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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.3617/2024 R.G. Lavoro e
Previdenza avente ad
OGGETTO: opposizione Ordinanza Ingiunzione
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dall' Avv. Michele Femminella;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2024, le parti ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001541766 Prot.
7202.22/05/2024.0116277 notificata dall' il 4.6.2024 per omesso CP_1 CP_1
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali asseritamente non corrisposte in relazione all'anno 2017 e contestuale applicazione della sanzione amministrativa di euro 4.158,00 deducendo la genericità del provvedimento impugnato, l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e la intervenuta prescrizione dei crediti. Concludevano chiedendo l'annullamento del titolo opposto o, in subordine, in caso di mancato accoglimento del ricorso, ridurre la sanzione amministrativa all'importo minimo e in proporzione alla effettiva consistenza dei crediti accertati, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che dava atto CP_1
dell'archiviazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, con note del 9.6.2025, confermava l'avvenuta archiviazione del titolo oggetto di causa associandosi alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, ma insisteva per la condanna al pagamento delle spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Indi in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025.
L'archiviazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione
(documentata dall' assume rilevanza ai fini del presente giudizio per la CP_1
dichiarazione di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie la documentata archiviazione da parte dell' in autotutela della ordinanza ingiunzione CP_1
oggetto di causa determina (così come richiesto dalle parti) la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale: nella specie, tenuto conto che l' mediante l'archiviazione in autotutela degli atti CP_1
a carico del ricorrente (provvedimento comunicato al ricorrente il 19.2.2025, in atti) ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della richiesta di annullamento della ordinanza ingiunzione e tenuto altresì conto che il predetto provvedimento è intervenuto dopo la data di deposito e notifica del ricorso, le spese di lite -rapportate al valore della causa-, sono poste a carico dell' e distratte in favore del difensore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 426,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv.
Michele Femminella.
Così deciso in Salerno, il 13.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.3617/2024 R.G. Lavoro e
Previdenza avente ad
OGGETTO: opposizione Ordinanza Ingiunzione
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dall' Avv. Michele Femminella;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Gaetano Amato;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2024, le parti ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001541766 Prot.
7202.22/05/2024.0116277 notificata dall' il 4.6.2024 per omesso CP_1 CP_1
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali asseritamente non corrisposte in relazione all'anno 2017 e contestuale applicazione della sanzione amministrativa di euro 4.158,00 deducendo la genericità del provvedimento impugnato, l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e la intervenuta prescrizione dei crediti. Concludevano chiedendo l'annullamento del titolo opposto o, in subordine, in caso di mancato accoglimento del ricorso, ridurre la sanzione amministrativa all'importo minimo e in proporzione alla effettiva consistenza dei crediti accertati, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che dava atto CP_1
dell'archiviazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente, con note del 9.6.2025, confermava l'avvenuta archiviazione del titolo oggetto di causa associandosi alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, ma insisteva per la condanna al pagamento delle spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Indi in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025.
L'archiviazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione
(documentata dall' assume rilevanza ai fini del presente giudizio per la CP_1
dichiarazione di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n.
2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie la documentata archiviazione da parte dell' in autotutela della ordinanza ingiunzione CP_1
oggetto di causa determina (così come richiesto dalle parti) la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale: nella specie, tenuto conto che l' mediante l'archiviazione in autotutela degli atti CP_1
a carico del ricorrente (provvedimento comunicato al ricorrente il 19.2.2025, in atti) ha riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della richiesta di annullamento della ordinanza ingiunzione e tenuto altresì conto che il predetto provvedimento è intervenuto dopo la data di deposito e notifica del ricorso, le spese di lite -rapportate al valore della causa-, sono poste a carico dell' e distratte in favore del difensore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 426,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, da distrarsi in favore dell'avv.
Michele Femminella.
Così deciso in Salerno, il 13.6.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio