Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 351/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da
APPALTI PUBBLICI (p.Iva Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
e socio unico rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Parte_3
Floriana Pasquale e Nicola Lucarelli giusta mandato allegato al ricorso per reclamo - pec: Email_1 Email_2
RECLAMANTE nei confronti di
presso il Tribunale di Campobasso, non intervenuta in sede Controparte_1
di reclamo
RECLAMATA
Curatela (p. Iva , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del curatore dott. , rappresentata e difesa dall' avv. Tommaso David in Controparte_3
forza di procura allegata alla comparsa di risposta nel presente procedimento, rilasciata giusta autorizzazione del Giudice delegato del Tribunale di Campobasso del 20/11/2024 - pec: Email_3
RECLAMATA
1
Campobasso. avente ad oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. del 12/01/2019 n. 14 - codice della crisi d'impresa - avverso la sentenza n. 19/2024 di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Campobasso n. 11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con ricorso del 25/07/2024 iscritto al n. 25-1/2024 R.G., il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale della corrente in Controparte_4
Campobasso, già ammessa a concordato preventivo omologato, successivamente annullato dal Tribunale di Campobasso con decreto del 28/04/2021 per violazione fraudolenta del piano concordatario.
Il Tribunale ha dato atto della mancata costituzione della società nella fase preconcorsuale, benchè convenuta in giudizio con notifica eseguita presso la sede legale sulla scorta della visura camerale aggiornata;
della conseguente mancata prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i., nonchè dello stato d'insolvenza della e dell'entità superiore a 30.000,00 euro, ai sensi dell'ultimo Pt_1 comma dell'art. 49 c.c.i.i., dell'ammontare complessivo dei debiti della stessa scaduti e non pagati, dichiarandone l'apertura della liquidazione giudiziale con sentenza del
26/09/2024.
-- Avverso tale pronuncia la ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. con CP_2
ricorso del 24/10/2024 assumendone la nullità, conseguente a:
a) mancata convocazione del debitore, dovuta alla nullità, inefficacia o inesistenza della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, effettuata in violazione dell'art. 40, co. 6, 7 e 8 c.c.i.i.
b) nullità-inefficacia-inesistenza del ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di
Campobasso.
Si è costituta la Curatela della procedura di liquidazione chiedendo il rigetto del reclamo, mentre non è intervenuta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza effettuata dalla cancelleria, ex art. 51, co.6, c.c.i.i. vigente pro tempore.
Il P.G. presso questa Corte ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
2 Con decreto del 12/12/2024 è stata respinta l'istanza della reclamante di sospensione ex art. 52 c.c.i.i. della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione;
all'esito dell'udienza del 14/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
2.-- Con il primo motivo di reclamo si sostiene l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione per la fase pre-concorsuale nei confronti della da parte della cancelleria, mediante posta elettronica CP_2
certificata (art. 40, co.6, del c.c.i.i.), nonostante l'operatività del recapito pec della società, dal fascicolo telematico di primo grado risultando unicamente l'esito negativo della notifica dichiarato dal cancelliere, non altrimenti documentato, con conseguente non conformità alla legge del passaggio alla modalità sussidiaria di notificazione a cura del ricorrente (art. 40, co.8, c.c.i.i.); si aggiunge che, in ogni caso, la notificazione effettuata su istanza del P.M. è a sua volta affetta da inesistenza o nullità in quanto, in violazione di quanto previsto dall'art. 107 del d.P.R. n. 1229/1959, eseguita a mezzo ufficiale di P.G. anziché tramite ufficiale giudiziario.
2.a-- Sul primo rilievo:
- l'art. 40 del c.c.i.i. prevede al comma 6, che “…il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”;
- la norma ha aggiunto al contenuto del previgente art. 15 l.fall. (come modif. dalla l. n.
22/n.221) la distinzione, di cui ai commi 7 ed 8, fra notificazione a mezzo pec impossibile o con esito negativo per causa imputabile al destinatario e notificazione impossibile o negativa per cause ad esso non imputabili: nel primo caso è prevista l'ulteriore attività della cancelleria consistente nella notificazione mediante inserimento di ricorso e decreto nell'area web riservata, ai sensi dell'art. 359 dello stesso codice;
3 nel secondo caso, opera il medesimo meccanismo già stabilito dall'art. 15 citato della notifica a cura del ricorrente di ricorso e decreto esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, co.1, del d.P.R. n. 1229/1959 presso la sede risultante dal registro delle imprese;
come ha precisato la Cassazione: “il compito della cancelleria, con riguardo alla notificazione, qui cessa: la norma, difatti, fa discendere dall'impossibilità ed anche dal mero insuccesso della notificazione via pec il concretizzarsi, ormai definitivo, a carico del creditore istante, sia pure soltanto in seconda battuta, dell'onere degli adempimenti finalizzati all'instaurazione del contraddittorio attraverso una formalità, a fini garantistici, particolarmente rigorosa, quale l'esecuzione della notificazione esclusivamente di persona (e non a mezzo del servizio postale)” - cfr. Cass.
Sez. 1 , ordinanza n. 10511 del 03/06/2020 - e tanto “senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore” - Cass., ordinanza, n.5858/2022 del
22/02/20222-;
- nella fattispecie risulta dagli atti del primo grado l'esito negativo, regolarmente comunicato il 26/07/2024, del tentativo di notifica effettuato dalla cancelleria del tribunale alla pec della società debitrice (v. allegato come doc. 3 al reclamo): non vi è dunque in proposito alcuna violazione del procedimento notificatorio.
2.b-- Sul secondo rilievo:
- non risultando l'omessa notifica imputabile alla società destinataria, il P.M. istante ha chiesto in data 5/08/2024 la notifica alla del ricorso e del decreto di CP_2
fissazione dell'udienza relativa al procedimento unitario n. 25-1/2024 R.G. presso il
Tribunale di Campobasso, incaricandone la Polizia giudiziaria;
- secondo l'indirizzo della S.C. formatosi nel vigore dell'art. 15 l. fal., invocato dalla
Curatela (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 29/10/2010, n. 22151; Cass. sez. un. 2243 del
6/02/2015; Cass. n. 19797 del 05/10/2015; Cass. 2016/n. 14250; Cass. 2016/n. 17444;
Cass. 2021/n. 11219), la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione tramite polizia giudiziaria (in luogo dell'ufficiale giudiziario, come prescritto per gli atti civili del P.M. dall'art. 137 c.p.c.), ancorché avvenuta in mancanza di un provvedimento presidenziale che l'avesse disposta ex art. 15, comma 5, l.fall. -a norma del quale il presidente del tribunale poteva disporre, ricorrendo ragioni di urgenza, che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza venissero portati a
4 conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla loro conoscenza-, non era ritenuta inesistente ma nulla, in quanto difforme da quanto previsto dall'art. 137 c.p.c. ma non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio era considerato sanato ex tunc ove la notifica avesse raggiunto il suo scopo a seguito della costituzione della parte intimata, ovvero per effetto della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.;
- la reclamante sostiene l'inapplicabilità di tale indirizzo nel caso di specie, regolato dall'art. 40 del c.c.i.i., che non riproduce la formula del citato comma 5 dell'art.15 l. fall., onde la notificazione effettuata sarebbe da ritenere inesistente;
l'assunto non è condivisibile: come precisato dalla S.C. con la citata decisione del
29/10/2010, n. 22151, il quinto comma dell'art. 15 l. fall. rappresentava una previsione analoga a quella di cui all'art. 151 c.p.c., secondo cui il giudice può prescrivere anche d'ufficio che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità o riservatezza -purchè, a garanzia del contraddittorio, la notificazione riguardi comunque l'atto integrale, sia effettuata mediante certificazione dell'attività compiuta da parte del soggetto procedente e con la consegna di copia conforme dell'atto ed individuazione del consegnatario: Cass. sez. un. 2007/n.14571-: nell'ambito preconcorsuale, contraddistinto da urgenza, tanto da essere sottratto per legge alla sospensione dei termini feriali, non contenendo l'art. 40 c.c.i.i. una specifica regolamentazione in proposito, non vi è ragione di ritenere inoperante la norma generale di cui al citato art. 151 c.p.c.; nel caso, la notifica è stata effettuata in periodo feriale, come da verbale del 13/08/2024
(v. doc. n. 5 allegato al reclamo) dal comandante del reparto dei C.C. di Campobasso presso la sede legale della risultante dalla visura camerale aggiornata in pari CP_2 data, a mani dell'amministratore unico cui, previa sua identificazione, Parte_3 sono state consegnate copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; si è specificato da parte dell'ufficiale verbalizzante che la sede legale della società di via
Lombardia n. 89 coincide con la dimora anagrafica del Pt_3
- esclusa dunque l'inesistenza del procedimento notificatorio seguito, ne va tuttavia ritenuta la nullità (in quanto non preceduto da espressa autorizzazione del giudice delegato, ex art. 151 c.p.c., a derogare all'art. 137 c.p.c.), che non può ritenersi sanata, la
5 resistente non essendosi costituita nella fase preconcorsuale e non essendo stata ordinata dal giudice la rinnovazione della notificazione del ricorso (cfr. Cass. 2016/n. 14916;
Cass. 2018/n. 5663; Cass. 2024/n. 14705); all'accoglimento, sotto tale profilo, del motivo di reclamo in rito consegue la revoca della liquidazione giudiziale della CP_2
3.-- In base all'orientamento della S.C. circa la revoca del fallimento, applicabile alla revoca della liquidazione giudiziale, “in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell'omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo” (Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 18339 del 18/09/2015; Sez. 1 -
n. 20661 del 31/07/2019, in motivazione;
Cass. Sez. 1 - , n. 3861 del 08/02/2019, la quale ha peraltro ritenuto applicabile l'art. 354 c.p.c. anche ove ritenuta l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, tenuta presente l'introduzione del procedimento concorsuale con ricorso e la conseguente scissione tra edictio actionis e vocatio in jus, per effetto della quale il procedimento è comunque pendente dal deposito in cancelleria dell'atto introduttivo).
La necessità della rimessione della causa al primo giudice rappresenta questione preliminare ed assorbente, rilevabile anche d'ufficio e tale da impedire al giudice di appello di statuire contemporaneamente in merito alle domande propostegli: resta pertanto assorbito il secondo motivo di reclamo, concernente l'asserita inesistenza o nullità del ricorso introduttivo proposto dal P.M.
4.-- Conseguono alla revoca della liquidazione giudiziale gli effetti di cui all'art. 53
c.c.i.i., nonché, a norma del co. 4 dello stesso articolo, l'obbligo a carico della CP_2
[...
sotto la vigilanza del Curatore, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, di adempiere trimestralmente gli obblighi informativi nei confronti del Tribunale in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, la è tenuta a CP_2
depositare al Giudice delegato presso il Tribunale relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Ai fini dell'art. 147 del d.P.R. n. 115/2002, l'apertura della procedura non può considerarsi imputabile al pubblico ministero istante, organo propulsore dell'attività
6 giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico (Cass.
2015/n.19711; Cass. Sez. 6 - 2, n. 35513 del 19/11/2021), né alla parte debitrice, onde le spese di procedura restano a carico dell'Erario.
5.-- Escluso, per le suddette ragioni, qualsiasi rimborso delle spese del presente reclamo a carico dell'ufficio del P.M., quanto al rapporto fra la società reclamante e la Curatela la soluzione adottata, che prescinde dalla valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, induce a ravvisare gravi ragioni per la dichiarazione fra le stesse parti della compensazione delle spese processuali.
6.-- La Cancelleria provvederà ai sensi dell'art. 51, comma 12 c.c.i.i. alla notificazione della presente sentenza alle parti ed alla relativa comunicazione al Tribunale di
Campobasso, nonché all'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 st. cod.
PTM
La Corte di appello di Campobasso - collegio civile pronunciando definitivamente sul reclamo proposto con ricorso depositato il 24/10/2024 dalla in persona del l.r.p.t., Controparte_4
nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e della
Curatela della liquidazione giudiziale della in persona del curatore p.t., CP_2
avverso la sentenza n. 19/2024 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale, con l'intervento del P.G., così provvede:
a) in accoglimento del reclamo, dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del primo grado e della sentenza impugnata e per l'effetto, ordina ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la rimessione del procedimento al Tribunale di Campobasso mediante riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione;
b) dispone, a norma del co. 4 dell'art. 53 c.c.i.i. che la in persona del CP_2
l.r.p.t., sotto la vigilanza del Curatore, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al suo passaggio in giudicato, adempia trimestralmente gli obblighi informativi nei confronti del Tribunale di Campobasso - sezione procedure concorsuali, in ordine alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e che, con la medesima periodicità, la depositi al Giudice delegato presso il suddetto CP_2
Tribunale relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
7
c) dichiara, ai fini dell'art. 147 del d.P.R. n. 115/2002, che le spese della procedura di liquidazione giudiziale restano a carico dell'Erario;
d) dichiara compensate fra le parti private le spese processuali relative al presente reclamo;
e) manda alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 51, comma 12 c.c.i.i. per la notificazione della presente sentenza alle parti e la comunicazione al Tribunale di Campobasso, nonché per l'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 st. cod.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 20/03/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
8