Articolo 357 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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20 novembre 2020
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28 settembre 2024
Art. 357. ((Funzionamento dell'elenco)) 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalita' di iscrizione all' ((elenco)) di cui all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo ((elenco)) anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell' ((elenco)) . Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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