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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
29611/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/06/2019, rimessa al Collegio con ordinanza del 27/01/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 9/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CALCATERRA PAOLA ( ) presso il cui C.F._2
studio in VIA B. GUALDONI, 15 20012 CUGGIONO è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. PICCO MARIA ELISABETTA presso il cui studio in VIA
QUINTINO SELLA, 4 20121 MILANO è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 19 E CON L'INTERVENTO dell'avv. BARBARA FEZZI nella sua qualità di CURATORE SPECIALE DEI MINORI
, nata a [...], il [...] Persona_1
, nato a [...], il [...] Persona_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26/06/2019
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte attrice
1) dichiarare e pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito delle relative cause per i motivi esposti nella narrativa del ricorso introduttivo e della memoria integrativa;
2) rigettare l'avversa domanda di affidamento esclusivo rafforzato con condanna del signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
3) confermare l'affidamento dei minori al Comune di NO con collocazione prevalente degli stessi presso la residenza del padre;
4) porre a carico del signor l'integrale mantenimento dei figli, comprensivo CP_1 dell'integrale pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche) per i figli, in ottemperanza alle linee guida proposte da codesto Tribunale e dunque come segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio
pagina 2 di 19 Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione /master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) la madre avrà il diritto di vedere e tenere i figli con sé liberamente, previo accordo diretto con gli stessi, con incarico all'Ente affidatario a monitorare che tale diritto venga effettivamente esercitato con regolarità e che nessun impedimento di sorta venga frapposto dal sig.
[...]
; CP_1
6) la madre inoltre terrà i figli con sé: durante le festività, le vacanze invernali e le vacanze scolastiche in genere: la madre potrà tenere con sé i figli, alternandosi con il padre di anno in anno, il Natale o la Vigilia di Natale ed pagina 3 di 19 il giorno di Santo Stefano, la giornata e la notte di Capodanno o la giornata del 1° gennaio, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e così tutte le festività. Durante le vacanze invernali e le vacanze scolastiche in genere, la madre potrà tenere i figli con sé anche per l'intera giornata.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare;
7) porre a carico del signor ed a favore della signora un contributo CP_1 Parte_1
mensile al suo mantenimento di €.500,00 (cinquecento/00), da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT, o in subordine un assegno alimentare di €.500,00 da versarsi con le stesse modalità; in via di ulteriore subordine, porre a carico del signor ed a favore della signora un contributo mensile al suo CP_1 Parte_1 mantenimento di €.150,00 (centocinquanta/00), da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT, come da provvedimenti provvisori resi all'udienza del 10 dicembre 2019;
8) condannarsi il sig. alla rifusione in favore della qui esponente delle spese e CP_1
compensi di giudizio incluse spese generali, in ragione della soccombenza.
Parte convenuta premessa ogni più opportuna declaratoria, dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2. Collocare ed presso il padre ed affidarli allo stesso, il quale potrà essere coadiuvato Per_2 Per_1 da tutti i suoi famigliari nell'accudire i minori ed eventualmente da una baby sitter;
3. In virtù dell'affido al padre, assegnare allo stesso, la casa coniugale di NO (MI), con tutto ciò che la arreda ad eccezione dei beni ed effetti personali della signora , che la stessa ha già Parte_1
asportato ed in ragione del collocamento dei minori disporre che il marito percepisca in via integrale l'assegno unico;
4. Stabilire che la madre possa vedere i figli quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni dei minori, ma sempre e comunque alla presenza di un adulto e stabilire che la stessa non rimanga mai sola con i bambini sino a che la sig.ra non abbia superato le problematiche che la affliggono. Parte_1
pagina 4 di 19 Pacifico che il comprovato recupero della salute della sig.ra condurrà ad una immediata Parte_1
variazione delle condizioni di affidamento dei minori;
5. Revocare il contributo al mantenimento della moglie, posta la piena capacità lavorativa della stessa, ovvero disporre un contributo al mantenimento pari ad euro 100,00 mensili in favore della sig.ra per un periodo di un anno con decorrenza dalla precisazione delle conclusioni;
Parte_1
6. Dare anche atto che i coniugi si impegnano a riconoscersi il pagamento del 50% delle spese straordinarie in ossequio al protocollo della Corte di Appello di Milano da intendersi qui trascritto;
7. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
8. Prevedere, infine, che i coniugi esprimono sin d'ora il loro reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei minori su entrambi i documenti
Curatore speciale dei minori
Chiede che il Tribunale confermi l'affido dei figli minori al comune di NO, con incarico di ripristinare le frequentazioni tra i figli e la madre e di attivare gli interventi a favore dei genitori e/o dei minori ritenuti opportuni o necessari.
Quanto al mantenimento dei figli, la curatrice aderisce all'accordo raggiunto dai coniugi in data
10.12.2019 ovvero alla previsione dell'integrale mantenimento dei figli in capo al padre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in CUGGIONO il 19/12/2009 (trascritto nel registro dello Stato Civile dello stesso Comune, anno
2009, N. 14 registro // parte I serie A) in separazione dei beni;
dal matrimonio sono nati i due figli (Legnano, 04.07.2010 – oggi di anni 14) e Per_2
(Legnano, 20.01.2012, di anni 12). Per_1
pagina 5 di 19 Con ricorso iscritto in data 9/12/2019, la sig.ra ha adito questo Tribunale, Parte_1
chiedendo di pronunciare la separazione con addebito al marito, nonché di disporre l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e assegnazione allo stesso della casa coniugale di NO (Mi) Via Fratelli Piazza n. 41 – già di proprietà esclusiva del sig.
, il quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori;
quindi di stabilire: - che la madre CP_1
possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo avviso al padre e comunque, in caso di disaccordo dei genitori, durante la settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle 18,30 quando i figli torneranno a casa dal padre, oltre che nel fine settimana e nelle vacanze estive;
- che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento dei figli minori e alle spese straordinarie per gli stessi figli fino a quando la signora non avrà reddito;
- di porre altresì a carico dello stesso un assegno di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra di €500,00, ovvero in via subordinata e/o alternativa un Parte_2 assegno alimentare di €300,00 mensili;
allegava nel merito la ricorrente di aver sempre versato in una situazione di sostanziale dipendenza economica dal marito - autotrasportatore impegnato in trasporti nazionali ed esteri, quindi spesso assente da casa - che le aveva da sempre integralmente delegato la gestione e l'educazione dei figli, tenendola all'oscuro della situazione economica familiare e della propria attività lavorativa;
riferiva altresì la ricorrente che la situazione familiare si era esacerbata anche a causa della conflittualità tra le parti e i genitori dell'altro coniuge e dei comportamenti svalutanti posti in essere dal marito nei confronti della moglie anche in presenza dei figli;
che il marito l'aveva lasciata varie volte senza neanche i soldi per fare la spesa e provvedere alle prime necessità dei figli, tanto da esser stata costretta a farsi aiutare dai genitori e dalla sorella;
questa situazione tracimava a luglio 2018, quando la sig.ra veniva ricoverata per un episodio psicotico breve presso l'Ospedale di Legnano – di Parte_1
seguito risoltosi ma cui era seguito – di fatto - il sostanziale abbandono da parte del marito;
riferiva di esser stata da allora in cura, anche farmacologica, presso il CPS di NO;
che già da gennaio 2019 i sintomi psicotici e/o depressivi si erano risolti e di essersi trasferita a far data dal 25/03/ 2019
d'accordo con il marito, presso l'appartamento reperito grazie all'aiuto dei propri genitori a NO, vicino all'ex casa coniugale, affinchè potesse rimanere vicina ai figli;
da allora, il marito si rifiutava tuttavia di prestarle qualunque tipo di aiuto economico, costringendola in una situazione di assoluta indigenza, cui la stessa riesce a far fronte solo grazie all'aiuto dei proprio genitori;
da quando aveva lasciato la casa coniugale, era poi il padre a occuparsi - coadiuvato dai nonni paterni e dagli zii - di tutte pagina 6 di 19 le necessità dei figli, che riferiva di vedere tutti i giorni dopo la scuola, dove la sorella l'accompagnava a prendere i bambini, per un paio d'ore (dalle 16,30 alle 18,30) fino a quando i nonni paterni andavano a prenderli, per riportarli presso la loro abitazione dove e si fermavano a cena o anche Per_2 Per_1
per la notte - non potendola madre provvedere alle loro esigenze e a tenerli con sé;
con memoria depositata in data 28/09/2019 si è costituito in giudizio il sig. che, pur CP_1
confermando la situazione di conflittualità con la moglie, contestava nel resto le allegazioni di controparte e rappresentando di esser sempre stato l'unico sostegno economico della famiglia, cui ha fatto fronte solo con il suo lavoro e senza mai lasciare in stato di bisogno la moglie;
che la stessa, invero, aveva dovuto lasciare vari lavori per via delle sue condizioni e non si era dimostrata neppure capace di seguire il bilancio e le spese familiari – tanto che la famiglia si era ritrovata indebitata;
deduceva altresì il convenuto che nel corso degli anni la resistente non si era neppure adeguatamente presa cura della famiglia e dei figli - davanti ai quali aveva finanche tentato di suicidarsi: fino al ricovero resosi necessario per via dei suoi problemi psichiatrici;
concludeva pertanto chiedendo disporsi CTU sul nucleo familiare, nonché di disporre l'affido super esclusivo al padre, con collocamento dei figli ed presso di sé, assegnazione della casa coniugale di NO Per_2 Per_1
(MI), mantenimento diretto dei minori integralmente a carico del padre, spese straordinarie al 50% tra le parti e disponibilità a versare in favore della sig.ra € 150,00 mensili a titolo di concorso Parte_1
al mantenimento della moglie;
all'udienza presidenziale, tenutasi in data 10.12.2019, sentite le parti sui fatti di causa e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. all'epoca procedente, preso atto dell'impegno del sig.
a sostenere il mantenimento dei figli e a corrispondere alla moglie l'importo di €.150,00 CP_1
mensili, disponeva provvisoriamente il collocamento dei minori presso il padre, contestualmente incaricando i Servizi della presa in carico del nucleo e di dare avvio agli ulteriori interventi di educativa domiciliare a sostegno delle parti e rinviava per la prosecuzione dell'udienza presidenziale;
dopo vari rinvii per acquisire la relazione dei Servizi Sociali incaricati e per via della situazione di emergenza sanitaria – si perveniva all'udienza del 26/10/2020, in cui la parte ricorrente riferiva in ordine all'andamento delle proprie frequentazioni con i figli, rappresentando che il marito non si era attenuto all'impegno economico assunto;
parte resistente riferiva invece di aver presenziato pagina 7 di 19 personalmente agli incontri madre -figli e di aver recentemente cambiato lavoro, impegnandosi al versamento degli arretrati;
il Presidente f.f. all'epoca procedente si riservava e, con ordinanza del
27/10/2020, così provvedeva:
“ letti gli atti e i documenti di causa e letta la relazione 23.10.2020 dei Servizi Sociali;
rilevato che i Servizi Sociali hanno sottolineato la necessità di procedere negli approfondimenti sul nucleo, con valutazione del benessere psico-emotivo dei minori, valutazione psicodiagnostica sul convenuto per approfondire le sue capacità genitoriali e la sua struttura di personalità, monitoraggio del percorso avviato dalla ricorrente presso il CPS;
rilevato che i Servizi hanno inoltre suggerito l'avvio di un percorso di incontri osservati madre-figli, finalizzato a valutare la qualità della relazione, con possibilità di una rapida liberalizzazione qualora non si ravvisassero elementi di pregiudizio o una sospensione in caso contrario;
ritenuto che
la situazione familiare particolarmente complessa e problematica, la persistente aspra conflittualità tra i coniugi (emersa anche nel corso dell'ultima udienza) imponga di disporre, allo stato, l'affido dei due minori al Comune di NO, mantenendo il collocamento presso il padre;
ritenuto di incaricare i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici: - di effettuare presso la NPI territorialmente competente una valutazione del benessere psico-emotivo dei minori, con attivazione se necessario di un sostegno psicologico per gli stessi;
- di effettuare un approfondimento psicodiagnostico sulla struttura di personalità e sulla capacità genitoriale Cont dell e della e di monitorare il percorso della stessa presso il - di avviare con CP_1 Parte_1 urgenza un percorso di incontri osservati in spazio neutro madre-figli, per osservare e valutare la qualità della relazione, con possibilità di procedere ad una rapida liberalizzazione ove non emergessero elementi di pregiudizio oppure di sospendere gli incontri, se pregiudizievoli;
- di inviare a questo Ufficio relazione di aggiornamento contenente gli esiti delle indagini svolte, entro e non oltre il 1.3.2021; ritenuto che, sino all'avvio del percorso in spazio neutro, la possa continuare a vedere i figli Parte_1 alla presenza del marito o di familiare di fiducia, almeno tre pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori;
ritenuto che
i provvedimenti economici assunti in via del tutto provvisoria, su accordo delle parti, debbano essere confermati, riservando al prosieguo del giudizio ogni accertamento circa gli attuali redditi dell' (che ha da poco cambiato lavoro); CP_1
P.Q.M.
In via provvisoria e in parziale modifica dei provvedimenti assunti in via del tutto provvisoria il
10.12.2019, così provvede:
1) Affida i minori e al Comune di NO, mantenendo il collocamento Per_2 Persona_1 presso il padre;
2) Assegna al convenuto la casa coniugale di via F.lli Piazza 41, con tutti gli arredi;
3) Incarica i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici: - di effettuare presso la NPI territorialmente competente una valutazione del benessere psico-emotivo dei minori, con attivazione se necessario di un sostegno psicologico per gli stessi;
- di effettuare un approfondimento psicodiagnostico sulla struttura di personalità e sulla capacità genitoriale Cont dell' e della e di monitorare il percorso della stessa presso il - di CP_1 Parte_1 avviare con urgenza un percorso di incontri osservati in spazio neutro madre-figli, per osservare e valutare la qualità della relazione, con possibilità di procedere ad una rapida liberalizzazione ove non emergessero elementi di pregiudizio oppure di sospendere gli incontri, se pregiudizievoli;
- di avviare in favore dei genitori e dei minori ogni sostegno ritenuto necessario o anche solo opportuno;
- di
pagina 8 di 19 inviare a questo Ufficio relazione di aggiornamento contenente gli esiti delle indagini svolte, entro e non oltre il 1.3.2021; 4) Dispone che sino all'avvio del percorso di incontri in spazio neutro gli incontri madre-figli proseguano con le modalità attuali, ossia avvengano alla presenza del convenuto o di familiare di fiducia, almeno tre pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori;
5) Conferma i provvedimenti economici assunti in data 10.12.2019, su accordo delle parti;
Quindi, nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione all'11/03/2021, in cui su richiesta delle parti, provvedeva all'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. – poi differiti su istanza congiunta delle parti, con ordinanza del 3/05/2021, in pendenza di trattative dapprima fino al 18/06/2021 e di seguito fino al 27/10/2021.
Il procedimento veniva ulteriormente differito fino all'udienza del 4/11/2021, all'esito della quale, con successiva ordinanza del 5/11/2021, il G.I. disponeva l'avvio degli interventi già demandati ai Servizi Sociali e nello specifico, dell'educativa domiciliare a sostegno della relazione genitori -figli, provvedendo altresì alla nomina del curatore speciale nell'interesse dei minori, nella persona dell'avv.
Barbara Fezzi, che si costituiva nel termine assegnatole.
All'udienza di comparizione del 20/1/2022 veniva disposto un ulteriore rinvio per trattative su richiesta congiunta delle parti fino all'udienza del 9/06/2022, in cui le parti congiuntamente insistevano per la convocazione dei Servizi Sociali, a fronte della situazione dei minori, che veniva di seguito disposta per l'udienza del successivo 29/06/2022, all'esito della quale il G.I. confermava in calendario degli incontri madre-figlio già in atto (a cadenza tri-settimanale), disponendo l'avvio di ogni intervento di supporto utile ai genitori e a favorire il riavvicinamento madre-figlio, rinviando per la verifica della situazione dei minori e l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali all'udienza del
20/12/2022.
Quindi all'udienza indicata, intervenuto nelle more il mutamento del Giudice, su richiesta congiunta delle parti venivano rimodulati gli interventi attivati dai Servizi Sociali in favore dei minori e a supporto della loro relazione con la madre, nonchè a fronte delle resistenze del padre nell'aderire agli interventi disposti e dell'impermeabilità dei minori, in cui favore veniva disposto con urgenza l'avvio di un percorso di supporto psicologico per e la prosecuzione della presa in carico NPI per Per_1
Per_2
pagina 9 di 19 Alla successiva udienza del 30/03/2023 – di seguito differita al 5/04/2023 per ragioni d'ufficio, le parti rinunciavano ai termini per le memorie istruttorie, riservandosi in base all'andamento degli incontri madre/figli e delle valutazioni NPI già richieste, di presentare p.c. congiunte;
il curatore speciale dei minori chiedeva, nell'attesa dell'avvio degli ulteriori interventi dei Servizi, di disporre la graduale liberalizzazione degli incontri madre-figli in presenza della zia materna;
il G.I. preso atto, incaricava i Servizi Sociali di predisporre, sentito il curatore speciale dei minori, il calendario di detti incontri con progressiva liberalizzazione degli stessi, in numero e durata, in base alle condizioni dei minori e al relativo andamento, rinviando per la valutazione della relazione conclusiva sull'andamento degli incontri madre/figli e delle valutazioni NPI dei minori già richieste all'udienza del 20/09/2023;
All'udienza indicata – tenutasi innanzi al Got delegato attesa l'assenza per maternità del G.I. – su richiesta congiunta delle parti e del curatore speciale dei minori, veniva disposta la liberalizzazione delle visite madre - figli con sospensione dell'intervento di educativa domiciliare e sollecitata l'acquisizione delle valutazioni conclusive dei Servizi in ordine alle capacità genitoriali delle parti e agli aggiornamenti sulla situazione neuropsichiatrica dei minori per l'udienza del 24/01/2024 – di seguito differita, stante l'imminente rientro in ruolo del G.I. - al 6/03/2024 in cui il curatore speciale dei minori dava conto dell'ulteriore peggioramento intervenuto da ultimo nei rapporti madre-figli, sospesi da circa un mese, a fronte del riacutizzarsi del contenzioso economico tra le parti.
Quindi attesi gli ulteriori accordi raggiunti in udienza sull'assegno di mantenimento del coniuge, su concorde richiesta delle parti – che si riservavano di depositare conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. il G.I. fissava udienza di p.c. al 9/04/2024, che sostituiva con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Nelle more, su istanza congiunta dei procuratori delle parti e del curatore speciale dei minori, in seguito all'aggressione di avvenuta in casa da parte dello zio paterno convivente, con Per_2
conseguente ricovero del ragazzo – l'udienza di p.c. veniva differita al 15/05/2024 e contestualmente disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento sulle condizioni e sul collocamento dei minori da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario.
Quindi all'udienza indicata – il G.I. su richiesta congiunta delle parti, assegnava breve termine al curatore speciale dei minori per una memoria di aggiornamento in ordine al collocamento dei minori e all'andamento delle frequentazioni madre/ figli, riservando alla scadenza del termine l'ulteriore calendarizzazione del processo.
pagina 10 di 19 Con ordinanza del 6/07/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22/11/2024, sostituita ex art. 127ter c.p.c. con lo scambio delle sole note scritte delle parti.
Con successiva ordinanza collegiale del 27/01/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. espressamente richiesti da parte ricorrente con le proprie conclusioni depositate in data 21/11/2024, assegnando termini di giorni 20 per deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le repliche e rimettendo all'esito nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
Quindi, alla scadenza dei suddetti termini, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Considerato in diritto
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad alcuna integrazione del materiale probatorio già in atti, alla luce delle dichiarazioni delle parti e delle relazioni acquisite dai Servizi Sociali che hanno ormai da tempo in carico il nucleo familiare – tanto più a fronte dell'espressa rinuncia delle parti alle rispettive istruttorie.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e delle allegazioni delle parti e il tenore delle reciproche deduzioni, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 11 di 19 La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente e formalmente reiterata in conclusioni - pure deve essere disattesa, rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio a fronte del contegno processuale della parte e delle plurime richieste di rinvio per addivenire a una soluzione bonaria della controversia, nonché avuto riguardo alle rispettive domande economiche e all' assenza di istanze istruttorie.
La ricorrente fonda la domanda di addebito sulle pretese condotte svalutanti patite da parte del marito in costanza di convivenza anche alla presenza dei figli di cui tuttavia non è emersa prova, in un contesto familiare che sicuramente era gravato dall'elevata conflittualità tra i coniugi, come emerge anche dalla documentazione sanitaria relativa al ricovero patito dalla sig.ra in Parte_1
concomitanza dell'episodio psicotico breve del luglio 2018, che peraltro restituisce il quadro di un marito affettivamente presente - smentendo quindi sul punto le opposte allegazioni della ricorrente (cfr. in particolare la lettera di dimissioni Ospedale di Legnano del 19/07/2018 e la successiva relazione del
CPS NO 17/01/2019).
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole-
contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
per cui, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza,
legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n.
16287).
Di conseguenza, la domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
Le statuizioni in ordine al contributo al mantenimento del coniuge.
La sig.ra ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, l'originaria domanda Parte_1
formulata nel proprio atto introduttivo di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento CP_1 per sè di € 500,00 mensili;
in subordine ha insistito per il riconoscimento in proprio favore di un assegno alimentare del medesimo importo;
in ulteriore subordine, ha chiesto di confermare l'assegno di pagina 12 di 19 mantenimento per sé a carico del sig. – già determinato in €.150,00, in via provvisoria, in CP_1 conformità all'accordo delle parti all'udienza del 10.12.2019.
Per contro, il sig. ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della moglie, CP_1
posta la piena capacità lavorativa della stessa, ovvero di disporre un contributo al mantenimento pari ad
€ 100,00 mensili in favore della sig.ra per un periodo di un anno con decorrenza dalla Parte_1
precisazione delle conclusioni.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento, in assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 156 c.c., per addivenire al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, né tantomeno per ritenere il convenuto tenuto all'obbligo di prestarle gli alimenti.
Deve innanzitutto premettersi che i due istituti hanno presupposti completamente diversi, come già si desume dal tenore letterale della disposizione citata.
Il diritto agli alimenti costituisce infatti un'obbligazione di natura patrimoniale che trae proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare ed ha copertura costituzionale (art. 2 Cost.) e presuppone lo stato di bisogno oggettivo del beneficiario, che non riesce a sostenere le proprie spese primarie (quali vitto, alloggio e cure mediche), nonché l'incapacità – per condizioni fisiche, età e capacità lavorativa - di provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico, oltre all'adeguata capacità economica del soggetto obbligato a farvi fronte e al vincolo relazionale con il beneficiario. L'assegno alimentare può essere riconosciuto, inoltre, solo qualora la separazione non sia stata addebitata al coniuge ricevente.
Diversamente, il diritto al mantenimento del coniuge si definisce in relazione al tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio e, pur prescindendo da uno stato di bisogno, presuppone che il coniuge richiedente abbia vanamente cercato un'occupazione lavorativa, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare e su cui grava l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno presuppone la mancanza di adeguati redditi propri, come espressamente richiesto dall'art. 156 c.c. che, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. da ultimo, Cass. Sez. I, ord. 10/02/2025, n. 3354).
Ciò premesso, la ricorrente ha allegato di aver lavorato solo per pochi anni in costanza di matrimonio come commessa e cassiera in un supermercato, essendosi negli anni seguenti dedicata alla cura dei figli e di vivere attualmente solo grazie all'aiuto dei propri genitori – essendo peraltro da pagina 13 di 19 tempo il sig. reso totalmente inadempiente rispetto al contributo al mantenimento già CP_1
concordato dalle parti in via provvisoria, che pure il convenuto si era impegnato a versare in favore della moglie, da ultimo all'udienza del 6/04/2024: impegno a fronte del quale era seguita la rinuncia della ricorrente al maggior importo richiesto per l'assegno di mantenimento.
Orbene, è pacifico – poichè incontestato, che la sig.ra non abbia allo stato adeguati Parte_1
mezzi di sostentamento. Tuttavia, non può ritenersi assolto da parte della ricorrente l'onere della prova quanto al fatto che la stessa versi in una situazione di impossibilità a ricollocarsi utilmente in ambito lavorativo, con riferimento alla propria capacità lavorativa residua e alle proprie attitudini professionali.
Deve rilevarsi, sul punto, che la capacità lavorativa residua della sig.ra deve ritenersi Parte_1
conservata, come risulta già dalla relazione di aggiornamento del CPS di NO del 27/02/2023, in atti in cui si attesta che il quadro clinico è ben compensato e che già all'epoca vi era una valida progettualità della parte anche in ordine alla ricerca di un'occupazione. Peraltro è stata la stessa sig.ra a dare atto, da ultimo, del tentativo dei Servizi Sociali di coinvolgerla nella frequenza di Parte_1
corsi di professionalizzazione (cfr. verbale d'udienza del 6/04/2024).
Non può ritenersi pertanto provata né la pretesa incapacità lavorativa, nè che sussistano elementi ostativi al reinserimento professionale della ricorrente, avuto riguardo alla sua capacità lavorativa residua;
né infine, la parte ha fornito prova della percezione di eventuali sussidi, ovvero dell'assenza dei presupposti per ottenerli.
All'attualità, peraltro, non vi è neppure prova della capacità economica del resistente: quanto alla situazione economico- reddituale del sig. , occorre rilevare infatti che lo stesso, ex CP_1
autotrasportatore, oltre a essere ormai da tempo gravato dell'integrale mantenimento diretto dei figli e del mutuo sull'ex casa familiare (da ultimo di € 800.00 mensili), percepiva un reddito di circa
1800/2000 € al mese su 14 mensilità (cfr. prod. del 6/04/22, in atti), venuto meno in seguito al fallimento della ditta individuale per la quale lavorava;
veniva di seguito nuovamente assunto da un'altra ditta – ma ha di seguito allegato di aver perso anche l'ultimo lavoro dopo l'iniziativa promossa della sig.ra per il recupero del credito relativo agli arretrati, che l'avrebbe messo in cattiva Parte_1
luce con il datore di lavoro (cfr. relazione SS NO del 19/11/2024; la circostanza risulta confermata anche nelle conclusioni del curatore speciale dei minori).
pagina 14 di 19 Alla luce di quanto precede, deve essere rigettata la domanda della ricorrente, sia con riferimento all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. che dell'assegno alimentare richiesto, dei cui presupposti non vi è prova.
Di conseguenza, dev'essere disposta la revoca integrale dell'assegno di mantenimento già previsto in via provvisoria in favore della ricorrente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale e in ordine alla ripresa dei rapporti madre- figli
Il Collegio ritiene sul punto che, in accoglimento delle conclusioni formulate dal curatore speciale dei minori e della parte ricorrente, i minori debbano restare affidati ai Servizi sociali del
Comune di residenza (NO).
Depongono in tal senso, oltre alla perdurante conflittualità tra le parti, ormai da tempo in atto prevalentemente per questioni economiche e che ha visto fin da ultimo il pesante coinvolgimento dei minori – tanto da determinarne nuovamente la sospensione dei rapporti con la madre, anche le fragilità che connotano tuttora entrambe le figure genitoriali, pacificamente emerse all'esito della lunga istruttoria.
La madre – seppure presenti già da tempo un quadro di buon compenso psichiatrico, residuando allo stato le sole problematiche di ansia legate al riacutizzarsi della conflittualità con il partner (cfr. rel.
CPS 27/02/23 in allegato alla rel. Servizi del 20/03/2023) nonostante il supporto dell'educativa, che pure ha consentito di addivenire alla graduale liberalizzazione delle frequentazioni con i figli, non è riuscita a recuperare il proprio ruolo genitoriale e un rapporto affettivo coi figli (laddove vi è stato un riavvicinamento nei confronti della sola figlia minore , mentre è sempre rimasta ferma Per_1
l'insofferenza e la diffidenza del figlio maggiore . Per_2
D'altro canto il sig. , se da una parte ha saputo farsi carico - coadiuvato CP_1 prevalentemente dall'anziana madre - della cura e dell'accudimento materiale dei figli negli anni della malattia della sig.ra ; dall'altra ha mantenuto nel corso del processo un atteggiamento Parte_1
superficiale e scarsamente collaborativo con i Servizi Sociali, che ha di fatto finito con l'ostacolarne gli interventi attivati a supporto del nucleo e dei minori, così dimostrando di non saper adeguatamente sostenere i figli nella rielaborazione del difficile vissuto familiare e del loro rapporto con la madre, già
pagina 15 di 19 gravemente compromesso – come in particolare reso evidente dalla chiusura dell'intervento di educativa domiciliare, disposta per via della resistenza del padre, nonostante lo stesso fosse finalizzato a supportare precipuamente il figlio maggiore gravato da DSA e con tratti oppositivo- Per_2
provocatori soprattutto nei confronti della madre.
Analogamente, anche il monitoraggio di e presso la NPI e l'avvio di un supporto Per_2 Per_1
psicologico per i minori è stato osteggiato dal padre, che ha anteposto gli impegni propri e del minore
(in particolare quelli sportivi) nonché la generale “stanchezza” dei figli – rendendo di fatto impossibile l'avvio del percorso di supporto finalizzato a sostenerli nella ripresa dei rapporti con la madre (cfr. rel.
NPI del 7/8/2023).
Sono poi emerse nel corso del processo le importanti fatiche educative dell , sia CP_1
riguardo all'andamento scolastico di (poi bocciato alla fine della II media e di cui il padre ha Per_2
addebitato la responsabilità alle insegnanti), che rispetto alle frequentazioni a rischio devianza del figlio
(laddove i Servizi Sociali hanno segnalato che il ragazzo si dedicava alla vendita di rame, pur essendone il padre a conoscenza).
Le modalità non sempre efficaci del padre nel contenimento degli aspetti comportamentali più critici del figlio maggiore e del difficile rapporto madre-figli, l'incapacità di preservare i Per_2
minori dal loro rilevante coinvolgimento nel conflitto genitoriale e gli accadimenti occorsi da ultimo al figlio (dopo l'aggressione subita a settembre 2024 dallo zio paterno all'epoca ospite Per_2 dell'abitazione) non consentono pertanto di accogliere la domanda di affido esclusivo del resistente.
I minori devono restare quindi affidati ai Servizi Sociali del comune di residenza, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori.
D'altro canto, le valutazioni psicodiagnostiche eseguite sul padre (cfr. rel. CFI del 17/01/2023, trasmessa in allegato alla relazione dei Servizi del 20/03/2023, pure protrattesi - senza che sia stato possibile completare le valutazioni testali, sempre per via della mancata collaborazione del padre) ne hanno comunque messo in evidenza il forte legame affettivo nei confronti dei figli e la capacità di coglierne suficientemente le loro esigenze materiali ed emotive, che ha permesso al padre di divenire – insieme alla propria famiglia d'origine – il principale punto di riferimento dei minori e di supportarne comunque la crescita.
pagina 16 di 19 Nulla osta, pertanto, a che i minori restino collocati, come da concordi domande delle parti, presso il padre, trattandosi del genitore di riferimento - che provvederà quindi, sentita la madre e i
Servizi Sociali affidatari, ad assumere le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minori.
I Servizi Sociali Affidatari manterranno comunque uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo e sulla situazione psico-fisica dei figli minori, avviando ogni ulteriore intervento a sostegno del nucleo e dei minori e di un supporto psicologico quanto meno per la figlia minore . Per_1
Quanto al rapporto dei minori con la madre - ormai da tempo in stallo, a fronte dapprima della malattia della madre e di seguito, della mancata rielaborazione anche da parte dei minori - dei vissuti traumatici cui gli stessi sarebbero stati esposti in conseguenza degli episodi di aggressività della madre
– dev'essere dato incarico ai Servizi Affidatari di dare avvio a ogni intervento concretamente possibile per la ripresa delle frequentazioni madre-figli, anche con il supporto di un nuovo intervento di educativa domiciliare, avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche e alla volontà dei minori.
Attesa la complessa situazione del nucleo familiare e le limitazioni alla responsabilità genitoriale delle parti, si dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Dev'essere infine disattesa la domanda della ricorrente formulata ai sensi dell'art 96 c.p.c. con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo della controparte, di cui non sussistono i presupposti, né soggettivi né oggettivi.
Assegnazione dell'ex casa coniugale
Dev'essere confermata l'assegnazione al convenuto dell'ex casa coniugale di NO (Mi)
Via Fratelli Piazza n. 41 – già di proprietà esclusiva del sig. , il quale continuerà ad abitarvi CP_1
insieme ai figli minori, anche ai fini della loro residenza anagrafica.
Le condizioni economiche
Ritiene il Collegio che a fronte dell'accordo già raggiunto dai coniugi all'udienza del
10/12/2019 e dell'attuale situazione economica delle parti sopra descritta – essendo la sig.ra allo stato tuttora priva di un'occupazione lavorativa e totalmente sostenuta dai propri Parte_1
pagina 17 di 19 genitori - il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva del mantenimento integrale dei Parte_1
figli, comprensivo delle spese straordinarie, come già disposto in via provvisoria.
Le spese di lite
Ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite, attesa la delicatezza della situazione familiare e la reciproca soccombenza delle parti sulle rispettive domande in punto affidamento e mantenimento della prole, oltre che della ricorrente sulle domande di contributo economico per sé.
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
CUGGIONO il 19/12/2009, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune nell'anno
2009, n. 14 registro // parte I serie A);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
CUGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Conferma l'affidamento dei minori (Legnano, 4.07.2010) e Per_2 [...]
(Legnano, 20.01.2012) ai Servizi Sociali del Comune di NO, con limitazione Per_1
della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
4. Mantiene i minori collocati presso il padre, che assumerà quale genitore collocatario, sentita la madre e i Servizi Sociali affidatari, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minori.
5. Dispone l'assegnazione al convenuto dell'ex casa coniugale di NO (Mi) Via Fratelli Piazza
n. 41 – già di proprietà esclusiva del sig. , il quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli CP_1
minori, anche ai fini della loro residenza anagrafica.
6. Dispone che i Servizi Sociali affidatari del Comune di NO provvedano:
pagina 18 di 19 - a mantenere uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo e sulla situazione psico-fisica dei figli minori, segnalando all'A.G. competente senza ritardo eventuali situazione di pregiudizio;
- ad avviare ogni ulteriore intervento a sostegno del nucleo e dei minori e un supporto psicologico quanto meno per la figlia minore , nonché ogni intervento ritenuto utile per la ripresa delle Per_1
frequentazioni madre-figli, anche previo ulteriore intervento di educativa domiciliare, avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche e alla volontà dei minori.
7. Dispone che il sig. provveda in via esclusiva all'integrale mantenimento dei figli, CP_1
comprensivo delle spese straordinarie.
8. Rigetta la domanda della ricorrente quanto al contributo di mantenimento per sé con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
9. Rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.pc. in difetto dei relativi presupposti.
10. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
11. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 9/04/2025
Il Giudice Relatore Estensore Il Presidente
Valentina DI PEPPE Laura COSMAI
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/06/2019, rimessa al Collegio con ordinanza del 27/01/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 9/04/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CALCATERRA PAOLA ( ) presso il cui C.F._2
studio in VIA B. GUALDONI, 15 20012 CUGGIONO è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. PICCO MARIA ELISABETTA presso il cui studio in VIA
QUINTINO SELLA, 4 20121 MILANO è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 19 E CON L'INTERVENTO dell'avv. BARBARA FEZZI nella sua qualità di CURATORE SPECIALE DEI MINORI
, nata a [...], il [...] Persona_1
, nato a [...], il [...] Persona_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26/06/2019
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte attrice
1) dichiarare e pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito delle relative cause per i motivi esposti nella narrativa del ricorso introduttivo e della memoria integrativa;
2) rigettare l'avversa domanda di affidamento esclusivo rafforzato con condanna del signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
3) confermare l'affidamento dei minori al Comune di NO con collocazione prevalente degli stessi presso la residenza del padre;
4) porre a carico del signor l'integrale mantenimento dei figli, comprensivo CP_1 dell'integrale pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche) per i figli, in ottemperanza alle linee guida proposte da codesto Tribunale e dunque come segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio
pagina 2 di 19 Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione /master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) la madre avrà il diritto di vedere e tenere i figli con sé liberamente, previo accordo diretto con gli stessi, con incarico all'Ente affidatario a monitorare che tale diritto venga effettivamente esercitato con regolarità e che nessun impedimento di sorta venga frapposto dal sig.
[...]
; CP_1
6) la madre inoltre terrà i figli con sé: durante le festività, le vacanze invernali e le vacanze scolastiche in genere: la madre potrà tenere con sé i figli, alternandosi con il padre di anno in anno, il Natale o la Vigilia di Natale ed pagina 3 di 19 il giorno di Santo Stefano, la giornata e la notte di Capodanno o la giornata del 1° gennaio, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e così tutte le festività. Durante le vacanze invernali e le vacanze scolastiche in genere, la madre potrà tenere i figli con sé anche per l'intera giornata.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare;
7) porre a carico del signor ed a favore della signora un contributo CP_1 Parte_1
mensile al suo mantenimento di €.500,00 (cinquecento/00), da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT, o in subordine un assegno alimentare di €.500,00 da versarsi con le stesse modalità; in via di ulteriore subordine, porre a carico del signor ed a favore della signora un contributo mensile al suo CP_1 Parte_1 mantenimento di €.150,00 (centocinquanta/00), da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in applicazione degli indici ISTAT, come da provvedimenti provvisori resi all'udienza del 10 dicembre 2019;
8) condannarsi il sig. alla rifusione in favore della qui esponente delle spese e CP_1
compensi di giudizio incluse spese generali, in ragione della soccombenza.
Parte convenuta premessa ogni più opportuna declaratoria, dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2. Collocare ed presso il padre ed affidarli allo stesso, il quale potrà essere coadiuvato Per_2 Per_1 da tutti i suoi famigliari nell'accudire i minori ed eventualmente da una baby sitter;
3. In virtù dell'affido al padre, assegnare allo stesso, la casa coniugale di NO (MI), con tutto ciò che la arreda ad eccezione dei beni ed effetti personali della signora , che la stessa ha già Parte_1
asportato ed in ragione del collocamento dei minori disporre che il marito percepisca in via integrale l'assegno unico;
4. Stabilire che la madre possa vedere i figli quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni dei minori, ma sempre e comunque alla presenza di un adulto e stabilire che la stessa non rimanga mai sola con i bambini sino a che la sig.ra non abbia superato le problematiche che la affliggono. Parte_1
pagina 4 di 19 Pacifico che il comprovato recupero della salute della sig.ra condurrà ad una immediata Parte_1
variazione delle condizioni di affidamento dei minori;
5. Revocare il contributo al mantenimento della moglie, posta la piena capacità lavorativa della stessa, ovvero disporre un contributo al mantenimento pari ad euro 100,00 mensili in favore della sig.ra per un periodo di un anno con decorrenza dalla precisazione delle conclusioni;
Parte_1
6. Dare anche atto che i coniugi si impegnano a riconoscersi il pagamento del 50% delle spese straordinarie in ossequio al protocollo della Corte di Appello di Milano da intendersi qui trascritto;
7. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
8. Prevedere, infine, che i coniugi esprimono sin d'ora il loro reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei minori su entrambi i documenti
Curatore speciale dei minori
Chiede che il Tribunale confermi l'affido dei figli minori al comune di NO, con incarico di ripristinare le frequentazioni tra i figli e la madre e di attivare gli interventi a favore dei genitori e/o dei minori ritenuti opportuni o necessari.
Quanto al mantenimento dei figli, la curatrice aderisce all'accordo raggiunto dai coniugi in data
10.12.2019 ovvero alla previsione dell'integrale mantenimento dei figli in capo al padre.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in CUGGIONO il 19/12/2009 (trascritto nel registro dello Stato Civile dello stesso Comune, anno
2009, N. 14 registro // parte I serie A) in separazione dei beni;
dal matrimonio sono nati i due figli (Legnano, 04.07.2010 – oggi di anni 14) e Per_2
(Legnano, 20.01.2012, di anni 12). Per_1
pagina 5 di 19 Con ricorso iscritto in data 9/12/2019, la sig.ra ha adito questo Tribunale, Parte_1
chiedendo di pronunciare la separazione con addebito al marito, nonché di disporre l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e assegnazione allo stesso della casa coniugale di NO (Mi) Via Fratelli Piazza n. 41 – già di proprietà esclusiva del sig.
, il quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori;
quindi di stabilire: - che la madre CP_1
possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo avviso al padre e comunque, in caso di disaccordo dei genitori, durante la settimana, dall'uscita dalla scuola fino alle 18,30 quando i figli torneranno a casa dal padre, oltre che nel fine settimana e nelle vacanze estive;
- che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento dei figli minori e alle spese straordinarie per gli stessi figli fino a quando la signora non avrà reddito;
- di porre altresì a carico dello stesso un assegno di Parte_1
mantenimento in favore della sig.ra di €500,00, ovvero in via subordinata e/o alternativa un Parte_2 assegno alimentare di €300,00 mensili;
allegava nel merito la ricorrente di aver sempre versato in una situazione di sostanziale dipendenza economica dal marito - autotrasportatore impegnato in trasporti nazionali ed esteri, quindi spesso assente da casa - che le aveva da sempre integralmente delegato la gestione e l'educazione dei figli, tenendola all'oscuro della situazione economica familiare e della propria attività lavorativa;
riferiva altresì la ricorrente che la situazione familiare si era esacerbata anche a causa della conflittualità tra le parti e i genitori dell'altro coniuge e dei comportamenti svalutanti posti in essere dal marito nei confronti della moglie anche in presenza dei figli;
che il marito l'aveva lasciata varie volte senza neanche i soldi per fare la spesa e provvedere alle prime necessità dei figli, tanto da esser stata costretta a farsi aiutare dai genitori e dalla sorella;
questa situazione tracimava a luglio 2018, quando la sig.ra veniva ricoverata per un episodio psicotico breve presso l'Ospedale di Legnano – di Parte_1
seguito risoltosi ma cui era seguito – di fatto - il sostanziale abbandono da parte del marito;
riferiva di esser stata da allora in cura, anche farmacologica, presso il CPS di NO;
che già da gennaio 2019 i sintomi psicotici e/o depressivi si erano risolti e di essersi trasferita a far data dal 25/03/ 2019
d'accordo con il marito, presso l'appartamento reperito grazie all'aiuto dei propri genitori a NO, vicino all'ex casa coniugale, affinchè potesse rimanere vicina ai figli;
da allora, il marito si rifiutava tuttavia di prestarle qualunque tipo di aiuto economico, costringendola in una situazione di assoluta indigenza, cui la stessa riesce a far fronte solo grazie all'aiuto dei proprio genitori;
da quando aveva lasciato la casa coniugale, era poi il padre a occuparsi - coadiuvato dai nonni paterni e dagli zii - di tutte pagina 6 di 19 le necessità dei figli, che riferiva di vedere tutti i giorni dopo la scuola, dove la sorella l'accompagnava a prendere i bambini, per un paio d'ore (dalle 16,30 alle 18,30) fino a quando i nonni paterni andavano a prenderli, per riportarli presso la loro abitazione dove e si fermavano a cena o anche Per_2 Per_1
per la notte - non potendola madre provvedere alle loro esigenze e a tenerli con sé;
con memoria depositata in data 28/09/2019 si è costituito in giudizio il sig. che, pur CP_1
confermando la situazione di conflittualità con la moglie, contestava nel resto le allegazioni di controparte e rappresentando di esser sempre stato l'unico sostegno economico della famiglia, cui ha fatto fronte solo con il suo lavoro e senza mai lasciare in stato di bisogno la moglie;
che la stessa, invero, aveva dovuto lasciare vari lavori per via delle sue condizioni e non si era dimostrata neppure capace di seguire il bilancio e le spese familiari – tanto che la famiglia si era ritrovata indebitata;
deduceva altresì il convenuto che nel corso degli anni la resistente non si era neppure adeguatamente presa cura della famiglia e dei figli - davanti ai quali aveva finanche tentato di suicidarsi: fino al ricovero resosi necessario per via dei suoi problemi psichiatrici;
concludeva pertanto chiedendo disporsi CTU sul nucleo familiare, nonché di disporre l'affido super esclusivo al padre, con collocamento dei figli ed presso di sé, assegnazione della casa coniugale di NO Per_2 Per_1
(MI), mantenimento diretto dei minori integralmente a carico del padre, spese straordinarie al 50% tra le parti e disponibilità a versare in favore della sig.ra € 150,00 mensili a titolo di concorso Parte_1
al mantenimento della moglie;
all'udienza presidenziale, tenutasi in data 10.12.2019, sentite le parti sui fatti di causa e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. all'epoca procedente, preso atto dell'impegno del sig.
a sostenere il mantenimento dei figli e a corrispondere alla moglie l'importo di €.150,00 CP_1
mensili, disponeva provvisoriamente il collocamento dei minori presso il padre, contestualmente incaricando i Servizi della presa in carico del nucleo e di dare avvio agli ulteriori interventi di educativa domiciliare a sostegno delle parti e rinviava per la prosecuzione dell'udienza presidenziale;
dopo vari rinvii per acquisire la relazione dei Servizi Sociali incaricati e per via della situazione di emergenza sanitaria – si perveniva all'udienza del 26/10/2020, in cui la parte ricorrente riferiva in ordine all'andamento delle proprie frequentazioni con i figli, rappresentando che il marito non si era attenuto all'impegno economico assunto;
parte resistente riferiva invece di aver presenziato pagina 7 di 19 personalmente agli incontri madre -figli e di aver recentemente cambiato lavoro, impegnandosi al versamento degli arretrati;
il Presidente f.f. all'epoca procedente si riservava e, con ordinanza del
27/10/2020, così provvedeva:
“ letti gli atti e i documenti di causa e letta la relazione 23.10.2020 dei Servizi Sociali;
rilevato che i Servizi Sociali hanno sottolineato la necessità di procedere negli approfondimenti sul nucleo, con valutazione del benessere psico-emotivo dei minori, valutazione psicodiagnostica sul convenuto per approfondire le sue capacità genitoriali e la sua struttura di personalità, monitoraggio del percorso avviato dalla ricorrente presso il CPS;
rilevato che i Servizi hanno inoltre suggerito l'avvio di un percorso di incontri osservati madre-figli, finalizzato a valutare la qualità della relazione, con possibilità di una rapida liberalizzazione qualora non si ravvisassero elementi di pregiudizio o una sospensione in caso contrario;
ritenuto che
la situazione familiare particolarmente complessa e problematica, la persistente aspra conflittualità tra i coniugi (emersa anche nel corso dell'ultima udienza) imponga di disporre, allo stato, l'affido dei due minori al Comune di NO, mantenendo il collocamento presso il padre;
ritenuto di incaricare i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici: - di effettuare presso la NPI territorialmente competente una valutazione del benessere psico-emotivo dei minori, con attivazione se necessario di un sostegno psicologico per gli stessi;
- di effettuare un approfondimento psicodiagnostico sulla struttura di personalità e sulla capacità genitoriale Cont dell e della e di monitorare il percorso della stessa presso il - di avviare con CP_1 Parte_1 urgenza un percorso di incontri osservati in spazio neutro madre-figli, per osservare e valutare la qualità della relazione, con possibilità di procedere ad una rapida liberalizzazione ove non emergessero elementi di pregiudizio oppure di sospendere gli incontri, se pregiudizievoli;
- di inviare a questo Ufficio relazione di aggiornamento contenente gli esiti delle indagini svolte, entro e non oltre il 1.3.2021; ritenuto che, sino all'avvio del percorso in spazio neutro, la possa continuare a vedere i figli Parte_1 alla presenza del marito o di familiare di fiducia, almeno tre pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori;
ritenuto che
i provvedimenti economici assunti in via del tutto provvisoria, su accordo delle parti, debbano essere confermati, riservando al prosieguo del giudizio ogni accertamento circa gli attuali redditi dell' (che ha da poco cambiato lavoro); CP_1
P.Q.M.
In via provvisoria e in parziale modifica dei provvedimenti assunti in via del tutto provvisoria il
10.12.2019, così provvede:
1) Affida i minori e al Comune di NO, mantenendo il collocamento Per_2 Persona_1 presso il padre;
2) Assegna al convenuto la casa coniugale di via F.lli Piazza 41, con tutti gli arredi;
3) Incarica i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici: - di effettuare presso la NPI territorialmente competente una valutazione del benessere psico-emotivo dei minori, con attivazione se necessario di un sostegno psicologico per gli stessi;
- di effettuare un approfondimento psicodiagnostico sulla struttura di personalità e sulla capacità genitoriale Cont dell' e della e di monitorare il percorso della stessa presso il - di CP_1 Parte_1 avviare con urgenza un percorso di incontri osservati in spazio neutro madre-figli, per osservare e valutare la qualità della relazione, con possibilità di procedere ad una rapida liberalizzazione ove non emergessero elementi di pregiudizio oppure di sospendere gli incontri, se pregiudizievoli;
- di avviare in favore dei genitori e dei minori ogni sostegno ritenuto necessario o anche solo opportuno;
- di
pagina 8 di 19 inviare a questo Ufficio relazione di aggiornamento contenente gli esiti delle indagini svolte, entro e non oltre il 1.3.2021; 4) Dispone che sino all'avvio del percorso di incontri in spazio neutro gli incontri madre-figli proseguano con le modalità attuali, ossia avvengano alla presenza del convenuto o di familiare di fiducia, almeno tre pomeriggi alla settimana, compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori;
5) Conferma i provvedimenti economici assunti in data 10.12.2019, su accordo delle parti;
Quindi, nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione all'11/03/2021, in cui su richiesta delle parti, provvedeva all'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. – poi differiti su istanza congiunta delle parti, con ordinanza del 3/05/2021, in pendenza di trattative dapprima fino al 18/06/2021 e di seguito fino al 27/10/2021.
Il procedimento veniva ulteriormente differito fino all'udienza del 4/11/2021, all'esito della quale, con successiva ordinanza del 5/11/2021, il G.I. disponeva l'avvio degli interventi già demandati ai Servizi Sociali e nello specifico, dell'educativa domiciliare a sostegno della relazione genitori -figli, provvedendo altresì alla nomina del curatore speciale nell'interesse dei minori, nella persona dell'avv.
Barbara Fezzi, che si costituiva nel termine assegnatole.
All'udienza di comparizione del 20/1/2022 veniva disposto un ulteriore rinvio per trattative su richiesta congiunta delle parti fino all'udienza del 9/06/2022, in cui le parti congiuntamente insistevano per la convocazione dei Servizi Sociali, a fronte della situazione dei minori, che veniva di seguito disposta per l'udienza del successivo 29/06/2022, all'esito della quale il G.I. confermava in calendario degli incontri madre-figlio già in atto (a cadenza tri-settimanale), disponendo l'avvio di ogni intervento di supporto utile ai genitori e a favorire il riavvicinamento madre-figlio, rinviando per la verifica della situazione dei minori e l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali all'udienza del
20/12/2022.
Quindi all'udienza indicata, intervenuto nelle more il mutamento del Giudice, su richiesta congiunta delle parti venivano rimodulati gli interventi attivati dai Servizi Sociali in favore dei minori e a supporto della loro relazione con la madre, nonchè a fronte delle resistenze del padre nell'aderire agli interventi disposti e dell'impermeabilità dei minori, in cui favore veniva disposto con urgenza l'avvio di un percorso di supporto psicologico per e la prosecuzione della presa in carico NPI per Per_1
Per_2
pagina 9 di 19 Alla successiva udienza del 30/03/2023 – di seguito differita al 5/04/2023 per ragioni d'ufficio, le parti rinunciavano ai termini per le memorie istruttorie, riservandosi in base all'andamento degli incontri madre/figli e delle valutazioni NPI già richieste, di presentare p.c. congiunte;
il curatore speciale dei minori chiedeva, nell'attesa dell'avvio degli ulteriori interventi dei Servizi, di disporre la graduale liberalizzazione degli incontri madre-figli in presenza della zia materna;
il G.I. preso atto, incaricava i Servizi Sociali di predisporre, sentito il curatore speciale dei minori, il calendario di detti incontri con progressiva liberalizzazione degli stessi, in numero e durata, in base alle condizioni dei minori e al relativo andamento, rinviando per la valutazione della relazione conclusiva sull'andamento degli incontri madre/figli e delle valutazioni NPI dei minori già richieste all'udienza del 20/09/2023;
All'udienza indicata – tenutasi innanzi al Got delegato attesa l'assenza per maternità del G.I. – su richiesta congiunta delle parti e del curatore speciale dei minori, veniva disposta la liberalizzazione delle visite madre - figli con sospensione dell'intervento di educativa domiciliare e sollecitata l'acquisizione delle valutazioni conclusive dei Servizi in ordine alle capacità genitoriali delle parti e agli aggiornamenti sulla situazione neuropsichiatrica dei minori per l'udienza del 24/01/2024 – di seguito differita, stante l'imminente rientro in ruolo del G.I. - al 6/03/2024 in cui il curatore speciale dei minori dava conto dell'ulteriore peggioramento intervenuto da ultimo nei rapporti madre-figli, sospesi da circa un mese, a fronte del riacutizzarsi del contenzioso economico tra le parti.
Quindi attesi gli ulteriori accordi raggiunti in udienza sull'assegno di mantenimento del coniuge, su concorde richiesta delle parti – che si riservavano di depositare conclusioni congiunte, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. il G.I. fissava udienza di p.c. al 9/04/2024, che sostituiva con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
Nelle more, su istanza congiunta dei procuratori delle parti e del curatore speciale dei minori, in seguito all'aggressione di avvenuta in casa da parte dello zio paterno convivente, con Per_2
conseguente ricovero del ragazzo – l'udienza di p.c. veniva differita al 15/05/2024 e contestualmente disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento sulle condizioni e sul collocamento dei minori da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario.
Quindi all'udienza indicata – il G.I. su richiesta congiunta delle parti, assegnava breve termine al curatore speciale dei minori per una memoria di aggiornamento in ordine al collocamento dei minori e all'andamento delle frequentazioni madre/ figli, riservando alla scadenza del termine l'ulteriore calendarizzazione del processo.
pagina 10 di 19 Con ordinanza del 6/07/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22/11/2024, sostituita ex art. 127ter c.p.c. con lo scambio delle sole note scritte delle parti.
Con successiva ordinanza collegiale del 27/01/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. espressamente richiesti da parte ricorrente con le proprie conclusioni depositate in data 21/11/2024, assegnando termini di giorni 20 per deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per le repliche e rimettendo all'esito nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
Quindi, alla scadenza dei suddetti termini, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/04/2025.
Considerato in diritto
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad alcuna integrazione del materiale probatorio già in atti, alla luce delle dichiarazioni delle parti e delle relazioni acquisite dai Servizi Sociali che hanno ormai da tempo in carico il nucleo familiare – tanto più a fronte dell'espressa rinuncia delle parti alle rispettive istruttorie.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e delle allegazioni delle parti e il tenore delle reciproche deduzioni, che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 11 di 19 La domanda di addebito
La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla ricorrente e formalmente reiterata in conclusioni - pure deve essere disattesa, rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio a fronte del contegno processuale della parte e delle plurime richieste di rinvio per addivenire a una soluzione bonaria della controversia, nonché avuto riguardo alle rispettive domande economiche e all' assenza di istanze istruttorie.
La ricorrente fonda la domanda di addebito sulle pretese condotte svalutanti patite da parte del marito in costanza di convivenza anche alla presenza dei figli di cui tuttavia non è emersa prova, in un contesto familiare che sicuramente era gravato dall'elevata conflittualità tra i coniugi, come emerge anche dalla documentazione sanitaria relativa al ricovero patito dalla sig.ra in Parte_1
concomitanza dell'episodio psicotico breve del luglio 2018, che peraltro restituisce il quadro di un marito affettivamente presente - smentendo quindi sul punto le opposte allegazioni della ricorrente (cfr. in particolare la lettera di dimissioni Ospedale di Legnano del 19/07/2018 e la successiva relazione del
CPS NO 17/01/2019).
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole-
contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
per cui, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza,
legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civile , sez. I , 08/06/2023 , n.
16287).
Di conseguenza, la domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
Le statuizioni in ordine al contributo al mantenimento del coniuge.
La sig.ra ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, l'originaria domanda Parte_1
formulata nel proprio atto introduttivo di porre a carico del sig. un contributo al mantenimento CP_1 per sè di € 500,00 mensili;
in subordine ha insistito per il riconoscimento in proprio favore di un assegno alimentare del medesimo importo;
in ulteriore subordine, ha chiesto di confermare l'assegno di pagina 12 di 19 mantenimento per sé a carico del sig. – già determinato in €.150,00, in via provvisoria, in CP_1 conformità all'accordo delle parti all'udienza del 10.12.2019.
Per contro, il sig. ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della moglie, CP_1
posta la piena capacità lavorativa della stessa, ovvero di disporre un contributo al mantenimento pari ad
€ 100,00 mensili in favore della sig.ra per un periodo di un anno con decorrenza dalla Parte_1
precisazione delle conclusioni.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento, in assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 156 c.c., per addivenire al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, né tantomeno per ritenere il convenuto tenuto all'obbligo di prestarle gli alimenti.
Deve innanzitutto premettersi che i due istituti hanno presupposti completamente diversi, come già si desume dal tenore letterale della disposizione citata.
Il diritto agli alimenti costituisce infatti un'obbligazione di natura patrimoniale che trae proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare ed ha copertura costituzionale (art. 2 Cost.) e presuppone lo stato di bisogno oggettivo del beneficiario, che non riesce a sostenere le proprie spese primarie (quali vitto, alloggio e cure mediche), nonché l'incapacità – per condizioni fisiche, età e capacità lavorativa - di provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico, oltre all'adeguata capacità economica del soggetto obbligato a farvi fronte e al vincolo relazionale con il beneficiario. L'assegno alimentare può essere riconosciuto, inoltre, solo qualora la separazione non sia stata addebitata al coniuge ricevente.
Diversamente, il diritto al mantenimento del coniuge si definisce in relazione al tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio e, pur prescindendo da uno stato di bisogno, presuppone che il coniuge richiedente abbia vanamente cercato un'occupazione lavorativa, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare e su cui grava l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno presuppone la mancanza di adeguati redditi propri, come espressamente richiesto dall'art. 156 c.c. che, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. da ultimo, Cass. Sez. I, ord. 10/02/2025, n. 3354).
Ciò premesso, la ricorrente ha allegato di aver lavorato solo per pochi anni in costanza di matrimonio come commessa e cassiera in un supermercato, essendosi negli anni seguenti dedicata alla cura dei figli e di vivere attualmente solo grazie all'aiuto dei propri genitori – essendo peraltro da pagina 13 di 19 tempo il sig. reso totalmente inadempiente rispetto al contributo al mantenimento già CP_1
concordato dalle parti in via provvisoria, che pure il convenuto si era impegnato a versare in favore della moglie, da ultimo all'udienza del 6/04/2024: impegno a fronte del quale era seguita la rinuncia della ricorrente al maggior importo richiesto per l'assegno di mantenimento.
Orbene, è pacifico – poichè incontestato, che la sig.ra non abbia allo stato adeguati Parte_1
mezzi di sostentamento. Tuttavia, non può ritenersi assolto da parte della ricorrente l'onere della prova quanto al fatto che la stessa versi in una situazione di impossibilità a ricollocarsi utilmente in ambito lavorativo, con riferimento alla propria capacità lavorativa residua e alle proprie attitudini professionali.
Deve rilevarsi, sul punto, che la capacità lavorativa residua della sig.ra deve ritenersi Parte_1
conservata, come risulta già dalla relazione di aggiornamento del CPS di NO del 27/02/2023, in atti in cui si attesta che il quadro clinico è ben compensato e che già all'epoca vi era una valida progettualità della parte anche in ordine alla ricerca di un'occupazione. Peraltro è stata la stessa sig.ra a dare atto, da ultimo, del tentativo dei Servizi Sociali di coinvolgerla nella frequenza di Parte_1
corsi di professionalizzazione (cfr. verbale d'udienza del 6/04/2024).
Non può ritenersi pertanto provata né la pretesa incapacità lavorativa, nè che sussistano elementi ostativi al reinserimento professionale della ricorrente, avuto riguardo alla sua capacità lavorativa residua;
né infine, la parte ha fornito prova della percezione di eventuali sussidi, ovvero dell'assenza dei presupposti per ottenerli.
All'attualità, peraltro, non vi è neppure prova della capacità economica del resistente: quanto alla situazione economico- reddituale del sig. , occorre rilevare infatti che lo stesso, ex CP_1
autotrasportatore, oltre a essere ormai da tempo gravato dell'integrale mantenimento diretto dei figli e del mutuo sull'ex casa familiare (da ultimo di € 800.00 mensili), percepiva un reddito di circa
1800/2000 € al mese su 14 mensilità (cfr. prod. del 6/04/22, in atti), venuto meno in seguito al fallimento della ditta individuale per la quale lavorava;
veniva di seguito nuovamente assunto da un'altra ditta – ma ha di seguito allegato di aver perso anche l'ultimo lavoro dopo l'iniziativa promossa della sig.ra per il recupero del credito relativo agli arretrati, che l'avrebbe messo in cattiva Parte_1
luce con il datore di lavoro (cfr. relazione SS NO del 19/11/2024; la circostanza risulta confermata anche nelle conclusioni del curatore speciale dei minori).
pagina 14 di 19 Alla luce di quanto precede, deve essere rigettata la domanda della ricorrente, sia con riferimento all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. che dell'assegno alimentare richiesto, dei cui presupposti non vi è prova.
Di conseguenza, dev'essere disposta la revoca integrale dell'assegno di mantenimento già previsto in via provvisoria in favore della ricorrente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale e in ordine alla ripresa dei rapporti madre- figli
Il Collegio ritiene sul punto che, in accoglimento delle conclusioni formulate dal curatore speciale dei minori e della parte ricorrente, i minori debbano restare affidati ai Servizi sociali del
Comune di residenza (NO).
Depongono in tal senso, oltre alla perdurante conflittualità tra le parti, ormai da tempo in atto prevalentemente per questioni economiche e che ha visto fin da ultimo il pesante coinvolgimento dei minori – tanto da determinarne nuovamente la sospensione dei rapporti con la madre, anche le fragilità che connotano tuttora entrambe le figure genitoriali, pacificamente emerse all'esito della lunga istruttoria.
La madre – seppure presenti già da tempo un quadro di buon compenso psichiatrico, residuando allo stato le sole problematiche di ansia legate al riacutizzarsi della conflittualità con il partner (cfr. rel.
CPS 27/02/23 in allegato alla rel. Servizi del 20/03/2023) nonostante il supporto dell'educativa, che pure ha consentito di addivenire alla graduale liberalizzazione delle frequentazioni con i figli, non è riuscita a recuperare il proprio ruolo genitoriale e un rapporto affettivo coi figli (laddove vi è stato un riavvicinamento nei confronti della sola figlia minore , mentre è sempre rimasta ferma Per_1
l'insofferenza e la diffidenza del figlio maggiore . Per_2
D'altro canto il sig. , se da una parte ha saputo farsi carico - coadiuvato CP_1 prevalentemente dall'anziana madre - della cura e dell'accudimento materiale dei figli negli anni della malattia della sig.ra ; dall'altra ha mantenuto nel corso del processo un atteggiamento Parte_1
superficiale e scarsamente collaborativo con i Servizi Sociali, che ha di fatto finito con l'ostacolarne gli interventi attivati a supporto del nucleo e dei minori, così dimostrando di non saper adeguatamente sostenere i figli nella rielaborazione del difficile vissuto familiare e del loro rapporto con la madre, già
pagina 15 di 19 gravemente compromesso – come in particolare reso evidente dalla chiusura dell'intervento di educativa domiciliare, disposta per via della resistenza del padre, nonostante lo stesso fosse finalizzato a supportare precipuamente il figlio maggiore gravato da DSA e con tratti oppositivo- Per_2
provocatori soprattutto nei confronti della madre.
Analogamente, anche il monitoraggio di e presso la NPI e l'avvio di un supporto Per_2 Per_1
psicologico per i minori è stato osteggiato dal padre, che ha anteposto gli impegni propri e del minore
(in particolare quelli sportivi) nonché la generale “stanchezza” dei figli – rendendo di fatto impossibile l'avvio del percorso di supporto finalizzato a sostenerli nella ripresa dei rapporti con la madre (cfr. rel.
NPI del 7/8/2023).
Sono poi emerse nel corso del processo le importanti fatiche educative dell , sia CP_1
riguardo all'andamento scolastico di (poi bocciato alla fine della II media e di cui il padre ha Per_2
addebitato la responsabilità alle insegnanti), che rispetto alle frequentazioni a rischio devianza del figlio
(laddove i Servizi Sociali hanno segnalato che il ragazzo si dedicava alla vendita di rame, pur essendone il padre a conoscenza).
Le modalità non sempre efficaci del padre nel contenimento degli aspetti comportamentali più critici del figlio maggiore e del difficile rapporto madre-figli, l'incapacità di preservare i Per_2
minori dal loro rilevante coinvolgimento nel conflitto genitoriale e gli accadimenti occorsi da ultimo al figlio (dopo l'aggressione subita a settembre 2024 dallo zio paterno all'epoca ospite Per_2 dell'abitazione) non consentono pertanto di accogliere la domanda di affido esclusivo del resistente.
I minori devono restare quindi affidati ai Servizi Sociali del comune di residenza, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori.
D'altro canto, le valutazioni psicodiagnostiche eseguite sul padre (cfr. rel. CFI del 17/01/2023, trasmessa in allegato alla relazione dei Servizi del 20/03/2023, pure protrattesi - senza che sia stato possibile completare le valutazioni testali, sempre per via della mancata collaborazione del padre) ne hanno comunque messo in evidenza il forte legame affettivo nei confronti dei figli e la capacità di coglierne suficientemente le loro esigenze materiali ed emotive, che ha permesso al padre di divenire – insieme alla propria famiglia d'origine – il principale punto di riferimento dei minori e di supportarne comunque la crescita.
pagina 16 di 19 Nulla osta, pertanto, a che i minori restino collocati, come da concordi domande delle parti, presso il padre, trattandosi del genitore di riferimento - che provvederà quindi, sentita la madre e i
Servizi Sociali affidatari, ad assumere le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minori.
I Servizi Sociali Affidatari manterranno comunque uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo e sulla situazione psico-fisica dei figli minori, avviando ogni ulteriore intervento a sostegno del nucleo e dei minori e di un supporto psicologico quanto meno per la figlia minore . Per_1
Quanto al rapporto dei minori con la madre - ormai da tempo in stallo, a fronte dapprima della malattia della madre e di seguito, della mancata rielaborazione anche da parte dei minori - dei vissuti traumatici cui gli stessi sarebbero stati esposti in conseguenza degli episodi di aggressività della madre
– dev'essere dato incarico ai Servizi Affidatari di dare avvio a ogni intervento concretamente possibile per la ripresa delle frequentazioni madre-figli, anche con il supporto di un nuovo intervento di educativa domiciliare, avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche e alla volontà dei minori.
Attesa la complessa situazione del nucleo familiare e le limitazioni alla responsabilità genitoriale delle parti, si dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Dev'essere infine disattesa la domanda della ricorrente formulata ai sensi dell'art 96 c.p.c. con riferimento alla domanda di affidamento esclusivo della controparte, di cui non sussistono i presupposti, né soggettivi né oggettivi.
Assegnazione dell'ex casa coniugale
Dev'essere confermata l'assegnazione al convenuto dell'ex casa coniugale di NO (Mi)
Via Fratelli Piazza n. 41 – già di proprietà esclusiva del sig. , il quale continuerà ad abitarvi CP_1
insieme ai figli minori, anche ai fini della loro residenza anagrafica.
Le condizioni economiche
Ritiene il Collegio che a fronte dell'accordo già raggiunto dai coniugi all'udienza del
10/12/2019 e dell'attuale situazione economica delle parti sopra descritta – essendo la sig.ra allo stato tuttora priva di un'occupazione lavorativa e totalmente sostenuta dai propri Parte_1
pagina 17 di 19 genitori - il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva del mantenimento integrale dei Parte_1
figli, comprensivo delle spese straordinarie, come già disposto in via provvisoria.
Le spese di lite
Ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite, attesa la delicatezza della situazione familiare e la reciproca soccombenza delle parti sulle rispettive domande in punto affidamento e mantenimento della prole, oltre che della ricorrente sulle domande di contributo economico per sé.
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
CUGGIONO il 19/12/2009, trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune nell'anno
2009, n. 14 registro // parte I serie A);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di
CUGGIONO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Conferma l'affidamento dei minori (Legnano, 4.07.2010) e Per_2 [...]
(Legnano, 20.01.2012) ai Servizi Sociali del Comune di NO, con limitazione Per_1
della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
4. Mantiene i minori collocati presso il padre, che assumerà quale genitore collocatario, sentita la madre e i Servizi Sociali affidatari, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse dei minori.
5. Dispone l'assegnazione al convenuto dell'ex casa coniugale di NO (Mi) Via Fratelli Piazza
n. 41 – già di proprietà esclusiva del sig. , il quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli CP_1
minori, anche ai fini della loro residenza anagrafica.
6. Dispone che i Servizi Sociali affidatari del Comune di NO provvedano:
pagina 18 di 19 - a mantenere uno stretto monitoraggio sulle condizioni del nucleo e sulla situazione psico-fisica dei figli minori, segnalando all'A.G. competente senza ritardo eventuali situazione di pregiudizio;
- ad avviare ogni ulteriore intervento a sostegno del nucleo e dei minori e un supporto psicologico quanto meno per la figlia minore , nonché ogni intervento ritenuto utile per la ripresa delle Per_1
frequentazioni madre-figli, anche previo ulteriore intervento di educativa domiciliare, avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche e alla volontà dei minori.
7. Dispone che il sig. provveda in via esclusiva all'integrale mantenimento dei figli, CP_1
comprensivo delle spese straordinarie.
8. Rigetta la domanda della ricorrente quanto al contributo di mantenimento per sé con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
9. Rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.pc. in difetto dei relativi presupposti.
10. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
11. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 9/04/2025
Il Giudice Relatore Estensore Il Presidente
Valentina DI PEPPE Laura COSMAI
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