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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.pc. nella causa iscritta al n.8967/2024 R.G. tra
nata il [...], rapp. e difesa dall'Avv. Giulio Insalata come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
rapp. e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi come da Controparte_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, comma CP_1
8, del d.lgs. n.503/92, inutilmente richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza – previo deposito delle note di trattazione scritta - la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile – per le donne – da 55 a 60 anni;
per gli uomini da 60 a 65 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che parte ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit., peraltro non specificamente contestati dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, parte ricorrente ha documentato il possesso di una condizione di invalidità nella percentuale del 100% sin dal 16.06.2014 (cfr. il verbale di visita medica allegato al ricorso).
Alla luce di tali emergenze, non essendo stato prospettato il miglioramento delle condizioni di salute della parte e risultando, pertanto, superfluo disporre una ulteriore indagine medico-legale, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia, con la precisazione secondo cui la prestazione avrebbe potuto essere erogata con decorrenza dal dodicesimo mese dalla maturazione dei requisiti ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. a) del d.l. n.78/2012 (cfr. la recente
Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso) e dunque da luglio 2015 (12 mesi successivi alla data di compimento dei 55 anni di età).
Tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' deve essere CP_1 dichiarata la prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio anteriore al primo atto di esercizio del diritto, rappresentato dalla domanda amministrativa del 04.06.2024, con la conseguenza per cui potranno essere riconosciuti i soli ratei maturati da giugno 2019.
Le spese processuali si compensano per un mezzo in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, mentre la metà residua - liquidata e distratta come da dispositivo – viene posta a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità in misura superiore all'80% e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata;
- condanna l' a corrispondere la prestazione, unitamente ai ratei arretrati con decorrenza dal CP_1
01.06.2019, oltre al pagamento degli interessi di legge (o della rivalutazione, se maggiore) sino al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna l' al CP_1 pagamento della metà residua di dette spese, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Insalata.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.pc. nella causa iscritta al n.8967/2024 R.G. tra
nata il [...], rapp. e difesa dall'Avv. Giulio Insalata come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
rapp. e difeso dall'Avv. Roberta Lezzi come da Controparte_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, comma CP_1
8, del d.lgs. n.503/92, inutilmente richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza – previo deposito delle note di trattazione scritta - la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”. La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile – per le donne – da 55 a 60 anni;
per gli uomini da 60 a 65 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che parte ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit., peraltro non specificamente contestati dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, parte ricorrente ha documentato il possesso di una condizione di invalidità nella percentuale del 100% sin dal 16.06.2014 (cfr. il verbale di visita medica allegato al ricorso).
Alla luce di tali emergenze, non essendo stato prospettato il miglioramento delle condizioni di salute della parte e risultando, pertanto, superfluo disporre una ulteriore indagine medico-legale, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia, con la precisazione secondo cui la prestazione avrebbe potuto essere erogata con decorrenza dal dodicesimo mese dalla maturazione dei requisiti ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. a) del d.l. n.78/2012 (cfr. la recente
Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso) e dunque da luglio 2015 (12 mesi successivi alla data di compimento dei 55 anni di età).
Tuttavia, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' deve essere CP_1 dichiarata la prescrizione dei ratei maturati nel quinquennio anteriore al primo atto di esercizio del diritto, rappresentato dalla domanda amministrativa del 04.06.2024, con la conseguenza per cui potranno essere riconosciuti i soli ratei maturati da giugno 2019.
Le spese processuali si compensano per un mezzo in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, mentre la metà residua - liquidata e distratta come da dispositivo – viene posta a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità in misura superiore all'80% e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata;
- condanna l' a corrispondere la prestazione, unitamente ai ratei arretrati con decorrenza dal CP_1
01.06.2019, oltre al pagamento degli interessi di legge (o della rivalutazione, se maggiore) sino al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna l' al CP_1 pagamento della metà residua di dette spese, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Insalata.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)