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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 658/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 10 settembre 2025, alle ore 10:18, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n.
658/2025 r.g. è comparsa l'avv. Vituccia Catania, in sostituzione dell'avv. Caracci, per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
L'avv. Catania insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, ritualmente citata e non comparsa, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, ne dispone la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Catania conclude come da ricorso introduttivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:35, riaperto il verbale d'udienza in assenza dei procuratori delle parti,
IL GIUDICE
Pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo N. 658/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F.: ); (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.C.: ), rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso introduttivo C.F._4 dall'avv. Gianni Caracci;
Ricorrenti
e
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._5
Convenuta - Contumace avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza del 10 Settembre 2025 cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso formulato ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. gli odierni ricorrenti nella loro qualità di eredi di deceduta il 4.6.2020, destinataria quale parte civile costituita di una Persona_1 condanna generica in suo favore ed a carico di (ormai irrevocabile) pronunciata - Controparte_2
a seguito di accertamento della responsabilità penale di quest'ultima in ordine al delitto previsto dall'art. 640 c.p. – con sentenza numero 684/2018 (nel procedimento penale n. 18/17 RG Dib.)– hanno chiesto la condanna della al pagamento della somma complessiva pari ad euro CP_1
22.000,00 di cui: “- € 7.900,00 a titolo di danni materiali, pari alla differenza tra il profitto del reato di truffa (Euro
22.900,00 versato dalla ) e la somma di cui alla provvisionale versata (Euro 15.000,00), Per_1 oltre interessi dalla data del commesso delitto (24.11.2015 – 15.12.2015);
- € 12.722,64 a titolo di danni non patrimoniali da reato, ex art. 185 c.p., tenuto anche conto del grave stato depressivo conseguente alla patita truffa (doc. 09)
- € 4.377,36 a titolo di spese legali delle pregresse fasi penali, comprensive di rimborso forfetario,
CPA ed IVA, di cui Euro 1.200,00 più accessori per il giudizio di primo grado ed Euro 1.800,00 più accessori per il giudizio di cassazione”.
I ricorrenti hanno, pertanto, concluso chiedendo altresì, di “dare atto Dai presupposti per la conversione dell'eseguito sequestro conservativo presso terzi ante causam in pignoramento ex articolo 686 cc, condannare la resistenza al pagamento del compenso professionale ed al rimborso delle spese di giudizio”
, benché ritualmente citata a cura dei ricorrenti, così rimanendo contumace. Controparte_3
2) Fondatezza della domanda
2.1 La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e come tale merita accoglimento.
Va innanzi tutto dichiarata la legittimazione ad agire dei ricorrenti la cui qualità di chiamati all'eredità si desume dal Verbale di pubblicazione e deposito di testamento olografo (all. n. 3 al Ricorso) ove le predette parti vengono indicate come congiunti ed eredi della . Per_1
Inoltre, l'avere agito i suddetti spendendo la propria qualità di eredi integra la fattispecie di accettazione tacita dell'eredità (“Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio” Cass. Civ. sez. III, 20/06/2025, n.16594).
2.2 Nel merito, il fatto illecito (nella fattispecie l'acquisto di un'auto ad opera della , mai Per_1 effettivamente consegnatale dalla ), dal quale è derivato il danno patito dalla dante causa dei CP_1 ricorrenti, può ritenersi provato sulla scorta dell'accertamento operato in sede penale.
Ed invero, nel corso del citato procedimento penale venivano accertati nei confronti della i CP_1 reati di truffa, descritto nel capo a), e quello di falso, descritto nel capo b) della sentenza di primo grado, confermata in appello (sent. 1912/2019), nonché, limitatamente al capo a), vanamente impugnata con ricorso per Cassazione (Sent. Sez. 5 n. 32742/2021).
Nessun dubbio, dunque, può nutrirsi in ordine alla circostanza che la condanna relativa al reato di truffa sia passato in giudicato e con esso sia passata in giudicato anche la condanna generica alla provvisionale pari ad € 20.000,00. 2.3 In ordine alla quantificazione del danno, risulta dagli atti del giudizio che la somma versata dalla alla per l'acquisto dell'autovettura oggetto di compravendita tra le parti Per_1 CP_1 ammontava ad € 22.900,00 e che, a fronte della provvisionale riconosciuta con la sentenza del
Tribunale di Marsala n. 1912/2019, pari ad € 20.000,00, la abbia corrisposto soltanto CP_1
15.000,00.
, deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti di € Controparte_1
7.900,00 pari alla differenza tra il profitto del reato di truffa e la somma già effettivamente versata a titolo di provvisionale.
In ordine al danno non patrimoniale da reato ex art. 185 c.p. asseritamente patito dalla , Per_1 quantificato dai ricorrenti in € 12.772,64, rileva il Tribunale che la certificazione medica prodotta da questi ultimi(v. all. n. 9 al ricorso), rilasciata dal Dipartimento di salute mentale dell'ASP di Trapani
– Castelvetrano - del 3.6.2016, dà conto del ripresentarsi di una “sintomatologia ansioso-depressiva con tristezza, pessimismo, irritabilità, svogliatezza, anedonia”, quale conseguenza della truffa subita durante l'acquisto di un'automobile nel corso dei mesi di dicembre/gennaio precedenti, con correlata prescrizione di terapia farmacologica già precedentemente praticata.
Risulta di tutta evidenza, pertanto, l'esistenza del collegamento eziologico tra l'evento traumatico rappresento dalla truffa perpetrata dalla ai danni della , ed il ripresentarsi della CP_1 Per_1 sintomatologia ansioso-depressiva a carico di quest'ultima, il cui fragile equilibrio emotivo, dovuto alla grave malattia dalla quale era afflitta e che la condurrà al decesso entro i successivi quattro anni,
è stato certamente ulteriormente compromesso dal comportamento delittuoso della . Per_1
Può, dunque, dirsi sussistente l'obbligo di quest'ultima di provvedere al risarcimento della voce di danno non patrimoniale dedotta dagli attori, nella misura che - tenuto conto dello stato soggettivo in cui versava la e della limitata gravità del reato - si ritiene equo liquidare in euro 4.000,00. Per_1
Non ricorrono i presupposti per la liquidazione delle ulteriori voci di danno patrimoniale corrispondenti alle spese di lite sostenute per la costituzione di parte civile nel giudizio penale, sia perché in parte già liquidate in favore della parte civile costituita con le citate sentenze penali (di primo grado e di appello) sia perché non fatte oggetto di idonea allegazione e prova.
2.4) Sulla somma risarcitoria complessivamente individuata in € 11.900,00 devono essere riconosciuti (Cass. Civ. sez. III, 04/11/2020, n.24468) gli interessi al tasso legale sulla somma dapprima devalutata al tempo del fatto illecito (dunque pari ad € 9.762,10 al 15/12/2015) e poi tempo per tempo rivalutata sino alla data della presente pronuncia, secondo il seguente schema:
Capitale Iniziale: € 9.762,10 Data Iniziale: 15/12/2015 Data Finale: 31/07/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2015 Scadenza Rivalutazione: Luglio 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 15/12/2015 31/12/2015 € 9.801,15 0,50% 16 € 2,15 01/01/2016 15/12/2016 € 9.801,15 0,20% 350 € 18,80 15/12/2016 31/12/2016 € 9.879,25 0,20% 16 € 0,87 01/01/2017 15/12/2017 € 9.879,25 0,10% 349 € 9,45 15/12/2017 31/12/2017 € 9.976,87 0,10% 16 € 0,44 01/01/2018 15/12/2018 € 9.976,87 0,30% 349 € 28,62 15/12/2018 31/12/2018 € 10.015,91 0,30% 16 € 1,32 01/01/2019 15/12/2019 € 10.015,91 0,80% 349 € 76,61 15/12/2019 31/12/2019 € 9.996,39 0,80% 16 € 3,51 01/01/2020 15/12/2020 € 9.996,39 0,05% 350 € 4,79 15/12/2020 31/12/2020 € 10.377,11 0,05% 16 € 0,23 01/01/2021 15/12/2021 € 10.377,11 0,01% 349 € 0,99 15/12/2021 31/12/2021 € 11.548,56 0,01% 16 € 0,05 01/01/2022 15/12/2022 € 11.548,56 1,25% 349 € 138,03 15/12/2022 31/12/2022 € 11.616,90 1,25% 16 € 6,37 01/01/2023 15/12/2023 € 11.616,90 5,00% 349 € 555,38 15/12/2023 31/12/2023 € 11.743,81 5,00% 16 € 25,74 01/01/2024 15/12/2024 € 11.743,81 2,50% 350 € 281,53 15/12/2024 31/12/2024 € 11.900,00 2,50% 16 € 13,04 01/01/2025 31/07/2025 € 11.900,00 2,00% 212 € 138,24
Indice alla Decorrenza: 107 Indice alla Scadenza: 121,8 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,219 Totale Rivalutazione: € 2.137,90 Capitale Rivalutato: € 11.900,00 Totale Colonna Giorni: 3516 Totale Interessi: € 1.306,16 Rivalutazione + Interessi: € 3.444,06
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.206,16
Dunque, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti la complessiva somma di € 13.206,16 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
3) Spese di lite
Le spese di lite (comprendenti quelle per la fase cautelare svoltasi ante causam) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 opportunamente modulati sull'effettivo valore del decisum ed in relazione alla contenuta estensione dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe formulata, ogni ulteriore domanda ed eccezione, rigettata o assorbita:
1) condanna a pagare in favore dei ricorrenti , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, per i titoli risarcitori meglio precisati in motivazione, la somma Parte_3 Parte_4 complessiva pari ad € 13.206,16 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
2) da atto che ricorrono i presupposti per la conversione dell'eseguito sequestro conservativo, disposto con ordinanza resa dal Tribunale di Marsala, n. cronol. 1525/2025 del 19.2.25, n. 144/2025
R.G.;
3) condanna a rifondere i ricorrenti delle spese di lite, comprensive della fase Controparte_1 cautelare, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario come per legge;
Marsala, 10.9.2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 10 settembre 2025, alle ore 10:18, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n.
658/2025 r.g. è comparsa l'avv. Vituccia Catania, in sostituzione dell'avv. Caracci, per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
L'avv. Catania insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, ritualmente citata e non comparsa, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, ne dispone la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Catania conclude come da ricorso introduttivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:35, riaperto il verbale d'udienza in assenza dei procuratori delle parti,
IL GIUDICE
Pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo N. 658/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 658 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F.: ); (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.C.: ), rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso introduttivo C.F._4 dall'avv. Gianni Caracci;
Ricorrenti
e
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._5
Convenuta - Contumace avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza del 10 Settembre 2025 cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso formulato ai sensi dell'art 281 decies c.p.c. gli odierni ricorrenti nella loro qualità di eredi di deceduta il 4.6.2020, destinataria quale parte civile costituita di una Persona_1 condanna generica in suo favore ed a carico di (ormai irrevocabile) pronunciata - Controparte_2
a seguito di accertamento della responsabilità penale di quest'ultima in ordine al delitto previsto dall'art. 640 c.p. – con sentenza numero 684/2018 (nel procedimento penale n. 18/17 RG Dib.)– hanno chiesto la condanna della al pagamento della somma complessiva pari ad euro CP_1
22.000,00 di cui: “- € 7.900,00 a titolo di danni materiali, pari alla differenza tra il profitto del reato di truffa (Euro
22.900,00 versato dalla ) e la somma di cui alla provvisionale versata (Euro 15.000,00), Per_1 oltre interessi dalla data del commesso delitto (24.11.2015 – 15.12.2015);
- € 12.722,64 a titolo di danni non patrimoniali da reato, ex art. 185 c.p., tenuto anche conto del grave stato depressivo conseguente alla patita truffa (doc. 09)
- € 4.377,36 a titolo di spese legali delle pregresse fasi penali, comprensive di rimborso forfetario,
CPA ed IVA, di cui Euro 1.200,00 più accessori per il giudizio di primo grado ed Euro 1.800,00 più accessori per il giudizio di cassazione”.
I ricorrenti hanno, pertanto, concluso chiedendo altresì, di “dare atto Dai presupposti per la conversione dell'eseguito sequestro conservativo presso terzi ante causam in pignoramento ex articolo 686 cc, condannare la resistenza al pagamento del compenso professionale ed al rimborso delle spese di giudizio”
, benché ritualmente citata a cura dei ricorrenti, così rimanendo contumace. Controparte_3
2) Fondatezza della domanda
2.1 La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e come tale merita accoglimento.
Va innanzi tutto dichiarata la legittimazione ad agire dei ricorrenti la cui qualità di chiamati all'eredità si desume dal Verbale di pubblicazione e deposito di testamento olografo (all. n. 3 al Ricorso) ove le predette parti vengono indicate come congiunti ed eredi della . Per_1
Inoltre, l'avere agito i suddetti spendendo la propria qualità di eredi integra la fattispecie di accettazione tacita dell'eredità (“Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio” Cass. Civ. sez. III, 20/06/2025, n.16594).
2.2 Nel merito, il fatto illecito (nella fattispecie l'acquisto di un'auto ad opera della , mai Per_1 effettivamente consegnatale dalla ), dal quale è derivato il danno patito dalla dante causa dei CP_1 ricorrenti, può ritenersi provato sulla scorta dell'accertamento operato in sede penale.
Ed invero, nel corso del citato procedimento penale venivano accertati nei confronti della i CP_1 reati di truffa, descritto nel capo a), e quello di falso, descritto nel capo b) della sentenza di primo grado, confermata in appello (sent. 1912/2019), nonché, limitatamente al capo a), vanamente impugnata con ricorso per Cassazione (Sent. Sez. 5 n. 32742/2021).
Nessun dubbio, dunque, può nutrirsi in ordine alla circostanza che la condanna relativa al reato di truffa sia passato in giudicato e con esso sia passata in giudicato anche la condanna generica alla provvisionale pari ad € 20.000,00. 2.3 In ordine alla quantificazione del danno, risulta dagli atti del giudizio che la somma versata dalla alla per l'acquisto dell'autovettura oggetto di compravendita tra le parti Per_1 CP_1 ammontava ad € 22.900,00 e che, a fronte della provvisionale riconosciuta con la sentenza del
Tribunale di Marsala n. 1912/2019, pari ad € 20.000,00, la abbia corrisposto soltanto CP_1
15.000,00.
, deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti di € Controparte_1
7.900,00 pari alla differenza tra il profitto del reato di truffa e la somma già effettivamente versata a titolo di provvisionale.
In ordine al danno non patrimoniale da reato ex art. 185 c.p. asseritamente patito dalla , Per_1 quantificato dai ricorrenti in € 12.772,64, rileva il Tribunale che la certificazione medica prodotta da questi ultimi(v. all. n. 9 al ricorso), rilasciata dal Dipartimento di salute mentale dell'ASP di Trapani
– Castelvetrano - del 3.6.2016, dà conto del ripresentarsi di una “sintomatologia ansioso-depressiva con tristezza, pessimismo, irritabilità, svogliatezza, anedonia”, quale conseguenza della truffa subita durante l'acquisto di un'automobile nel corso dei mesi di dicembre/gennaio precedenti, con correlata prescrizione di terapia farmacologica già precedentemente praticata.
Risulta di tutta evidenza, pertanto, l'esistenza del collegamento eziologico tra l'evento traumatico rappresento dalla truffa perpetrata dalla ai danni della , ed il ripresentarsi della CP_1 Per_1 sintomatologia ansioso-depressiva a carico di quest'ultima, il cui fragile equilibrio emotivo, dovuto alla grave malattia dalla quale era afflitta e che la condurrà al decesso entro i successivi quattro anni,
è stato certamente ulteriormente compromesso dal comportamento delittuoso della . Per_1
Può, dunque, dirsi sussistente l'obbligo di quest'ultima di provvedere al risarcimento della voce di danno non patrimoniale dedotta dagli attori, nella misura che - tenuto conto dello stato soggettivo in cui versava la e della limitata gravità del reato - si ritiene equo liquidare in euro 4.000,00. Per_1
Non ricorrono i presupposti per la liquidazione delle ulteriori voci di danno patrimoniale corrispondenti alle spese di lite sostenute per la costituzione di parte civile nel giudizio penale, sia perché in parte già liquidate in favore della parte civile costituita con le citate sentenze penali (di primo grado e di appello) sia perché non fatte oggetto di idonea allegazione e prova.
2.4) Sulla somma risarcitoria complessivamente individuata in € 11.900,00 devono essere riconosciuti (Cass. Civ. sez. III, 04/11/2020, n.24468) gli interessi al tasso legale sulla somma dapprima devalutata al tempo del fatto illecito (dunque pari ad € 9.762,10 al 15/12/2015) e poi tempo per tempo rivalutata sino alla data della presente pronuncia, secondo il seguente schema:
Capitale Iniziale: € 9.762,10 Data Iniziale: 15/12/2015 Data Finale: 31/07/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2015 Scadenza Rivalutazione: Luglio 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Capitale Dal: Al: Tasso: Giorni: Interessi: Rivalutato: 15/12/2015 31/12/2015 € 9.801,15 0,50% 16 € 2,15 01/01/2016 15/12/2016 € 9.801,15 0,20% 350 € 18,80 15/12/2016 31/12/2016 € 9.879,25 0,20% 16 € 0,87 01/01/2017 15/12/2017 € 9.879,25 0,10% 349 € 9,45 15/12/2017 31/12/2017 € 9.976,87 0,10% 16 € 0,44 01/01/2018 15/12/2018 € 9.976,87 0,30% 349 € 28,62 15/12/2018 31/12/2018 € 10.015,91 0,30% 16 € 1,32 01/01/2019 15/12/2019 € 10.015,91 0,80% 349 € 76,61 15/12/2019 31/12/2019 € 9.996,39 0,80% 16 € 3,51 01/01/2020 15/12/2020 € 9.996,39 0,05% 350 € 4,79 15/12/2020 31/12/2020 € 10.377,11 0,05% 16 € 0,23 01/01/2021 15/12/2021 € 10.377,11 0,01% 349 € 0,99 15/12/2021 31/12/2021 € 11.548,56 0,01% 16 € 0,05 01/01/2022 15/12/2022 € 11.548,56 1,25% 349 € 138,03 15/12/2022 31/12/2022 € 11.616,90 1,25% 16 € 6,37 01/01/2023 15/12/2023 € 11.616,90 5,00% 349 € 555,38 15/12/2023 31/12/2023 € 11.743,81 5,00% 16 € 25,74 01/01/2024 15/12/2024 € 11.743,81 2,50% 350 € 281,53 15/12/2024 31/12/2024 € 11.900,00 2,50% 16 € 13,04 01/01/2025 31/07/2025 € 11.900,00 2,00% 212 € 138,24
Indice alla Decorrenza: 107 Indice alla Scadenza: 121,8 Raccordo Indici: 1,071 Coefficiente di Rivalutazione: 1,219 Totale Rivalutazione: € 2.137,90 Capitale Rivalutato: € 11.900,00 Totale Colonna Giorni: 3516 Totale Interessi: € 1.306,16 Rivalutazione + Interessi: € 3.444,06
Capitale Rivalutato + Interessi: € 13.206,16
Dunque, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti la complessiva somma di € 13.206,16 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
3) Spese di lite
Le spese di lite (comprendenti quelle per la fase cautelare svoltasi ante causam) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 opportunamente modulati sull'effettivo valore del decisum ed in relazione alla contenuta estensione dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe formulata, ogni ulteriore domanda ed eccezione, rigettata o assorbita:
1) condanna a pagare in favore dei ricorrenti , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, per i titoli risarcitori meglio precisati in motivazione, la somma Parte_3 Parte_4 complessiva pari ad € 13.206,16 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
2) da atto che ricorrono i presupposti per la conversione dell'eseguito sequestro conservativo, disposto con ordinanza resa dal Tribunale di Marsala, n. cronol. 1525/2025 del 19.2.25, n. 144/2025
R.G.;
3) condanna a rifondere i ricorrenti delle spese di lite, comprensive della fase Controparte_1 cautelare, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario come per legge;
Marsala, 10.9.2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo