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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2024, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO Presidente
Dott. DANIELA CULOTTA Giudice
Dott. FEDERICA FRANCESCA LEVRINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22558/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in LUNGO PO DIAZ, 6 Parte_1 C.F._1
10123 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. SPAOLONZI RICCARDO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA BEAUMONT 23 Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. LORENZINO SILVIA e dall'avv. MOSTRATISI PIERLUIGI (in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte rispettivamente depositate in data 9.02.2024 e in data 13.02.2024, con rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 186 co. 6 c.p.c.
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 4435/2023 in data 09/11/2023 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la fissazione di udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Il G.I assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 186 co. 6 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico e le condizioni concordate rispondono all'interesse della prole minorenne, il cui ascolto è manifestamente superfluo ex art. 337-octies c.c.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore possa frequentare il padre liberamente, secondo i suoi desideri, Per_1
concordando direttamente con il genitore non collocatario, d'intesa con l'altro genitore, tempi e modalità delle visite. In caso di mancato accordo tra i genitori, comunque, secondo la seguente calendarizzazione: Lunedì con la mamma – pernotto;
Martedì con il papà – pernotto;
Mercoledì con la mamma – pernotto;
Giovedì con il papà – pernotto;
A settimane alterne, venerdì, sabato e domenica compreso il pernottamento di domenica sera;
La minore trascorrerà, altresì, salvo diverso accordo,
pagina 2 di 3 con ognuno dei genitori i seguenti periodi, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore
Durante le vacanze di Natale, rimarrà, per pari tempo con ciascun genitore, un anno dal 23 al Per_1
30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. Salvo diverso accordo negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Le vacanze di Pasqua ad anni alterni, salvo diverso accordo gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio e in difetto di accordo negli anni pari con la madre dall'1 al
15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto e negli anni dispari viceversa Ponti e altre festività in alternanza;
dispone che versi a quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
la somma di €.300,00, entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici Per_1
Org_
oltre al 50% alle spese straordinarie inerenti la minore, come disciplinate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino;
prende atto che le parti concordano che l'assegno unico o equipollenti venga percepito integralmente da nella misura del 100%, impegnandosi a sottoscrivere la Controparte_1 Parte_1
documentazione necessaria per ogni istanza inerente tale titolo dalla stessa formulata;
prende atto che entrambe le parti sono economicamente autonome e nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno divorzile, dichiarando di aver già precedentemente risolto ogni questione patrimoniale;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/03/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Federica Francesca Levrino Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO Presidente
Dott. DANIELA CULOTTA Giudice
Dott. FEDERICA FRANCESCA LEVRINO Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22558/2022
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in LUNGO PO DIAZ, 6 Parte_1 C.F._1
10123 TORINO rappresentato e difeso dall'avv. SPAOLONZI RICCARDO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA BEAUMONT 23 Controparte_1 C.F._2
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. LORENZINO SILVIA e dall'avv. MOSTRATISI PIERLUIGI (in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte rispettivamente depositate in data 9.02.2024 e in data 13.02.2024, con rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 186 co. 6 c.p.c.
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 4435/2023 in data 09/11/2023 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e le parti venivano rimesse avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la fissazione di udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Il G.I assegnava alle parti termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 186 co. 6 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulle altre questioni
Vi è accordo economico e le condizioni concordate rispondono all'interesse della prole minorenne, il cui ascolto è manifestamente superfluo ex art. 337-octies c.c.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che la minore possa frequentare il padre liberamente, secondo i suoi desideri, Per_1
concordando direttamente con il genitore non collocatario, d'intesa con l'altro genitore, tempi e modalità delle visite. In caso di mancato accordo tra i genitori, comunque, secondo la seguente calendarizzazione: Lunedì con la mamma – pernotto;
Martedì con il papà – pernotto;
Mercoledì con la mamma – pernotto;
Giovedì con il papà – pernotto;
A settimane alterne, venerdì, sabato e domenica compreso il pernottamento di domenica sera;
La minore trascorrerà, altresì, salvo diverso accordo,
pagina 2 di 3 con ognuno dei genitori i seguenti periodi, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore
Durante le vacanze di Natale, rimarrà, per pari tempo con ciascun genitore, un anno dal 23 al Per_1
30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. Salvo diverso accordo negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Le vacanze di Pasqua ad anni alterni, salvo diverso accordo gli anni pari con la madre e gli anni dispari con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio e in difetto di accordo negli anni pari con la madre dall'1 al
15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto e negli anni dispari viceversa Ponti e altre festività in alternanza;
dispone che versi a quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Controparte_1
la somma di €.300,00, entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo indici Per_1
Org_
oltre al 50% alle spese straordinarie inerenti la minore, come disciplinate dal Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Torino;
prende atto che le parti concordano che l'assegno unico o equipollenti venga percepito integralmente da nella misura del 100%, impegnandosi a sottoscrivere la Controparte_1 Parte_1
documentazione necessaria per ogni istanza inerente tale titolo dalla stessa formulata;
prende atto che entrambe le parti sono economicamente autonome e nulla richiedono reciprocamente a titolo di assegno divorzile, dichiarando di aver già precedentemente risolto ogni questione patrimoniale;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/03/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Federica Francesca Levrino Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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