Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1972/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1972/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Salvatore Cinnera Martino Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – in proprio Controparte_1 C.F._1
opposto
E
(C.F. – Avv. Davide Controparte_1 CodiceFiscale_2
Monastra
terzo chiamato cui è riunita la causa iscritta al R.G. n° 1449/2019
TRA
(C.F. ) – in proprio Controparte_1 C.F._1
attore opposto
E
(C.F. – Avv. Salvatore Cinnera Martino Parte_1 P.IVA_1
convenuto opponente
E
1
Monastra
terzo chiamato
Conclusioni di parte attrice:
“In via preliminare,
1. ritenere e dichiarare inammissibili le domande proposte dall'avv. CP_1
Nel merito,
1. ritenere e dichiarare che il pignoramento è illegittimo e/o nullo perché i beni pignorati sono inalienabili;
2. e, comunque, ritenere e dichiarare che il convenuto avv. CP_1 CP_1
non ha diritto di agire in esecutivis in danno dell'opponente
[...]
sui beni immobili pignorati. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi.”
Conclusioni di parte opposta:
“In via preliminare:
1. Ritenere e dichiarare la contumacia, nel presente giudizio iscritto al n.
1449/2019 RG, del terzo Ing. che, nonostante regolarmente citato Parte_2 su espressa autorizzazione del Sig. Giudice, non si è costituito in giudizio;
2. Ritenere e dichiarare la inammissibilità della opposizione per cui è causa per violazione del divieto del bis in idem, con riferimento alla domanda di impignorabilità dei beni staggiti con atto del 07.09.2017 trascritto il 27.11.2017, nonchè a quella di pretesa illegittimità delle somme intimate con l'atto di precetto, già fatta valere non solo nel giudizio iscritto al n. 1972/2018 RG, ma anche in quello n. 651/2017 RG di Codesto Ufficio;
3. Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la improponibilità e/o improcedibilità della opposizione per cui è causa proposta dal Parte_1
in forza di un asserito elemento sopravvenuto che, invece, avrebbe
[...] dovuto essere fatto valere nell'ambito della prima opposizione all'esecuzione il cui giudizio di merito è iscritto al n. 1972/2018 RG;
Nel merito:
a. Ritenere e dichiarare l'assoluta infondatezza di tutti i motivi fatti valere dal con la sua comparsa di costituzione in giudizio, del tutto Parte_1 destituiti di fondamento per tutte le ragioni sopra ampiamente esposte e cui integralmente di rimanda;
2 b. Ritenere e dichiarare che la pignorabilità dei beni di proprietà del Parte_1
, catastalmente individuati al foglio 6, part. 92, 131 e 132 non è venuta
[...] meno, ex tunc, per effetto dei vincoli di inalienabilità di cui al Decreto dell'Assessorato della Regione Siciliana dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 1036 del 15.03.2019 (come riconosciuto dall'ordinanza emessa dal
G.E. Dr. in data 05.07.2018) nei confronti dell'Avv. Per_1 Controparte_1
che aveva trascritto il proprio atto di pignoramento in data anteriore
[...]
all'emanazione del detto decreto ed in un tempo in cui il bene era censito come patrimonio disponibile e pignorabile in quanto fabbricato rurale con annesso terreno circostante;
c. In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere che il vincolo di cui al Decreto dell'Assessorato della Regione Siciliana dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 1036 del 15.03.2019 abbia sottratto alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e alla connessa pignorabilità i beni che ne sono stati interessati con effetto ex tunc, ritenere e dichiarare che, nella fattispecie il vincolo di cui al detto decreto non è opponibile all'Avv.
[...]
, ai sensi degli artt. 54 e 59 d.lgs. n. 42/2004; Controparte_1
d. Ritenere e dichiarare, comunque, non opponibile all'Avv. , con effetto CP_1 ex tunc, l'eventuale pignorabilità dei beni di proprietà del , Parte_1 in forza del combinato disposto degli artt. 2915 c.c., 54 e 59 d. Lgs. 42/2004;
e. In ogni caso, sia nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse confermare la sopravvenuta impignorabilità dei beni staggiti, sia nell'ipotesi in cui dovesse negarla, si chiede – anche in via riconvenzionale rispetto alle domande svolte ex adverso con l'atto di opposizione e con la comparsa di costituzione nella fase di merito – che il Sig. Giudice, ritenuta la sussistenza di profili di responsabilità da
“contatto” sociale qualificato in capo al ed al suo Sindaco Parte_1
e legale rapp.te pro tempore, Ing. in proprio e/o nella qualità, Parte_2 voglia dichiarare la responsabilità solidale degli odierni convenuti in giudizio per tutti i danni prodotti in capo all'Avv. in violazione: Controparte_1
degli obblighi di diligenza e corretta amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
dei doveri di correttezza e buona fede cui deve essere informato il comportamento della pubblica amministrazione nei rapporti con tutti i consociati, secondo quanto previsto ai sensi del combinato disposto degli artt.
1337 e 2043 c.c.; nonché
3 degli obblighi derivanti dall'applicazione degli artt. 1218 e ss. c.c. al cui rispetto sono tenuti nell'ambito dei rapporti con i terzi;
f. Per l'effetto si chiede che il Sig. Giudice - anche in via riconvenzionale - voglia condannare il e/o l'Ing. in proprio, al Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni economici subiti dall'Avvocato così di seguito CP_1 specificati:
- €. 4.911,21 a titolo di spese e compensi della procedura n. 122/2017 R.G.E. Imm.
Tribunale di Patti;
- €. 1.834,73 oltre cassa, a cui sono stati ridotti i compensi liquidati dal GE in favore del CTU Dr.ssa in €. 3.620,05 oltre cassa nell'ambito della detta Per_2
procedura, incassati dall'Arch. in forza dell'ordinanza di assegnazione Per_2 emessa nella procedura esecutiva n. 41/2019;
- oltre le ulteriori occorrende nel contesto della detta procedura esecutiva iscritta al n. 122/2017 RGEIMM Tribunale di Patti connesse e/o dipendenti che dovessero rendersi ulteriormente necessarie anche ai fini della cancellazione delle trascrizioni;
g. Ritenere e dichiarare che l'Avv. per effetto del comportamento del CP_1
e del Suo Sindaco p.t., nonché dell'Ing. in Parte_1 Parte_2 proprio, ha subito danni morali, non patrimoniali e\o di immagine per i quali egli ha il diritto al risarcimento per equivalente da liquidarsi in una somma di denaro corrispondente al quantum che risulterà provato e, in mancanza di prova, in via equitativa;
h. Per l'effetto, condannare il , in persona del suo Sindaco pro Parte_1 tempore, e l'Ing. in solido tra loro, ovvero in via esclusiva quello Parte_2 che fra di essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato, al risarcimento dei danni economici, così come quantificati già dal Giudice dell'esecuzione in €. 4.911,21
e richieste con la nota inviata al Comune nel Febbraio 2018, oltre €. 3.610,53
(comprensivi di accessori di legge) per compensi liquidati in favore del CTU nominato nella procedura, il cui pagamento è stato posta a carico dell'Avv.
, nonché ulteriori spese eventualmente occorrende, connesse Controparte_1
e/o dipendenti dalla procedura esecutiva, oltre interessi legali nella misura e con le decorrenze di legge;
i. Ritenere e dichiarare che l'Avv. , per effetto del Controparte_1 comportamento del e del Suo Sindaco p.t., nonché dell'Ing. Parte_1
in proprio, ha subito danni morali, non patrimoniali e\o di Parte_2
4 immagine per i quali egli ha il diritto al risarcimento per equivalente da liquidarsi in una somma di denaro corrispondente al quantum che risulterà provato e, in mancanza di prova, in via equitativa;
per l'effetto, condannare il
, in persona del suo Sindaco pro tempore, e l'Ing. Parte_1 Pt_2
in solido tra loro, ovvero in via esclusiva quello che fra di essi sarà
[...] ritenuto responsabile ed obbligato, al pagamento delle somme che saranno liquidate per queste ragioni;
j. Ritenere e dichiarare che l'Avv. , per effetto del Controparte_1 comportamento del e del Suo Sindaco p.t., nonché dell'Ing. Parte_1
in proprio, ha subito maggiori danni economici e\o patrimoniali Parte_2
e\o finanziari, per effetto della indisponibilità delle somme che è stato costretto a sborsare e/o anticipare, conseguentemente condannare il Parte_1 ed il Suo Sindaco p.t., nonché l'Ing. in proprio, al pagamento di Parte_2
una somma di denaro corrispondente ai detti maggiori danni economici e che sia altresì comprensiva dei connessi danni non patrimoniali, morali o di immagine, subiti e subendi dallo scrivente;
k. Con condanna del , in persona del suo Sindaco p.t., e/o Parte_1 dell'Ing. in solido tra loro, ovvero in via esclusiva quello che fra Parte_2 di essi sarà ritenuto responsabile ed obbligato, al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente giudizio, oltre rimb. forf. spese 15%, cpa ed iva come per legge.”
Conclusioni del terzo chiamato:
“Giudizio n. 1972/ 2018 R.G.
In via preliminare,
1) ritenere e dichiarare la nullità della citazione del terzo;
Parte_2
2) in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda nei confronti del terzo . Parte_2
Nel merito,
3) rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'avv. perché CP_1 infondata.
Con vittoria di spese e compensi.
Giudizio n. 1449/ 2019 R.G.
In via preliminare,
1) ritenere e dichiarare la nullità della citazione del terzo;
Parte_2
5 2) in ogni caso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda nei confronti del terzo . Parte_2
Nel merito,
3) rigettare la domanda risarcitoria avanzata dall'avv. perché CP_1
infondata.
Con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli odierni giudizi riuniti traggono origine da due distinte opposizioni all'esecuzione promosse dal avverso il medesimo atto di Parte_1 pignoramento immobiliare notificato dall'avv. (relativo ai seguenti beni: “3) CP_1
Fabbricato rurale sito in Comune di Frazzanò (ME), in catasto terreni al F. 6, p.lla 92, di are 8 e centiare 90; 4) Terreno sito in Comune di Frazzanò (ME), in catasto terreni al
F. 6, p.lla 131, classe U, di are 2; 5) Terreno sito in Comune di Frazzanò (ME), in catasto terreni al F. 6, p.lla 132, classe 2, di are 14 e centiare 50”), con le quali il debitore opponente eccepiva l'impignorabilità degli immobili pignorati – che risultano essere il primo l'ex Abbazia Convento di San Filippo Di Fragalà di , i secondi i terreni Pt_1 ad essa pertinenziali, qualificati come “area di rispetto del Convento di S. Filippo di
Fragalà” – in quanto costituenti beni di particolare interesse storico-artistico.
Con la prima opposizione il eccepiva l'impignorabilità dei beni in quanto Pt_1 soggetti alle disposizioni della L. 1089/1939 e del D.P.R. 637/1975; con la seconda rappresentava ulteriormente che, nelle more, la Sovrintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali della Regione Siciliana aveva attestato di aver avviato la procedura per il riconoscimento dell'interesse culturale e che “il compresso S. Filippo di Parte_3
Fragalà, nelle more della conclusione della procedura di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 D. Legisl. n° 42/2004, è da ritenersi bene culturale inalienabile”.
Nel primo procedimento la sospensiva veniva rigettata, nel secondo veniva invece accolta a seguito del decreto dell'Assessorato dei beni culturali della Regione Siciliana
n. 1036 del 15/03/2019, che aveva dichiarato l'immobile “di interesse culturale particolarmente importante” ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. d) D.Lgs. 42/2004; la fase di merito del giudizio R.G. 1972/2018 è stata introdotta dal , debitore Parte_1 opponente, mentre quella del giudizio R.G. 1449/2019 dal creditore Controparte_1
che ha perciò assunto la posizione processuale di attore opposto.
[...]
I due giudizi sono stati successivamente riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.
6 In entrambi i giudizi, il creditore opposto ha evidenziato che alla data di trascrizione del pignoramento (27/11/2017) gli immobili pignorati risultavano in catasto, rispettivamente, fabbricato rurale e terreni agricoli, mentre presso la Conservatoria RR.II. non risultava alcun vincolo di destinazione. Invocava quindi i principi di affidamento, apparenza del diritto e tempus regit actum e l'applicazione degli artt. 2913 e 2915 c.c.; evidenziava inoltre come anche i beni culturali siano pignorabili, essendo la vendita subordinata, per alcuni, alla previa autorizzazione amministrativa, e per tutti alla preventiva denunzia allo Stato o altri Enti Pubblici equiparati al fine di metterli in condizione di esercitare il diritto di prelazione, per cui non sussiste alcun impedimento di legge alla vendita forzata, nel rispetto di tali regole.
Il creditore proponeva inoltre domanda risarcitoria nei confronti del e del Pt_1
Sindaco personalmente, , chiamato in causa, per aver falsamente diffuso la Parte_2 notizia, anche a mezzo organi di stampa, della preesistenza di un vincolo storico-artistico e per aver leso l'immagine personale e professionale del creditore pignorante, additato quale “reo” di voler espropriare un bene di simile interesse culturale per la comunità.
Nel procedimento riunito, ha altresì eccepito l'inammissibilità della seconda opposizione per litispendenza
Il terzo chiamato si costituiva eccependo la nullità della chiamata per genericità della domanda e l'inammissibilità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, di domande nuove nei confronti di terzi nel giudizio di opposizione all'esecuzione; nel merito, contestava la pretesa risarcitoria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, il creditore opposto eccepiva la nullità degli atti processuali delle controparti per conflitto di interessi, deducendo che i due avvocati del debitore e del terzo chiamato appartengono al medesimo studio legale e difendono parti in potenziale conflitto di interesse fra loro.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, l'eccezione da ultimo sollevata dal creditore opposto appare infondata, non essendosi mai prospettato alcun interesse concretamente confliggente fra il ed il sindaco nella vicenda che ci occupa (cfr. Cass. 1530/2018, Cass. Pt_1
26769/2023).
Infondata risulta altresì l'eccezione di litispendenza, trattandosi di controversie pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.
7 Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande risarcitorie proposte nei confronti del e del terzo chiamato, e ciò sia perché non formulate Pt_1 nella fase sommaria (cfr. Cass. 9226/2022; Cass. 7163/2023), sia in quanto, benchè debba ritenersi che “La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.)” (Cass. 12436/2021), ai sensi della disposizione da ultimo richiamata deve comunque sussistere una dipendenza dal medesimo titolo introdotto in via d'azione o di eccezione, quale non si rinviene nelle dichiarazioni rese dal sindaco agli organi di stampa rispetto ad un'eccepita impignorabilità, che potrebbero al limite integrare il fatto costitutivo di un distinto diritto al risarcimento dei danni, fondato su presupposti del tutto differenti da quello oggetto dell'odierno giudizio.
Nel merito, le opposizioni proposte dal sono fondate. Pt_1
Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), il vincolo di inalienabilità sussiste sia per i beni del demanio culturale ex art. 53 (ovvero i beni culturali che rientrino altresì nelle tipologie demaniali previste dall'art. 822 c.c.), sia per quelli indicati dall'art. 54, fra i quali rientrano “b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente” e “d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d)”.
Quanto alla prima ipotesi (“monumenti nazionali”), la nota dell'Agenzia del
Demanio di Palermo del 07/10/2019, secondo cui l'immobile in questione sarebbe stato
“dichiarato monumento Nazionale nel 1866”, non trova riscontro nella nota di trascrizione dell'atto d'acquisto del 07/07/1986 (all. 13 Comune), per cui non vi è prova né dell'indicata qualità (non viene specificato quale atto avrebbe dichiarato l'immobile
“monumento nazionale”), né della sua conoscibilità in capo al creditore pignorante e, in generale, ai terzi.
Deve perciò escludersi che gli immobili fossero originariamente impignorabili, non rilevando a tal fine i procedimenti meramente prodromici richiamati dall'opponente.
Sussiste invece senz'altro il vincolo di cui all'art. 54 lett. d-bis), stante l'avvenuta declaratoria di bene “di interesse culturale particolarmente importante” ad opera del decreto dell'Assessorato dei beni culturali della Regione Siciliana n. 1036 del 15/03/2019
(doc. depositato dal in data 08/05/2019). Pt_1
8 Il predetto vincolo di inalienabilità deve infatti ritenersi opponibile anche al creditore pignorante anteriore, stante la prevalenza dell'art. 54 lett. d-bis) D.Lgs. 42/2004 rispetto alla previsione generale di cui all'art. 2915 c.c.; tale ultima disposizione si riferisce infatti ai vincoli di indisponibilità di natura privatistica, come dimostrano sia la sua collocazione sistematica, sia il fatto il fatto che la vicenda viene regolamentata in base al criterio cronologico della priorità della trascrizione ovvero del pignoramento, che appare senz'altro idoneo a regolamentare il conflitto fra interessi privatistici, ma è del tutto inadeguato a contemperare interessi di natura eterogenea, quale quello privatistico del creditore pignorante da un lato, e quello pubblicistico derivante dalla dichiarazione di interesse culturale dall'altro.
Va perciò dichiarata l'impignorabilità dell'immobile e delle sue pertinenze.
Tenuto conto che l'esito del giudizio è dipeso da un fatto sopravvenuto, le spese fra il debitore opponente ed il creditore opposto devono essere interamente compensate.
Le spese fra il creditore opposto ed in terzo chiamato seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore del secondo ed a carico del primo, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.600,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1972/2018 del Registro
Generale Contenzioso, cui è riunita la causa iscritta al n° 1449/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie le opposizioni riunite presentate dal e, per l'effetto, Parte_1 dichiara l'impignorabilità degli immobili siti nel predetto comune, catastalmente identificati al fg. 6, partt. 92, 131 e 132;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dal creditore opposto nei confronti del debitore opponente e del terzo chiamato;
3) compensa interamente le spese di giudizio fra il debitore opponente ed il creditore opposto;
4) condanna il creditore opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del terzo chiamato, che liquida in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 06/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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