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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino presidente
Teresa Barillari consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2291 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
difeso dall'avvocato Mario Saporito Parte_1
Parte appellante
e difesa dall'avvocato Vittorio Quercia Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
1 - in accoglimento del proposto appello riformare totalmente l'impugnata sentenza n 1273/2019 del Tribunale civile di Crotone, RGAC N. 1706/2019 depositata il 30.10.2019 e per l'effetto
- condannare l'appellata al risarcimento del danno come quantificato dal
CTU;
- In ogni caso, dichiarare illegittima la condanna alle spese di lite temeraria ex art 91 comma 3 cpc;
- In via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- Con vittoria di spese, e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Per la parte appellante: “L'ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia:
A) Rigettare l'appello proposto da e, al contrario, Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1273/2019 del Tribunale Civile di Crotone;
B) Conseguentemente condannare parte appellante alla rifusione delle spese anche per questo secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, evoca in giudizio Parte_1
(successivamente denominata Controparte_2 [...]
), in forza della polizza denominata “Casa Dolce Casa” n. CP_1
11500215686 (cfr. doc. 3 attore) stipulata con quest'ultima, per ottenerne la
2 condanna al risarcimento dei danni subito all'immobile di sua proprietà sito in San Mauro RC (KR), piazza Carrera n. 95.
Più precisamente, nell'atto introduttivo si rappresenta che, a seguito di avversità atmosferiche e nubifragi verificatisi nel febbraio-marzo 2011,
l'abitazione dell'attore asseritamente subiva ingenti pregiudizi alla copertura, quantificabili, giusto computo metrico di parte (cfr. doc. 2 attore), in € 32.975,14.
Pertanto, assumendo tale evento meteorologico coperto dalla polizza sottoscritta, dopo vani tentativi di ottenere dalla convenuta il ristoro del danno subito (cfr. raccomandata e fax – docc. 4 e 5 attore),
esperisce la presente azione giudiziale Parte_1
onde tutelare il proprio presunto diritto all'indennizzo ed ottenere la condanna della Compagnia Assicuratrice all'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Instauratosi il contraddittorio, già Controparte_1 [...]
si costituisce chiedendo la reiezione delle domande Controparte_3
avversarie, deducendo, in particolare:
- che l'evento meteorologico occorso non sarebbe coperto dalla polizza sottoscritta dall'attore (cfr. doc. 3 convenuta);
- che, giusto verbale di sopralluogo, corredato anche da documentazione fotografica ed eseguito in data 13.08.2011 dal proprio c.t.p. geom. l'immobile in questione sarebbe risultato in tale Controparte_4
stato di abbandono che i danni subiti apparirebbero presumibilmente riconducibili non ad eventi meteorologici, bensì ad un ammaloramento strutturale cagionato dall'omessa manutenzione e dal mancato completamento di opere di ristrutturazione precedentemente intraprese (cfr. docc. 5 – 7 convenuta);
3 - che, stante quanto evidenziato al punto che precede, sussisterebbero nel caso di specie le condizioni per dichiararsi l'invalidità del contratto sancita dall'art. 1892, comma 1 c.c., in quanto Parte_1
, al momento della stipulazione della polizza, in data 6.12.2010,
[...]
avrebbe consapevolmente reso dichiarazioni mendaci.
La causa viene istruita documentalmente, con l'escussione del teste attoreo (cfr. verbale udienza del 21.04.2015) e del Testimone_1
teste di parte convenuta geom. (cfr. verbale udienza Controparte_4
del 23.09.2015), nonché con l'espletamento di c.t.u., con l'ing. Per_1
, per la verifica dello stato dei luoghi, la descrizione e
[...]
l'accertamento delle cause dei danni e la determinazione delle opere necessarie alla messa in pristino dell'immobile.
Dopo una serie di rinvii, ad esito di chiarimenti depositati dal c.t.u. in data 30.10.2018, all'udienza del 2 aprile 2019, le parti precisano le conclusioni nei termini surriportati, con l'assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 1273 del 30.10.2019, resa a definizione del giudizio n. 70/2013 R.G.A.C., aveva rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo insussistente un nesso di causalità diretto tra le precipitazioni atmosferiche occorse nei mesi di febbraio-marzo 2011 e il crollo del tetto.
Il giudice di primo grado, inoltre, aveva condannato la parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 93, comma 3, c.p.c.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento atmosferico e il danno subito, valorizzando solo gli aspetti della consulenza tecnica d'ufficio che
4 inducevano a ritenere che il sinistro fosse imputabile alla totale assenza di manutenzione e di abbandono dell'immobile.
La parte appellante, inoltre, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la parte appellata argomentando sulla correttezza della decisione del giudice di primo grado e l'infondatezza del gravame.
All'udienza dell'11.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 13.6.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei termini che seguono.
Il primo motivo d'appello – peraltro genericamente dedotto – è infondato.
La parte appellante sostiene che la decisione del giudice di primo grado sarebbe errata poiché quest'ultimo ha considerato soltanto gli aspetti della consulenza tecnica d'ufficio che inducevano a ritenere che i danni fossero stati causati dalla totale mancanza di manutenzione e dallo stato di abbandono dell'immobile.
Lo stato di degrado dell'immobile e la sua mancata manutenzione sono stati adeguatamente descritti nella consulenza tecnica d'ufficio, sulla scorta della documentazione allegata (vedasi pagg.
7-31 della relazione di consulenza sulla descrizione dell'immobile oggetto di causa).
Il consulente tecnico ha accertato la presenza dei danni lamentati dalla parte attrice, odierna appellante, ma ha spiegato che, sulla base dell'analisi dei dati anemometrici e pluviali, gli eventi meteorologici non sono stati la
5 causa diretta di tali danni, avendo piuttosto essi aggravato una situazione già compromessa (vedasi pagg. 27-28 della relazione peritale).
Lo stato dell'immobile, che risultava peraltro disabitato, suggerisce chiaramente che, se la condizione dell'edificio non fosse stata così fatiscente, le avverse condizioni meteorologiche non avrebbero con ogni probabilità potuto causare da sole i danni lamentati dalla parte attrice e accertati dal perito.
Gli eventi climatici avversi, dunque, non avrebbero avuto un impatto così significativo se l'immobile fosse stato adeguatamente manutenuto e in condizioni migliori, escludendosi pertanto la possibilità che essi siano la causa esclusiva o determinante dei danni verificatisi.
Il motivo d'appello relativo alla condanna per lite temeraria, invece, è fondato e dev'essere accolto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la parte appellante avesse agito in modo pretestuoso e con evidente malafede, abusando così dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giudiziario.
A seguito dell'esame della documentazione e delle circostanze del caso, è emerso come la parte appellante avesse motivo per far valere in giudizio le proprie pretese, sebbene tali pretese non siano state ritenute fondate per le ragioni già esposte.
La parte appellante non ha agito in modo manifestamente temerario, né ha cercato di abusare del processo per fini speculativi, essendo stata verificata la sussistenza dei danni in sé.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la condanna per lite temeraria appare ingiustificata e la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata.
6 Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per 1/8, rimanendo a carico della parte appellante gli ulteriori 7/8, e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
In relazione alle spese di lite di primo grado, esse non trovano riforma quale conseguenza del parziale accoglimento dell'appello, in quanto non si configura, in quella sede, un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza
(Cass. 18036/2022).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- rigetta nel resto;
- compensa per 1/8 le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, per onorari, oltre accessori di legge, condannando la parte appellante a rifondere alla parte appellata i restanti 7/8.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Fabrizio Cosentino presidente
Teresa Barillari consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2291 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
difeso dall'avvocato Mario Saporito Parte_1
Parte appellante
e difesa dall'avvocato Vittorio Quercia Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
1 - in accoglimento del proposto appello riformare totalmente l'impugnata sentenza n 1273/2019 del Tribunale civile di Crotone, RGAC N. 1706/2019 depositata il 30.10.2019 e per l'effetto
- condannare l'appellata al risarcimento del danno come quantificato dal
CTU;
- In ogni caso, dichiarare illegittima la condanna alle spese di lite temeraria ex art 91 comma 3 cpc;
- In via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- Con vittoria di spese, e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.”
Per la parte appellante: “L'ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia:
A) Rigettare l'appello proposto da e, al contrario, Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1273/2019 del Tribunale Civile di Crotone;
B) Conseguentemente condannare parte appellante alla rifusione delle spese anche per questo secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, evoca in giudizio Parte_1
(successivamente denominata Controparte_2 [...]
), in forza della polizza denominata “Casa Dolce Casa” n. CP_1
11500215686 (cfr. doc. 3 attore) stipulata con quest'ultima, per ottenerne la
2 condanna al risarcimento dei danni subito all'immobile di sua proprietà sito in San Mauro RC (KR), piazza Carrera n. 95.
Più precisamente, nell'atto introduttivo si rappresenta che, a seguito di avversità atmosferiche e nubifragi verificatisi nel febbraio-marzo 2011,
l'abitazione dell'attore asseritamente subiva ingenti pregiudizi alla copertura, quantificabili, giusto computo metrico di parte (cfr. doc. 2 attore), in € 32.975,14.
Pertanto, assumendo tale evento meteorologico coperto dalla polizza sottoscritta, dopo vani tentativi di ottenere dalla convenuta il ristoro del danno subito (cfr. raccomandata e fax – docc. 4 e 5 attore),
esperisce la presente azione giudiziale Parte_1
onde tutelare il proprio presunto diritto all'indennizzo ed ottenere la condanna della Compagnia Assicuratrice all'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Instauratosi il contraddittorio, già Controparte_1 [...]
si costituisce chiedendo la reiezione delle domande Controparte_3
avversarie, deducendo, in particolare:
- che l'evento meteorologico occorso non sarebbe coperto dalla polizza sottoscritta dall'attore (cfr. doc. 3 convenuta);
- che, giusto verbale di sopralluogo, corredato anche da documentazione fotografica ed eseguito in data 13.08.2011 dal proprio c.t.p. geom. l'immobile in questione sarebbe risultato in tale Controparte_4
stato di abbandono che i danni subiti apparirebbero presumibilmente riconducibili non ad eventi meteorologici, bensì ad un ammaloramento strutturale cagionato dall'omessa manutenzione e dal mancato completamento di opere di ristrutturazione precedentemente intraprese (cfr. docc. 5 – 7 convenuta);
3 - che, stante quanto evidenziato al punto che precede, sussisterebbero nel caso di specie le condizioni per dichiararsi l'invalidità del contratto sancita dall'art. 1892, comma 1 c.c., in quanto Parte_1
, al momento della stipulazione della polizza, in data 6.12.2010,
[...]
avrebbe consapevolmente reso dichiarazioni mendaci.
La causa viene istruita documentalmente, con l'escussione del teste attoreo (cfr. verbale udienza del 21.04.2015) e del Testimone_1
teste di parte convenuta geom. (cfr. verbale udienza Controparte_4
del 23.09.2015), nonché con l'espletamento di c.t.u., con l'ing. Per_1
, per la verifica dello stato dei luoghi, la descrizione e
[...]
l'accertamento delle cause dei danni e la determinazione delle opere necessarie alla messa in pristino dell'immobile.
Dopo una serie di rinvii, ad esito di chiarimenti depositati dal c.t.u. in data 30.10.2018, all'udienza del 2 aprile 2019, le parti precisano le conclusioni nei termini surriportati, con l'assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Crotone, con la sentenza n. 1273 del 30.10.2019, resa a definizione del giudizio n. 70/2013 R.G.A.C., aveva rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo insussistente un nesso di causalità diretto tra le precipitazioni atmosferiche occorse nei mesi di febbraio-marzo 2011 e il crollo del tetto.
Il giudice di primo grado, inoltre, aveva condannato la parte attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 93, comma 3, c.p.c.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la predetta sentenza, lamentandone l'erroneità per aver il giudice di primo grado escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento atmosferico e il danno subito, valorizzando solo gli aspetti della consulenza tecnica d'ufficio che
4 inducevano a ritenere che il sinistro fosse imputabile alla totale assenza di manutenzione e di abbandono dell'immobile.
La parte appellante, inoltre, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la parte appellata argomentando sulla correttezza della decisione del giudice di primo grado e l'infondatezza del gravame.
All'udienza dell'11.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 13.6.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei termini che seguono.
Il primo motivo d'appello – peraltro genericamente dedotto – è infondato.
La parte appellante sostiene che la decisione del giudice di primo grado sarebbe errata poiché quest'ultimo ha considerato soltanto gli aspetti della consulenza tecnica d'ufficio che inducevano a ritenere che i danni fossero stati causati dalla totale mancanza di manutenzione e dallo stato di abbandono dell'immobile.
Lo stato di degrado dell'immobile e la sua mancata manutenzione sono stati adeguatamente descritti nella consulenza tecnica d'ufficio, sulla scorta della documentazione allegata (vedasi pagg.
7-31 della relazione di consulenza sulla descrizione dell'immobile oggetto di causa).
Il consulente tecnico ha accertato la presenza dei danni lamentati dalla parte attrice, odierna appellante, ma ha spiegato che, sulla base dell'analisi dei dati anemometrici e pluviali, gli eventi meteorologici non sono stati la
5 causa diretta di tali danni, avendo piuttosto essi aggravato una situazione già compromessa (vedasi pagg. 27-28 della relazione peritale).
Lo stato dell'immobile, che risultava peraltro disabitato, suggerisce chiaramente che, se la condizione dell'edificio non fosse stata così fatiscente, le avverse condizioni meteorologiche non avrebbero con ogni probabilità potuto causare da sole i danni lamentati dalla parte attrice e accertati dal perito.
Gli eventi climatici avversi, dunque, non avrebbero avuto un impatto così significativo se l'immobile fosse stato adeguatamente manutenuto e in condizioni migliori, escludendosi pertanto la possibilità che essi siano la causa esclusiva o determinante dei danni verificatisi.
Il motivo d'appello relativo alla condanna per lite temeraria, invece, è fondato e dev'essere accolto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la parte appellante avesse agito in modo pretestuoso e con evidente malafede, abusando così dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giudiziario.
A seguito dell'esame della documentazione e delle circostanze del caso, è emerso come la parte appellante avesse motivo per far valere in giudizio le proprie pretese, sebbene tali pretese non siano state ritenute fondate per le ragioni già esposte.
La parte appellante non ha agito in modo manifestamente temerario, né ha cercato di abusare del processo per fini speculativi, essendo stata verificata la sussistenza dei danni in sé.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la condanna per lite temeraria appare ingiustificata e la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata.
6 Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per 1/8, rimanendo a carico della parte appellante gli ulteriori 7/8, e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
In relazione alle spese di lite di primo grado, esse non trovano riforma quale conseguenza del parziale accoglimento dell'appello, in quanto non si configura, in quella sede, un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza
(Cass. 18036/2022).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- rigetta nel resto;
- compensa per 1/8 le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, per onorari, oltre accessori di legge, condannando la parte appellante a rifondere alla parte appellata i restanti 7/8.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Fabrizio Cosentino
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