Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 29.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12320/2024 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA
, in persona dell'Amministratore Delegato p.t. Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Speciale e Carlo Morace.
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.05.2024 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso n.3 avvisi di addebito, notificati in data 15.04.2024 a mezzo PEC, per un importo complessivo di € 22.866,19, contenenti le seguenti pretese contributive e sanzionatorie: 1)
[...]
matricola 5131325468 - euro 5.877,52; 2) matricola 5133260606 - euro CP_2 CP_3
6.641,69; 3) matricola 5139120890 - euro 10.346,98 e, sulla base di articolate CP_4 considerazioni in fatto e in diritto, ha chiesto “in via principale: dichiarare nulli, illegittimi e/o annullare, CP_ gli avvisi di addebito del - Sede di Napoli già indicati in epigrafe (1. AVVISO DI ADDEBITO N.303 2024
00001779 17 000; 2. AVVISO DI ADDEBITO N.303 2024 00001779 18 000; 3. AVVISO DI ADDEBITO N.303
2024 00001781 19 000) e per l'effetto dichiarare non dovute le somme di euro 5.877,52, euro 6.641,69 ed CP_ euro 10.346,98 richieste dal alla a titolo di contributi, sanzioni, interessi e oneri di Parte_1
1
con rimborso del contributo unificato e vittoria del compenso, rimborso spese forfettarie, CPA e Iva come per legge”.
L' , costituitosi con memoria depositata in data 27.11.2024, ha sollevato una serie di vizi CP_1 formali;
ha contestato l'asserito provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecuzione degli AVA;
nel merito, richiamando la relazione istruttoria redatta in via amministrativa, ha dedotto l'infondatezza delle domande azionate e ha concluso chiedendo “in via preliminare : dichiarare l' inammissibilità del ricorso avversario per carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente come dedotto;
in subordine: nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con integrale conferma degli avvisi di addebito opposti e degli importi intimati . il tutto con vittoria delle spese di lite”.
All'odierna udienza, acquisita ulteriore documentazione prodotta dall , da intendersi CP_1 integrativa di quella già versata in atti e discussa oralmente la causa, il Giudicante, al termine della camera di consiglio ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare, la contestazione del provvedimento di sospensione della esecutorietà dell'avviso di addebito è inconferente, non avendo parte opponente fatto istanza di adozione di tale provvedimento e nulla avendo disposto il Giudicante di conseguenza;
il vizio di difetto di legittimazione attiva è infondato essendo condivisibile il principio enunciato dalla Cass. civ. nell'ordinanza n. 8987/2020, secondo cui “La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria”. In ogni caso la società ha comprovato la qualità del legale rapp.te mediante il deposito della visura camerale aggiornata.
Ciò posto, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che, a bordo delle M/V in oggetto,
matricola 5131325468, matricola 5133260606 e matricola CP_2 CP_3 CP_4
5139120890, sono stati imbarcati lavoratori assunti con contratto di arruolamento a tempo indeterminato e sbarcati per “avvicendamento”.
La questione controversa tra le parti si incentra sull'obbligo della società opponente di versare all il cd ticket di licenziamento ex art. 2, co. 31, L. 92/2012 in relazione a tali marittimi dal CP_1 momento che l sostiene che tale contributo è comunque dovuto in tutti i casi di interruzione di CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, dalle risoluzioni consensuali e dal decesso del lavoratore;
quindi, anche laddove il lavoratore è sbarcato per avvicendamento.
Di contro, la società allega che i contratti di lavoro presi in considerazione non sono stati interrotti;
che lo sbarco per avvicendamento non è avvenuto ad iniziativa del datore di lavoro bensì
è stato richiesto dall'arruolato e successivamente comunicato alla Capitaneria di Porto territorialmente competente;
che a livello amministrativo lo sbarco per avvicendamento viene
2 indicato nel flusso Uniemens mediante il codice “9 - altri motivi”; che tale codice è stato utilizzato proprio per segnalare e provare che non si tratta di interruzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato;
che l'arruolato, al momento di chiedere lo sbarco per avvicendamento, è consapevole della perduranza del rapporto di lavoro, pertanto non chiede affatto l'indennità di disoccupazione NASpI;
che nella fattispecie dedotta in giudizio, né il dipendente né il datore di lavoro, hanno inteso risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in occasione dello sbarco per avvicendamento e ne danno contezza con il comportamento concludente.
All'odierna udienza, il procuratore delegato dell'opponente, in relazione alla documentazione prodotta dall , ha dedotto che “la società ha errato nell'indicare come causale della cessazione del CP_1 rapporto la dicitura “altro” per lo sbarco dei tre dipendenti in questione ), mentre Per_1 Persona_2 Per_3 per gli altri 104 sbarchi non si è verificato alcun errore;
inoltre, l'errore commesso nel caso dei suddetti soggetti non può inficiare la corretta condotta della società, prova ne sia che nel caso degli altri 104 sbarchi i marittimi non hanno richiesto la naspi”.
In relazione agli altri 104 marittimi sbarcati per avvicendamento per i quali la questione è ancora controversa, la prospettazione della società opponente è immeritevole di condivisione.
Ed invero, il regime del rapporto di lavoro del personale viaggiante in questo caso via mare,
è regolato dal codice della navigazione quale fonte normativa primaria che si occupa, tra le varie ipotesi, della regolamentazione delle modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro del personale marittimo (cfr. titolo IV del CN relativo al contratto di arruolamento e segnatamente dalle norme dedicate alle tipologie contrattuali, ossia gli artt. 325 e ss.).
L'art. 325 rubricato “Vari tipi di contratto di arruolamento” dispone che “il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita:
a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio;
b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.
Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro” (1). Comma aggiunto dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 649.
3 La deduzione della società secondo cui i contratti dei marittimi sbarcati per avvicendamento sono a tempo indeterminato per effetto della durata degli imbarchi, può ritenersi acquisita al processo.
Il codice della navigazione distingue i casi di cessazione del contratto di arruolamento dai casi di risoluzione.
Nei primi (artt. 340-342 CN) “il contratto di arruolamento a viaggio, a tempo determinato e a tempo indeterminato si estingue per il compimento del termine o per il verificarsi dell'evento cui l'estinzione del contratto è sottoposto”; nei secondi (artt.343-347 CN) il contratto di arruolamento termina prematuramente “in forza di una causa a cui la legge riconosce l'efficacia di produrre l'estinzione del contratto”.
La cessazione avviene dunque per il compimento del viaggio (art.340), per la scadenza del termine (art.341); inoltre, l'art.342 CN rubricato “Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti” prevede che “il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi”. Tale norma è coeva, e per certi versi speculare, all'art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) secondo cui “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.
La cessazione riguarda dunque il negozio ed opera di diritto con il compimento del viaggio, ex art.340 CN o con la scadenza del termine, ex art.341 CN, senza bisogno di apposta comunicazione da parte dell'armatore. In quest'ultimo caso se il termine scade in corso di navigazione, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Corollario di tale principio è che l'annotazione dello sbarco sul libretto di navigazione costituisce, nel caso di arruolamento a viaggio o a tempo determinato, un elemento accessorio e secondario con finalità solo formali. Laddove invece la cessazione avvenga ante tempus, l'impresa deve dedurre e provare il fatto che l'ha resa necessaria. Dalla mancata prova consegue solo il diritto del marittimo alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza non impugnata.
Diversamente nel caso del contratto di arruolamento a tempo indeterminato che, per il CN non ha una scadenza prefissata, la cessazione avviene su impulso di una delle parti che esercita il recesso
(343 CN) e la previsione si ritiene possa corrispondere a quella dell'art.2118 cc, così come si ritiene che possa configurarsi il recesso per giusta causa del marittimo, corrispondentemente all'ipotesi dell'art.2119 cc. In questo caso non è previsto per il marittimo il preavviso. Per il recesso per giusta causa da parte dell'armatore, a seguito della sentenza della Consulta n. 364/91 sono operanti i commi dell'art.7 della legge 300/70.
Diversamente, la risoluzione attiene al rapporto;
viene ricondotta alla figura dell'impossibilità sopravvenuta ed avviene ad iniziativa di uno o di entrambi i contraenti o per il venire in essere di cause codificate che impediscono la prosecuzione del rapporto e danno luogo al venir meno del vincolo sinallagmatico tra le parti prima che il contratto sia compiutamente eseguito. Con l'abrogazione
4 dell'art.345 CN in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale (cfr sentenza n.41/91) è stata eliminata la facoltà di recesso ad nutum da parte dell'armatore.
Se la convenzione di arruolamento è a tempo indeterminato e l'armatore ha esercitato il recesso a norma della contrattazione collettiva, il rapporto di lavoro sottostante alla convenzione di arruolamento viene a cessare (legittimamente o meno, non rileva in questa sede); nel caso in cui la convenzione di arruolamento sia a viaggio o a termine, all'avveramento del viaggio o alla scadenza del termine, il rapporto cessa senza bisogno di ulteriore comunicazione da parte dell'armatore e il marittimo in TP interessato ad ulteriori imbarchi, chiede di essere reiscritto nel turno. Diverso è il regime del personale in CRL che, dopo lo sbarco in quanto dipendente dell'armatore, resta al suo servizio e quindi si annovera tra la forza lavoro, in regime di “disponibilità retribuita”.
Il Cn prevede che la risoluzione avvenga di diritto, ex art. 343 o per iniziativa dell'armatore e l'art.358 è dedicato alla regolamentazione delle indennità in favore del marittimo in caso di risoluzione del contratto per volontà dell'armatore. Non è prevista la risoluzione per volontà del marittimo, probabilmente perché il legislatore del 1942 lo aveva ritenuto ipotesi del tutto teorica.
In tali evenienze, verificandosi un evento sopravvenuto alla stipula del contratto e all'imbarco del marittimo, sono regolati gli effetti sulla destinazione fisica del marittimo e sul piano economico.
Art. 343 - Casi di risoluzione di diritto del contratto
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda;
2) in caso di perdita della nazionalità della nave;
3) in caso di vendita giudiziale della nave;
4) in caso di morte dell'arruolato;
5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
6) quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per servizio della nave;
7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato;
8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità;
10) quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.
5 Nell'elenco si rinvengono casi riferiti alla sfera giuridica dell'armatore e alla nave determinata (nn.
1, 2 e 3) e casi riguardanti la persona del marittimo (nn. 5,6,7,9,10). È possibile, inoltre, individuare tra essi quelli che producono l'effetto risolutivo prescindendo dalla volizione di una delle parti, come la revoca dell'esercente la potestà (n.8) ed anche la morte del marittimo (n.4) per le quali soltanto ha ancora senso parlare di risoluzione di diritto.
Secondo Cass. 30/7/2004 n. 14657 si tratta di “causali per le quali l'automaticità della risoluzione non è in contrasto con le esigenze, anche di tutela formale (necessità dell'atto scritto di risoluzione), poste dalla legge n. 604/1966 (è fuori discussione l'ipotesi, di cui al n. 5, della morte dell'arruolato; potrebbe pensarsi, per esempio, anche al caso di cui al n.
8 - revoca del consenso all'iscrizione nelle matricole da parte dell'esercente la potestà genitoriale - in cui l'effetto risolutivo deriva da un'iniziativa del legale rappresentante del minore).
Corollario di tali principi è la necessità della forma scritta della risoluzione di diritto del contratto di arruolamento (cfr Corte Cost. 398/94) così come l'applicabilità di tale regola sia per i contratti a tempo determinato e a viaggio che per quelli a tempo indeterminato.
In tema di rapporto di lavoro nautico, va segnalata l'ordinanza della Corte di Cassazione del
27 giugno 2022, n. 20536 che, in riferimento alle cause di risoluzione di diritto del rapporto previste dal CN- ma con enunciazione valevole anche per ipotesi di risoluzione di natura convenzionale- ha correttamente osservato “le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'art. 343 cod. nav. non sono compatibili con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali di risoluzione, introdotti dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, applicabili anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 604/66 e 35 terzo comma legge 300/70, nella parte in cui escludono l'applicabilità a detto personale dell'intera legge n. 604 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori (sul punto, Cass. n. 10583 del 2005, Cass. n. 3458 del 2005, Cass. n. 14657 del 2004); a tanto consegue che è ritenersi regime non più applicabile, in particolare e per quanto riguarda più da vicino la fattispecie in esame, la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento, prevista dall' art. 343 n. 5 cod. nav., dell'arruolato che, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
tale previsione attribuisce, infatti, efficacia risolutiva automatica ad un'ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa, in contrasto con i principi della legge n. 604 del 1966” (conf. CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 17825 depositata il 21 giugno 2023).
Alle predette ipotesi, si aggiunge il caso -quale quello in oggetto- dello sbarco per avvicendamento. A tale riguardo, va osservato che si tratta di un istituto nato con finalità solidaristiche in periodo di eccedenza di mano d'opera per consentire al maggior numero di marittimi di avvicendarsi appunto negli imbarchi a bordo delle navi ed è stato inserito nella contrattazione collettiva tra le specifiche cause di risoluzione del rapporto (cfr. ad es. art. 64 ccnl equipaggi piroscafi e motonavi da carico superiori a 3000 TSL;
art. 62 ccnl marittimi imbarcati su navi da crociera;
art. 31 ccnl per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero). Dopo la sentenza della Corte cost. 96/87, si è posto il problema della legittimità
6 dell'avvicendamento quale causa tipizzata di risoluzione automatica del contratto di arruolamento e i suoi effetti sul rapporto di lavoro in corso.
Il periodo di imbarco al cui spirare si verifica l'avvicendamento, costituisce il temine ultimo oltre il quale la prestazione lavorativa non può essere svolta e, solo nel caso in cui la “rotazione sociale” riguarda il marittimo in CRL ed è inserita nella sua convenzione di arruolamento, non presenta elementi problematici, stante il diverso trattamento riservato al personale in continuità di rapporto che, sbarcato con tale motivazione, gode della disponibilità retribuita.
È possibile ritenere -per i marittimi con contratto a tempo indeterminato- che l'avvicendamento costituisce un'ipotesi di una vera e propria forma di risoluzione di diritto del rapporto, giustificata tutt'ora dall'interesse dei marittimi ad un'occupazione ciclica e tale causa di risoluzione, per essere legittima, deve avere luogo nelle forme previste dalla legge 604/66 con onere probatorio a carico dell'armatore, anche se il limite temporale all'imbarco assolve funzioni meritevoli di attenzione in quanto consente al marittimo di meglio esercitare diritti personali con esso incompatibili e, dall'altro impone una pausa fisiologica che sottende evidenti ragioni di sicurezza (dell'ambiente di lavoro e della navigazione) e di tutela della salute dei naviganti.
In proposito, i giudici di legittimità nella cit. ordinanza n. 20536/2022, nel ritenere inammissibile il secondo motivo di gravame costituito dalla violazione e falsa applicazione degli artt.
47-68 della legge n. 92 del 2012 in relazione all'art. 360 n. 3, adducendosi l'inesistenza di un licenziamento, osservando che “il giudice di secondo grado ha ritenuto di individuare nel comportamento Pa della - che aveva provveduto allo sbarco per avvicendamento, aveva proceduto ad invitare il D.M. a recarsi presso i propri uffici per l'iscrizione al turno particolare, aveva poi liquidato il trattamento di fine rapporto ed iscritto il dipendente alla Naspi- come una tacita ma inequivoca volontà della società di interrompere il precedente rapporto e modificarne radicalmente ed unilateralmente le condizioni in termini novativi;
ha concluso, quindi, la Corte per l'illegittimità del licenziamento intimato per facta concludentia, adottando le conseguenti statuizioni;
tale valutazione, in assenza di puntuali indicazioni di segno contrario, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità”.
Emerge dalla citata sentenza che l'accertamento in ordine agli effetti dello sbarco per avvicendamento in punto di cessazione del rapporto vanno condotti caso per caso e tale principio risulta affermato anche dalla Cassazione civ., Sez. lavoro, nell'ordinanza, 06/12/2024, n. 31332, menzionata dalla società nelle note difensive, ove si legge che “In tema di lavoro nautico, lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal turno particolare, non costituisce necessariamente un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto risolto il rapporto con la comunicazione di cancellazione dal turno particolare conseguente al rifiuto del marittimo di presentarsi per l'iscrizione nello stesso). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI,
26/03/2021)” .
7 Orbene, avuto riguardo al caso in esame, è possibile attribuire allo sbarco per avvicendamento dei marittimi in oggetto, un atto risolutivo del rapporto ad iniziativa datoriale assimilabile al licenziamento, dal momento che, trattandosi di lavoratori non in CRL (la deduzione in tal senso non risulta offerta dalla società), la società, pur avendone fatto allegazione, non ha provato che il rapporto a tempo indeterminato con i dipendenti sbarcati per avvicendamento, è rimasto in essere. Da tanto consegue dunque che il loro rapporto di lavoro deve ritenersi risolto automaticamente in conseguenza del menzionato sbarco.
La circostanza che alcuni di loro abbiamo richiesto la SP (i marittimi , Persona_4 [...]
e ) e che a fronte della prova offerta dall , la società abbia Persona_5 Persona_6 CP_1 riconosciuto l'erronea indicazione della risoluzione del loro rapporto mediante la dicitura “altro”, confortano la conclusione che ciò che assume rilevanza è la provenienza dell'atto risolutivo del rapporto, non già l'utilità che la risoluzione possa perseguire in termini di rotazione del personale. È a tal fine irrilevante la ragione per la quale gli altri marittimi non abbiano chiesto la SP pur avendone diritto ed è ininfluente a fini decisionali l'esito della domanda di NasPI proposta dai tre marittimi.
È fuorviante sostenere che, essendo il presupposto alla base del contributo di licenziamento, ai sensi dell'art. 2, co. 31, l. n. 92/2012, “l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” sia difettata da parte datoriale la comunicazione di recesso, per cui non si sarebbe verificato il licenziamento dei marittimi. A tale riguardo, la società in quanto onerata, avrebbe dovuto piuttosto provare che i marittimi sbarcati per avvicendamento sono rimasti tra la sua forza lavoro e che ad essi ha corrisposto il trattamento retributivo e contributivo, quanto meno quello garantito ai dipendenti in
CRL. A tale onere a suo carico, la società si è vistosamente sottratta.
A questo punto, deve ritenersi che in conseguenza dello sbarco per avvicendamento sia avvenuta la risoluzione del rapporto e che essa sia avvenuta ad iniziativa datoriale, non essendo lo sbarco anzidetto liberamente scelto dai marittimi (tanto non potendo dedursi dalla comunicazione a loro firma prodotta, data la natura dello sbarco) e quindi sia assimilabile ad una loro volontà di dimettersi.
Tale conclusione consente di ritenere che la società debba assolvere all'obbligo legale di corrispondere il ticket licenziamento ex art. 2, co. 31, L. 92/2012, non potendo sottrarsi a tale adempimento, facendo leva sul nomen iuris utilizzato a fini amministrativi per registrare l'evento.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione. Il ricorso siccome infondato va rigettato risultando dovute le pretese azionate dall con gli avvisi di addebito in contestazione. CP_1
La particolarità e novità delle questioni esaminate rendono possibile la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e per l'effetto, dichiara dovute le pretese azionate dall con gli avvisi di addebito CP_1 in contestazione;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 29.04.2025 il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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