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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 17/20 R.G., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Lorusso Parte_1
APPELLANTE
E in persona del rappresentante legale, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Ercole Trerotola
NONCHE' che hanno assunto il rischio derivante dal Controparte_2 certificato di polizza n. 1730134 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Bruno
Giampaolo Serpetti
APPELLATI
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 11 1. Con sentenza 485/2019 il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di diretta ad ottenere il Parte_1 Controparte_3 risarcimento dei danni (per complessivi € 170.100,65) subìti a causa dell'otturazione delle condotte idrico-fognarie esistenti sulla via pubblica e degli allagamenti verificatisi all'interno dell'immobile di sua proprietà, adibito al commercio di oggetti di arredamenti, provocando danni ai beni in esposizione.
A sostegno della decisione, osservava il primo giudice: che la controversia andava qualificata come responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.; che, anche sulla scorta della ctu, non era stata raggiunta la prova, univoca e pregnante, in termini altamente probabilistici, della riconducibilità degli allagamenti allo stato delle condotte fognarie;
che il rigetto della domanda di risarcimento danni precludeva l'esame della domanda di garanzia proposta dal convenuto;
che le spese di lite andavano compensate e quelle di ctu poste a carico della parte attrice soccombente.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
3.1. Errata valutazione delle risultanze istruttorie avendo il primo giudice fondato la sua decisione soltanto sulla ctu tralasciando sia le disposizioni rese dai testimoni , sia le risultanze dell'ATP svolto nell'immediatezza degli eventi;
3.2. Omessa ed errata valutazione dell'ATP espletato dinanzi al Tribunale di
Matera all'esito del quale era stato accertato che la fuoriuscita dei liquami dal water era stata causata dall'otturazione della condotta principale, circostanza questa confermata dal fatto che a seguito dell'operazione di spurgo della rete fognaria era stato temporaneamente ripristinato lo stato dei luoghi;
Pers 3.3. Errato e superficiale modus operandi del ctu, nominato Persona_2
dal Tribunale di Potenza, avendo il perito sostenuto di non poter procedere alla individuazione dei danni subiti dal locale nonostante la copiosa documentazione fotografica in atti sullo stato dei luoghi, nonché avendo lo stesso ctu omesso di individuare la causa di danni per avere disatteso i documenti rilasciati dalla varie autorità intervenute sul luogo dell'evento, quali la nota del dott. Per_3
del 06.04.2011, con la quale quest'ultimo dava atto che il marciapiedi
[...]
pagina 2 di 11 ed il tratto di strada di via Mazzini erano “bagnati e sul marciapiede vicino al numero civico 54 e in direzione del WC del locale sito in via Puglia denominato
Decorart erano presenti escrementi”., nonché la nota del 06.05.2011 del funzionario del comune di Policoro, avv. Annateresa Romano, con la quale quest'ultima aveva affermato:”….la responsabilità per i danni subiti dal Suo assistito è dovuto alla fuoriuscita dei liquami provenienti dalla rete fognaria pubblica così come lamentati nella Sua nota del 31.03.2011, acquisita al n. 7881 del protocollo generale dell'Ente, sono da attribuirsi all'AQL quale ente gestore della predetta rete.
Alla luce di tali motivi, sul presupposto che i danni ai suoi beni fossero stati provocati dall'omessa manutenzione da parte del gestore della pubblica condotta fognaria, l'appellante ha chiesto che in riforma della Controparte_3
sentenza n. 485/2019 emessa dal Tribunale di Potenza, previo accertamento della responsabilità della predetta società nella determinazione dell'evento dannoso in precedenza descritto, quest'ultima fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 170.100,65, ovvero in subordine, alla somma di € 60.200,65 come quantificato con l'ATP, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3
e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese.
La compagnia di assicurazione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; ne ha chiesto il rigetto nel merito con vittoria delle spese del grado e, in via subordinata, ha chiesto:
- di dichiarare tenuti gli che hanno assunto il rischio a tenere Controparte_2 indenne e manlevato l'assicurato nei limiti del danno che sarà rigorosamente accertato in corso di causa e nei limiti del massimale e di tutte le altre pattuizioni contrattuali che si intendono in questa sede integralmente trascritte, previa applicazione della franchigia contrattuale di € 35.000,00 nonché di tutte le ulteriori pattuizioni di polizza (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche il sottomassimale previsto per danni da cose in custodia pari ad € 10.000,00), dando, in ogni caso, atto che ha violato il patto di gestione della Controparte_3
pagina 3 di 11 lite e che, pertanto, la concludente Compagnia non è tenuta a manlevarlo delle spese legali e peritali, relative al presente giudizio;
in detto denegato e subordinato caso, con compensazione delle spese del presente giudizio
4. All'udienza del 4.3.25 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata, le quali, risultano infondate, e devono essere rigettate.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche
6.Nel merito, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
L'appellante con i motivi di gravame ha contestato la corretta valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie emerse dalle dichiarazioni testimoniali, dalla documentazione proveniente da enti pubblici e dall'A.T.P. espletato dinanzi al
Tribunale di Matera che, secondo l'appellante, avrebbero dimostrato la pagina 4 di 11 responsabilità dell'evento dannoso ex art 2051 cc in capo all' Controparte_3
sulla quale non avrebbero affatto inciso gli accertamenti di segno contrario, in quanto errati e superficiali, espletati dal CTU nominato dal giudice nel corso della causa di merito.
Occorre premettere che ha agito in giudizio chiedendo che, previo Parte_1 accertamento della responsabilità di quest'ultima fosse Controparte_3
condannata al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'otturazione delle condotte idrico-fognarie esistenti sulla via pubblica che avevano causato la fuoriuscita di liquami dal water e danneggiato gli oggetti in esposizione presenti nel suo locale commerciale. La domanda attrice è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art 2051 cc che prevede la responsabilità oggettiva del custode per i danni causati dalle cose in custodia essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (si confronti
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476).
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, grava sull'attore che ha agito ex art. 2051 c.c. l'allegazione e la dimostrazione della relazione di custodia fra il convenuto e la cosa nonché l'evento dannoso e la sua dipendenza causale dalla cosa secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. 11 gennaio 2008 n. 576
e succ.).
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie non sia stata fornita dall'attore/appellante la prova sufficiente della riconducibilità degli allagamenti (e dei conseguenti danni) allo stato della condotta fognaria e alla scarsa od omessa manutenzione della stessa da parte dell'ente gestore.
pagina 5 di 11 Riguardo alle deposizioni testimoniali richiamate e valorizzate dall'appellante vi è da rilevare che:
- il teste ha riferito che “…. l'allagamento era stato causato dalla Tes_1
fuoriuscita di liquami dal water ed aveva invaso il pavimento del negozio e gli Contr articoli ivi depositati……...In data 22.02.2010 intervenivano degli operai dell' che effettuavano lavori di manutenzione alla rete fognante sita in via Mazzini….
Senonchè il giorno successivo , il 23.02.2010, si aveva altro allagamento sempre all'interno del locale che investiva l'intera superficie cagionando ulteriori danni
…...Posso confermare che l'anno successivo all'episodio citato, precisamente in data 22.03.2011 vi fu altro allagamento del locale. In tale circostanza intervenne
l'autospurgo… e la polizia municipale i quali tra l'altro verificarono che la rete fognaria era ostruita …..in data 28.03.2011 vi fu l'ennesimo allagamento”.
-il teste ha affermato “l'allagamento è stato causato dall'otturazione della Tes_2
fogna principale sita su via Mazzini e tanto posso dire perché in occasione dell'allagamento è intervenuta una cisterna auto spurgo che ha liberato i liquami siti nella fogna di via Mazzini. Anche in occasione del secondo allagamento i tecnici Contr dell' hanno inserito una sonda nei pozzetti della fogna per cercare di liberare le otturazioni, infatti la sonda spruzza dei forti gettiti d'acqua e libera le otturazioni…”.
Secondo l'appellante i citati testimoni, oltre a non avere espresso alcuna valutazione, contrariamente a quanto statuito dal primo Giudice, hanno dichiarato che i tecnici dell' sono intervenuti all'epoca dei fatti proprio a disostruire la Controparte_3
fogna presente in via Mazzini, fornendo la prova inoppugnabile che l'otturazione della fogna sita sulla via Mazzini è stata la causa dell'allagamento del suo locale e la diretta conseguenza dei danni provocati ai suoi beni, con la evidente responsabilità dell' per non avere effettuato con diligenza l'ordinaria manutenzione della CP_5 rete fognaria.
L'assunto è infondato.
Ritiene la Corte che le deposizioni testimoniali sopra riportate non appaiono affatto idonee a dimostrare l'eziologia del danno lamentato dal e, in particolare, Pt_1
pagina 6 di 11 che l'allagamento sia stato causato dall'otturazione della fognatura pubblica essendo precluso ai testimoni esprimere valutazioni tecniche, soggettive, opinioni o deduzioni sull'eziologia del danno essendo ciò vietato dall'art 190 cpc.
La testimonianza, infatti, deve concentrarsi sulla narrazione dei fatti direttamente percepiti e non può avere ad oggetto l'apprezzamento del nesso causale tra i fatti narrati e l'evento controverso che, invece, è un giudizio che compie il giudice valutando le prove. Il nesso causale è, infatti, il legame tra una condotta e un evento e la sua valutazione è un'operazione complessa che richiede un'analisi logica e giuridica dei fatti e spetta al giudice, nell'esercizio del suo “prudente apprezzamento” ex art 116 cpc,. stabilire se i fatti narrati dal testimone , insieme ad altre prove, siano stati la causa del danno.
Ne consegue che nel caso di specie oltre alla presenza di liquami sul posto, circostanza riferita dai testi e mai contestata dalle parti, alcuna rilevanza probatoria può essere attribuita all'affermazione resa dagli stessi testimoni che “l'allagamento”
è stato causato dall'otturazione della fogna principale sita su via Mazzini” essendo ad essi inibita la valutazione personale in merito alla causa dell'evento e dei conseguenti danni pin quanto sono tenuti a deporre esclusivamente sui fatti di cui abbiano avuto diretta esperienza.
Né il riferito intervento di “una cisterna auto spurgo” è circostanza univocamente significativa della riconducibilità dell'evento alla responsabilità dell CP_3
per avere omesso la manutenzione della rete fognaria dalla stessa
[...] gestita.
Quanto alle risultanze dell'istruzione preventiva espletata dinanzi al Tribunale di
Matera l'appellante ha sostenuto che il ctu avrebbe accertato che la fuoriuscita dei liquami dal water era stata causata dall'otturazione della condotta principale laddove a pag. 2 della relazione di ATP, si legge: “… la condotta di scarico fognario corre parallelamente alla facciata del locale confinante con via Mazzini. Su tale prospetto
a circa mt 5,00 dallo spigolo del fabbricato è posizionato il bagno del locale interessato dall'otturazione, il cui pozzetto di scarico delle acque nere derivanti dai liquami del water closet ubicato sul marciapiede, confluisce nella predetta condotta
pagina 7 di 11 dell' lucano posizionata nella mezzeria circa dell'attuale sede CP_3
stradale………trattasi di condotte eseguite alcuni anni addietro e che necessitano costantemente di opere di manutenzione. Infatti a modesto giudizio dello scrivente e considerato il flusso degli scarichi convoglianti nelle condotte si possono creare facilmente otturazioni in alcuni tratti delle stesse. Si precisa che per tale otturazione si è provveduto all'operazione di spurgo….”.
Secondo l'appellante dalla citata relazione redatta dal geom “si evince un Per_4 elemento fondamentale che comprova, ulteriormente, i fatti posti a base della domanda risarcitori e cioè che il pozzetto di scarico del water presente nel locale del confluiva direttamente nella condotta di AQL sita in via Mazzini motivo Pt_1
per cui la fuoriuscita dei liquami dal water veniva determinata unicamente a causa dell'otturazione della condotta principale. Prova ne è il fatto che soltanto a seguito dell'operazione di spurgo della rete fognaria veniva temporaneamente ripristinato lo stato dei luoghi. Difatti, la semplice operazione di spurgo, cui non seguiva alcun Contr intervento di ordinaria manutenzione ad opera dell non impediva i successivi allagamenti del locale de quo, come denunciati in atti”.
L'assunto non può essere condiviso.
Come sopra evidenziato dallo stesso appellante, all'esito del procedimento di ATP espletato dinanzi al Tribunale di Matera, il ctu geom. si è limitato a Per_4
sostenere del tutto genericamente che la condotta in oggetto è stata realizzata alcuni anni addietro e che, pertanto, considerato il flusso degli scarichi in esso convogliati si possono creare facilmente otturazioni. Tale conclusione non consente affatto di sostenere che il perito abbia individuato in termini altamente probabilistici, la riconducibilità dei lamentati allagamenti allo stato delle condotte fognarie avendo prospettato l'eziologia dell'evento dannoso in termini meramente ipotetici, circostanza questa che aveva correttamente indotto anche il Giudice di prime cure ad espletare una nuova consulenza tecnica di ufficio nell'ambito del subprocedimento proposto in corso di causa ai sensi dell'art 700 cpc ritenendo che quella in questione già eseguita non aveva “focalizzato la causa degli allagamenti lamentati dall'attore”.
pagina 8 di 11 Quanto alla perizia espletata dinanzi al Tribunale di Potenza, il ctu geom
[...]
Persona_5
- ha dato atto che non è possibile determinare la causa del lamentato allagamento poiché al momento del sopralluogo sia la condotta pubblica che quella di scarico del bagno del funzionavano perfettamente, Pt_1
evidentemente a seguito della modificazione dello stato dei luoghi che, secondo, l'appellante, è dovuta ai lavori di ristrutturazione del locale da lui effettuati;
- ha accertato che lo scarico del bagno situato all'interno del locale del non scarica come gli come tutti gli altri scarichi dell'intero Pt_1
fabbricato, all'interno del pozzetto di scarico delle acque nere ubicato sul marciapiede attiguo alla parete del bagno ed in prossimità del portone di accesso al fabbricato o sulla sinistra di chi guarda frontalmente il suddetto portone, ma confluisce probabilmente direttamente nella condotta fognaria principale ubicata in asse di via Mazzini. Il ctu ha in tal modo accertato un'anomalia, corredata dalle foto allegate, riguardante la conformazione dello scarico delle acque nere nei locali di proprietà dell'appellante che all'evidenza non è imputabile all' . Controparte_3
La perizia è stata aspramente criticata dall'appellante con riguardo sia all'accertamento della causa dei lamentati allagamenti sia alla quantificazione dei danni provocati ai suoi beni.
In particolare, l'appellante ha contestato l'accertamento espletato dal ctu sulla causa dell'evento dannoso sostenendo che il perito avrebbe, tra l'altro, omesso di valutare i documenti rilasciati dalla varie autorità intervenute sul posto dai quali si evincerebbe che la causa della fuoriuscita dei reflui fognari sia riconducibile all'otturazione della conduttura pubblica. Il riferimento è al verbale di sopralluogo redatto dal medico dell'Azienda Sanitaria di Matera, dott. datata 6.4.2011 nonché Persona_3
alla nota del 06.05.2011 del funzionario del comune di Policoro, avv. Annateresa
Romano.
Ciò posto, deve rilevarsi in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato pagina 9 di 11 dall'appellante, il ctu, geom nell'allegata relazione contenente le risposte ai Per_2
rilievi espressi dall'attore, ha compiutamente esaminato entrambi i documenti citati e li ha ritenuti irrilevanti ai fini della individuazione della causa dell'allagamento con motivazione ineccepibile che va condivisa.
Il verbale a firma del Dott. contiene, infatti, una mera descrizione dello Parte_2
stato dei luoghi senza alcun riferimento alla probabile causa della fuoriuscita di reflui fognari, avendo il sanitario riferito esclusivamente che il marciapiedi ed il tratto di strada di via Mazzini erano “bagnati e sul marciapiede vicino al numero civico 54 e in direzione del WC del locale sito in via Puglia denominato Decorart erano presenti escrementi” .
Come efficacemente rilevato dal ctu , il dott ha dunque rilevato la Parte_2 fuoriuscita di liquami dal pozzetto su via Mazzini “che da quanto accertato non è oggetto di scarico del bagno del , come si evince dalle foto allegate” ( v. Pt_1 pag 3 della relazione a firma dl geom contenente “Risposta alle Per_2 osservazioni-controdeduzioni di parte attrice del 27.4.2012), con conseguente irrilevanza delle circostanze riportate nel verbale di sopralluogo.
Analogamente nella nota del funzionario Annateresa Romano si fa riferimento alla fuoriuscita dei liquami provenienti dalla rete fognaria pubblica ma nel documento non vi è alcuna descrizione della causa di tale fuoriuscita bensì soltanto una valutazione del tutto soggettiva del predetto funzionario in ordine alla responsabilità per i danni non fondata su dati oggettivi e di natura tecnica (“….la responsabilità per i danni subiti dal Suo assistito è dovuto alla fuoriuscita dei liquami provenienti dalla rete fognaria pubblica così come lamentati nella Sua nota del 31.03.2011, acquisita al n. 7881 del protocollo generale dell'Ente, sono da attribuirsi all'AQL quale ente gestore della predetta rete”) .
Ritiene la Corte che i rilievi critici sulla perizia formulati dall'appellante siano privi di fondamento e che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, invece, sia chiara ed esaustiva avendo il perito puntualmente dedotto ai rilievi critici sollevati nel giudizio di primo grado dall'attore e gli accertamenti espletati risultano corredati da documentazione fotografica oltre che fondati su un adeguato esame dei luoghi per pagina 10 di 11 cui è causa. Le conclusioni cui è pervenuto il ctu, pertanto, non possono che essere condivise perché dedotte da un attenta ed analitica disamina sia dei documenti in atti che degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti anche dal punto di vista logico.
Alla luce delle precedenti considerazioni e delle risultanze istruttorie si deve concludere che la domanda proposta dal e, in particolare, la riconducibilità Pt_1 causale dei lamentati allagamenti alla condotta di Controparte_3
Ne consegue che l'appello deve essere respinto con assorbimento di tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della causa (euro 170.100,65) e dei parametri minimi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte appellata in € 7160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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