Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LINA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
SA GR
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 44/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69973 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 27 giugno 2025, proposto da 1. C. M. R. nato a [...]-OMISSIS 2. Z. M. nata a [...]-OMISSIS 3. M. A. nato a [...]-OMISSIS 4. S. I. nato a [...]-OMISSIS 5. L. P. B. nato a [...]-OMISSIS 6. F. S. nata a [...]-OMISSIS 7. S. M. nata a [...]-OMISSIS 8. P. F. nata a [...]-OMISSIS 9. S. C. nata a [...]-OMISSIS 10. B. F. nata a [...]-OMISSIS 11. R. G. G. nato a [...]-OMISSIS 12. F. M. nato a [...]-OMISSIS 13. O.L. nato a [...]-OMISSIS 14. M. S. nato a [...]-OMISSIS 15. M. A. nata a [...]-OMISSIS 16. P. F. nata a [...]-OMISSIS 17. S. P. M. nato a [...]-OMISSIS 18. M. R. nato a [...]-OMISSIS 19. D. E. nato a [...]-OMISSIS 20. S. M. G. nata a [...]-OMISSIS 21. S. F. nata a [...]-OMISSIS 22. C. A. nato a [...]-OMISSIS 23. L. V. A. nato a [...]-OMISSIS 24. C. G. A. nato a [...]-OMISSIS 25. M.B. nato a [...]-OMISSIS 26. P. A. nato a [...]-OMISSIS 27. G. G. nato a [...]-OMISSIS 28. M. R. A. nata a [...]-OMISSIS 29. T. A. nata a [...]-OMISSIS 30. D. F. N. nato a [...]-OMISSIS;
tutti assistiti e rappresentati dell’Avv. Lino Antonino Di Verde (C.F.:
[...]) giusto mandato in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati, c/o il suo studio legale in Via Principe Di Paternò n. 101 Palermo, numero di Fax: 091.7817532 Pec: -
diverdelino@pec.it
- parte ricorrente -
contro
- l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica -Dipartimento Reg. della Funzione Pubblica e del Personale,
(C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti RA MA (C.F.: [...]) e TO LO (C.F.:
[...]) dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, giusta procura in atti pec:
laura.lamacchia1@pec.it e vitolongo@pecavvpa.it;
- parte resistente -
- FONDO SI LI (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati IN AN ([...]) e MA LL (
[...]) giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo n. Rep. 45441, depositata nella Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018 posta elettronica certificata: avv.b.lipani@pec.it e margheritasanfratello@pec.it.
- parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, per parte ricorrente l’avv. Di Verde e, per il Fondo Pensioni, l’avv. Farina in sostituzione degli avv.ti AN, LL, MA e LO come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO
I. Parte ricorrente, composta da dipendenti in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993 della Regione Siciliana, successivamente posti in quiescenza, ha incardinato il presente giudizio chiedendo: “Ammettere in rito il presente ricorso e per effetto nel merito ritenere e dichiarare:
1) Il diritto degli stessi ricorrenti, alla rideterminazione del proprio provvedimento di quiescenza giusto ricalcolo della base pensionabile (da calcolarsi secondo data di pensionamento, ai sensi della L.R. 2/1962 s.m.i quindi L.R. 29/12/2003 n. 21, ed in ultimo in applicazione dell’art 51 e 52 L.R 9 del 7 maggio 2015), con maggiorazione della retribuzione individuale (RIA),
secondo la giusta anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1993, ciò, per gli effetti della sentenza n.4/2024 della Corte Costituzionale estensibili anche ai dipendenti della regione Siciliana, quindi liquidare per ognuno dei ricorrenti le differenze pensionistiche maturate negli ultimi cinque anni.
2) Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari del presente giudizio.
In via istruttoria si chiede voglia l’adito Giudice: disporre ogni eventuale acquisizione documentale ordinando, ex art. 210, 213 c.p.c., all'autorità interessata l'esibizione di atti utili o essenziali per la definizione del giudizio”.
Parte ricorrente, anzitutto, ha evidenziato che per gli anni 1991 1992 e 1993, ai fini della maturazione della retribuzione individuale di anzianità, era intervenuto il comma 3 dell’art 51 della legge finanziaria 23 dicembre n. 388, dando interpretazione autentica del 1° comma dell’art 7 del decreto Legge 19 settembre 1992 n.384, convertito con modificazione della Legge 14 novembre 1992 n. 438, nel senso che ai fini della maturazione della retribuzione individuale di anzianità
“RIA” le anzianità di servizio dovevano considerarsi bloccate alla data del 31 dicembre 1990.
Richiamate, poi, la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e la pronuncia del Consiglio di Stato n.
7445 del 5 settembre 2024, è stato evidenziato che i pensionati regionali, qui ricorrenti, risulterebbero doppiamente danneggiati da siffatto blocco dell’anzianità di servizio del 1991-1992 e 1993 in quanto avrebbe comportato non soltanto il venir meno degli scatti biennali con maggiorazione della RIA ma anche, conseguentemente, determinato una inferiore base pensionabile e perciò una minore pensione a fine carriera.
Sulla base delle citate pronunce, secondo la prospettazione di parte ricorrente, ai pensionati in epigrafe spetterebbe la corretta ricostruzione della carriera ed il ricalcolo della retribuzione maggiorata della RIA per il periodo 01.01.1991 al 31.12.1993, quindi la corretta rideterminazione del trattamento pensionistico.
Per tali motivi parte ricorrente ha, altresì, evidenziato di aver provveduto – invano - a diffidare le amministrazioni resistenti affinché provvedessero in tal senso.
Nell’affermare, inoltre, l’esistenza di un sistema analogo e sostanzialmente parallelo tra i dipendenti statali ed il sistema regionale di cui alle disposizioni della L.R. Sicilia n. 11/88 e art. 5 della L.R. Sicilia n. 19/91, parte ricorrente, richiamando l’applicazione diretta dell'art. 7 comma 1 del d.L. 384/92 nell'ordinamento regionale, ha affermato il diritto per ciascuno dei pensionati in epigrafe al riconoscimento nella base di computo del trattamento di quiescenza di un ulteriore rateo di retribuzione individuale di anzianità, quantificato in relazione a ciascun livello stipendiale sulla base dei criteri indicati dalla Tabella O della L.r. Sicilia n. 41/85.
II. Con comparsa debitamente depositata in data 15 gennaio 2026, si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni che, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva affermando di non possedere alcuna competenza nel definire la retribuzione e/o eventuali maggiorazioni della stessa, oggetto delle domande degli odierni ricorrenti. Pertanto, qualunque “rideterminazione” del trattamento pensionistico degli odierni ricorrenti risulterebbe subordinata alla “rideterminazione” della base pensionabile da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
Tanto premesso, il Fondo pensioni ha rilevato il difetto di giurisdizione contabile, poiché quello reclamato dai ricorrenti consisterebbe, invero, in un emolumento destinato ad integrare soltanto di riflesso il trattamento pensionistico “non essendo in discussione un rapporto previdenziale diverso da quello di lavoro”. Di conseguenza, i benefici in oggetto, risalendo al periodo in cui i ricorrenti prestavano servizio, gli stessi avrebbero dovuto essere richiesti al giudice amministrativo o, a tutto concedere, a quello del lavoro, competenti – in via esclusiva – a conoscere delle pretese relative al rapporto di servizio.
Nel merito, secondo l’Ente previdenziale, il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto la sentenza della Corte costituzionale richiamata si applicherebbe limitatamente ai dipendenti del “Comparto Ministeri”. Tale orientamento, peraltro, non risulterebbe smentito neanche dalla sentenza n. 7445 del 5/9/2024 emessa dal Consiglio di Stato, poiché riferita esclusivamente a personale dipendente dal Ministero della difesa.
È stato, inoltre, evidenziato che il legislatore regionale, pur mutuando il meccanismo disposto in sede statale, ha provveduto a disciplinare con norme proprie e con modalità proprie e peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l’istituto della RIA regionale, che risulta pertanto simile, ma comunque diverso e autonomo, rispetto a quello della RIA statale.
Da ultimo, eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale, il Fondo pensioni ha richiamato alcune decisioni di questa Sezione su questione analoga ed ha concluso chiedendo:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto; - in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso; -
rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
III. Con memoria del 22 gennaio 2026 si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. L’Amministrazione regionale ha, anzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia ritenendo la RIA sostanzialmente una maggiorazione stipendiale che compone il trattamento economico dei pubblici dipendenti nonché l’intervenuta decadenza. In secondo luogo, l’Assessorato ha rilevato la inammissibilità del rimedio per violazione e falsa applicazione dell’art.
152, comma 1, lett. d) ed e) c.g.c.. Sul punto, in particolare, è stato osservato che il ricorso – proposto collettivamente nell’interesse di soggetti titolari di posizioni giuridiche differenti in relazione al precedente, diverso rapporto lavorativo – appare assolutamente indeterminato e generico nella prospettazione dei fatti e degli elementi giuridici sui quali si fonderebbe la pretesa alla maggiorazione della
R.I.A..
Richiamate poi, alcune decisioni già intervenute su questioni ritenute sostanzialmente identiche, è stato rilevato come la citata declaratoria di incostituzionalità si riferisca al solo “comparto ministeri” e, pertanto, il ricorso risulti sostanzialmente infondato rilevando, al contempo, che il legislatore regionale, pur mutuando il meccanismo disposto in sede statale, ha provveduto a disciplinare con norme proprie e con modalità peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l’istituto della R.I.A. regionale che risulta, pertanto, simile ma comunque diverso e autonomo rispetto a quello della R.I.A.
statale.
Tanto troverebbe, peraltro, conferma nella considerazione che lo Statuto della Regione Siciliana all’art. 14 comma 1, lettera q) prevede che lo "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" è materia di legislazione esclusiva della Regione. Sul punto, inoltre, risulterebbe privo di pregio il richiamo, operato ex adverso, all’art. 13 ter del decreto-Legge 19/09/1992, n. 384 (secondo cui "Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale") in quanto il prosieguo dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni sono applicabili "in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".
Da ultimo, l’Assessorato ha eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, co. 1, n. 4 c.c. ed ha osservato come la pronuncia della Corte costituzionale non influisca sui rapporti esauriti.
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo: “- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 152, comma 1, lett. d) ed e) del c.g.c.;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
IV. Nel corso della pubblica udienza del 5 febbraio 2026, le parti presenti hanno insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in Diritto
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sul diritto dei dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza indicati in epigrafe alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico in ragione dell’inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale alla luce di quanto affermato dalla Sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale.
2. In via del tutto pregiudiziale deve affermarsi la giurisdizione di questa Corte. La domanda di parte ricorrente attiene, infatti, come appena accennato, alla sola prestazione pensionistica. Al riguardo, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione “ai sensi dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte” (cfr. S.U., sent. 16168/2011).
Inoltre, va rammentato che qualora si chieda un trattamento pensionistico maggiore giacché fondato su una migliore retribuzione rispetto a quella sulla cui base era stato liquidato, senza che ciò comporti alcuna incidenza sul rapporto di servizio, né alcuna delibazione sugli atti ad esso ricollegabili, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti in quanto la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla parte riguarda, esclusivamente, la prestazione pensionistica “e la relativa quantificazione, presupponendo”, sì “diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest’ultimo bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega”
(Cassazione, Sezioni Unite, n. 16168/2011, n. 14/92007, n. 6404/2005, n.
12722/2005, n. 9343/2002, n. 10973/2001, n. 99/1999) (Cfr. Corte dei conti Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 1185/2012).
Ne consegue che va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierno giudizio.
3. In via preliminare, deve esaminarsi l’eccezione afferente alla legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia.
Al riguardo, si rileva che la stessa risulta infondata, anzitutto, tenuto conto delle argomentazioni addotte in punto di giurisdizione, ossia del sostanziale petitum e della causa petendi che nel caso in esame si concretizzano in un’azione diretta alla sostanziale riliquidazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti in forza della rideterminazione della base stipendiale. Al riguardo, deve richiamarsi l’art. 4 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, recante
"Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato con Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, così come modificato dal Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22 in forza del quale: “Il "Fondo" persegue tutte le finalità inerenti l’erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e in particolare: […]
b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l’adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui onere resta carico dell’Amministrazione regionale […]”.
L’Assessorato regionale ed il Fondo Pensioni, in altre parole, rispettivamente quale Amministrazione titolare del rapporto previdenziale e di lavoro al quale vorrebbe accedere i ricorrenti ed Ente onerato della gestione del rapporto previdenziale attualmente in godimento degli stessi, devono ritenersi entrambi dotati di legittimazione passiva rispetto al giudizio in esame.
4. Rispetto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso dedotte dalle parti resistenti sulla base del dettato degli artt. 152, comma 1, lett.
d) ed e) c.g.c., questo Giudice ritiene – stante la natura collettiva del ricorso - che l’esame del merito assuma priorità in considerazione del criterio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui «la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c» (Cass. n. 363 del 2019; in termini, anche Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015), (Cfr. ex plurimis Corte dei conti Sez. II d’Appello sent.
2/2023).
5. Nel merito, il ricorso va respinto.
Per esigenze di sinteticità ed ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell’All. 2 al c.g.c. si richiamano le motivazioni, qui condivise, delle decisioni di questa Sezione giurisdizionale nn. 272/2025, 296/2025, 301/2025 e 314/2025, nonché delle Sezioni giur. Sardegna n. 106/2025 e Calabria n. 82/2025.
Con un orientamento, seppur di recente formazione ma uniforme, è stato, infatti, messo in evidenza come non risulti condivisibile il fulcro dell’impostazione attorea, imperniata sulla possibilità di estrapolare dalla decisione della Consulta - riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati (o meglio ex impiegati) regionali che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della RIA estesi oltre il periodo normativamente previsto.
La prospettazione di parte ricorrente, inoltre, risulta inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana, in considerazione alla specificità dalla disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto. Detta questione, peraltro, risulta indirettamente rilevata all’interno della stessa pronuncia della Corte costituzionale, come osservato dal Fondo pensioni resistente.
Convince infine, in particolare, quanto richiamato anche dal Fondo pensioni ed osservato nella citata decisione della Sezione giurisdizionale Sardegna ossia che -la maggiorazione a titolo di R.I.A. in precedenza richiamata deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l’emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento, alla quale tuttavia lo stesso è alieno, facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell’Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell’emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico, a tenore della prefata disposizione normativa di cui al D.P.R.
nr. 1092 del 1973, anche tenendo conto della circostanza che comunque il credito retributivo in rassegna risulta ormai prescritto In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto restando assorbita ogni altra questione.
6. La novità e la complessità delle questioni dibattute al momento del deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• respinge il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Il Giudice
SA GR
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 13 febbraio 2026 Pubblicata il 16 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)