.) e del 25/7/2024 (doc. 9 ric.) il ricorrente chiedeva il risarcimento del 5 danno patrimoniale alla che riscontrava negativamente le CP_1 richieste con lettere del 10/2/2020 (doc. 10 ric.) e 12/8/2024 (doc. 11 ric.).
*
§ 2. Sulla prescrizione del diritto. Infondatezza.
2.1 La convenuta ha preliminarmente eccepito CP_1
l'intervenuta p ione estintiva del diritto alla ripetizione delle somme trattenute illegittimamente essendo trascorso il termine quinquennale dall'evento dannoso che individua nel momento della liquidazione delle spettanze, il 18/6/2007.
2.2 Art. 38 D.P.R. 1973/n. 602:
“Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
2.3 La vicenda restitutoria originaria, regolata dall'articolo sopra citato, afferisce al diritto restitutorio del lavoratore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e si esaurisce con il decorso del quadriennio dalla data del versamento. La ritenuta operata dalla convenuta da cui nasce CP_1
l'indebito avveniva il 18/6/2007, ndosi dunque il 18/6/2011 il termine di decadenza di quarantotto mesi ai sensi dell'art. 38 cit..
2.4 Tuttavia, a superamento dell'obiezione sollevata che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ex art. 2948 c.c. sin dal versamento o dall'intervenuta sopravvenienza (una circolare interpretativa di rango peraltro secondario) rileviamo che il ricorrente non ha esercitato nei confronti della CA azione diretta ad accertare l'illiceità della trattenuta sulle spettanze di fine rapporto
6 bensì azione di condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale datoriale cui si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).
2.5 La comunica solo nel 7/11 (doc. 5 ric.) una criticità CP_1 relativa alla contribuzione, presumibilmente sulla base della sopra citata sopravvenienza normativa in tema di regime fiscale della previdenza complementare e di riliquidazione di imposta. Il ricorrente è in quel momento che viene posto in condizione di apprendere di aver subito a opera del sostituto d'imposta il ricalcolo che ha generato un credito a suo favore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Rileviamo come solo allora il ricorrente sia venuto a conoscenza del danno subito e sia stato in grado di esercitare il diritto al risarcimento del danno. L'entità degli importi indebitamente versata è stata certificata dalla stessa con la dichiarazione dell'11.11.2016 (doc. 4 ric.). CP_1
2.6 Non vi sono elementi invece che consentano di posticipare tale momento al diniego parziale dell'istanza di rimborso del 25/11/2015 da parte dell'Agenzia dell'Entrate. Dalla documentazione in atti risulta una richiesta limitata alla somma versata volontariamente a seguito dell'avviso bonario del 2011 e nessun elemento che possa comprovare neppure in via indiretta il diniego al rimborso della maggior somma.
2.7 Considerando il 7/2011 quale momento iniziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione del diritto sostanziale, il lavoratore risulta aver interrotto il decorso della stessa con la lettera inviata nel 1/2020 (doc. 8 ric.). L'eccezione è pertanto infondata.
*
§ 3. Sulla responsabilità della . Fondatezza. Controparte_1
3.1 Nel merito la risulta responsabile del Controparte_1 danno arrecato al ricorrente.
3.2 Come detto, solo il 27/7/2011 la convenuta CP_1 comunicava agli iscritti, i necessari, corretti dati integrativi ma alla data predetta già si era verificata la decadenza per la richiesta di rimborso per il soggetto che aveva effettuato il versamento diretto,
7 che poteva essere presentata entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. La corresponsione della somma netta era infatti avvenuta il 18/6/2007, con valuta al 30/4/2007 e conseguente decadenza il 18/6/2011.
3.3 La ha operato quale sostituto di imposta del CP_1 lavoratore o al versamento delle imposte in suo luogo nell'ambito del rapporto contrattuale. È indubbio che il ricorrente confidasse nel corretto adempimento delle obbligazioni da parte della CP_1 nell'applicazione della normativa di riferimento e come la co di quest'ultima si sia posta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede (1375 c.c.).
3.4 Infatti, la , pur essendo in possesso degli elementi per CP_1 la rettifica dalla fi 2007- il 18/12/2007, in base alla Circolare n. 70/E/2007, della Direzione Centrale Normativa e del Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate - ha atteso oltre tre anni per la relativa comunicazione al lavoratore, effettuata solo nel 7/2011, non consentendo a quest'ultimo di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza e così facendo assumere rilevanza pregiudizievole alla negligenza temporale. La derivatane decadenza è quindi imputabile alla condotta della convenuta che ha leso CP_1
l'affidamento del ricorrente nel corretto operato di quest'ultima.
3.5 Ed è quindi evidente che la responsabilità della convenuta non sia tanto ascrivibile alla successiva rideterminazione dell'imposizione fiscale a seguito della sopravvenienza normativa interpretativa quanto all'omessa tempestiva comunicazione al lavoratore che ne ha determinato la perdita del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate.
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§ 4. Quantificazione del danno.
8 4.1 Accertata la responsabilità contrattuale della CA previdenziale, il danno patrimoniale deve essere determinato nella somma di € 31.505,76, somma non contestata da parte convenuta.
4.2 A ciò si aggiunge che la somma risulta dai conteggi certificati dalla stessa CA convenuta nella dichiarazione dell'11/11/2016 (doc. 4 ric.), nella quale vengono quantificate in € 29.603,99 le imposte versate in eccesso sul TFR ed in € 1.901,77 le ritenute operate in eccesso sui rendimenti maturati che derivano dalla gestione del capitale.
P.Q.M.
accertata la responsabilità contrattuale per il danno subito da
condanna la Parte_1 [...]
al pagamento al Controparte_1 ricorrente di € 31.505,76 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex artt. 429 cpc, 150 disp. att. c.p.c. Condanna la convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 4.802,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva e decisione, minimo istruttoria/trattazione) oltre € 259,00 per spese (contributo unificato) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 24/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
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