a) le modalita' di iscrizione all' ((elenco)) di cui all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo ((elenco)) anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell' ((elenco)) . Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.