Versione
1 agosto 1952
1 agosto 1952
Art. 25.
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell' art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 32158Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 01/07/2002 Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 1566 Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 31845/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PO ON, n. il 10.4.1947 in Paternò, ivi res. via T. Speri n. 59, avverso la sentenza in data 27.4.2001 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con la quale venne condannato alla pena di lire cinque milioni di ammenda, quale colpevole del reato di cui agli art. 110 c.p. e 51, comma secondo, del D. …Leggi di più...
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