Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 20 marzo 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani è comparso l'avv. Vittoria Pelle in sostituzione dell'avv. Gerardo Macrini per l'Ater di Civitavecchia.
L'Avv. Pelle, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste per l'integrale rigetto e per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa l'evidente pretestuosità dell'azione esperita.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 591 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 ma via Nicola Ricciotti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rd n Roma viale Pasteur n. 66, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
1.Con ricorso del 17.02.2022, promosso ai sensi dell'art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., deduceva che era residente, a partire dal 2014, Parte_1 ento di proprietà di sito in Civitavecchia alla via CP_1
Salvatore Bastianelli n. 1, int. 10; che l'immobile era stato assegnato a con la quale aveva una convivenza more uxorio da circa Persona_1
era deceduta nei primi giorni di gennaio 2022; Persona_1 che in que si trovava ristretto in carcere presso Regina Coeli;
che uscito dal carcere non aveva potuto fare ingresso nell'abitazione in quanto aveva provveduto a cambiare la serratura del portone di ingresso;
CP_1 che, co erando, aveva integrato un spoglio dalla detenzione della CP_1 abitazione nella qual rano i suoi effetti personali. Chiedeva, in conclusione, la reintegrazione nella detenzione, evidenziando che alcun rilievo potevano avere nel presente giudizio i profili concernenti la sussistenza dei presupposti per il conseguimento della formale assegnazione dell'immobile di CP_1
2.Si costituiva in giudizio sostenendo che il ricorrente non aveva alcuna CP_1 situazione di possesso o zione;
che, in ogni caso, la permanenza del ricorrente era dovuta ad una mera ospitalità fornita dalla assegnataria deceduta. Il ricorso andava, dunque, rigettato giacché totalmente infondato in fatto ed in diritto.
3.La fase sommaria veniva svolta con l'escussione degli informatori e si concludeva con ordinanza di rigetto del ricorso. Il giudizio poi veniva proseguito dal ricorrente e, ritenuta l'istruttoria superflua, in quanto ripetitiva di quella già assunta in fase sommaria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
4.All'esito del giudizio di merito non sono emersi elementi idonei a condurre ad una decisione di accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha richiesto la reintegrazione nella detenzione dell'immobile di proprietà di sito in Civitavecchia alla via Salvatore Bastianelli. CP_1
L'azione di reintegra ex art. 1168 c.c. risulta proponibile non solo da colui che si afferma possessore del bene oggetto di spoglio, ma anche dal detentore qualificato, tranne che lo stesso detenga la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità. Il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e l'efficacia di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali di un atto (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/02/2014, n. 3627). Tuttavia, come evidenziato nel provvedimento collegiale emesso dal Tribunale in sede di reclamo, il ricorrente ha omesso di provare innanzi tutto di avere mai acquisito il possesso o la detenzione qualificata dell'appartamento,
“emerge anzi il contrario e cioè che la compagna di questi, , Persona_1 pur sollecitata fina dal 2014 dall'Ater alla pratica di allarg ebbe a provvedervi. Lo evidentemente così intendendo con la propria Parte_1 compagna, non si è mai assunto né gli oneri né i diritti del convivente dell'assegnatario e non ha mai acquistato in proprio una condizione di detentore qualificato e tantomeno di possessore. Lo è rimasto nell'appartamento Parte_1
e vi ha acquisito residenza a mero titolo à, per esservi precariamente accolto dalla . Al momento della carcerazione lo ha perso Per_1 Parte_1 anche questo di ospitalità e per diversi mesi pri sso della
non ha vissuto nella casa”. Per_1
5.In ogni caso, anche a voler ritenere che come affermato dal ricorrente egli abbia detenuto per anni l'immobile unitamente alla propria compagna formale assegnataria dell'abitazione, tuttavia, va Persona_2
cautelare laddove si evidenzia che è, altresì, necessario che la detenzione sussista al momento dello spoglio, ossia che al momento dello spoglio permanga il rapporto materiale con la cosa. Viceversa, risulta dall'istruttoria acclarato che tale rapporto materiale sia venuto meno per effetto del suo allontanamento imposto dalla restrizione in carcere. In atti vi è l'ordine di esecuzione per la carcerazione di
[...] risalente al marzo 2021 e sino al 19.01.2022. Parte_1
e secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il possesso o la detenzione qualificata possono essere conservati “solo animo”, ma è per ciò necessario che il detentore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
mentre ove questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso o della detenzione qualificata, che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 12/05/2016) 17-06-2016, n. 12640). In sostanza, nel caso di perdita del rapporto materiale con la cosa, il possesso (o la detenzione) possono anche essere conservati solo animo purché il detentore abbia la possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa, il solo elemento intenzionale non è sufficiente alla conservazione della detenzione (Cassazione civile sez. II, 26/10/1993, n.10642; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/10/2015) 29-01-2016, n. 1723; Cass. Civ. n. 18215/2013; Cass. Civ. n. 9226/05; Cass. Civ. n. 13138/2003).
6.Il richiamato presupposto per la detenzione solo animo non ricorre nel caso di specie, dato che, in seguito alla carcerazione di questo ha perso il Parte_1 rapporto materiale con la cosa non potendovi più entrare ed abitare, per lui, in tal modo, venendo meno, quindi, anche la possibilità di ripristinare tale relazione in ogni momento “non appena lo voglia”, essendo stato ciò evidentemente precluso in ragione della sua privazione della libertà personale che non gli consentiva di godere e abitare, secondo la sua volontà, l'immobile oggetto di causa. Essendosi, quindi, avvenuto il cambio della serratura da parte di nel CP_1 momento della permanenza in carcere del ricorrente, non sussistev uel medesimo momento una detenzione tutelabile con l'azione di reintegrazione.
7.Il ricorso, in conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, va rigettato. Non sussistono i presupposti di malafede o colpa grave per la condannata per lite temeraria.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della fase istruttoria e decisionale, del valore indeterminabile della causa e del grado di complessità del giudizio.
PQM
-RESPINGE il ricorso;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite da liquidarsi in Controparte_1 si oltre IVA, CPA e spese generali.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani