Articolo 25 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 agosto 1952
Art. 25.
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
Entrata in vigore il 1 agosto 1952
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