Art. 42.
Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, esteso al personale degli Enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica' valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 27.
La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza, che liquida l'assegno quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.
Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista sono valutate a norma degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, esteso al personale degli Enti locali con R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 746, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1046, come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica' valutata in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 27.
La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza, che liquida l'assegno quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di altro assegno di quiescenza a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.