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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1081/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. MAZZUCATO ALBERTO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro con l'avv. PERERA PAOLO, come da Controparte_1
mandato in atti
- CONVENUTA
Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Nel merito
- Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, accertato che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva della convenuta , assicurata Controparte_2 Controparte_1
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, , a causa del sinistro per cui è causa, per le singole voci Parte_1
di danno indicate nelle premesse dell'atto di citazione, e complessivamente per
1 la somma di €.64.345,13 o per quella che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa ex D.M. n.147/2022.
In via istruttoria
- Si insiste per l'ammissione delle CTU: ricostruttiva del sinistro e di quantificazione dei danni (medico-legale e tecnica/estimativa per i danni alla moto attorea).”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“nel merito in via principale:
respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto, in diritto e non provata;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi venisse ritenuta la sussistenza di una corresponsabilità,
comunque minoritaria, di parte convenuta nella produzione del sinistro per cui
è causa, ridursi le pretese attoree nei limiti del provato con riduzione ex art. 1227 c.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione delle richieste CTU a fronte l'infondatezza della domanda nell'an.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di e di al fine di Controparte_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 22.6.2001 in località Fonzaso (BL).
2 L'attore deduceva che in tale data, verso le ore 12:30, si era verificato un incidente stradale tra il motociclo condotto dal medesimo e il veicolo condotto dalla signora , proprietaria dello stesso. Controparte_2
L'attore sosteneva che la causa del sinistro fosse attribuibile alla conducente del veicolo in quanto la medesima, nell'effettuare la svolta a Controparte_2
sinistra, aveva iniziato la manovra di svolta dall'estrema destra, in violazione dell'art. 154, comma 3 b) del C.D.S., senza accertarsi della presenza di altri mezzi provenienti da retro.
Secondo la prospettazione dell'attore il medesimo, vedendo l'autovettura sulla destra, a bassa velocità, aveva ritenuto che il predetto mezzo stesse accostando su tale lato;
lo stesso, avendo lo spazio libero, senza superare la linea di mezzeria, aveva pertanto iniziato il sorpasso e, una volta avvedutosi che l'autovettura aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra, aveva frenato,
ma non era riuscito ad arrestare la corsa prima dell'urto.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
principale, il rigetto delle domande attoree.
Secondo la convenuta il veicolo condotto da ero fermo in Controparte_2
centro alla strada, con la freccia a sinistra azionata al fine di svoltare,
allorquando è sopraggiunta la moto che non è riuscita a fermarsi e ad evitare l'urto con il mezzo che la precedeva.
La convenuta ha pertanto dedotto che, considerati i danni alla vettura nella zona posteriore, il sinistro era avvenuto con la modalità del tamponamento,
con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del mezzo tamponante e responsabilità esclusiva dell'attore motociclista in relazione al sinistro.
rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale.
3 Venivano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e la causa veniva successivamente trattenuta in decisione.
Sulla responsabilità in relazione al sinistro
All'esito dell'istruttoria è stato confermato che il veicolo condotto da CP
, allorquando è stato urtato dal motociclo proveniente da tergo, aveva
[...]
la freccia azionata e stava svoltando a sinistra.
Il teste ha confermato di aver visto l'auto ferma al centro della Testimone_1
strada, e, subito dopo, di aver visto la moto e sentito il rumore dell'urto. Il teste ha confermato che, una volta avvicinatosi ai mezzi, la freccia dell'auto risultava in funzione e che era scoppiata la ruota posteriore sinistra della stessa.
Il motociclo ha urtato il veicolo che lo precedeva nella sua parte posteriore,
come confermato altresì dai danni visibili riportati dal medesimo (v. relazione del sinistro prodotta sub doc. 1 da parte attrice in cui si legge quanto segue, in relazione ai danni riportati dal veicolo: “danni visibili: ammaccatura, parte
posteriore lato sinistro con interessamento paraurti e parafango, e rottura gruppo
ottico posteriore sinistro”); si è configurato pertanto, nella fattispecie in esame,
un tamponamento.
Secondo la giurisprudenza “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di
eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è
superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di
inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da
causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il
veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al
normale andamento della circolazione stradale”.
Il motociclo tamponante non si è avveduto per tempo del veicolo che lo precedeva, fermo nella medesima corsia in vista della svolta a sinistra, e non ha arrestato la corsa per evitare l'urto.
4 Ne consegue che la responsabilità in relazione al sinistro va ricondotta, in via esclusiva, all'attore, quale conducente del motociclo, e vanno per l'effetto rigettate le relative domande risarcitorie.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta costituita in giudizio che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 10/1/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1081/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. MAZZUCATO ALBERTO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro con l'avv. PERERA PAOLO, come da Controparte_1
mandato in atti
- CONVENUTA
Controparte_2
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Nel merito
- Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, accertato che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva della convenuta , assicurata Controparte_2 Controparte_1
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, , a causa del sinistro per cui è causa, per le singole voci Parte_1
di danno indicate nelle premesse dell'atto di citazione, e complessivamente per
1 la somma di €.64.345,13 o per quella che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa ex D.M. n.147/2022.
In via istruttoria
- Si insiste per l'ammissione delle CTU: ricostruttiva del sinistro e di quantificazione dei danni (medico-legale e tecnica/estimativa per i danni alla moto attorea).”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“nel merito in via principale:
respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto, in diritto e non provata;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi venisse ritenuta la sussistenza di una corresponsabilità,
comunque minoritaria, di parte convenuta nella produzione del sinistro per cui
è causa, ridursi le pretese attoree nei limiti del provato con riduzione ex art. 1227 c.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
In via istruttoria ci si oppone all'ammissione delle richieste CTU a fronte l'infondatezza della domanda nell'an.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di e di al fine di Controparte_1 Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 22.6.2001 in località Fonzaso (BL).
2 L'attore deduceva che in tale data, verso le ore 12:30, si era verificato un incidente stradale tra il motociclo condotto dal medesimo e il veicolo condotto dalla signora , proprietaria dello stesso. Controparte_2
L'attore sosteneva che la causa del sinistro fosse attribuibile alla conducente del veicolo in quanto la medesima, nell'effettuare la svolta a Controparte_2
sinistra, aveva iniziato la manovra di svolta dall'estrema destra, in violazione dell'art. 154, comma 3 b) del C.D.S., senza accertarsi della presenza di altri mezzi provenienti da retro.
Secondo la prospettazione dell'attore il medesimo, vedendo l'autovettura sulla destra, a bassa velocità, aveva ritenuto che il predetto mezzo stesse accostando su tale lato;
lo stesso, avendo lo spazio libero, senza superare la linea di mezzeria, aveva pertanto iniziato il sorpasso e, una volta avvedutosi che l'autovettura aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra, aveva frenato,
ma non era riuscito ad arrestare la corsa prima dell'urto.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
principale, il rigetto delle domande attoree.
Secondo la convenuta il veicolo condotto da ero fermo in Controparte_2
centro alla strada, con la freccia a sinistra azionata al fine di svoltare,
allorquando è sopraggiunta la moto che non è riuscita a fermarsi e ad evitare l'urto con il mezzo che la precedeva.
La convenuta ha pertanto dedotto che, considerati i danni alla vettura nella zona posteriore, il sinistro era avvenuto con la modalità del tamponamento,
con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del mezzo tamponante e responsabilità esclusiva dell'attore motociclista in relazione al sinistro.
rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale.
3 Venivano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e la causa veniva successivamente trattenuta in decisione.
Sulla responsabilità in relazione al sinistro
All'esito dell'istruttoria è stato confermato che il veicolo condotto da CP
, allorquando è stato urtato dal motociclo proveniente da tergo, aveva
[...]
la freccia azionata e stava svoltando a sinistra.
Il teste ha confermato di aver visto l'auto ferma al centro della Testimone_1
strada, e, subito dopo, di aver visto la moto e sentito il rumore dell'urto. Il teste ha confermato che, una volta avvicinatosi ai mezzi, la freccia dell'auto risultava in funzione e che era scoppiata la ruota posteriore sinistra della stessa.
Il motociclo ha urtato il veicolo che lo precedeva nella sua parte posteriore,
come confermato altresì dai danni visibili riportati dal medesimo (v. relazione del sinistro prodotta sub doc. 1 da parte attrice in cui si legge quanto segue, in relazione ai danni riportati dal veicolo: “danni visibili: ammaccatura, parte
posteriore lato sinistro con interessamento paraurti e parafango, e rottura gruppo
ottico posteriore sinistro”); si è configurato pertanto, nella fattispecie in esame,
un tamponamento.
Secondo la giurisprudenza “In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di
eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è
superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di
inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da
causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il
veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al
normale andamento della circolazione stradale”.
Il motociclo tamponante non si è avveduto per tempo del veicolo che lo precedeva, fermo nella medesima corsia in vista della svolta a sinistra, e non ha arrestato la corsa per evitare l'urto.
4 Ne consegue che la responsabilità in relazione al sinistro va ricondotta, in via esclusiva, all'attore, quale conducente del motociclo, e vanno per l'effetto rigettate le relative domande risarcitorie.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta costituita in giudizio che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 10/1/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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