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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al Ruolo Generale Affari
Contenziosi per l'anno 2022, al numero 28254, decisa all'udienza del 4.3.2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Pietrangeli ed elettivamente Parte_1
dom.to in Roma, Viale Glorioso n. 13, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona delle legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall' Avv.to pagina 1 di 17 Massimiliano Cesali ed elettivamente domiciliate in Roma, Viale Pinturicchio n. 89, presso lo studio del proprio difensore
RESISTENTE
Oggetto del giudizio: riconoscimento inquadramento superiore;
pagamento spettanze retributive.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società svolgente attività di impiantistica Controparte_1
elettrica e manutenzione, dal 16.09.2019 al 30.07.2021, data delle dimissioni volontarie;
di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel
Livello 1° del CCNL dei Metalmeccanici e mansioni di elettricista;
di aver svolto mansioni non riconducibili al livello di formale inquadramento, ma piuttosto riscontrabili nel livello 4° del predetto CCNL, applicabile ai “lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio”, che compiono “con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali indicate”; di essere stato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, addetto a mansioni di realizzazione impianti elettrici, presso i locali in cui erano situate le cabine di media pagina 2 di 17 trasformazione, al pronto intervento per la risoluzione e la riparazione di guasti e/o criticità nel funzionamento delle strutture, ai lavori in quota;
di aver garantito la reperibilità notturna in caso di eventuali emergenze e la disponibilità ad effettuare lavori in trasferta protraentisi anche per lunghi periodi – per complessivi sette mesi circa durante l'intero rapporto di lavoro e per i quali nulla gli era stato corrisposto;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30
e, durante le trasferte, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30; di aver percepito, nel periodo di attività, le somme di cui alle buste paga depositate, tutte insufficienti rispetto a quanto previsto dal CCNL di categoria dei Metalmeccanici, applicato dal datore di lavoro e, comunque, in relazione al superiore e corretto livello di inquadramento;
di aver ricevuto i ratei di tredicesima mensilità in misura ridotta rispetto a quanto effettivamente dovuto in ragione del corretto inquadramento al livello 4° del
CCNL Metalmeccanici, stimato nella misura di euro 1537,85; di aver goduto di soli 15 giorni di ferie annuali, senza aver mai potuto fruire dei permessi accumulati, risultando creditore nei confronti dell'azienda della somma di euro 1074,57 per ferie maturate e non godute e della somma di euro 725,00 per permessi;
di aver diritto alle indennità per trasferta e reperibilità, rispettivamente nella misura di euro 7970,10 ed euro 817,16, nonché per il lavoro notturno nella misura di euro 514,96; di aver diritto, in virtù di quanto previsto dal CCNL adottato in azienda, all'ulteriore riconoscimento dell'indennità per l'elemento perequativo nella misura di euro 404,16; di aver diritto, a fronte di quanto stabilito dal CCNL applicato, alla ulteriore somma diaria di € 5,29 a titolo di “Ticket Restaurant”, mai ricevuta per tutto il periodo di impiego;
di aver diritto, infine, a fronte del periodo di attività dal 16.09.2019 al 30.07.2021, alla somma complessiva di € 2.753,89 a titolo di TFR, come da conteggi versati in atti;
di aver, pertanto, maturato un complessivo credito nei confronti della pari ad euro Controparte_1
26.134,60 per differenze sulla retribuzione ordinaria, indennità varie, lavoro straordinario e TFR, giusti i conteggi più volte richiamati nonché della ulteriore somma di € 5,29 a titolo di Ticket Restaurant per ogni giorno di lavoro svolto.
pagina 3 di 17 Tanto premesso, il ricorrente ha, in conclusione, chiesto di: “accertare e dichiarare che tra il Sig. e la è intercorso un rapporto di lavoro di tipo Parte_1 Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato dal 06.09.2019 al 30.07.2021; accertare e dichiarare che il lavoratore, in considerazione delle mansioni svolte e pretese dalla parte ricorrente sin dalla sua assunzione, avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato al
Livello 4° del CCNL dei Metalmeccanici, per tutte le motivazioni meglio specificate in narrativa e, per l'effetto, condannare parte resistente alla refusione, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 26.134,60 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, straordinaria, 13^ mensilità e ratei della stessa, ferie e permessi maturati e non goduti, elemento perequativo ed indennità varie (trasferta, lavoro notturno e reperibilità) e TFR, relativamente al periodo dal 06.09.2019 al 30.07.2021; condannare, altresì, parte resistente, alla corresponsione della somma di € 5,29 a titolo di “Ticket Restaurant” per ogni giorno di lavoro prestato dal 06.09.2019 al 30.07.2021, in quanto dovuti e non messi a disposizione del dipendente, ovvero di quelle altre somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., eventualmente determinate anche all'esito di CTU contabile, con gli accessori di legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha confermato, in fatto, che Controparte_1
l'assunzione del ricorrente era stata formalizzata con indicazione del Livello 1° (poi divenuto D1 a seguito del rinnovo del CCNL dei Metalmeccanici), precisando, però, che per tutta la durata del rapporto di lavoro quest'ultimo era stato addetto a mansioni di elettricista, avendo quindi svolto una funzione di ausiliario rispetto ai dipendenti più esperti della società. A tal proposito, ha dedotto che dal mese di settembre 2019 al mese di agosto 2020 il ricorrente aveva affiancato il Sig. (dipendente con la Persona_1
qualifica di Elettricista 4° Livello) su diversi cantieri, prima a Firenze e poi a Siena e a
Pisa. Ha aggiunto, poi, di aver sostenuto tutte le spese della trasferta, precisando di conseguenza i giorni esatti di trasferta e contestando l'allegazione generica sul punto del pagina 4 di 17 ricorrente. Ha rappresentato, inoltre, che, per far fronte alle difficoltà economiche, aveva prima distaccato il ricorrente (dal 17 agosto al 10 settembre 2020), per poi collocarlo in
Cassa integrazione, nei periodi specificamente indicati. Ha specificato che l'orario di lavoro era sempre stato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle 16.30, anche durante le trasferte e che le ore di lavoro straordinario svolte dopo le 16.30 erano state puntualmente riportate in busta paga;
ha contestato poi che il ricorrente fosse un lavoratore specializzato, in quanto privo di idonea attestazione per poter svolgere gli interventi dedotti di realizzazione impianti elettrici su cabine di media trasformazione.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le differenze retributive richieste, basate peraltro su conteggi ritenuti illogici e incomprensibili. Ha rappresentato che il ricorrente aveva percepito tutte le somme a lui effettivamente spettanti, con l'unica eccezione del TFR, ammettendo di dover ancora corrispondere una somma netta pari ad euro 1.787,17. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adito di
“rigettare il ricorso e respingere le domande formulate da parte ricorrente, per i motivi sopra esposti, poiché infondate in fatto e in diritto oltre che non provate”.
All'udienza del 31.1.2023 sono state ammesse le prove. E' seguita dunque l'escussione dei due testi di parte resistente e e dei due testi di parte Persona_1 Testimone_1
ricorrente ( e . Testimone_2 Testimone_3
Acquisiti chiarimenti dalle parti in merito al CCNL effettivamente applicato dalla resistente, all'udienza del 4.3.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa
è stata decisa, come da dispositivo in calce e sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Il CCNL applicato al rapporto, l'inquadramento riconosciuto al lavoratore e quello di cui si chiede il riconoscimento.
In ricorso il deduce di essere stato inquadrato nel “1° livello del CCNL dei Pt_1
Metalmeccanici, con mansioni di elettricista”, senza però specificare quale dei CCNL
pagina 5 di 17 Metalmeccanici sia stato in particolare applicato dalla parte datoriale. Non soccorrono in tal senso neppure gli ulteriori richiami al CCNL applicato contenuti nell'atto introduttivo, in cui si fa genericamente riferimento al CCNL “di settore” ovvero a quello “applicato dall'azienda”, pur ribadendosi l'indicazione circa l'inquadramento nel
1° livello;
livello, questo, invero riportato in tutte le buste paga prodotte in atti (ove è indicato “Elettricista – 1”).
Va precisato poi che la parte ricorrente ha prodotto in atti il CCNL Metalmeccanico -
Istallazione Impianti - Odontotecnico, in cui sono riportate declaratorie per i vari livelli non corrispondenti a quanto trascritto in ricorso ed in cui peraltro il Livello 4 risulta riqualificato come C1, mentre il livello 1 risulta riqualificato come D2.
La resistente, dal canto suo, senza apertamente contestare l'applicabilità di tale CCNL, ha prodotto in atti il CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali per i dipendenti
Industrie Metalmeccaniche private e della installazione impianti, in cui risulta sottolineata la declaratoria del livello D1 (con ciò implicitamente prospettandosi che essa corrisponda alle mansioni svolte dal ricorrente); livello questo in cui è confluito l'ex livello 1 (unitamente all'ex livello 2) a decorrere dal mese di giugno 2021.
Nell'atto introduttivo è, poi, riportata la declaratoria del livello di cui si invoca l'applicazione ovvero del livello 4 (effettivamente corrispondente a quella del CCNL
Settore Metalmeccanico Aziende Industriali vigente all'epoca dell'instaurazione del rapporto di lavoro e sino al giugno 2021).
Tanto precisato, può ritenersi provato, al di là delle contraddittorie ed incomplete indicazioni fornite dalle parti, che al rapporto di lavoro in questione sia stato applicato il
CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali per i dipendenti Parte_2
e della installazione impianti, che nella sua formulazione dell'anno 2016, ancora
[...]
vigente all'instaurazione del rapporto, prevedeva la classificazione del personale su livelli da 1 ad 8 e nella sua formulazione vigente dal giugno 2021 prevede una classificazione, in cui, per quel che qui interessa, gli ex livelli 1 e 2 sono confluiti nel livello D1 e l'ex livello 4 è confluito nel livello C2.
pagina 6 di 17 L'inquadramento riconoscibile al ricorrente.
Premesse teoriche.
Il ricorrente, inquadrato nel livello 1 (poi dal giugno 2021 livello D1), sostiene di aver diritto ad essere inquadrato nel livello 4 (poi dal giugno 2021 livello C2).
Come detto, in ricorso riporta soltanto: la declaratoria del livello 4 (facente riferimento ai “lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio”, che “devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali indicate”); la declaratoria dello specifico profilo, ricompreso in tale livello, di “Installatore impianti elettrici” (facente riferimento al
“lavoratore che esegue, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi: di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche”); la declaratoria del livello 1 (facente riferimento ai “lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma
è sufficiente un periodo minimo di pratica;
[nonché ai] lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo e per le quali non occorrono conoscenze professionali”).
Non richiama invece la declaratoria dei livelli intermedi 2 e 3, né riporta le declaratorie di cui al nuovo CCNL.
Dal canto suo, la resistente, nel contestare la fondatezza della domanda di inquadramento superiore avanzata dal ricorrente, in memoria riporta la sola declaratoria del livello 1.
pagina 7 di 17 Tanto premesso in fatto, deve osservarsi che “L'attribuzione al lavoratore della qualifica corrispondente alle mansioni svolte deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime” (fra le tante,
Cass. n. 30580 del 22/11/2019; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. 15739 del
18/7/2011).
Il Giudice di merito è, quindi, tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore, con la precisazione che l'indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo (Cass n. 4272 del
23/2/2007) e se siano stati in concreto esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (ex multis, Cass. n. 30811 del 28/11/2018, Cass. n.
20545 del 12/10/2016, Cass. n. 796 del 16/1/2014, Cass. n. 4382 del 23/2/2010, Cass. n.
23741 del 17/9/2008).
Fatte queste premesse di carattere generale, giova ribadire che manca nel corpo del ricorso introduttivo il richiamo delle declaratorie dei livelli intermedi tra quello di effettivo inquadramento (ovvero, come detto, il livello 1/poi D1) e il livello 4/poi C2.
Se è vero che “La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta”, è necessario però che in ricorso
“vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia” (v. Cass. n. 3863 del 15/02/2008).
pagina 8 di 17 E' infatti principio consolidato della Suprema Corte che “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n. 15053;
Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862; Cass. 8 ottobre 2013, n.
22872).
Ebbene, nella specie, gli elementi di fatto dedotti a sostegno dell'inquadramento nei livelli intermedi tra il 1° ed il 4° sono incompleti, difettando il richiamo delle relative declaratorie contrattuali;
sicché resta preclusa la possibilità di operare la comparazione tra le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente con le predette declaratorie intermedie.
Né può soccorrere in tal senso il CCNL prodotto in allegato al ricorso, che, come detto, non è quello effettivamente applicato dalla società resistente.
L'unica comparazione possibile rimane dunque quella tra le mansioni in concreto svolte, così come emerse all'esito dell'istruttoria, e quelle proprie del 4 livello, di cui alla declaratoria sopra riportata.
Le emergenze istruttorie.
Giova a questo punto richiamare le dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria.
Il primo teste indicato da parte resistente, , dipendente della società Persona_1
resistente dal 1997 al 2021 in qualità di elettricista inquadrato nel 4 livello, dopo aver premesso, con riguardo al “anche lui era un elettricista. Abbiamo lavorato Pt_1
insieme per alcuni mesi, orientativamente circa sei mesi. In quel periodo siamo stati proprio in squadra insieme. Sicuramente quella non era la prima esperienza lavorativa del ricorrente, anche se non sono in grado di dire quanta e quale esperienza avesse
pagina 9 di 17 maturato in precedenza. Era in grado di lavorare autonomamente, non ebbe bisogno di affiancamento”, ha poi precisato: “il ricorrente si occupava insieme a me delle lavorazioni di cantiere. Ci occupavamo di tutto ciò che riguardava l'impianto elettrico, delle canalizzazioni, al passaggio cavi, ai vari collegamenti. Il ricorrente operava sotto la mia supervisione e il mio controllo”.
, teste invece indicato da parte ricorrente, dipendente della società Testimone_2
resistente una prima volta dal 1991 al 2006 e poi anche dal settembre 2019 sino ad agosto 2020, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, ha confermato che “il ricorrente lavorava sotto la direzione di ” e che “era addetto alla realizzazione Per_1
di impianti elettrici e di impianti speciali (impianti di allarme). In particolare, era addetto alla realizzazione di tubazioni, al passaggio cavi, ai collegamenti. Erano tutte attività queste che era in grado di svolgere in autonomia”; con riferimento alle attività che si svolgevano nei cantieri di Siena e di Firenze, ha aggiunto che “per questo tipo di lavorazioni non erano richiesti patentini o corsi specializzati. Erano mansioni tipiche da operaio elettrico, non erano necessarie particolari specializzazioni” e che aveva riscontrato di persona che il ricorrente “svolse in maniera del tutto autonoma anche le attività di collegamento cavi”.
Il secondo teste di parte resistente, dipendente della società Testimone_1 Controparte_1
per sei anni (sino al 31.12.2020) in qualità di operaio elettrico inquadrato nel 3° livello, ha ricostruito le mansioni svolte dal ricorrente sul cantiere nei seguenti termini: “io stesso e il capo cantiere ci occupammo di spiegargli come effettuare le lavorazioni su tubazioni, infilaggi e collegamenti. Stava imparando. Si lavorava sempre a coppia e
c'era sempre un responsabile della coppia. Né io né il ricorrente eravamo mai responsabili della coppia. I collegamenti si potevano fare anche soli. Escludo di aver mai visto il ricorrente fare dei collegamenti su un quadro. Sulle scatole di derivazione invece sapeva intervenire da solo”.
Infine, il secondo teste di parte ricorrente, dipendente della società Testimone_3
resistente dal 2002 al 2020 in qualità di operaio giuntista, con inquadramento nel 3°
pagina 10 di 17 livello, premesso:“solo occasionalmente è capitato che fossimo inviati sullo stesso cantiere”, ha riferito: “il ricorrente era sempre affiancato da qualcuno, però in verità si sapeva muovere anche in autonomia. In genere si lavorava in coppia su un cantiere.
C'era un responsabile e poi una persona che svolgeva attività di ausilio del responsabile. Il ricorrente svolgeva tale tipo di attività. Non so entrare più nel dettaglio delle attività svolte dal ricorrente”.
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni non può ritenersi provato che il ricorrente abbia in concreto svolto le mansioni riconducibili al livello di inquadramento invocato.
In merito, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (Cass., n. 8993/2011).
Nel caso di specie, deve ribadirsi che l'inquadramento invocato (Livello 4 del CCNL
Metalmeccanici) ricomprende “lavoratori qualificati che svolgono attività per
l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno […]” e che, con specifico riferimento al profilo di “installatore di impianti elettrici”, la relativa declaratoria descrive un lavoratore che esegue “sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi: di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche”.
Dall'analisi del complessivo quadro probatorio, tuttavia, si desume che il lavoratore, pur potendo vantare un certo grado di esperienza nel settore, non era particolarmente pagina 11 di 17 qualificato, tant'è vero che non disponeva di piena autonomia esecutiva nello svolgimento delle mansioni (alternando interventi in autonomia e periodi di affiancamento ad operai più esperti, essendo comunque pacifico che abbia lavorato per diversi mesi in cantiere sotto la supervisione e controllo di;
inoltre, Persona_1
non risulta provato l'espletamento di lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi, posto che le dichiarazioni convergono nell'evidenziare l'adibizione del ricorrente alla realizzazione di impianti elettrici (ma non anche al collegamento cavi al quadro elettrico, come riferito dal teste , e soprattutto non vi è evidenza alcuna dello Tes_1
svolgimento di mansioni inerenti alle fasi successive di “controllo e individuazione anomalie, messa a punto e messa in servizio”, nonché “ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche”.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore non possa limitarsi a dimostrare di avere svolto solo alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza (cfr., da ultimo, Cass. n.
33396/2021; Cass. n. 23699/2008).
Ne discende, pertanto, che la domanda di inquadramento superiore così come formulata non può essere accolta, né, come già rilevato, appare possibile, in mancanza di puntuale prospettazione della relativa declaratoria contrattuale, riconoscere un inquadramento intermedio tra quello attribuito dalla datrice di lavoro e quello invocato dal ricorrente.
L'orario di lavoro e le connesse richieste per lavoro straordinario.
Sostiene il ricorrente di aver prestato la propria attività lavorativa dal 16.09.2019 sino al
30.07.2021, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30; durante le trasferte, sempre dal lunedì al venerdì, ma dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Basandosi su quanto previsto dalla contrattazione collettiva Metalmeccanici sopra richiamata e, comunque, in rapporto ad orario, giorni e mansioni effettivamente svolte, individua di conseguenza le differenze per retribuzione ordinaria nella misura di pagina 12 di 17 euro 6.913,62 complessivi, quelle per il lavoro straordinario, quantificate in euro
3.423,28, nonché quella di euro 514,96 per le maggiorazioni notturne.
Parte resistente, dal canto suo, sostiene che anche durante le trasferte l'orario di lavoro sia stato sempre dalle ore 7.30 alle ore 16.30, precisando che le ore di straordinario diurno o eventualmente notturno siano tutte state pagate, come risultante in modo analitico dalle buste paga allegate.
Il teste di parte resistente , relativamente all'orario di lavoro, ha riferito Persona_1
che “in genere sul cantiere lavoravamo dalle 7.30 alle 17.30. con un'ora di pausa per il pranzo. Si osserva questo orario sino al venerdì”; il teste di parte ricorrente
[...]
sul punto precisa che “sui cantieri si lavorava dalle 7.30 alle 16.30, con Tes_2
un'ora di pausa per il pranzo, dal lunedì al venerdì. Anzi preciso che in trasferta il venerdì si lavorava sino alle ore 13.00, perché poi ripartivamo per rientrare”, mentre il teste di parte resistente conferma che “nei cantieri in trasferta si lavora Testimone_1
dalle 7.30 alle 16.30, con un'ora di pausa per il pranzo”.
Tutte le dichiarazioni testimoniali (tra loro sostanzialmente uniformi, salvo qualche lieve difformità, e sicuramente attendibilità, in quanto provenienti da ex dipendenti della
, non solo non confortano sul versante probatorio la ricostruzione dei fatti Controparte_1
operata in merito dal ricorrente, ma di fatto la smentiscono.
Ora, considerato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass.,
16150/2018), deve concludersi per il rigetto della relativa domanda.
Le trasferte.
Sostiene il ricorrente, in termini estremamente generici e non documentati, di aver diritto altresì alle indennità per trasferta e reperibilità, quantificate rispettivamente nella misura di euro 7.970,10 ed euro 817,16.
pagina 13 di 17 In memoria di costituzione, tuttavia, è la stessa resistente a riconoscere lo svolgimento di determinate trasferte indicandone puntualmente il numero e la durata per l'intero periodo lavorativo, rappresentando al contempo di aver optato per la modalità di rimborso “analitico” prevista dal CCNL di riferimento, ragion per cui nulla sarebbe dovuto al ricorrente.
Sul punto, deve ancora una volta vagliarsi il contenuto delle deposizioni testimoniali. Il teste ha affermato che “la società ci rimborsava vitto (colazione, Persona_1
pranzo e cena). Era la società che si occupava direttamente del pagamento dell'alloggio. Per quanto riguarda il vitto, ero io che anticipavo per me e per il ricorrente (che eravamo i due componenti della squadra in trasferta). Preciso che io avevo una carta ricaricabile sula quale venivano addebitate le spese di vitto. Era la società che progressivamente me la ricaricava. Ciò per la prima settimana di trasferta.
Poi mi hanno fornito una carta della società, intestata a mio nome, mi pare sempre ricaricabile, con la quale provvedevo a pagare tutte le spese di vitto. Io poi ero tenuto a documentare in azienda ogni spesa, con la produzione di fatture o scontrini. Il furgone che utilizzavamo era dotato di telepass per il pagamento dei pedaggi autostradali”.
Il teste ha riferito in merito che “il capo cantiere aveva un fondo cassa Testimone_2
ed era lui che rispondeva al rientro, dovendo esibire tutte le ricevute. Preciso che durante le due trasferte di cui ho parlato prima il capo cantiere pagò solo i pranzi, mentre il pernotto, la colazione e la cena presso l'albergo erano stati già pagati direttamente dalla società”.
Infine, il teste ha puntualizzato che “quando si andava in trasferta il vitto Testimone_1
e l'alloggio era a carico della società. Direttamente dall'ufficio facevano un bonifico per tali spese. Io non ho mai documentato le spese effettuate. Io in busta paga non ho mai avuto l'indennità di trasferta. Non so dire riguardo agli altri dipendenti”.
Gli esiti dell'istruttoria, pertanto, danno atto in modo inequivocabile che il sistema di rimborso spese prescelto e applicato dalla società resistente era effettivamente quello
“analitico” e non già quello “a forfait”. E' emerso altresì che non erano i singoli operai pagina 14 di 17 inviati in trasferta a sostenere le relative spese, bensì il capo cantiere (attraverso sistemi diversi, quali carte prepagate, fondi cassa ovvero meccanismi di rimborso successivo, previa presentazione dei giustificativi). Tutto ciò preclude l'accoglimento della domanda relativa al pagamento dell'indennità di trasferta.
Ferie e permessi.
Con riguardo a tale domanda, deve richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (per tutte, Cass. n. 8521 del 27/04/2015; Cass., n. 26985 del
22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi.
Dal momento che tale onere non è stato minimamente adempiuto dal ricorrente, limitatosi ad allegazioni del tutto generiche, e che neppure l'istruttoria ha fornito utili indicazioni in merito, deve escludersi ricorrano i presupposti per l'accoglimento della pretesa.
Tredicesima e TFR.
Posto che la tredicesima mensilità è stata sistematicamente corrisposta dalla CP_1
e che la richiesta avanzata in ricorso relativamente a tale voce di retribuzione
[...]
indiretta deve ritenersi fondata sull'assunto della variazione della base di calcolo (per effetto della richiesta di inquadramento nel livello superiore), deve rilevarsi che il rigetto della domanda presupposta relativa all'inquadramento implica il rigetto anche di quella relativa alle differenze asseritamente maturate a titolo di tredicesima.
pagina 15 di 17 Per quanto concerne, invece, la corresponsione del TFR, è stata la stessa resistente ad ammettere che ancora non è stato erogato il relativo saldo, pari alla somma netta di euro
1.787,17, corrispondente all'importo lordo di euro 2.243,85 (come risultante dalla busta paga di agosto 2021 prodotta in atti).
Di conseguenza, la società resistente deve essere condannata a pagare tale somma al lordo (e non al netto, come sostenuto in atti), essendo pacifico che, in sede di formazione di un titolo esecutivo, le somme dovute al lavoratore vanno calcolate al lordo delle ritenute fiscali e contributive (v. Cass. 12566/2014).
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde infatti la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco.
Ticket restaurant.
Anche in ordine al riconoscimento di tale spettanza retributiva, valgono le considerazioni già svolte in precedenza: trattasi di pretesa formulata in termini totalmente generici, senza specificare in quale disposizione del CCNL dei
Metalmeccanici troverebbe fondamento, e omettendo altresì di riportare il calcolo esatto dei giorni di mancata fruizione dei buoni pasto nel periodo lavorativo intercorrente dal
16.09.2019 al 30.07.2021. Si impone pertanto anche per tale ulteriore richiesta una pronuncia di rigetto.
Le spese di lite.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro
2.243,85 a titolo di TFR;
pagina 16 di 17 2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Motivazione riservata in giorni 60.
Così deciso in Roma, il 4.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Dott. Massimiliano Pinti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al Ruolo Generale Affari
Contenziosi per l'anno 2022, al numero 28254, decisa all'udienza del 4.3.2025, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Pietrangeli ed elettivamente Parte_1
dom.to in Roma, Viale Glorioso n. 13, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona delle legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall' Avv.to pagina 1 di 17 Massimiliano Cesali ed elettivamente domiciliate in Roma, Viale Pinturicchio n. 89, presso lo studio del proprio difensore
RESISTENTE
Oggetto del giudizio: riconoscimento inquadramento superiore;
pagamento spettanze retributive.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.9.2022, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società svolgente attività di impiantistica Controparte_1
elettrica e manutenzione, dal 16.09.2019 al 30.07.2021, data delle dimissioni volontarie;
di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel
Livello 1° del CCNL dei Metalmeccanici e mansioni di elettricista;
di aver svolto mansioni non riconducibili al livello di formale inquadramento, ma piuttosto riscontrabili nel livello 4° del predetto CCNL, applicabile ai “lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio”, che compiono “con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali indicate”; di essere stato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, addetto a mansioni di realizzazione impianti elettrici, presso i locali in cui erano situate le cabine di media pagina 2 di 17 trasformazione, al pronto intervento per la risoluzione e la riparazione di guasti e/o criticità nel funzionamento delle strutture, ai lavori in quota;
di aver garantito la reperibilità notturna in caso di eventuali emergenze e la disponibilità ad effettuare lavori in trasferta protraentisi anche per lunghi periodi – per complessivi sette mesi circa durante l'intero rapporto di lavoro e per i quali nulla gli era stato corrisposto;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30
e, durante le trasferte, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30; di aver percepito, nel periodo di attività, le somme di cui alle buste paga depositate, tutte insufficienti rispetto a quanto previsto dal CCNL di categoria dei Metalmeccanici, applicato dal datore di lavoro e, comunque, in relazione al superiore e corretto livello di inquadramento;
di aver ricevuto i ratei di tredicesima mensilità in misura ridotta rispetto a quanto effettivamente dovuto in ragione del corretto inquadramento al livello 4° del
CCNL Metalmeccanici, stimato nella misura di euro 1537,85; di aver goduto di soli 15 giorni di ferie annuali, senza aver mai potuto fruire dei permessi accumulati, risultando creditore nei confronti dell'azienda della somma di euro 1074,57 per ferie maturate e non godute e della somma di euro 725,00 per permessi;
di aver diritto alle indennità per trasferta e reperibilità, rispettivamente nella misura di euro 7970,10 ed euro 817,16, nonché per il lavoro notturno nella misura di euro 514,96; di aver diritto, in virtù di quanto previsto dal CCNL adottato in azienda, all'ulteriore riconoscimento dell'indennità per l'elemento perequativo nella misura di euro 404,16; di aver diritto, a fronte di quanto stabilito dal CCNL applicato, alla ulteriore somma diaria di € 5,29 a titolo di “Ticket Restaurant”, mai ricevuta per tutto il periodo di impiego;
di aver diritto, infine, a fronte del periodo di attività dal 16.09.2019 al 30.07.2021, alla somma complessiva di € 2.753,89 a titolo di TFR, come da conteggi versati in atti;
di aver, pertanto, maturato un complessivo credito nei confronti della pari ad euro Controparte_1
26.134,60 per differenze sulla retribuzione ordinaria, indennità varie, lavoro straordinario e TFR, giusti i conteggi più volte richiamati nonché della ulteriore somma di € 5,29 a titolo di Ticket Restaurant per ogni giorno di lavoro svolto.
pagina 3 di 17 Tanto premesso, il ricorrente ha, in conclusione, chiesto di: “accertare e dichiarare che tra il Sig. e la è intercorso un rapporto di lavoro di tipo Parte_1 Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato dal 06.09.2019 al 30.07.2021; accertare e dichiarare che il lavoratore, in considerazione delle mansioni svolte e pretese dalla parte ricorrente sin dalla sua assunzione, avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato al
Livello 4° del CCNL dei Metalmeccanici, per tutte le motivazioni meglio specificate in narrativa e, per l'effetto, condannare parte resistente alla refusione, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 26.134,60 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, straordinaria, 13^ mensilità e ratei della stessa, ferie e permessi maturati e non goduti, elemento perequativo ed indennità varie (trasferta, lavoro notturno e reperibilità) e TFR, relativamente al periodo dal 06.09.2019 al 30.07.2021; condannare, altresì, parte resistente, alla corresponsione della somma di € 5,29 a titolo di “Ticket Restaurant” per ogni giorno di lavoro prestato dal 06.09.2019 al 30.07.2021, in quanto dovuti e non messi a disposizione del dipendente, ovvero di quelle altre somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., eventualmente determinate anche all'esito di CTU contabile, con gli accessori di legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha confermato, in fatto, che Controparte_1
l'assunzione del ricorrente era stata formalizzata con indicazione del Livello 1° (poi divenuto D1 a seguito del rinnovo del CCNL dei Metalmeccanici), precisando, però, che per tutta la durata del rapporto di lavoro quest'ultimo era stato addetto a mansioni di elettricista, avendo quindi svolto una funzione di ausiliario rispetto ai dipendenti più esperti della società. A tal proposito, ha dedotto che dal mese di settembre 2019 al mese di agosto 2020 il ricorrente aveva affiancato il Sig. (dipendente con la Persona_1
qualifica di Elettricista 4° Livello) su diversi cantieri, prima a Firenze e poi a Siena e a
Pisa. Ha aggiunto, poi, di aver sostenuto tutte le spese della trasferta, precisando di conseguenza i giorni esatti di trasferta e contestando l'allegazione generica sul punto del pagina 4 di 17 ricorrente. Ha rappresentato, inoltre, che, per far fronte alle difficoltà economiche, aveva prima distaccato il ricorrente (dal 17 agosto al 10 settembre 2020), per poi collocarlo in
Cassa integrazione, nei periodi specificamente indicati. Ha specificato che l'orario di lavoro era sempre stato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle 16.30, anche durante le trasferte e che le ore di lavoro straordinario svolte dopo le 16.30 erano state puntualmente riportate in busta paga;
ha contestato poi che il ricorrente fosse un lavoratore specializzato, in quanto privo di idonea attestazione per poter svolgere gli interventi dedotti di realizzazione impianti elettrici su cabine di media trasformazione.
Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le differenze retributive richieste, basate peraltro su conteggi ritenuti illogici e incomprensibili. Ha rappresentato che il ricorrente aveva percepito tutte le somme a lui effettivamente spettanti, con l'unica eccezione del TFR, ammettendo di dover ancora corrispondere una somma netta pari ad euro 1.787,17. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adito di
“rigettare il ricorso e respingere le domande formulate da parte ricorrente, per i motivi sopra esposti, poiché infondate in fatto e in diritto oltre che non provate”.
All'udienza del 31.1.2023 sono state ammesse le prove. E' seguita dunque l'escussione dei due testi di parte resistente e e dei due testi di parte Persona_1 Testimone_1
ricorrente ( e . Testimone_2 Testimone_3
Acquisiti chiarimenti dalle parti in merito al CCNL effettivamente applicato dalla resistente, all'udienza del 4.3.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa
è stata decisa, come da dispositivo in calce e sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Il CCNL applicato al rapporto, l'inquadramento riconosciuto al lavoratore e quello di cui si chiede il riconoscimento.
In ricorso il deduce di essere stato inquadrato nel “1° livello del CCNL dei Pt_1
Metalmeccanici, con mansioni di elettricista”, senza però specificare quale dei CCNL
pagina 5 di 17 Metalmeccanici sia stato in particolare applicato dalla parte datoriale. Non soccorrono in tal senso neppure gli ulteriori richiami al CCNL applicato contenuti nell'atto introduttivo, in cui si fa genericamente riferimento al CCNL “di settore” ovvero a quello “applicato dall'azienda”, pur ribadendosi l'indicazione circa l'inquadramento nel
1° livello;
livello, questo, invero riportato in tutte le buste paga prodotte in atti (ove è indicato “Elettricista – 1”).
Va precisato poi che la parte ricorrente ha prodotto in atti il CCNL Metalmeccanico -
Istallazione Impianti - Odontotecnico, in cui sono riportate declaratorie per i vari livelli non corrispondenti a quanto trascritto in ricorso ed in cui peraltro il Livello 4 risulta riqualificato come C1, mentre il livello 1 risulta riqualificato come D2.
La resistente, dal canto suo, senza apertamente contestare l'applicabilità di tale CCNL, ha prodotto in atti il CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali per i dipendenti
Industrie Metalmeccaniche private e della installazione impianti, in cui risulta sottolineata la declaratoria del livello D1 (con ciò implicitamente prospettandosi che essa corrisponda alle mansioni svolte dal ricorrente); livello questo in cui è confluito l'ex livello 1 (unitamente all'ex livello 2) a decorrere dal mese di giugno 2021.
Nell'atto introduttivo è, poi, riportata la declaratoria del livello di cui si invoca l'applicazione ovvero del livello 4 (effettivamente corrispondente a quella del CCNL
Settore Metalmeccanico Aziende Industriali vigente all'epoca dell'instaurazione del rapporto di lavoro e sino al giugno 2021).
Tanto precisato, può ritenersi provato, al di là delle contraddittorie ed incomplete indicazioni fornite dalle parti, che al rapporto di lavoro in questione sia stato applicato il
CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali per i dipendenti Parte_2
e della installazione impianti, che nella sua formulazione dell'anno 2016, ancora
[...]
vigente all'instaurazione del rapporto, prevedeva la classificazione del personale su livelli da 1 ad 8 e nella sua formulazione vigente dal giugno 2021 prevede una classificazione, in cui, per quel che qui interessa, gli ex livelli 1 e 2 sono confluiti nel livello D1 e l'ex livello 4 è confluito nel livello C2.
pagina 6 di 17 L'inquadramento riconoscibile al ricorrente.
Premesse teoriche.
Il ricorrente, inquadrato nel livello 1 (poi dal giugno 2021 livello D1), sostiene di aver diritto ad essere inquadrato nel livello 4 (poi dal giugno 2021 livello C2).
Come detto, in ricorso riporta soltanto: la declaratoria del livello 4 (facente riferimento ai “lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio”, che “devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali indicate”); la declaratoria dello specifico profilo, ricompreso in tale livello, di “Installatore impianti elettrici” (facente riferimento al
“lavoratore che esegue, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi: di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche”); la declaratoria del livello 1 (facente riferimento ai “lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma
è sufficiente un periodo minimo di pratica;
[nonché ai] lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo e per le quali non occorrono conoscenze professionali”).
Non richiama invece la declaratoria dei livelli intermedi 2 e 3, né riporta le declaratorie di cui al nuovo CCNL.
Dal canto suo, la resistente, nel contestare la fondatezza della domanda di inquadramento superiore avanzata dal ricorrente, in memoria riporta la sola declaratoria del livello 1.
pagina 7 di 17 Tanto premesso in fatto, deve osservarsi che “L'attribuzione al lavoratore della qualifica corrispondente alle mansioni svolte deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime” (fra le tante,
Cass. n. 30580 del 22/11/2019; Cass. n. 8589 del 28/04/2015; Cass. n. 15739 del
18/7/2011).
Il Giudice di merito è, quindi, tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore, con la precisazione che l'indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo (Cass n. 4272 del
23/2/2007) e se siano stati in concreto esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (ex multis, Cass. n. 30811 del 28/11/2018, Cass. n.
20545 del 12/10/2016, Cass. n. 796 del 16/1/2014, Cass. n. 4382 del 23/2/2010, Cass. n.
23741 del 17/9/2008).
Fatte queste premesse di carattere generale, giova ribadire che manca nel corpo del ricorso introduttivo il richiamo delle declaratorie dei livelli intermedi tra quello di effettivo inquadramento (ovvero, come detto, il livello 1/poi D1) e il livello 4/poi C2.
Se è vero che “La domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta”, è necessario però che in ricorso
“vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia” (v. Cass. n. 3863 del 15/02/2008).
pagina 8 di 17 E' infatti principio consolidato della Suprema Corte che “non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale” (cfr., fra le altre, Cass. 4 luglio 2007 n. 15053;
Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862; Cass. 8 ottobre 2013, n.
22872).
Ebbene, nella specie, gli elementi di fatto dedotti a sostegno dell'inquadramento nei livelli intermedi tra il 1° ed il 4° sono incompleti, difettando il richiamo delle relative declaratorie contrattuali;
sicché resta preclusa la possibilità di operare la comparazione tra le mansioni in concreto svolte dalla ricorrente con le predette declaratorie intermedie.
Né può soccorrere in tal senso il CCNL prodotto in allegato al ricorso, che, come detto, non è quello effettivamente applicato dalla società resistente.
L'unica comparazione possibile rimane dunque quella tra le mansioni in concreto svolte, così come emerse all'esito dell'istruttoria, e quelle proprie del 4 livello, di cui alla declaratoria sopra riportata.
Le emergenze istruttorie.
Giova a questo punto richiamare le dichiarazioni dei testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria.
Il primo teste indicato da parte resistente, , dipendente della società Persona_1
resistente dal 1997 al 2021 in qualità di elettricista inquadrato nel 4 livello, dopo aver premesso, con riguardo al “anche lui era un elettricista. Abbiamo lavorato Pt_1
insieme per alcuni mesi, orientativamente circa sei mesi. In quel periodo siamo stati proprio in squadra insieme. Sicuramente quella non era la prima esperienza lavorativa del ricorrente, anche se non sono in grado di dire quanta e quale esperienza avesse
pagina 9 di 17 maturato in precedenza. Era in grado di lavorare autonomamente, non ebbe bisogno di affiancamento”, ha poi precisato: “il ricorrente si occupava insieme a me delle lavorazioni di cantiere. Ci occupavamo di tutto ciò che riguardava l'impianto elettrico, delle canalizzazioni, al passaggio cavi, ai vari collegamenti. Il ricorrente operava sotto la mia supervisione e il mio controllo”.
, teste invece indicato da parte ricorrente, dipendente della società Testimone_2
resistente una prima volta dal 1991 al 2006 e poi anche dal settembre 2019 sino ad agosto 2020, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, ha confermato che “il ricorrente lavorava sotto la direzione di ” e che “era addetto alla realizzazione Per_1
di impianti elettrici e di impianti speciali (impianti di allarme). In particolare, era addetto alla realizzazione di tubazioni, al passaggio cavi, ai collegamenti. Erano tutte attività queste che era in grado di svolgere in autonomia”; con riferimento alle attività che si svolgevano nei cantieri di Siena e di Firenze, ha aggiunto che “per questo tipo di lavorazioni non erano richiesti patentini o corsi specializzati. Erano mansioni tipiche da operaio elettrico, non erano necessarie particolari specializzazioni” e che aveva riscontrato di persona che il ricorrente “svolse in maniera del tutto autonoma anche le attività di collegamento cavi”.
Il secondo teste di parte resistente, dipendente della società Testimone_1 Controparte_1
per sei anni (sino al 31.12.2020) in qualità di operaio elettrico inquadrato nel 3° livello, ha ricostruito le mansioni svolte dal ricorrente sul cantiere nei seguenti termini: “io stesso e il capo cantiere ci occupammo di spiegargli come effettuare le lavorazioni su tubazioni, infilaggi e collegamenti. Stava imparando. Si lavorava sempre a coppia e
c'era sempre un responsabile della coppia. Né io né il ricorrente eravamo mai responsabili della coppia. I collegamenti si potevano fare anche soli. Escludo di aver mai visto il ricorrente fare dei collegamenti su un quadro. Sulle scatole di derivazione invece sapeva intervenire da solo”.
Infine, il secondo teste di parte ricorrente, dipendente della società Testimone_3
resistente dal 2002 al 2020 in qualità di operaio giuntista, con inquadramento nel 3°
pagina 10 di 17 livello, premesso:“solo occasionalmente è capitato che fossimo inviati sullo stesso cantiere”, ha riferito: “il ricorrente era sempre affiancato da qualcuno, però in verità si sapeva muovere anche in autonomia. In genere si lavorava in coppia su un cantiere.
C'era un responsabile e poi una persona che svolgeva attività di ausilio del responsabile. Il ricorrente svolgeva tale tipo di attività. Non so entrare più nel dettaglio delle attività svolte dal ricorrente”.
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni non può ritenersi provato che il ricorrente abbia in concreto svolto le mansioni riconducibili al livello di inquadramento invocato.
In merito, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (Cass., n. 8993/2011).
Nel caso di specie, deve ribadirsi che l'inquadramento invocato (Livello 4 del CCNL
Metalmeccanici) ricomprende “lavoratori qualificati che svolgono attività per
l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno […]” e che, con specifico riferimento al profilo di “installatore di impianti elettrici”, la relativa declaratoria descrive un lavoratore che esegue “sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi: di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche”.
Dall'analisi del complessivo quadro probatorio, tuttavia, si desume che il lavoratore, pur potendo vantare un certo grado di esperienza nel settore, non era particolarmente pagina 11 di 17 qualificato, tant'è vero che non disponeva di piena autonomia esecutiva nello svolgimento delle mansioni (alternando interventi in autonomia e periodi di affiancamento ad operai più esperti, essendo comunque pacifico che abbia lavorato per diversi mesi in cantiere sotto la supervisione e controllo di;
inoltre, Persona_1
non risulta provato l'espletamento di lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi, posto che le dichiarazioni convergono nell'evidenziare l'adibizione del ricorrente alla realizzazione di impianti elettrici (ma non anche al collegamento cavi al quadro elettrico, come riferito dal teste , e soprattutto non vi è evidenza alcuna dello Tes_1
svolgimento di mansioni inerenti alle fasi successive di “controllo e individuazione anomalie, messa a punto e messa in servizio”, nonché “ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche”.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il lavoratore non possa limitarsi a dimostrare di avere svolto solo alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza (cfr., da ultimo, Cass. n.
33396/2021; Cass. n. 23699/2008).
Ne discende, pertanto, che la domanda di inquadramento superiore così come formulata non può essere accolta, né, come già rilevato, appare possibile, in mancanza di puntuale prospettazione della relativa declaratoria contrattuale, riconoscere un inquadramento intermedio tra quello attribuito dalla datrice di lavoro e quello invocato dal ricorrente.
L'orario di lavoro e le connesse richieste per lavoro straordinario.
Sostiene il ricorrente di aver prestato la propria attività lavorativa dal 16.09.2019 sino al
30.07.2021, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30; durante le trasferte, sempre dal lunedì al venerdì, ma dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Basandosi su quanto previsto dalla contrattazione collettiva Metalmeccanici sopra richiamata e, comunque, in rapporto ad orario, giorni e mansioni effettivamente svolte, individua di conseguenza le differenze per retribuzione ordinaria nella misura di pagina 12 di 17 euro 6.913,62 complessivi, quelle per il lavoro straordinario, quantificate in euro
3.423,28, nonché quella di euro 514,96 per le maggiorazioni notturne.
Parte resistente, dal canto suo, sostiene che anche durante le trasferte l'orario di lavoro sia stato sempre dalle ore 7.30 alle ore 16.30, precisando che le ore di straordinario diurno o eventualmente notturno siano tutte state pagate, come risultante in modo analitico dalle buste paga allegate.
Il teste di parte resistente , relativamente all'orario di lavoro, ha riferito Persona_1
che “in genere sul cantiere lavoravamo dalle 7.30 alle 17.30. con un'ora di pausa per il pranzo. Si osserva questo orario sino al venerdì”; il teste di parte ricorrente
[...]
sul punto precisa che “sui cantieri si lavorava dalle 7.30 alle 16.30, con Tes_2
un'ora di pausa per il pranzo, dal lunedì al venerdì. Anzi preciso che in trasferta il venerdì si lavorava sino alle ore 13.00, perché poi ripartivamo per rientrare”, mentre il teste di parte resistente conferma che “nei cantieri in trasferta si lavora Testimone_1
dalle 7.30 alle 16.30, con un'ora di pausa per il pranzo”.
Tutte le dichiarazioni testimoniali (tra loro sostanzialmente uniformi, salvo qualche lieve difformità, e sicuramente attendibilità, in quanto provenienti da ex dipendenti della
, non solo non confortano sul versante probatorio la ricostruzione dei fatti Controparte_1
operata in merito dal ricorrente, ma di fatto la smentiscono.
Ora, considerato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass.,
16150/2018), deve concludersi per il rigetto della relativa domanda.
Le trasferte.
Sostiene il ricorrente, in termini estremamente generici e non documentati, di aver diritto altresì alle indennità per trasferta e reperibilità, quantificate rispettivamente nella misura di euro 7.970,10 ed euro 817,16.
pagina 13 di 17 In memoria di costituzione, tuttavia, è la stessa resistente a riconoscere lo svolgimento di determinate trasferte indicandone puntualmente il numero e la durata per l'intero periodo lavorativo, rappresentando al contempo di aver optato per la modalità di rimborso “analitico” prevista dal CCNL di riferimento, ragion per cui nulla sarebbe dovuto al ricorrente.
Sul punto, deve ancora una volta vagliarsi il contenuto delle deposizioni testimoniali. Il teste ha affermato che “la società ci rimborsava vitto (colazione, Persona_1
pranzo e cena). Era la società che si occupava direttamente del pagamento dell'alloggio. Per quanto riguarda il vitto, ero io che anticipavo per me e per il ricorrente (che eravamo i due componenti della squadra in trasferta). Preciso che io avevo una carta ricaricabile sula quale venivano addebitate le spese di vitto. Era la società che progressivamente me la ricaricava. Ciò per la prima settimana di trasferta.
Poi mi hanno fornito una carta della società, intestata a mio nome, mi pare sempre ricaricabile, con la quale provvedevo a pagare tutte le spese di vitto. Io poi ero tenuto a documentare in azienda ogni spesa, con la produzione di fatture o scontrini. Il furgone che utilizzavamo era dotato di telepass per il pagamento dei pedaggi autostradali”.
Il teste ha riferito in merito che “il capo cantiere aveva un fondo cassa Testimone_2
ed era lui che rispondeva al rientro, dovendo esibire tutte le ricevute. Preciso che durante le due trasferte di cui ho parlato prima il capo cantiere pagò solo i pranzi, mentre il pernotto, la colazione e la cena presso l'albergo erano stati già pagati direttamente dalla società”.
Infine, il teste ha puntualizzato che “quando si andava in trasferta il vitto Testimone_1
e l'alloggio era a carico della società. Direttamente dall'ufficio facevano un bonifico per tali spese. Io non ho mai documentato le spese effettuate. Io in busta paga non ho mai avuto l'indennità di trasferta. Non so dire riguardo agli altri dipendenti”.
Gli esiti dell'istruttoria, pertanto, danno atto in modo inequivocabile che il sistema di rimborso spese prescelto e applicato dalla società resistente era effettivamente quello
“analitico” e non già quello “a forfait”. E' emerso altresì che non erano i singoli operai pagina 14 di 17 inviati in trasferta a sostenere le relative spese, bensì il capo cantiere (attraverso sistemi diversi, quali carte prepagate, fondi cassa ovvero meccanismi di rimborso successivo, previa presentazione dei giustificativi). Tutto ciò preclude l'accoglimento della domanda relativa al pagamento dell'indennità di trasferta.
Ferie e permessi.
Con riguardo a tale domanda, deve richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (per tutte, Cass. n. 8521 del 27/04/2015; Cass., n. 26985 del
22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi.
Dal momento che tale onere non è stato minimamente adempiuto dal ricorrente, limitatosi ad allegazioni del tutto generiche, e che neppure l'istruttoria ha fornito utili indicazioni in merito, deve escludersi ricorrano i presupposti per l'accoglimento della pretesa.
Tredicesima e TFR.
Posto che la tredicesima mensilità è stata sistematicamente corrisposta dalla CP_1
e che la richiesta avanzata in ricorso relativamente a tale voce di retribuzione
[...]
indiretta deve ritenersi fondata sull'assunto della variazione della base di calcolo (per effetto della richiesta di inquadramento nel livello superiore), deve rilevarsi che il rigetto della domanda presupposta relativa all'inquadramento implica il rigetto anche di quella relativa alle differenze asseritamente maturate a titolo di tredicesima.
pagina 15 di 17 Per quanto concerne, invece, la corresponsione del TFR, è stata la stessa resistente ad ammettere che ancora non è stato erogato il relativo saldo, pari alla somma netta di euro
1.787,17, corrispondente all'importo lordo di euro 2.243,85 (come risultante dalla busta paga di agosto 2021 prodotta in atti).
Di conseguenza, la società resistente deve essere condannata a pagare tale somma al lordo (e non al netto, come sostenuto in atti), essendo pacifico che, in sede di formazione di un titolo esecutivo, le somme dovute al lavoratore vanno calcolate al lordo delle ritenute fiscali e contributive (v. Cass. 12566/2014).
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde infatti la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco.
Ticket restaurant.
Anche in ordine al riconoscimento di tale spettanza retributiva, valgono le considerazioni già svolte in precedenza: trattasi di pretesa formulata in termini totalmente generici, senza specificare in quale disposizione del CCNL dei
Metalmeccanici troverebbe fondamento, e omettendo altresì di riportare il calcolo esatto dei giorni di mancata fruizione dei buoni pasto nel periodo lavorativo intercorrente dal
16.09.2019 al 30.07.2021. Si impone pertanto anche per tale ulteriore richiesta una pronuncia di rigetto.
Le spese di lite.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro
2.243,85 a titolo di TFR;
pagina 16 di 17 2. Rigetta nel resto il ricorso;
3. Condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.695,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Motivazione riservata in giorni 60.
Così deciso in Roma, il 4.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Dott. Massimiliano Pinti
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