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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5191/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 5191/2018 r.g.
promossa da
UN. , con sede in Ancona, via Sandro Totti n. 4, (C.F. e P. Iva Controparte_1
, cui è stata fusa per incorporazione in forza dell'atto di fusione del 08.07.2024, P.IVA_1
rep. 7294 – racc. 5148, la Controparte_2
(C.F. e P. IVA , in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa per mandato in atti dall'Avv. Riccardo Schininà, nel cui studio in Ragusa (RG), Corso
Vittorio Veneto n. 165 è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...] ( C.F.: ed ivi Controparte_3 C.F._1 res.te in Via Dublino n° 19, rappresentato e difeso per mandato in atti, dall'avv. Alessandra
pagina 1 di 7 Leonardi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Ragusa (RG), via Roma n° 200;
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.2018, Pt_1 Controparte_1
(precedentemente ) conveniva in giudizio Parte_2
e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. r.g.2024/2018, Controparte_3
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.10.2018 e notificato il
16.11.2018, a mezzo del quale veniva ingiunto alla società opposta di pagare in favore dell'NG.
la somma di € 25.000,00 oltre interessi legali di mora ex art. 5 D. lgs. n° Controparte_3
231/2002 sino al soddisfo, oltre le spese e i compensi difensivi del procedimento monitorio.
Premetteva la società opponente che, in forza di accordi verbali, aveva conferito all' NG.
, unitamente ad altro professionista, l'incarico per la redazione di un piano di Controparte_3 lottizzazione convenzionata finalizzato alla realizzazione, su di un terreno di proprietà del
Confidi, di un insediamento produttivo, e il connesso incarico di curare il conseguimento delle necessari titoli abilitativi alla realizzazione della costruzione presso lo Sportello Unico Per le
Attività Produttive del Comune di Ragusa.
In corso di esecuzione dell'incarico le parti procedevano, in data 24.06.2011, alla formalizzazione dell'accordo. In particolare in seno al documento contrattuale si pattuiva un compenso forfetariamente individuato nell'importo complessivo di €.200.000,00 (art.4), mentre al successivo articolo 5 venivano precisate le modalità di pagamento.
L' deduceva di avere interamente adempiuto all'impegno contrattuale Parte_3 assunto, con il pagamento delle somme già versate a saldo delle attività effettuate dai tecnici incaricati (complessivamente per €.50.000,00 nei confronti dell'opposto ing. , e di non CP_3 dovere più null'altro al professionista opposto, in conseguenza della decisione di non procedere alla realizzazione dell'opera assentita. Esponeva che, in seno alle pattuizioni Pt_3
negoziali, si era riservato la facoltà di recedere dal contratto dietro il versamento del 50% della somma pattuita a titolo di corrispettivo, mediante la previsione inserita al secondo comma dell'art.5, precisando che già al momento della stipula dell'accordo (giugno 2011) entrambe le pagina 2 di 7 parti negoziali erano a conoscenza della volontà della società cooperativa di non dare seguito alla esecuzione dei lavori, volendo dunque procedere esclusivamente alla formalizzazione e regolarizzazione economica di quanto eseguito sino a quel momento dai professionisti. Proprio in considerazione di tale circostanza, invocava, in caso di adesione alla interpretazione della clausola contrattuale da ultimo richiamata in termini di clausola penitenziale (secondo la tesi prospettata da controparte), l'annullamento della medesima per vizio del consenso, ovvero, in ulteriore subordine la sua nullità ex art.1419 c.c., per violazione del canone della meritevolezza degli interessi (ex art.1322 c.c.) sottostanti alla clausola atipica, con sostituzione automatica della regolamentazione di cui all'art.2237 c.c..
In via ulteriormente gradata, richiamava la disciplina dell'arricchimento senza causa, in assenza dello svolgimento di ulteriore attività professionale quale causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale, ovvero ancora la qualificazione della clausola di cui al II comma dell'art.5, in termini di clausola penale, con conseguente riduzione della stessa per eccessiva onerosità.
Concludeva dunque chiedendo :
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE ADITO Reiectis adversis,
- In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, disporre la restituzione alla delle somme CP_2 versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla CP_2 all'NG. ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al solo Controparte_3 fine di evitare l'esecuzione coattiva o deposito di tali somme a titolo di cauzione;
- Nel merito, Ritenere e dichiarare che non deve Parte_2 all'ing. l'importo oggetto del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Controparte_3
Ragusa n. 2024/2018 non avendo assunto la obbligazione di cui è chiesto l'adempimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. CP_2 CP_3 ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al solo fine di evitare
[...]
l'esecuzione coattiva;
- In subordine, annullare la clausola di cui all'articolo 5 comma 2° del contratto di conferimento incarico del 24.06.2011 su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto per vizio del consenso, errore sulla natura ed oggetto del contratto, e conseguentemente dichiarare che
non deve all'ing. l'importo Parte_2 Controparte_3 oggetto del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Ragusa n. 2024/2018 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. CP_2 CP_3 ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al solo fine di evitare
[...]
l'esecuzione coattiva;
- In ulteriore subordine, sul merito, dichiarare la nullità parziale per illiceità della causa del contratto di conferimento incarico del 24.06.2011 intercorso tra le parti, limitatamente alla
pagina 3 di 7 clausola contrattuale di cui all'art. 5 comma 2° prevedente una penale per il recesso, disponendone la sostituzione automatica con la previsione dell'art. 2237 primo comma e conseguentemente dichiarare che non deve all'ing. Parte_2
l'importo oggetto del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Ragusa Controparte_3
n. 2024/2018 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al CP_2 Controparte_3 solo fine di evitare l'esecuzione coattiva;
- In via ulteriormente subordinata, nel merito, a seguito di valutazione delle prestazioni effettuate dall'NG. disporre la determinazione della penale e la riduzione Controparte_3 equitativa della stessa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Ragusa n. 2024/2018 essendo l'importo ivi ingiunto manifestamente eccessivo, con restituzione delle somme versate in eccedenza in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. ed al Suo procuratore CP_2 Controparte_3 distrattario con animo di rivalsa ed al solo fine di evitare l'esecuzione coattiva;
- Con condanna dell'NG. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; Controparte_3
-Con condanna dell'NG. al pagamento delle spese ed onorari del presente Controparte_3 giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Si costituiva l'opponente NG. il quale contestava quanto esposto da controparte CP_3 precisando che l'ingiunzione di pagamento era conseguenza dell'esercizio da parte della società committente della facoltà di recedere dal contratto e della conseguente operatività della clausola penitenziale contenuta al secondo comma dell'art.5, la quale espressamente prevedeva
“ Nel caso in cui il committente deciderà, per qualsivoglia motivo, di non dare seguito alla realizzazione del progetto, sarà comunque dovuto l'intero compenso di cui all'art. 4 decurtato del 50% per le parti non ancora eseguite ed il professionista avrà diritto, quindi, all'immediato pagamento dietro semplice richiesta delle eventuali somme residue ancora non corrisposte.”.
Deduceva pertanto la infondatezza della opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, con salvezza delle spese del giudizio.
Rigettata la chiesta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruita documentalmente e acquisito il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza cartolare del
02.04.2025 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusionali e le repliche.
********
Ciò premesso in fatto, si rileva che l'opposizione è infondata e non può essere accolta.
pagina 4 di 7 Il giudizio scaturisce dalla diversa interpretazione data dalle parti in causa della clausola contrattuale di cui all'art.5, II comma, la quale espressamente recita “ Nel caso in cui il committente deciderà, per qualsivoglia motivo, di non dare seguito alla realizzazione del progetto, sarà comunque dovuto l'intero compenso di cui all'art. 4 decurtato del 50% per le parti non ancora eseguite ed il professionista avrà diritto, quindi, all'immediato pagamento dietro semplice richiesta delle eventuali somme residue ancora non corrisposte.”.
Dalle deduzioni delle parti risulta incontestato che, successivamente al rilascio del titolo abilitativo, la società committente non ha dato seguito ai lavori di costruzione, di fatto recedendo dal contratto e realizzando la fattispecie contemplata al citato comma due dell'art.5.
Risulta evidente che trattasi di una clausola penitenziale, la quale, attribuendo a una delle due parti negoziali (il committente) la facoltà di recedere ad nutum dal vincolo contrattuale, predetermina la prestazione pecuniaria a cui è tenuta la parte recedente per l'esercizio di detta facoltà, che quantifica nei termini del 50% del compenso -determinato forfettariamente dall'art.
4- delle “parti” dell'incarico non ancora eseguite (essendo evidente che “le parti” eseguite vanno liquidate per intero).
Dalle deduzioni di entrambe le parti processuali emerge quale circostanza incontestata che sono state liquidate le attività (già svolte dai tecnici progettisti) ricomprese sino al punto c) dell'art. 5, I comma.
Dalla produzione effettuata dall'opposto NG. risulta inoltre, contrariamente a quanto CP_3
dedotto da parte opponente, che, successivamente alla comunicazione del rilascio del provvedimento autorizzativo del 04.11.2011 da parte del sono state effettuate CP_4 ulteriori attività ( vedi Doc 6,7 e 8 fascicolo di parte opposta) incompatibili con l'assunto della conoscenza comune a entrambe le parti, della volontà (manifestata) alla data di formalizzazione dell'incarico (24.06.2011), di non volere procedere alla realizzazione dell'immobile.
Risulta, invece, pacifico il fatto che non si è provveduto alla esecuzione dell'incarico attinente alla fase contemplata nel punto d) dell'art.5, I comma, riguardante la quota pari al restante 50% del compenso pattuito, pari complessivamente a €.100.000,00.
In considerazione di tali circostanze, l'importo dell'obbligazione pecuniaria ammonta a
€.50.000,00, complessivamente dovuto ai professionisti incaricati, e dunque ad €.25.000,00 di competenza dell'opposto.
pagina 5 di 7 Infondate si mostrano le eccezioni sollevate dalla Parte_3
Non è stata data infatti prova dell'assunto secondo il quale alla data della firma dell'incarico era già stata manifestata la volontà dalla opponente di non procedere alla edificazione dello stabile, circostanza che, qualora fosse vera, risulterebbe incoerente con la pattuizione di un corrispettivo per l'esercizio della facoltà di ripensamento (anziché confutare l'interpretazione data in termini di clausola penitenziale), essendo, nella ipotesi di conclusione del rapporto, applicabile ex lege l'art. 2237 c.c., che avrebbe comportato la liquidazione del compenso per l'opera già svolta, senza la necessità della previsione contrattuale di cui al comma II dell'art.5, di tutt'altro tenore, che è invece stata inserita.
Non emerge dunque alcun elemento a sostegno della ricorrenza e/o della riconoscibilità dell'errore in cui sarebbe incorsa la cooperativa opponente nell'accettare e sottoscrivere la Parte_Con clausola in contestazione e che ne avrebbe legittimato l'annullamento: qualora la avesse manifestato l'intento di non edificare avrebbe ben potuto liquidare le attività già effettuate dai professionisti e dichiarare concluso il rapporto. Essa ha invece regolamentato anche il punto d) dell'art.5, riservandosi la facoltà “per qualsiasi motivo di non dare seguito alla realizzazione del progetto” e dunque di interrompere successivamente il rapporto contrattuale.
Deve inoltre rilevarsi che non è individuabile alcuna illiceità della causa sottesa alla clausola penitenziale, la quale non è peraltro clausola atipica, bensì disciplinata dal codice civile, nel
Titolo II Dei Contratti in generale, Capo V, Sezione I, all'art.1373 c.c..
Inserita all'interno di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, la clausola si pone in termini derogatori alla previsione di cui all'art.2237 c.c., norma dispositiva e non imperativa, che dunque non ne comporta la nullità, come sostenuto da parte opposta.
Quanto alle ragioni della previsione contrattuale in termini di interessi sottostanti, rilevanti dal punto di vista giuridico, è possibile facilmente riscontrarne una relazione con il carattere fiduciario dell'incarico, in base al quale, il committente, pur di assicurarsi la prestazione di quello specifico professionista, risulta disposto ad acquisirne l'impegno negoziale, riservandosi la valutazione se usufruirne o meno, in tal caso riconoscendo un corrispettivo commisurato al vincolo contrattuale (temporalmente) accettato dalla controparte negoziale, che avrebbe nel pagina 6 di 7 frattempo potuto rinunciare ad altre occasioni lavorative in dipendenza dell'impegno già assunto.
Esclusa la configurabilità della clausola in termini di clausola penale, essendo evidentemente legata alla facoltà di recesso e non all'ipotesi di inadempimento, non può disporsi una riduzione dell'importo pattuito, non essendo applicabile alla clausola penitenziale la disciplina codicistica prevista per la clausola penale, che si basa su differenti presupposti di operatività (parziale adempimento) ed essendo frutto della libera autonomia delle parti determinare e quantificare la prestazione dovuta per l'esercizio del recesso.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in misura tra media e minima per tutte le fasi, così come in dispositivo, stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5191/2018 R.G.:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. r.g. 2024/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.10.2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna , in persona del suo legale rappresentata pro tempore Pt_1 Controparte_1
a pagare le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%, distraendole in favore del procuratore antistatario di , Avv. Leonardi Alessandra. Controparte_3
Ragusa, 27.8.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 5191/2018 r.g.
promossa da
UN. , con sede in Ancona, via Sandro Totti n. 4, (C.F. e P. Iva Controparte_1
, cui è stata fusa per incorporazione in forza dell'atto di fusione del 08.07.2024, P.IVA_1
rep. 7294 – racc. 5148, la Controparte_2
(C.F. e P. IVA , in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa per mandato in atti dall'Avv. Riccardo Schininà, nel cui studio in Ragusa (RG), Corso
Vittorio Veneto n. 165 è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...] ( C.F.: ed ivi Controparte_3 C.F._1 res.te in Via Dublino n° 19, rappresentato e difeso per mandato in atti, dall'avv. Alessandra
pagina 1 di 7 Leonardi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Ragusa (RG), via Roma n° 200;
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.12.2018, Pt_1 Controparte_1
(precedentemente ) conveniva in giudizio Parte_2
e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. r.g.2024/2018, Controparte_3
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.10.2018 e notificato il
16.11.2018, a mezzo del quale veniva ingiunto alla società opposta di pagare in favore dell'NG.
la somma di € 25.000,00 oltre interessi legali di mora ex art. 5 D. lgs. n° Controparte_3
231/2002 sino al soddisfo, oltre le spese e i compensi difensivi del procedimento monitorio.
Premetteva la società opponente che, in forza di accordi verbali, aveva conferito all' NG.
, unitamente ad altro professionista, l'incarico per la redazione di un piano di Controparte_3 lottizzazione convenzionata finalizzato alla realizzazione, su di un terreno di proprietà del
Confidi, di un insediamento produttivo, e il connesso incarico di curare il conseguimento delle necessari titoli abilitativi alla realizzazione della costruzione presso lo Sportello Unico Per le
Attività Produttive del Comune di Ragusa.
In corso di esecuzione dell'incarico le parti procedevano, in data 24.06.2011, alla formalizzazione dell'accordo. In particolare in seno al documento contrattuale si pattuiva un compenso forfetariamente individuato nell'importo complessivo di €.200.000,00 (art.4), mentre al successivo articolo 5 venivano precisate le modalità di pagamento.
L' deduceva di avere interamente adempiuto all'impegno contrattuale Parte_3 assunto, con il pagamento delle somme già versate a saldo delle attività effettuate dai tecnici incaricati (complessivamente per €.50.000,00 nei confronti dell'opposto ing. , e di non CP_3 dovere più null'altro al professionista opposto, in conseguenza della decisione di non procedere alla realizzazione dell'opera assentita. Esponeva che, in seno alle pattuizioni Pt_3
negoziali, si era riservato la facoltà di recedere dal contratto dietro il versamento del 50% della somma pattuita a titolo di corrispettivo, mediante la previsione inserita al secondo comma dell'art.5, precisando che già al momento della stipula dell'accordo (giugno 2011) entrambe le pagina 2 di 7 parti negoziali erano a conoscenza della volontà della società cooperativa di non dare seguito alla esecuzione dei lavori, volendo dunque procedere esclusivamente alla formalizzazione e regolarizzazione economica di quanto eseguito sino a quel momento dai professionisti. Proprio in considerazione di tale circostanza, invocava, in caso di adesione alla interpretazione della clausola contrattuale da ultimo richiamata in termini di clausola penitenziale (secondo la tesi prospettata da controparte), l'annullamento della medesima per vizio del consenso, ovvero, in ulteriore subordine la sua nullità ex art.1419 c.c., per violazione del canone della meritevolezza degli interessi (ex art.1322 c.c.) sottostanti alla clausola atipica, con sostituzione automatica della regolamentazione di cui all'art.2237 c.c..
In via ulteriormente gradata, richiamava la disciplina dell'arricchimento senza causa, in assenza dello svolgimento di ulteriore attività professionale quale causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale, ovvero ancora la qualificazione della clausola di cui al II comma dell'art.5, in termini di clausola penale, con conseguente riduzione della stessa per eccessiva onerosità.
Concludeva dunque chiedendo :
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE ADITO Reiectis adversis,
- In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, disporre la restituzione alla delle somme CP_2 versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla CP_2 all'NG. ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al solo Controparte_3 fine di evitare l'esecuzione coattiva o deposito di tali somme a titolo di cauzione;
- Nel merito, Ritenere e dichiarare che non deve Parte_2 all'ing. l'importo oggetto del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Controparte_3
Ragusa n. 2024/2018 non avendo assunto la obbligazione di cui è chiesto l'adempimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. CP_2 CP_3 ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al solo fine di evitare
[...]
l'esecuzione coattiva;
- In subordine, annullare la clausola di cui all'articolo 5 comma 2° del contratto di conferimento incarico del 24.06.2011 su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto per vizio del consenso, errore sulla natura ed oggetto del contratto, e conseguentemente dichiarare che
non deve all'ing. l'importo Parte_2 Controparte_3 oggetto del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Ragusa n. 2024/2018 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. CP_2 CP_3 ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al solo fine di evitare
[...]
l'esecuzione coattiva;
- In ulteriore subordine, sul merito, dichiarare la nullità parziale per illiceità della causa del contratto di conferimento incarico del 24.06.2011 intercorso tra le parti, limitatamente alla
pagina 3 di 7 clausola contrattuale di cui all'art. 5 comma 2° prevedente una penale per il recesso, disponendone la sostituzione automatica con la previsione dell'art. 2237 primo comma e conseguentemente dichiarare che non deve all'ing. Parte_2
l'importo oggetto del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Ragusa Controparte_3
n. 2024/2018 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. ed al Suo procuratore distrattario con animo di rivalsa ed al CP_2 Controparte_3 solo fine di evitare l'esecuzione coattiva;
- In via ulteriormente subordinata, nel merito, a seguito di valutazione delle prestazioni effettuate dall'NG. disporre la determinazione della penale e la riduzione Controparte_3 equitativa della stessa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale Ragusa n. 2024/2018 essendo l'importo ivi ingiunto manifestamente eccessivo, con restituzione delle somme versate in eccedenza in forza della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo dalla all'NG. ed al Suo procuratore CP_2 Controparte_3 distrattario con animo di rivalsa ed al solo fine di evitare l'esecuzione coattiva;
- Con condanna dell'NG. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; Controparte_3
-Con condanna dell'NG. al pagamento delle spese ed onorari del presente Controparte_3 giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge.
Si costituiva l'opponente NG. il quale contestava quanto esposto da controparte CP_3 precisando che l'ingiunzione di pagamento era conseguenza dell'esercizio da parte della società committente della facoltà di recedere dal contratto e della conseguente operatività della clausola penitenziale contenuta al secondo comma dell'art.5, la quale espressamente prevedeva
“ Nel caso in cui il committente deciderà, per qualsivoglia motivo, di non dare seguito alla realizzazione del progetto, sarà comunque dovuto l'intero compenso di cui all'art. 4 decurtato del 50% per le parti non ancora eseguite ed il professionista avrà diritto, quindi, all'immediato pagamento dietro semplice richiesta delle eventuali somme residue ancora non corrisposte.”.
Deduceva pertanto la infondatezza della opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, con salvezza delle spese del giudizio.
Rigettata la chiesta sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruita documentalmente e acquisito il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza cartolare del
02.04.2025 la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle note conclusionali e le repliche.
********
Ciò premesso in fatto, si rileva che l'opposizione è infondata e non può essere accolta.
pagina 4 di 7 Il giudizio scaturisce dalla diversa interpretazione data dalle parti in causa della clausola contrattuale di cui all'art.5, II comma, la quale espressamente recita “ Nel caso in cui il committente deciderà, per qualsivoglia motivo, di non dare seguito alla realizzazione del progetto, sarà comunque dovuto l'intero compenso di cui all'art. 4 decurtato del 50% per le parti non ancora eseguite ed il professionista avrà diritto, quindi, all'immediato pagamento dietro semplice richiesta delle eventuali somme residue ancora non corrisposte.”.
Dalle deduzioni delle parti risulta incontestato che, successivamente al rilascio del titolo abilitativo, la società committente non ha dato seguito ai lavori di costruzione, di fatto recedendo dal contratto e realizzando la fattispecie contemplata al citato comma due dell'art.5.
Risulta evidente che trattasi di una clausola penitenziale, la quale, attribuendo a una delle due parti negoziali (il committente) la facoltà di recedere ad nutum dal vincolo contrattuale, predetermina la prestazione pecuniaria a cui è tenuta la parte recedente per l'esercizio di detta facoltà, che quantifica nei termini del 50% del compenso -determinato forfettariamente dall'art.
4- delle “parti” dell'incarico non ancora eseguite (essendo evidente che “le parti” eseguite vanno liquidate per intero).
Dalle deduzioni di entrambe le parti processuali emerge quale circostanza incontestata che sono state liquidate le attività (già svolte dai tecnici progettisti) ricomprese sino al punto c) dell'art. 5, I comma.
Dalla produzione effettuata dall'opposto NG. risulta inoltre, contrariamente a quanto CP_3
dedotto da parte opponente, che, successivamente alla comunicazione del rilascio del provvedimento autorizzativo del 04.11.2011 da parte del sono state effettuate CP_4 ulteriori attività ( vedi Doc 6,7 e 8 fascicolo di parte opposta) incompatibili con l'assunto della conoscenza comune a entrambe le parti, della volontà (manifestata) alla data di formalizzazione dell'incarico (24.06.2011), di non volere procedere alla realizzazione dell'immobile.
Risulta, invece, pacifico il fatto che non si è provveduto alla esecuzione dell'incarico attinente alla fase contemplata nel punto d) dell'art.5, I comma, riguardante la quota pari al restante 50% del compenso pattuito, pari complessivamente a €.100.000,00.
In considerazione di tali circostanze, l'importo dell'obbligazione pecuniaria ammonta a
€.50.000,00, complessivamente dovuto ai professionisti incaricati, e dunque ad €.25.000,00 di competenza dell'opposto.
pagina 5 di 7 Infondate si mostrano le eccezioni sollevate dalla Parte_3
Non è stata data infatti prova dell'assunto secondo il quale alla data della firma dell'incarico era già stata manifestata la volontà dalla opponente di non procedere alla edificazione dello stabile, circostanza che, qualora fosse vera, risulterebbe incoerente con la pattuizione di un corrispettivo per l'esercizio della facoltà di ripensamento (anziché confutare l'interpretazione data in termini di clausola penitenziale), essendo, nella ipotesi di conclusione del rapporto, applicabile ex lege l'art. 2237 c.c., che avrebbe comportato la liquidazione del compenso per l'opera già svolta, senza la necessità della previsione contrattuale di cui al comma II dell'art.5, di tutt'altro tenore, che è invece stata inserita.
Non emerge dunque alcun elemento a sostegno della ricorrenza e/o della riconoscibilità dell'errore in cui sarebbe incorsa la cooperativa opponente nell'accettare e sottoscrivere la Parte_Con clausola in contestazione e che ne avrebbe legittimato l'annullamento: qualora la avesse manifestato l'intento di non edificare avrebbe ben potuto liquidare le attività già effettuate dai professionisti e dichiarare concluso il rapporto. Essa ha invece regolamentato anche il punto d) dell'art.5, riservandosi la facoltà “per qualsiasi motivo di non dare seguito alla realizzazione del progetto” e dunque di interrompere successivamente il rapporto contrattuale.
Deve inoltre rilevarsi che non è individuabile alcuna illiceità della causa sottesa alla clausola penitenziale, la quale non è peraltro clausola atipica, bensì disciplinata dal codice civile, nel
Titolo II Dei Contratti in generale, Capo V, Sezione I, all'art.1373 c.c..
Inserita all'interno di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, la clausola si pone in termini derogatori alla previsione di cui all'art.2237 c.c., norma dispositiva e non imperativa, che dunque non ne comporta la nullità, come sostenuto da parte opposta.
Quanto alle ragioni della previsione contrattuale in termini di interessi sottostanti, rilevanti dal punto di vista giuridico, è possibile facilmente riscontrarne una relazione con il carattere fiduciario dell'incarico, in base al quale, il committente, pur di assicurarsi la prestazione di quello specifico professionista, risulta disposto ad acquisirne l'impegno negoziale, riservandosi la valutazione se usufruirne o meno, in tal caso riconoscendo un corrispettivo commisurato al vincolo contrattuale (temporalmente) accettato dalla controparte negoziale, che avrebbe nel pagina 6 di 7 frattempo potuto rinunciare ad altre occasioni lavorative in dipendenza dell'impegno già assunto.
Esclusa la configurabilità della clausola in termini di clausola penale, essendo evidentemente legata alla facoltà di recesso e non all'ipotesi di inadempimento, non può disporsi una riduzione dell'importo pattuito, non essendo applicabile alla clausola penitenziale la disciplina codicistica prevista per la clausola penale, che si basa su differenti presupposti di operatività (parziale adempimento) ed essendo frutto della libera autonomia delle parti determinare e quantificare la prestazione dovuta per l'esercizio del recesso.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in misura tra media e minima per tutte le fasi, così come in dispositivo, stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5191/2018 R.G.:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. r.g. 2024/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.10.2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna , in persona del suo legale rappresentata pro tempore Pt_1 Controparte_1
a pagare le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%, distraendole in favore del procuratore antistatario di , Avv. Leonardi Alessandra. Controparte_3
Ragusa, 27.8.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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